Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 723/2009
ECLI:EU:F:2009:43
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
30 aprile 2009
Causa F‑65/07
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agenti ausiliari di sessione del [OSCURATO:PERSONA] – Ricevibilità – Procedimento precontenzioso – Art. 283 CE – Art. 78 del RAA – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Stabilità dell’impiego – Direttiva 1999/70 – Contratti a tempo determinato – Invocabilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e altri 79 ex agenti ausiliari di sessione
del [OSCURATO:PERSONA] chiedono in particolare l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di concludere i contratti
20 aprile 2007, con cui viene respinto il loro presunto «reclamo» del 19 dicembre 2006 diretto a far considerare i contratti
consecutivi a tempo determinato conclusi da ciascuno di essi con il [OSCURATO:PERSONA] come un solo contratto di lavoro a tempo parziale,
a tempo indeterminato, a far reintegrare gli interessati su questa base in seno al [OSCURATO:PERSONA] e a farli beneficiare di un’indennità
«rappresentativa» del diritto a congedo retribuito che essi avrebbero acquisito per l’insieme dei periodi lavorati.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agenti ausiliari – Assoggettamento degli agenti ausiliari di sessione
del [OSCURATO:PERSONA] europeo all’art. 78 del regime applicabile agli altri agenti
(Art. 283 CE; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis, 3 ter e 78)
2.
Atti delle istituzioni – Direttive – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni della Comunità nei loro rapporti con
il personale – Esclusione – Invocabilità – Portata
(Artt. 10 CE e 249 CE)
3.
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Imposizione di obblighi
alle istituzioni della Comunità nei loro rapporti con il personale
(Artt. 10 CE e 249 CE; Statuto dei funzionari, art. 1 sexies, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 10, primo
comma, e 80, n. 4; regolamento del Consiglio n. 723/2004; direttiva del Consiglio 1999/70)
4.
Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Misure dirette ad
impedire l’utilizzazione abusiva di contratti di lavoro consecutivi a tempo determinato – Ragioni obiettive che giustificano
il rinnovo di tali contratti
[Direttiva del Consiglio n. 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1, lett. a); Regime applicabile agli altri agenti, art. 78]
1.
L’art. 78 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee autorizza un’eccezione al regime degli agenti ausiliari,
quale definito al titolo III del detto regime, permettendo al [OSCURATO:PERSONA], sino al 31 dicembre 2006, di limitare alla durata
dei lavori delle sue sessioni il periodo di assunzione degli agenti ausiliari necessari all’organizzazione di queste ultime.
Infatti, il regime degli agenti ausiliari non può, in linea di principio, applicarsi ad assunzioni ciascuna delle quali è
di breve durata, ma che si ripetono in maniera frequente di anno in anno. Ciononostante, tali agenti ausiliari di sessione
rientrano nel detto titolo III, al quale si deroga soltanto per quanto riguarda le loro condizioni di assunzione e di retribuzione,
che sono previste nell’accordo intervenuto fra tale istituzione, il Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA] e l’Assemblea dell’Unione dell’[OSCURATO:PERSONA]
occidentale per l’assunzione di tale personale. Ciò significa che le altre disposizioni del titolo III, riguardanti in particolare
le condizioni di lavoro e la previdenza sociale, continuano ad applicarsi indipendentemente dalle regole interne specifiche,
adottate dall’ufficio di presidenza o dal segretario generale del Parlemento e destinate ad attuare o a completare le norme
del detto regime.
