Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:488
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 giugno 2026 (
1
)
Causa C
‑
391/25
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]Westfalen
contro
[OSCURATO:PERSONA] e.V.,
con l’intervento di:
Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA])]
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60/CE – Acque sotterranee – Articolo 13 – Piano di gestione dei bacini idrografici – Articolo 4 – Obiettivi ambientali – Proroga dei termini per il conseguimento degli obiettivi – Condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d) – Obbligo di motivazione – Inosservanza – Conseguenze giuridiche »
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]), verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (
2
).
2.
Più precisamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se tali disposizioni, che prevedono un certo numero di condizioni perché una proroga dei termini possa essere concessa ai fini della realizzazione progressiva degli obiettivi ambientali per i corpi idrici, debbano essere interpretate nel senso che un’insufficienza di motivazione e di spiegazioni possa comportare l’invalidità di una siffatta proroga, prevista da un piano di gestione dei bacini idrografici adottato sulla base della direttiva suddetta al fine della realizzazione dei miglioramenti necessari dello stato di diversi corpi idrici sotterranei rientranti in tale distretto idrografico.
3.
Tale domanda è stata posta nell’ambito di un ricorso per cassazione (
Revision
) proposto dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) dai Länder della [OSCURATO:PERSONA] e della Renania settentrionale-Vestfalia (in prosieguo: i «Länder») avverso la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] eV contro tali Länder con la motivazione che questi ultimi non avevano sufficientemente esposto le ragioni che giustificavano la proroga dei termini fissati per la realizzazione dei miglioramenti necessari dello stato di diversi corpi idrici sotterranei situati nella parte tedesca del distretto idrografico dell’Ems.
4.
La presente causa porterà la Corte ad interpretare, per la prima volta, le condizioni elencate all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 e a precisare il margine di discrezionalità delle autorità nazionali competenti quando decidono di prorogare i termini per conseguire gli obiettivi ambientali fissati da tale direttiva, in particolare l’obiettivo di apportare miglioramenti allo stato dei corpi idrici. Tale problematica presenta una sensibilità particolare, in considerazione delle pressioni esercitate sulle risorse acquatiche e del numero di corpi idrici soggetti a proroghe dei termini nell’Unione europea (
3
).
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Direttiva 2000/60/CE
5.
Ai sensi dei considerando 25, 26 e 30 della direttiva 2000/60:
«(25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell’ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.
(26) [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l’obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell’ambito di programmi integrati di misure, nell’osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all’aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.
(…)
(30) Per garantire l’attuazione piena e coerente della presente direttiva, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici».
6.
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Scopo», è così formulato:
«Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:
a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
(…)
c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
d) assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l’aumento, e
(…)».
7.
L’articolo 4 di detta direttiva, rubricato «Obiettivi ambientali», enuncia quanto segue:
«1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:
(…)
b) Per le acque sotterranee
(…)
ii) gli [OSCURATO:PERSONA] membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato V, entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera [j]);
(…)
4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni
a) gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi:
i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;
ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;
iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall’articolo 13;
c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;
d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall’articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell’attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell’attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.
(…)
7. [OSCURATO:PERSONA] membri non violano la presente direttiva qualora:
– il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o
– l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,
purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
(…)
b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall’articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;
(…)».
8.
L’articolo 11 della medesima direttiva, intitolato «Programma di misure», prevede quanto segue:
«1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure (…), allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all’intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio.
2. Ciascun programma annovera le “misure di base” indicate al paragrafo 3 e, ove necessario, “misure supplementari”.
(…)».
9.
Secondo l’articolo 13 della direttiva 2000/60, rubricato «Piani di gestione dei bacini idrografici»:
«1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.
2. Per i distretti idrografici interamente compresi nella Comunità, gli [OSCURATO:PERSONA] membri si coordinano al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale. Se detto piano unico non è predisposto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri approntano piani di gestione del bacino idrografico che abbraccino almeno le parti del distretto idrografico internazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.
(…)
6. I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati entro nove anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
7. I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni».
10.
L’allegato V di tale direttiva contiene il punto 2.3.2, intitolato «Definizione di stato chimico buono delle acque sotterranee» la cui tabella sotto la rubrica «Generali» precisa, in particolare, che «[l]a composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti (…) non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, ai sensi dell’articolo 17 (…)».
11.
Ai sensi dell’articolo 25 di detta direttiva, intitolato «Entrata in vigore», quest’ultima è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
.
Direttiva 2006/118/CE
12.
L’articolo 1 della direttiva 2006/118/CE (
4
), intitolato «Scopo», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:
«La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare:
a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee (…)».
13.
L’articolo 3 della direttiva 2006/118, intitolato «Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee», al paragrafo 1, lettera a), enuncia che «[a]i fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell’allegato V, punto 2.3 della direttiva 2000/60/CE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri utilizzano i seguenti criteri: a) le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all’allegato I (…)».
14.
L’allegato I della direttiva 2006/118, rubricata «Norme di qualità per le acque sotterranee», comprende il punto 1 che fissa a «50 mg/l» la nroma di qualità per l’inquinante «Nitrati».
Diritto nazionale
15.
[OSCURATO:PERSONA] zur Ordnung des Wasserhaushalts (legge sul regime idrologico), del 31 luglio 2009 (in prosieguo: il «WHG») (
5
), nella versione applicabile al procedimento principale (
6
), recepisce nel diritto tedesco la direttiva 2000/60.
16.
L’articolo 5, paragrafo 1, della Verordnung zum Schutz des Grundwassers (regolamento sulla protezione delle acque sotterranee), del 9 novembre 2010 (in prosieguo: la «GrwV») (
7
), come modificata da ultimo dal regolamento del 12 ottobre 2022 (
8
), in combinato disposto con la riga 1 dell’allegato II della GrwV, recepisce nel diritto tedesco la direttiva 2006/118 e fissa a «50 mg/l» la norma di qualità per l’inquinante «Nitrati (NO3)».
Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
17.
