CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9. R.G. 33507 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; lette le conclusioni della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di norme processuali prescritte a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 238 commi 1 e 4 e 350 comma 7 cod. proc. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla violazione dei criteri legali di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen., è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che tale motivo risulta comunque manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, non essendo decisiva e non superando la prova di resistenza la supposta inutilizzabilità delle dichiarazioni della ricorrente (a fronte del compendio probatorio aderente e logico valorizzato dalla Corte territoriale nel corpo della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Che nulla è dovuto alla parte civile, non risultando dagli atti depositati alcuna utile estrinsecazione di attività processuale ai fini della decisione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. !Rigetta la richiesta di lio,QiàíAe dellè)Spese della parte civile.] 9. R.G. 33507 - 2023 Così deciso in Roma, il 20/02/2024