CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza;sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile FrancescoPicone, anche in qualità di sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per laparte civile “Ass. Libera”, che si è associato alla richiesta della Procura Generale;sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato all’istanza di rimessione e ne hachiesto l’accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], imputato nell’ambito del procedimento n. 5799 del 2023r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (comunementedenominato “processo Hydra”), attualmente pendente nella fase dibattimentaledinanzi alla Ottava Sezione penale del Tribunale di Milano, a mezzo dei propridifensori di fiducia e procuratori speciali, ha avanzato richiesta di rimessione delprocesso, ai sensi dell’articolo 45 cod. proc. pen.2. A sostegno della propria istanza il ricorrente lamenta la sussistenza di gravisituazioni ambientali tali da pregiudicare il sereno e imparziale esercizio dellagiurisdizione da parte del Tribunale di Milano e della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Milano in relazione al procedimento in corso.Al riguardo rappresenta che:- all’esito dell’udienza preliminare, tenutasi in data 12 gennaio 2026, nel corsodella quale ottantanove coimputati hanno definito la propria posizione con ritialternativi, è stata diramata una nota congiunta, a firma del Presidente delTribunale di Milano e del Presidente della Sezione dei giudici per le indaginipreliminari dello stesso Tribunale, con la quale, sulla base della sola lettura deldispositivo delle sentenze rese nei riti alternativi, si è dato atto del riconoscimentodella sussistenza dei reati di associazione di stampo mafioso, associazione deditaal traffico di sostanze stupefacenti, di numerosi reati fine, nonchédell’accertamento dell’esercizio di una capacità intimidatoria determinantecondizioni di assoggettamento e di omertà della collettività e l’ingerenza nellarealtà economica locale.La nota, ad avviso del ricorrente, non limitata alla sola indicazione dei reatiper i quali era intervenuta condanna, costituisce un’anticipazione del contenutodelle motivazioni delle sentenze, non ancora depositate, ed è tale da potercondizionare l’imparzialità del Collegio che dovrà procedere alla trattazione del ritoordinario, essendo direttamente riconducibile al Presidente del Tribunale;- il rischio di compromissione dell’imparzialità del Tribunale sarebbe inoltreacuito dall’esponenziale mediaticità della vicenda, già oggetto di decine di articolidi stampa e di programmi televisivi e radio (elencati in ricorso), tra cui due articoliapparsi su note testate nazionali, pubblicati alle ore 9:38 e 9:49 del 24 ottobre2025, con i quali si dava atto del deposito, da parte della Procura della [OSCURATO:PERSONA], di voluminosi atti di indagine che sarebbero stati prodotti solo nel corsodell’udienza preliminare trattata quello stesso giorno, riportandone anche passaggivirgolettati. A ridosso dell’udienza preliminare, pertanto, sarebbero staticonsegnati alla stampa atti di indagine non ancora conosciuti dai difensori;- nel corso della trattazione delle udienze dinanzi al giudice dell’udienzapreliminare, inoltre, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milanoavrebbe tenuto un atteggiamento ostile nei confronti delle difese e in particolareverso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], non solo presentando un esposto alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Brescia nei confronti del Giudice per leindagini preliminari per presunti contatti con i difensori emersi dalle intercettazioni(in realtà costituiti da interlocuzioni formali per la presentazione di istanzecautelari) ma anche rivolgendo insistite domande sulla posizione di uno deidifensori di [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’esame di un imputato, svoltosiall’udienza del 17 luglio 2025.Vi sarebbero dunque i presupposti, così come delineati dalla giurisprudenza dilegittimità, per la richiesta di rimessione del processo presso altra sede giudiziaria,in considerazione della compromissione della condizione di imparzialità delTribunale di Milano a causa delle condotte del Presidente del Tribunale, tali dapoter minare l’indipendenza dei giudici a lui “subordinati”, e dell’atteggiamentoostile della Procura della Repubblica.3. Si è proceduto con udienza camerale partecipata, all’esito della quale leparti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’istanza di rimessione è inammissibile, perché proposta al di fuori dei casiin cui è consentita.2. L’art. 45 cod. proc. pen., come noto, legittima la richiesta di rimessione delprocesso «quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento delprocesso e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione dellepersone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica odeterminano motivi di legittimo sospetto».Questa Corte ha più volte delineato i caratteri dell’istituto invocato dall’istante,osservando che la "grave situazione locale", prevista dall'art. 45 cod. proc. pen.,che è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabilesolo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardantel'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, di tale abnormità da indurreil legittimo sospetto di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, intesoquale ufficio giudiziario nel suo complesso, o per la libera determinazione