Il distretto idrografico dell’Ems si estende su una superficie di circa 18 000 km². Sebbene la maggior parte di tale distretto idrografico sia situata nel territorio tedesco, di cui il 70% nella [OSCURATO:PERSONA] e il 30% nella Renania settentrionale-Vestfalia, una parte di quest’ultimo si trova nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA], e un’altra parte, la zona Ems-Dollart, nell’estuario dell’Ems, è oggetto di gestione congiunta tra la [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, detto distretto idrografico comprende 42 corpi idrici sotterranei, di cui 40 sono situati nel territorio tedesco.
18.
Al fine di garantire la gestione della parte tedesca del distretto idrografico dell’Ems, i Länder hanno concluso, nel corso del 2007, il Verwaltungsvereinbarung über die Bildung einer [OSCURATO:PERSONA] zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in der [OSCURATO:PERSONA] (accordo amministrativo relativo alla costituzione di un bacino idrografico comune dell’Ems per l’attuazione della [direttiva 2000/60]). Al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati per tale distretto idrografico, un piano di gestione internazionale e un programma d’azione nazionale per il periodo di gestione 2010-2015 sono stati pubblicati nel 2009, poi rinnovati per i periodi di gestione 2015-2021 e 2021-2027.
19.
Dal piano di gestione internazionale 2021-2027 risulta che, all’inizio di tale periodo, il valore soglia applicabile ai nitrati era superato in 13 dei 40 corpi idrici sotterranei situati nel territorio tedesco. Per quanto riguarda tali corpi idrici, le autorità competenti hanno fatto ricorso a proroghe del termine in tale piano di gestione internazionale, il quale prevedeva, in sostanza, che, a causa del «ritardo nel ripristino della qualità dell’acqua», gli obiettivi di buono stato chimico dovessero essere raggiunti solo «dopo il 2045».
20.
Il 20 novembre 2019 la [OSCURATO:PERSONA], un’associazione riconosciuta per la tutela dell’ambiente, ha proposto un ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]), sostenendo che i Länder non avevano attuato correttamente gli obblighi ad essi incombenti in materia di gestione delle acque nel distretto idrografico dell’Ems. Più precisamente, tali Länder avrebbero omesso, in sede di elaborazione del programma d’azione, di adottare le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi ambientali applicabili alle acque sotterranee, quali previsti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60. Tali obiettivi comprendono, in particolare, il conseguimento di un buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei in considerazione dei nitrati (in prosieguo: l’«obbligo di miglioramento»), la prevenzione del loro deterioramento nonché l’inversione di qualsiasi tendenza all’aumento, significativa e duratura, della loro concentrazione di nitrati.
21.
L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto il ricorso. Tale giudice ha ritenuto, per quanto riguarda l’obbligo di miglioramento, che i Länder non avessero sufficientemente esposto i motivi della proroga dei termini previsti per la realizzazione degli obiettivi di gestione (
9
). Secondo detto giudice, il requisito della motivazione rivestirebbe un’«importanza sostanziale» (
10
), di modo che una motivazione insufficiente comporterebbe l’invalidità della proroga dei termini e ostacolerebbe il raggiungimento degli obiettivi di gestione di cui si tratta.
22.
I Länder hanno proposto ricorso per cassazione (
Revision
) dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), giudice del rinvio. A sostegno di tale ricorso, essi sostengono che la proroga dei termini e la motivazione che la giustificano sono stati indicati, per ciascuno dei corpi idrici, negli allegati del piano di gestione internazionale. Inoltre, una presentazione insufficiente in tale piano di gestione non comporterebbe, a loro avviso, l’invalidità delle proroghe dei termini di cui si tratta.
23.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto di diritto relativo all’invalidità, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’interpretazione dei requisiti del diritto dell’Unione.
24.
In primo luogo, tale giudice ritiene che, nel caso di specie, le proroghe dei termini previste nel piano di gestione internazionale del distretto idrografico dell’Ems non rispettino i requisiti fissati dall’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60.
25.
Infatti, da un lato, per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva, il quale enuncia che la proroga dei termini e le motivazioni di tale proroga devono essere espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione, detto giudice osserva che, sebbene il legislatore tedesco non abbia ripreso quest’ultima formulazione nel WHG, l’articolo 83, paragrafo 2, seconda frase, punto 2, di quest’ultimo deve essere oggetto di un’interpretazione conforme a tale articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto dei requisiti da esso previsti. A tal riguardo, lo stesso giudice rileva che dalla formulazione di quest’ultima disposizione, in combinato disposto con la parte introduttiva dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60, che dispone che qualsiasi proroga dei termini deve riguardare un «corpo idrico in questione», risulta che, qualora uno Stato membro invochi il motivo della proroga dei termini relativo alle «condizioni naturali», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), iii), di tale direttiva, esso deve esporre, per ciascun corpo idrico, la natura di tali condizioni nonché i rapporti causali che giustifichino l’impossibilità di rispettare il termine legale fissato per raggiungere il valore soglia. L’indicazione e la spiegazione fornite dovrebbero essere sia comprensibili che consentire un riesame. A tal riguardo, per limitare gli oneri amministrativi, il giudice del rinvio ritiene che sia possibile rinviare a documenti resi accessibili attraverso link. Così facendo, non sarebbe neppure escluso che la medesima spiegazione sia ripresa per più corpi idrici. Tuttavia, in un siffatto caso, lo Stato membro dovrebbe precisare in modo chiaro che le stesse condizioni e gli stessi rapporti causali si applichino a un insieme determinato di corpi idrici, i quali devono essere espressamente individuati, e sarebbe tenuto a spiegare le ragioni che giustificano tale applicazione. Tali condizioni consentirebbero al pubblico e alla Commissione europea di comprendere le circostanze della proroga dei termini senza dover ricorrere a fonti ulteriori.
26.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che il piano di gestione internazionale 2021-2027 non contenga, in misura sufficiente, le indicazioni richieste all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/60. È vero che tale piano menzionerebbe, all’allegato 4.2, un’analisi dei diversi corpi idrici sotto forma di tabella. Il codice «10-0-N1», che, secondo le note esplicative, corrisponde al «ritardo nel ripristino della qualità dell’acqua», consentirebbe di comprendere che, per ciascuno dei 13 corpi idrici menzionati, i Länder si fondano sul motivo della proroga dei termini prevista all’articolo 29, paragrafo 2, prima frase, punto 1, del WHG, riguardante le «condizioni naturali». La tabella suddetta dichiarerebbe anche, con l’indicazione di un anno, la data alla quale sarebbe previsto conseguire l’obiettivo, vale a dire «dopo il 2054». Tuttavia, il piano di gestione internazionale 2021-2027 non conterrebbe ulteriori spiegazioni, proprie a ciascun corpo idrico, relative alle circostanze che giustificano la proroga dei termini.
