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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31195/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione - in primis - in merito all'accertamento della responsabilità dell'odierno ricorrente effettuato sulla base delle testimonianze della persona offesa - in secundis - relativamente al trattamento sanzionatorio reputato eccessivo, risulta non deducibile in sede di legittimità; che, quanto al primo punto, il motivo risulta manifestamente infondato alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e considerando che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, in merito al secondo aspetto, la doglianza non è consentita ed è manifestamente infondata poiché, da un lato, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo il quale, in caso di ricettazione avente a oggetto moduli in bianco relativi ad assegni o documenti di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, Mahmoud, Rv. 279194); che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione - in primis - in merito all'accertamento della responsabilità dell'odierno ricorrente effettuato sulla base delle testimonianze della persona offesa - in secundis - relativamente al trattamento sanzionatorio reputato eccessivo, risulta non deducibile in sede di legittimità; che, quanto al primo punto, il motivo risulta manifestamente infondato alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e considerando che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, in merito al secondo aspetto, la doglianza non è consentita ed è manifestamente infondata poiché, da un lato, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo il quale, in caso di ricettazione avente a oggetto moduli in bianco relativi ad assegni o documenti di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, Mahmoud, Rv. 279194); che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
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