delleparti, eliminabile esclusivamente con il trasferimento del processo ad altra sedegiudiziaria (tra le più recenti, Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, B., Rv. 289322 –01).La stessa pronuncia citata dalla difesa nella propria istanza (Sez. 4, n. 14718del 27/03/2024, non massimata), ribadisce che «lo spostamento del processo adaltra sede costituisce presidio di garanzia della terzietà del giudice (sotto il profilodella imparzialità del suo giudizio), della libertà di determinazione delle personeche partecipano al processo (pubblico ministero, difensore, imputato, testi, peritie simili, secondo Cass. Sez. 1, n. 5723 del 1994) e della inviolabilità del diritto didifesa (Cass. Sez. 1, n. 926 del 1990; Cass. Sez. 1, n. 3402 del 1994; Corte cost.,sent. n. 168 del 2006) quando possano essere pregiudicate da motivi che nonriguardano il giudice come persona fisica (provvedendo in tal senso l'istitutodell'incompatibilità e i rimedi dell'astensione e della ricusazione) ma l'intero ufficiogiudiziario al quale appartiene (Cass. Sez. 1, n. 5682 del 1997). E' strumentoprocessuale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo,preservandolo dal rischio concreto, effettivo, non opinabile e di incontrovertibilesvolgere la sua funzione giurisdizionale (Cass. Sez. 1, n. 52976 del 2014); la suaapplicazione è saldamente ancorata ai presupposti di fatto che possono menomaretale serenità, la cui espressa previsione esclude ogni possibile applicazionediscrezionale».L'istituto, dunque, ha chiaramente natura eccezionale, perché implica unaderoga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, conla conseguenza che le norme che ne disciplinano l’applicazione devono essereinterpretate in senso rigoroso e restrittivo (sul punto Sez. 2, n. 2565 del19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278 – 01).Con specifico riferimento alla posizione del pubblico ministero e alle condotteeventualmente riconducibili allo stesso, è stato inoltre osservato che icomportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del pubblico ministero e delgiudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomaticidi una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimentodel processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale,da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale (Sez. 6,Ordinanza n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844 – 01).3. Ebbene, nessuna delle circostanze dedotte dall’istante integra i presuppostirichiesti dall’art. 45 cod. proc. pen. e, più in generale, non è ravvisabile alcunaforma di “pregiudizio” da parte dell’organo decidente, neanche in termini di merosospetto.La nota informativa emessa dal Dirigente dell’Ufficio milanese all’esito delladefinizione dei riti alternativi dei coimputati – che, come documentato dalla partecivile, risponde tra l’altro ad un preciso protocollo siglato dal Tribunale Ordinario edalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con l’Ordine degliAvvocati e la Camera Penale di Milano – non contiene alcuna informazione ulterioreche non fosse già pacificamente desumibile dal dispositivo della decisione.La capacità di intimidazione promanante dal vincolo associativo di stampomafioso, la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, l’assunzioneo il controllo di attività economiche, la costituzione di un’associazione dedita altraffico di sostanze stupefacenti, la commissione di reati in materia di armi ed altrosono tutti tratti desumibili dal mero riconoscimento, in capo ad alcuni degliimputati giudicati in primo grado, dei reati e delle circostanze aggravanti oggettodi contestazione.Erra dunque l’istante nel ritenere che la nota diramata sia andata oltre la meracomunicazione di quello che era stato l’esito, in primo grado, dei processi definiticon riti alternativi. E ciò a prescindere dalla doverosa considerazione secondo cuiil Presidente del Tribunale, diversamente da quanto opina l’istante, non ècomunque titolare di alcun potere gerarchico in ordine all’esercizio dellagiurisdizione da parte dei giudici che saranno chiamati a celebrare il processo conrito ordinario.Quanto agli articoli di stampa e all’atteggiamento asseritamente ostile daparte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (quest’ultimo solopresunto dall’istante), gli stessi non hanno la minima incidenza sulla condizione diimparzialità dell’Ufficio giudicante o sul sereno ed ordinato svolgimento delprocesso e sulla libertà di determinazione delle persone che vi partecipano.L’istanza di rimessione, pertanto, si basa su presupposti che, oltre ad esserein parte erronei o indimostrati, si pongono totalmente al di fuori del novero diquelli previsti dall’art. 45 cod. proc. pen. e deve conseguentemente esseredichiarata inammissibile.4. Alla dichiarazione di inammissibilità, come posto in evidenza anche dalleSezioni Unite di questa Corte, non segue la condanna della parte istante alpagamento delle spese processuali, poiché l'istituto della rimessione non èinquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio (Sez. U, n. 37825 del10/07/2025, Natale, Rv. 288733 – 01).Ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., deve essere viceversa dispostala condanna dell'istante al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalla istanza, sidetermina equitativamente in euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al versamento dellasomma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]