27.
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2000/60, che impone l’obbligo di includere nel piano di gestione un elenco delle misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi, di indicare la giustificazione di ogni significativo ritardo nell’attuazione di tali misure e di stabilire il calendario di attuazione delle misure necessarie, secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie, la semplice menzione dell’anno previsto per raggiungere l’obiettivo («dopo il 2045») non può manifestamente soddisfare tali requisiti, tanto più che tale indicazione dell’anno, preceduta dalla preposizione «dopo», resterebbe particolarmente imprecisa. Peraltro, detta indicazione sarebbe altresì insufficienti in quanto non è fornita individualmente per ciascun corpo idrico, contrariamente ai requisiti della disposizione suddetta.
28.
In secondo luogo, per quanto riguarda le conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto delle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60, tale giudice esprime seri dubbi quanto alla posizione adottata anteriormente da un’altra sezione del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) in una sentenza del 2 novembre 2017. Secondo il ragionamento seguito in tale sentenza, sarebbe possibile, tenuto conto dell’impianto della direttiva 2000/60 e del suo recepimento nel diritto tedesco, da un lato, distinguere le condizioni sostanziali previste all’articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del WHG da quelle relative alla motivazione della proroga dei termini nonché all’elenco e al calendario delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali entro il termine così prorogato, previste all’articolo 83, paragrafo 2, seconda frase, punto 2, del WHG, e, dall’altro, concludere che il mancato rispetto di queste ultime condizioni non comporti l’invalidità della proroga dei termini. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 non prevede espressamente che una proroga dei termini sia invalida in caso di inosservanza delle condizioni da esso enunciate, e che, finora, la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi su tale questione.
29.
In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 4, paragrafo 4, della [direttiva 2000/60], debba essere interpretato nel senso che la proroga del termine per conseguire gli obiettivi di gestione, indicata nel programma di misure, è invalida quando le informazioni contenute nel piano di gestione [internazionale] non soddisfano né il requisito di essere indicate e spiegate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), [di tale direttiva], né i requisiti dettati all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), [di tale direttiva], che richiede un elenco delle misure che, ai sensi dell’articolo 11, sono considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni ritardo significativo nell’attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione».
30.
I Länder, la [OSCURATO:PERSONA], i governi polacco e norvegese, l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.
Analisi
31.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che una proroga dei termini fissata in un piano di gestione, che non soddisfi le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), di tale direttiva, comporti l’invalidità di tale proroga.
32.
Tenuto conto del carattere tecnico di tale settore del diritto, occorre formulare qualche osservazione preliminare.
Osservazioni preliminari
33.
Anzitutto, tengo a ricordare che la direttiva 2000/60 costituisce una direttiva quadro che stabilisce principi comuni e un quadro globale in cui inserire gli interventi per la protezione delle acque. Essa garantisce il coordinamento e l’integrazione della politica delle acque, ponendo le basi al contempo, nel lungo periodo, dello sviluppo dei principi generali e delle strutture destinati a garantire la protezione e un utilizzo sostenibile delle risorse idriche in seno all’Unione (
11
). Tali principi e tale quadro devono poi essere concretizzati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante l’adozione di misure particolari, nel rispetto dei termini previsti da tale direttiva (
12
).
34.
Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2000/60, scopo di quest’ultima è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti (
13
). In tale prospettiva, detta direttiva mira, mediante un’azione coordinata, a raggiungere il «buono stato» di tutte le acque dell’Unione, ivi incluse le acque sotterranee, le quali sono l’oggetto del procedimento principale.
35.
In tale contesto, gli obiettivi ambientali che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a conseguire sono precisati all’articolo 4 della direttiva 2000/60 (
14
). Infatti, il paragrafo 1 di tale articolo enuncia gli obiettivi ambientali che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a raggiungere nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici per le acque superficiali, per le acque sotterranee e per le aree protette.
36.
Per quanto riguarda le acque sotterranee, le sole di cui si tratta nella presente causa (
15
), gli obiettivi ambientali che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a raggiungere sono specificati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, che impone due obblighi distinti, sebbene intrinsecamente connessi. Da un lato, in virtù del punto i) di tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei (
obbligo di impedire il deterioramento
) (
16
). Dall’altro lato, in applicazione dei punti ii) e iii) di detta disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, rispettivamente, proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l’inquinamento delle acque sotterranee, essendo l’obiettivo quello di raggiungere un buono stato entro la fine del 2015 (
obbligo di miglioramento
) (
17
).
37.
Sia l’obbligo di impedire il deterioramento sia l’obbligo di miglioramento dello stato dei corpi idrici sono intesi alla realizzazione dell’obiettivo qualitativo perseguito dal legislatore dell’Unione, vale a dire conseguire, mediante un’azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali e sotterranee dell’Unione in vista del 2015 (
18
). È pacifico che solo tale obbligo di miglioramento è in discussione nella presente causa (
19
).
38.
A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ii), della direttiva 2000/60 precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, assicurando un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un «buono stato» delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato V, entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva (
20
). Pertanto, tale obiettivo doveva, in linea di principio, essere raggiunto non oltre il 22 dicembre 2015.
39.
Tuttavia, il termine previsto per la realizzazione di detto obiettivo – il quale implica, in particolare, il rispetto delle norme di qualità necessarie per conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee, tra le quali figurano il valore massimo di 50 mg/l per i nitrati – conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, è fissato, in particolare, «salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4».
40.
Pertanto, in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della medesima direttiva, a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini previsti dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici (
21
), qualora sussistano tutte le condizioni enunciate alle lettere da a) a d) di tale disposizione.
41.
