Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40569/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna della predetta alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 525 n. 2 e n. 7 cod. pen.).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della pena inflitta in primo grado, e affetto da assoluta genericità per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; e ciò, peraltro, a fronte di motivazione sul punto congrua ed adeguata che evidenzia tra l'altro che la pena inflitta è prossima al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna della predetta alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 525 n. 2 e n. 7 cod. pen.). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della pena inflitta in primo grado, e affetto da assoluta genericità per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; e ciò, peraltro, a fronte di motivazione sul punto congrua ed adeguata che evidenzia tra l'altro che la pena inflitta è prossima al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre
Sentenza Cassazione n. 40569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris