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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 38707/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23332-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUILIO N. 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' di [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 07244730961; - intimata - avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2017 n. 23332 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G. 23332/2017 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza Corte d'appello di Torino, che, nel confermare la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva rigettato l'opposizione ad avviso di addebito notificatole da [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione) a titolo di contributi e sanzioni dalla stessa asseritamente dovuti alla gestione Commercianti per i redditi prodotti nell'anno 2007; la Corte territoriale, nell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico/2008 da parte dell'appellante, ha riscontrato una condotta di natura dolosa ed ha, pertanto, ritenuto non operante la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 cod. civ.; ha dichiarato fondata la pretesa dell'ente previdenziale in quanto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria si era concluso con l'accertamento della sussistenza di un maggior reddito; ha infine accertato non decorsa la prescrizione quinquennale, collocando il dies a quo della stessa, alla data di accertamento dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione; [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le sue ragioni a tre motivi di ricorso, illustrati da &".L, successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione) è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo sostiene l'avvenuta prescrizione del debito; esso si fonda sulla considerazione che il dies a quo della prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal termine di scadenza del pagamento del debito contributivo e non dalla data di accertamento dei redditi da parte dell'agente della riscossione; che nel caso di specie il debito scadeva il 16.06.2008, mentre l'avviso d'accertamento era stato notificato il 28.09.2013;il secondo motivo contesta la mancata applicazione della sospensione legale in ragione della condotta dolosa dell'odierna ricorrente; contraddice l'affermazione della Corte territoriale, opponendo che l'ampiezza dei poteri di controllo in capo all'Agenzia delle Entrate, di cui l'[OSCURATO:PERSONA] si avvale per la riscossione dei crediti a lui dovuti, porterebbero ad escludere la sussistenza di impedimenti a svolgere gli ordinari controlli di eventuali omissioni da parte dei contribuenti; il terzo motivo lamenta l'approssimazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto "sicuramente fondata" la pretesa dell'[OSCURATO:PERSONA] in base all'esito favorevole del giudizio tributario, sebbene quest'ultimo fosse ancora pendente; il Collegio dà atto che in prossimità dell'Adunanza camerale, e nei termini di legge, il difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA], inviando la domanda attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 3.05.208, che ha accolto la medesima, ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata di cui al decreto legge n. 148 del 2017, conv. con modif. nella

I. n. 172 del 2017 (cd. rottamazione bis), assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce l'istanza di definizione agevolata, giusta la normativa richiamata; in definitiva, il giudizio deve essere dichiarato estinto; nulla per le spese; in considerazione dell'estinzione del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre 2021 , Il Presidente ' i! • ., [ Margheri- M la Leo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23332-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUILIO N. 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' di [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 07244730961; - intimata - avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 23332 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G. 23332/2017 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza Corte d'appello di Torino, che, nel confermare la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva rigettato l'opposizione ad avviso di addebito notificatole da [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione) a titolo di contributi e sanzioni dalla stessa asseritamente dovuti alla gestione Commercianti per i redditi prodotti nell'anno 2007; la Corte territoriale, nell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico/2008 da parte dell'appellante, ha riscontrato una condotta di natura dolosa ed ha, pertanto, ritenuto non operante la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 cod. civ.; ha dichiarato fondata la pretesa dell'ente previdenziale in quanto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria si era concluso con l'accertamento della sussistenza di un maggior reddito; ha infine accertato non decorsa la prescrizione quinquennale, collocando il dies a quo della stessa, alla data di accertamento dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione; [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le sue ragioni a tre motivi di ricorso, illustrati da &".L, successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione) è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo sostiene l'avvenuta prescrizione del debito; esso si fonda sulla considerazione che il dies a quo della prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal termine di scadenza del pagamento del debito contributivo e non dalla data di accertamento dei redditi da parte dell'agente della riscossione; che nel caso di specie il debito scadeva il 16.06.2008, mentre l'avviso d'accertamento era stato notificato il 28.09.2013;il secondo motivo contesta la mancata applicazione della sospensione legale in ragione della condotta dolosa dell'odierna ricorrente; contraddice l'affermazione della Corte territoriale, opponendo che l'ampiezza dei poteri di controllo in capo all'Agenzia delle Entrate, di cui l'[OSCURATO:PERSONA] si avvale per la riscossione dei crediti a lui dovuti, porterebbero ad escludere la sussistenza di impedimenti a svolgere gli ordinari controlli di eventuali omissioni da parte dei contribuenti; il terzo motivo lamenta l'approssimazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto "sicuramente fondata" la pretesa dell'[OSCURATO:PERSONA] in base all'esito favorevole del giudizio tributario, sebbene quest'ultimo fosse ancora pendente; il Collegio dà atto che in prossimità dell'Adunanza camerale, e nei termini di legge, il difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA], inviando la domanda attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 3.05.208, che ha accolto la medesima, ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata di cui al decreto legge n. 148 del 2017, conv. con modif. nella I. n. 172 del 2017 (cd. rottamazione bis), assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce l'istanza di definizione agevolata, giusta la normativa richiamata; in definitiva, il giudizio deve essere dichiarato estinto; nulla per le spese; in considerazione dell'estinzione del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre 2021 , Il Presidente ' i! • ., [ Margheri- M la Leo
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