Il giudice del rinvio, nel sollevare la questione pregiudiziale, muove dalla premessa secondo cui, nel caso di specie, le proroghe dei termini previste nel piano di gestione internazionale del bacino idrografico dell’Ems 2021-2027 non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60. Tale giudice ha, infatti, già rilevato che la motivazione e le spiegazioni relative alla proroga dei termini applicabile a 13 corpi idrici sotterranei che presentano concentrazioni di nitrati superiori al valore soglia di 50 mg/l erano insufficienti (
22
).
42.
È proprio la portata di tali condizioni ad essere al centro della presente analisi, in quanto la risposta alla questione delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60 dipende, in primo luogo, dalla natura stessa di dette condizioni.
43.
A tal riguardo, si contrappongono due tesi. Da un lato, i Länder nonché i governi polacco e norvegese, sostengono, in sostanza, che le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), rivestono carattere puramente formale, cosicché la loro inosservanza non può comportare l’invalidità della proroga di cui si tratta. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA], l’Autorità di vigilanza dell’EFTA e la Commissione ritengono, al contrario, che tali requisiti presentino un carattere sostanziale, in quanto condizionano la fondatezza o la legittimità di tale proroga, di modo che la loro inosservanza deve condurre all’invalidità di detta proroga.
44.
Alla luce di tali elementi, e al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre analizzare la natura delle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60, prima di esaminare le conseguenze giuridiche derivanti dalla loro inosservanza, essendo questi due aspetti strettamente connessi.
Sulla natura delle condizioni previste all
’
articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60
45.
La portata delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60 deve essere determinata tenendo conto sia del tenore letterale di queste ultime sia del loro contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (
23
).
Sull’interpretazione letterale
46.
In primo luogo,
per quanto riguarda l’interpretazione del tenore letterale di tale disposizione
, emerge chiaramente dalla formulazione della frase introduttiva dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 che «a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1
possono essere prorogati
allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici,
qualora sussistano tutte le seguenti condizioni
[previste alle lettere da a) a d)]»(
24
). Interpretata
a contrario
, tale frase introduttiva indica inequivocabilmente che il mancato rispetto di una sola delle condizioni indicate alle lettere da a) a d) di tale disposizione osta alla proroga dei termini.
A fortiori
, tale indicazione vale per le condizioni previste alle lettere b) e d) di detta disposizione, dato che tale prima frase introduttiva subordina la proroga dei termini al soddisfacimento cumulativo di tutte le condizioni elencate alle lettere da a) a d) della medesima disposizione, senza operare distinzioni a seconda della loro natura sostanziale o procedurale né stabilire una gerarchia tra di esse.
47.
Tale interpretazione è corroborata dall’analisi del contenuto stesso delle condizioni enunciate all’articolo 4, paragrafo 4, lettere da a) a d), della direttiva 2000/60, il quale prevede che:
– gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare i termini quando tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possano essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, per almeno uno dei seguenti motivi: i) i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito; ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso; e iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti [
lettera a)
];
– la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici [
lettera b)
];
– le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo [
lettera c)
]; e,
– nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall’articolo 11 di detta direttiva e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell’attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione, negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell’attuazione di dette misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive [
lettera d)
].
48.
Ne consegue che, sebbene l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 elenchi, alla lettera a), i tre motivi sostanziali che possono giustificare una proroga dei termini – vale a dire quando i miglioramenti necessari dello stato del corpo idrico devono essere differiti per ragioni attinenti alla «realizzabilità tecnica» [i)], a «costi sproporzionati» [ii)] e/o a «condizioni naturali» [iii)] – l’impianto generale di tale disposizione dimostra che la mera invocazione di uno o più di tali tre motivi non può, di per sé, essere sufficiente a giustificare una siffatta proroga. Un’interpretazione contraria priverebbe di effetto utile le altre condizioni previste alle lettere da b) a d) di detta disposizione.
49.
Infatti, da un lato,
per quanto riguarda il requisito di indicare e spiegare espressamente i motivi della proroga dei termini
, quale previsto all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/60, esso mira a consentire un controllo effettivo della fondatezza del ricorso a una siffatta proroga a titolo di uno dei tre motivi summenzionati. Ebbene, tale controllo riveste un’importanza non solo teorica, ma anche pratica. Rilevo, in particolare, che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), di detta direttiva, la proroga dei termini è, in linea di principio, limitata a un massimo di due aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne quando le «condizioni naturali», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), iii), di detta direttiva sono tali che gli obiettivi non possono essere conseguiti entro i termini impartiti. Pertanto, mentre le proroghe basate sulla «realizzabilità tecnica» o su «costi sproporzionati», conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), i) e ii), della medesima direttiva, sono necessariamente limitati nel tempo, vale a dire fino al 22 dicembre 2027 (
25
), non è espressamente previsto alcun limite temporale equivalente per le proroghe giustificate da «condizioni naturali». In tali circostanze, risulta tanto più essenziale che la proroga dei termini e i motivi precisi che la giustificano siano espressamente indicati e spiegati, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/60. Un siffatto requisito è, in particolare, indispensabile al fine di garantire che, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la proroga dei termini sia fondata su ragioni legate alle «condizioni naturali», tale motivo sia oggetto di una giustificazione rigorosa e non sia invocato, nell’ambito del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, eccessivamente, o addirittura abusivamente.
50.
A tal riguardo, ritengo utile precisare che, sebbene uno stesso motivo possa certamente giustificare la proroga dei termini per più corpi idrici, dalla lettura combinata della parte introduttiva dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 e dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di quest’ultima risulta tuttavia che i corpi idrici in questione devono essere individuati con un grado di precisione sufficiente. Infatti, la proroga dei termini è altresì subordinata alla condizione che «non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione» (
26
), il che implica un esame specifico di ciascuno dei corpi idrici di cui si tratta. Peraltro, quando uno Stato membro invoca, come nel caso di specie, il motivo di proroga relativo alle «condizioni naturali», come rilevato dal giudice del rinvio (
27
), spetta logicamente ad esso indicare, per ciascun corpo idrico in questione, la natura esatta di tali condizioni nonché le ragioni concrete per le quali dette condizioni impediscono il rispetto del termine legale fissato per raggiungere il valore soglia applicabile. In ogni caso, pare altamente dubbio che l’inquinamento consistente in un’alta concentrazione di nitrati possa essere attribuito a «cause naturali», circostanza che rafforza ancor più l’obbligo di motivazione e di giustificazione (
28
).
51.
Dall’altro lato,
per quanto riguarda i requisiti derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2000/60
, tale disposizione prevede che il piano di gestione del bacino idrografico deve contenere un elenco delle misure previste dall’articolo 11 di tale direttiva (
29
) e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato nonché la giustificazione di ogni significativo ritardo nell’attuazione di tali misure e il relativo calendario di attuazione. Da detta disposizione risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono limitarsi a prorogare indefinitamente i termini fissati per la realizzazione degli obiettivi ambientali, ma che sono, al contrario, tenuti a garantire l’adozione e l’attuazione di misure appropriate destinate a consentire il miglioramento dello stato chimico dei corpi idrici entro i termini prorogati. A tal fine, il piano di gestione del bacino idrografico deve contenere non solo un elenco delle misure previste e il relativo calendario di attuazione, ma anche esporre le ragioni di ogni significativo ritardo che impatti tale attuazione.
52.
Pertanto, dall’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 risulta che le condizioni previste alle lettere a) e d) di tale disposizione, il cui carattere obbligatorio non è peraltro contestato da nessuno degli interessati, non possono essere considerate meri requisiti formali. Contrariamente a quanto sostengono in particolare i Länder, la cui posizione sembra dare seguito all’interpretazione accolta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) nella sua sentenza del 2 novembre 2017 (
30
), tali condizioni costituiscono veri requisiti sostanziali, che, al pari delle altre condizioni previste alle lettere a) e c) di detta disposizione, condizionano infatti la possibilità stessa, per le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di concedere una proroga dei termini.
Sull’interpretazione contestuale
53.
In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60.
54.
Infatti, ricordo, in primo luogo, che gli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva costituiscono obblighi vincolanti (
31
). Pertanto, la facoltà di prorogare i termini prevista all’articolo 4, paragrafo 4, di detta direttiva rappresenta un’eccezione all’obbligo, presente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ii), di quest’ultima, di raggiungere un buono stato di tutti i corpi idrici sotterranei «entro [il 22 dicembre 2015]». Quale deroga all’obbligo di principio di ottenere il miglioramento nei termini impartiti, l’articolo 4, paragrafo 4, della medesima direttiva deve quindi essere interpretato restrittivamente (
32
). Tali considerazioni depongono quindi a favore di un’interpretazione secondo la quale tutte le condizioni enunciate all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60 devono essere pienamente e rigorosamente rispettate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel momento in cui decidono di prorogare i termini. Di conseguenza, il mancato rispetto di almeno una di tali condizioni osta a qualsiasi proroga valida dei termini. Ne segue che una proroga effettuata in violazione di uno di tali requisiti deve essere considerata contraria a tale direttiva e, pertanto, invalida.
55.
In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata da una comparazione degli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60 e quelli enunciati all’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che il mancato rispetto degli obblighi in materia di miglioramento nonché dei divieti di deterioramento previsti all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva possa, in via eccezionale, essere giustificato se una serie di condizioni è soddisfatta. Al pari dell’articolo 4, paragrafo 4, il paragrafo 7, di tale articolo enuncia, ai trattini introduttivi, varie condizioni sostanziali, prima di aggiungere una serie di condizioni, introdotte dall’espressione «purché ricorrano
tutte
le seguenti condizioni» (
33
), parimenti impiegata al paragrafo 4 di detto articolo. Più precisamente, l’articolo 4, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2000/60 esige, analogamente all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), di quest’ultima, che le ragioni che giustificano le deroghe siano, in particolare, «menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall’articolo 13» (
34
). Ebbene, la Corte ha riconosciuto il medesimo valore a tutte le condizioni enunciate all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60, statuendo che «qualora sia idoneo a produrre effetti negativi per l’acqua, può essere autorizzato soltanto se ricorrono le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7,
lettere da a) a d)
, di tale direttiva». Essa ha anche ritenuto che, quando un’autorizzazione sia stata rilasciata senza che il rispetto delle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), di detta direttiva sia stato verificato dall’autorità competente, il giudice nazionale può dichiarare l’«illegittimità dell’atto impugnato» (
35
). Si può pienamente trasporre tale giurisprudenza all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b) e d), della medesima direttiva, nel senso che le condizioni che ivi sono previste devono essere rispettate e costituiscono un requisito preliminare alla legittimità della proroga dei termini (
36
).
56.
In terzo luogo, rilevo che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/60, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’applicare in particolare il paragrafo 4 di tale articolo devono assicurare che tale applicazione non impedisca o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi di tale direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione in materia di ambiente. Da tale requisito deriva che le proroghe dei termini devono riguardare individualmente i corpi idrici in questione. Ciò implica che i corpi idrici siano precisamente individuati in funzione dei diversi «tipi» di acque sotterranee a cui esse appartengono, ma anche che venga esaminata l’eventuale incidenza della proroga su altri tipi di corpi idrici (
37
). In tale prospettiva, risulta imperativo che anche gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), di detta direttiva siano pienamente rispettati.
57.
In quarto luogo, è giocoforza osservare che, in altri settori del diritto ambientale dell’Unione, la Corte ha altresì sottolineato l’importanza degli obblighi di motivazione in caso di ricorso a proroghe dei termini (
38
). Peraltro, come osserva la Commissione, le direttive dell’Unione in materia ambientale non enunciano generalmente esplicitamente le conseguenze connesse all’invocazione, da parte delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle disposizioni derogatorie ad una direttiva, quandanche le condizioni previste a tal fine non siano soddisfatte (
39
). Un tale approccio mi sembra coerente. Infatti, più in generale, nel diritto amministrativo, il rispetto delle condizioni legali richieste per produrre un effetto giuridico determinato non si limita alla semplice elencazione delle circostanze che possono giustificare una deroga. Tali circostanze devono essere esposte dettagliatamente e dare luogo a una motivazione precisa, specifica e sufficientemente approfondita. Solo in tal caso gli amministrati e il giudice sono in grado di esercitare un controllo effettivo sulla legittimità dell’esistenza e dell’attuazione di tali circostanze particolari. In mancanza, la norma giuridica perderebbe qualsiasi portata normativa e, pertanto, la sua ragion d’essere.
Sull’interpretazione teleologica
58.
In terzo e ultimo luogo, l’interpretazione accolta al paragrafo 52 delle presenti conclusioni è conforme sia agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/60 sia alla finalità stessa dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di quest’ultima.
59.
Infatti, come risulta dai paragrafi da 33 a 37 delle presenti conclusioni, sia l’obbligo di miglioramento che l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici perseguono obiettivi qualitativi fissati dal legislatore dell’Unione, vale a dire il mantenimento o il ripristino di un buono stato, di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico delle acque di superficie (
40
). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, dalla formulazione, dalla sistematica e dalla finalità dell’articolo 4 della direttiva 2000/60 risulta che gli obblighi rivestono un carattere vincolante (
41
) cosicché possono essere qualificati nel senso che impongono un obbligo di risultato (
42
). Infatti, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva non si limita a enunciare, secondo una formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione delle acque, ma produce effetti giuridicamente vincolanti, dato che lo stato del corpo idrico in questione è determinato in ogni fase della procedura prevista da detta direttiva (
43
). Tale disposizione non si riduce quindi ad enunciare obblighi di principio, ma si applica anche a situazioni concrete, ivi incluse progetti particolari che possono incidere i corpi idrici in questione (
44
).
60.
In tale contesto, rilevo che il considerando 30 della medesima direttiva enuncia che «
[p]er garantire l’attuazione piena e coerente della presente direttiva
, qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti
ed essere giustificata
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici» (
45
). Pertanto, tale considerando indica che i requisiti in materia di motivazione e di indicazione dei motivi di una proroga dei termini, previsti all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60, rivestono un’importanza particolare «per garantire l’attuazione piena e coerente» di quest’ultima.
61.
A tal riguardo, osservo anche che tali obblighi mirano, in particolare, a garantire che il pubblico e la Commissione dispongano di informazioni complete sulle proroghe dei termini perché possano comprendere meglio la gestione dei distretti idrografici di cui si tratta senza dover ricorrere a fonti supplementari.
62.
Infatti, da un lato, secondo l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/60, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione [di tale direttiva]» rendendo disponibile per osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, in particolare, «copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce», precisando al contempo che «[s]u richiesta, si autorizza l’accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico». Pertanto, poiché le informazioni necessarie al rispetto delle condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), di detta direttiva devono essere disponibili sin dalla fase di elaborazione del progetto di piano, al fine di consentire al pubblico di formulare osservazioni, tali informazioni non possono essere prodotte o regolarizzate successivamente all’adozione del piano di gestione.
63.
Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 15 della medesima direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare i piani di gestione dei bacini idrografici alla Commissione e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione. Tale requisito conferma altresì che gli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60 devono essere rispettati dal momento della pubblicazione del piano di gestione, senza che sia possibile rimediare successivamente ad eventuali inadeguatezze mediante supplementi o misure di regolarizzazione tardivi.
64.
Tenuto conto degli elementi che precedono, propongo di concludere che dalla formulazione, dal contesto e dalla finalità dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 risulta che il mancato rispetto di almeno una delle condizioni enunciate alle lettere da a) a d) di tale disposizione comporta l’invalidità di un’eventuale proroga dei termini fissata ai fini della realizzazione progressiva degli obiettivi applicabili ai corpi idrici, in modo che tutte queste condizioni, comprese quelle previste alle lettere b) e d), di detta direttiva siano considerate condizioni sostanziali alle quali è subordinata la validità di una siffatta proroga.
Sulle conseguenze giuridiche che derivano dal mancato rispetto delle condizioni previste all
’
articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60
65.
Una siffatta interpretazione implica che una proroga dei termini che non soddisfi i requisiti previsti all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60 debba essere considerata invalida alla luce di tale direttiva, con la conseguenza che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono avvalersene.
66.
Poiché, per le ragioni esposte dal giudice del rinvio, risulta difficilmente concepibile che la proroga dei termini applicabile ai 13 corpi idrici sotterranei in questione, quale stabilito dal piano di gestione del bacino idrografico 2021-2027 della parte tedesca dell’Ems, possa soddisfare le condizioni enunciate all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), della direttiva 2000/60, spetterà ai Länder rimediare, nell’ambito delle loro competenze, al mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), di detta direttiva. A tal fine, essi dovranno adottare le misure necessarie per limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi derivanti dal ritardo ingiustificato nella realizzazione dell’obiettivo di miglioramento dei corpi idrici, che avrebbe dovuto essere raggiunto da tempo, vale a dire alla fine del 2015 (
46
).
67.
Spetterà pertanto al giudice del rinvio trarre, conformemente alle norme del suo diritto nazionale, le conseguenze concrete di un’eventuale invalidità della proroga dei termini alla luce della direttiva 2000/60. Infatti, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, spetta all’ordinamento giuridico interno determinare le modalità procedurali e gli effetti connessi a tale situazione, a condizione tuttavia che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (
47
).
68.
Al riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, quanto più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione. Solo qualora non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di queste ultime disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contraria della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale, e ciò a condizione che la disposizione del diritto dell’Unione abbia effetti diretti (
48
).
69.
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il legislatore tedesco non ha ripreso la formulazione esatta risultante dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/60, ma risulta, tuttavia, che un’interpretazione del diritto nazionale conforme a tale disposizione sembrerebbe concepibile, senza che sia necessario procedere a un’interpretazione
contra legem
(
49
). In tali circostanze, spetterà al giudice del rinvio interpretare e applicare le disposizioni nazionali di cui si tratta in modo tale da garantire la piena realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, indipendentemente dalle modalità adottate dal legislatore nazionale per garantire il recepimento di tale disposizione nel diritto interno (
50
), in particolare dichiarando l’invalidità del piano di gestione internazionale 2021-2027 per quanto riguarda la proroga dei termini.
70.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che una proroga dei termini fissata in un piano di gestione di un bacino idrografico volto a conseguire gli obiettivi ambientali per i corpi idrici è invalida qualora le indicazioni che figurano in tale piano di gestione non soddisfino tutti i requisiti previsti da tale disposizione, compresi quelli enunciati all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), di tale direttiva.
Conclusione
71.
Viste le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini:
L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque,
deve essere interpretato nel senso che:
una proroga dei termini fissata in un piano di gestione di un bacino idrografico volto a conseguire gli obiettivi ambientali per i corpi idrici è invalida qualora le indicazioni che figurano in tale piano di gestione non soddisfino tutti i requisiti previsti da tale disposizione, compresi quelli enunciati all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d), di tale direttiva.
1
Lingua originale: il francese.
2
GU 2000, L 327, pag. 1.
3
V., al riguardo, relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 febbraio 2025, concernente l’attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) [COM(2025) 2 final, pag. 35 e 36], nella quale si osserva da un lato, che, dati i progressi limitati al fine di conseguire un buono stato delle acque dell’Unione, la grande maggioranza dei corpi idrici è oggetto di varie esenzioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60, essendo il numero di esenzioni fondate, in particolare, sull’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva aumentato, nonché, dall’altro lato, che non tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscono informazioni sufficientemente dettagliate a livello di corpo idrico interessato e che solo circa la metà degli [OSCURATO:PERSONA] membri oggetto di valutazione presentano un livello di dettaglio soddisfacente in tutti i piani di gestione dei bacini idrografici.
4
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU 2006, L 372, pag. 19).
5
BGBl. I, pag. 2585.
6
WHG come modificato dalla legge del 22 dicembre 2023 (BGBl. I n. 409).
7
BGBl. I, pag. 1513.
8
BGBl. I, pag. 1802.
9
Secondo detto giudice, l’insufficienza della motivazione della proroga dei termini deriverebbe dai seguenti elementi. Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, prima frase, del WHG, per ciascun distretto idrografico è istituito un programma di misure, a norma dei paragrafi da 2 a 6 di tale articolo, per conseguire gli obiettivi di gestione di cui agli articoli da 27 a 31 nonché 44 e 47 del WHG. Tali obiettivi, per le acque sotterranee, le sole di interesse nel caso di specie, sono definiti all’articolo 47, paragrafo 1, del WHG e comprendono un divieto di deterioramento (punto 1), un obbligo di invertire le tendenze all’aumento delle concentrazioni di inquinanti derivanti dall’impatto delle attività umane (punto 2) e un principio di miglioramento, consistente nel raggiungimento e nella preservazione di un buono stato quantitativo e chimico (punto 3). Per quanto riguarda tale principio, per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee l’articolo 5, paragrafo 1, prima frase, della GrwV rinvia ai valori soglia indicati all’allegato 2 di tale legge. Il valore soglia applicabile al nitrato (NO3) menzionato in tale allegato è fissato a 50 mg/l, in conformità all’allegato I, punto 1, della direttiva 2006/118.
10
V., per maggiori dettagli, decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del 21 novembre 2023, rif. 7 KS 8/21, DE:OVGNI:2023:1121.7KS8.21.00.
11
V., al riguardo, considerando 11 della direttiva 2000/60.
12
V., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2016, Commissione/Austria (C‑346/14, EU:C:2016:322, punto 70 e giurisprudenza citata), nonché del 24 giugno 2021, Commissione/Spagna (Deterioramento dell’area naturale di Doñana) (C‑559/19, in prosieguo: la «sentenza Commission/Spagna», EU:C:2021:512, punto 35 e giurisprudenza citata).
13
V., in tal senso, sentenze del 28 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (C‑535/18; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]Westfalen», EU:C:2020:391, punto 67), del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] an der Drau (C‑671/22; in prosieguo: la «sentenza BSadD», EU:C:2024:256, punto 39 e giurisprudenza citata), nonché del 25 aprile 2024, Sweetman (C‑301/22; in prosieguo: la «sentenza Sweetman», EU:C:2024:347, punto 44 e giurisprudenza citata). V., anche, al riguardo, considerando 25 della direttiva 2000/60.
14
V., in tal senso, sentenze Sweetman (punto 44 e giurisprudenza citata) nonché Commissione/Spagna (punto 38).
15
La Corte ha tuttavia riconosciuto che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/60 per le acque superficiali e le acque sotterranee sono «simili». V., al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (punto 70).
16
Sulla nozione di «deterioramento» e sulla sua portata, v. sentenza Commissione/Spagna (punti da 48 a 49).
17
V, in tal senso, sentenza del 20 novembre 2025, Commissione/Irlanda (Direttiva quadro in materia di acque) (C‑204/24; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Irlanda», EU:C:2025:912, punti 82 e 83, nonché giurisprudenza citata). V., anche, per analogia, sentenza Sweetman (punto 45 e giurisprudenza citata).
18
V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (punto 71 e giurisprudenza citata).
19
Sebbene l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sia imposto, conformemente all’obiettivo ultimo della direttiva 2000/60 consistente nel raggiungere, almeno, un «buono stato» di tutte le acque e nel mantenere tale stato, come enunciato dal considerando 26 della direttiva, la Corte ha tuttavia precisato che, a tale obbligo è stato conferito dal legislatore dell’Unione uno status autonomo e non si limita a uno strumento posto al servizio dell’obbligo di miglioramento dello stato dei corpi idrici [v. sentenza del 5 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Impatti temporanei sulle acque superficiali), C‑525/20; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] FNE», EU:C:2022:350, punto 35 e giurisprudenza citata].
20
Per determinare la portata dell’obbligo di miglioramento dei corpi idrici sotterranei, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ii), della direttiva 2000/60, fa riferimento allo «stato» di tali corpi idrici. La nozione di «stato delle acque sotterranee» è definita all’articolo 2, punto 19), di tale direttiva quale «espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico». Ne consegue che il «buono stato delle acque sotterranee» ai sensi dell’articolo 2, punto 20), di detta direttiva è raggiunto qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono», vale a dire qualora le condizioni fissate, rispettivamente, dalle tabelle 2.1.2 e 2.3.2 dell’allegato V siano soddisfatte. [v., per analogia, sentenza BSadD (punto 42 e giurisprudenza citata)].
21
Infatti, la Corte ha dichiarato che tale possibilità di prorogare la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60 è applicabile solo all’obbligo di miglioramento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ii), di tale direttiva, e quindi non all’obbligo di impedire il deterioramento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i), di detta direttiva. [v. sentenza Commissione/Spagna (punto 45)].
22
V. paragrafi da 24 a 27 delle presenti conclusioni.
23
V. sentenza del 1º luglio 2015, Bund für Umwelt und [OSCURATO:PERSONA] (C‑461/13; in prosieguo: la «sentenza Bund für Umwelt», EU:C:2015:433, punto 30).
24
Il corsivo è mio.
25
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2000/60, i piani di gestione dei bacini idrografici erano pubblicati entro nove anni dall’entrata in vigore di tale direttiva, ossia entro il 22 dicembre 2009. In forza dell’articolo 13, paragrafo 7, di detta direttiva, tali piani erano poi riesaminati entro quindici anni dall’entrata in vigore della stessa direttiva, ossia entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni, ossia entro il 22 dicembre 2021 e il 22 dicembre 2027.
26
Il corsivo è mio.
27
V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.
28
A tal riguardo, osservo che dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 febbraio 2025, concernente l’attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) [(COM(2025) 2 final, pag. 10], emerge che, per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, gli inquinanti più comunemente comunicati che determinano uno stato chimico scarso sono i nitrati, la cui concentrazione media non è cambiata significativamente dal 2021. Tali nitrati provengono principalmente dall’agricoltura e dall’allevamento intensivi attraverso l’uso improprio o eccessivo di fertilizzanti e liquami/letame, tutti contenenti azoto e fosforo.
29
Secondo l’articolo 11 della direttiva 2000/60, il piano di gestione del bacino idrografico deve comprendere un programma di misure destinato a garantire la realizzazione degli obiettivi ambientali enunciati all’articolo 4 di tale direttiva; tale programma comprende «misure di base» e, laddove sia necessario, «misure supplementari».
30
V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
31
V. in tal senso, sentenza Bund für Umwelt (punto 43), e paragrafo 59 delle presenti conclusioni.
32
V., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑162/21, EU:C:2023:30, punto 34 e giurisprudenza citata).
33
Il corsivo è mio.
34
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2000/60, anche le misure pratiche di cui all’articolo 4, paragrafo 7, lettera a), di tale direttiva devono essere annotate nel piano di gestione. V. sentenza Bund für Umwel (punto 46).
35
V. sentenza del 1º giugno 2017, Folk (C‑529/15, EU:C:2017:419, punti 36 e 38, nonché giurisprudenza citata). Il corsivo è mio.
36
Contrariamente a quanto sostenuto, in sostanza, dai Länder, tale conclusione non può essere messa in discussione dalla giurisprudenza della Corte relativa all’autorizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2000/60, secondo la quale tale condizione «può considerarsi soddisfatta quando le motivazioni che sono all’origine del progetto interessato siano contenute, alla data dell’autorizzazione di tale progetto, unicamente nella decisione di autorizzazione del medesimo» [v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] FNE (punto 44 e giurisprudenza citata)]. Infatti, la Corte ammette la validità di un’autorizzazione quando, alla data della sua adozione, le ragioni che giustificano il progetto figurino unicamente nella decisione di autorizzazione e le informazioni al riguardo siano annotate successivamente nel piano di gestione. Tuttavia, tale giurisprudenza non può essere trasposta alle proroghe dei termini. Infatti, i motivi che giustificano le proroghe dei termini sono forniti solo nel piano di gestione stesso, senza che vi sia un atto che possa essere anteriore al piano di gestione che proroghi i termini e che possa già contenere, al pari della situazione nelle cause esaminate dalla Corte, una motivazione sufficiente.
37
V., per analogia, sentenza Sweetman (punto da 59 a 61)].
38
V., ad esempio, sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia (C‑336/16, EU:C:2018:94, punti 101 e 102), nella quale la Corte ha sottolineato che la Repubblica di Polonia non aveva indicato né giustificato le ragioni per le quali aveva fissato termini particolarmente lunghi per porre fine al superamento dei valori limite previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).
39
V. anche, a titolo esemplificativo, la disposizione derogatoria prevista all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7). Infatti, tale disposizione prevede le condizioni dettagliate affinché possa essere eccezionalmente autorizzato un progetto che pregiudica lo stato delle acque o un’attività lesiva di una specie protetta, senza precisare esplicitamente l’incidenza del mancato rispetto di tali condizioni sulla validità delle autorizzazioni di cui si tratta.
40
V. sentenza BSadD (punto 42 e giurisprudenza citata).
41
V. sentenza Commissione/Spagna (punto 42 e giurisprudenza citata). La Corte ha dichiarato che l’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali continua ad essere vincolante in ogni fase dell’attuazione di tale direttiva ed è applicabile a «ogni tipo» e a ogni stato di corpo idrico superficiale per il quale sia stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato un piano di gestione [v., in tal senso, sentenza Sweetman (punti 43 e 54 nonché giurisprudenza citata). Tale interpretazione si applica anche all’obbligo di impedire il deterioramento dei corpi idrici sotterranei. [v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (punto 72 e giurisprudenza citata).
42
V., per analogia, sentenza Commissione/Irlanda (punto 118).
43
V. sentenze Commissione/Spagna (punto 43) e [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (punto 73).
44
V., per analogia, sentenza BSadD (punto 43 e giurisprudenza citata).
45
Il corsivo è mio.
46
V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] FNE (punti 38 e 39 nonché giurisprudenza citata). Ricordo anche che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a discrezione dell’amministrazione e private della pubblicità adeguata, non possono essere considerate come costituenti una corretta esecuzione degli obblighi di recepimento di una direttiva [v., in tal senso, sentenza Commission/Irlanda (punto 146 e giurisprudenza citata)].
47
Sentenza del 1º giugno 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2017:12, punto 67).
48
V. sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 57, 58, 61 e 68 nonché giurisprudenza citata).
49
V. sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 76 e 77 nonché giurisprudenza citata). V., anche paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
50
V., per analogia, sentenza Commission/Irlanda (punti 140 e 141)].