Pertanto, l’art. 78 del Regime applicabile agli altri agenti non è in contrasto con l’art. 283 CE. Il fatto che il legislatore,
per quanto riguarda le condizioni di assunzione e di retribuzione degli agenti ausiliari di sessione, abbia fatto rinvio all’accordo
di cui sopra non può implicare una sua rinuncia ad esercitare la competenza conferitagli dall’art. 283 CE per adottare lo
Statuto e il Regime applicabile agli altri agenti. Al contrario, è proprio nell’esercizio di tale competenza che il Consiglio,
tenendo in considerazione gli interessi e le esigenze comuni delle tre organizzazioni europee in ordine al corretto svolgimento
delle sessioni dei loro organi deliberanti, ha ritenuto di dover allineare le condizioni di assunzione e di retribuzione degli
agenti assunti per la durata dei lavori delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] a quelle convenute tra le tre istituzioni o organizzazioni
in parola, fermo restando il controllo di bilancio ai sensi dell’art. 78, secondo comma, del Regime applicabile agli altri
agenti.
Questa disposizione non è neppure in contrasto con il principio di parità di trattamento, in quanto la situazione degli agenti
assunti per soddisfare esigenze intermittenti e massicce di risorse umane supplementari, cui il [OSCURATO:PERSONA] deve far fronte
soltanto durante i periodi delle sue sessioni, non è comparabile a quella degli agenti assunti per soddisfare esigenze continue
e quotidiane, che richiedono la presenza di un personale composto di funzionari e, eventualmente, di agenti temporanei o agenti
contrattuali ai sensi degli artt. 3 bis o 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti.
(v. punti 85, 86, 97‑100 e 103)
Riferimento:
Corte: 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2581, punto 19)
2.
Le direttive, indirizzate agli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alle istituzioni della Comunità, non possono quindi essere interpretate
nel senso che, in quanto tali, impongono obblighi alle citate istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale. Tuttavia,
tale considerazione non può di per sé escludere qualsiasi possibilità di invocare una direttiva nei rapporti fra le istituzioni
e i loro funzionari o agenti. In primo luogo, infatti, le disposizioni di una direttiva possono imporsi indirettamente a un’istituzione
qualora costituiscano l’espressione di un principio generale di diritto comunitario che quest’ultima è tenuta, quindi, ad
applicare come tale. In secondo luogo, una direttiva può vincolare un’istituzione anche quando quest’ultima, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un’obbligazione particolare enunciata
da una direttiva, oppure nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente
alle misure adottate dal legislatore comunitario in applicazione dei Trattati. In terzo luogo, le istituzioni, conformemente
al dovere di lealtà che grava su di esse ai sensi dell’art. 10, secondo comma, CE, devono tener conto, quando agiscono come
datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate sul piano comunitario.
(v. punti 111‑113, 116, 118 e 119)
Riferimento:
Corte: 26 settembre 2000, causa C‑262/97, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7321, punto 38), e 9 settembre 2003, causa C‑25/02, [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8349, punto 24)
Tribunale di primo grado: 21 maggio 2008, causa T‑495/04, Belfass/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑781, punto 43)
3.
Le disposizioni della direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e quelle
del detto accordo quadro non possono essere interpretate nel senso che, in quanto tali, impongono obblighi alle istituzioni
della Comunità nei loro rapporti con il rispettivo personale. Tali disposizioni non si impongono neppure indirettamente alle
istituzioni come principio generale di diritto comunitario, poiché non risulta affatto dalla direttiva e dall’accordo quadro
che la stabilità dell’impiego sia assurta al rango di norma giuridica imperativa. Infine, esse non sono neppure interessate,
per quanto riguarda le norme sanitarie e di sicurezza adeguate che debbono essere rispettate dalle condizioni di lavoro dei
funzionari, dal rinvio operato dall’art. 1 sexies, n. 2, dello Statuto ai requisiti minimi applicabili conformemente alle
misure adottate nei settori sanitario e della sicurezza in applicazione dei Trattati, in quanto la direttiva non ha lo scopo
di migliorare l’ambiente di lavoro rafforzando la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori propriamente dette, bensì
di ravvicinare le leggi e le prassi nazionali in materia di condizioni di lavoro relative alla durata dei rapporti di lavoro.
Tuttavia, le istituzioni, conformemente al dovere di lealtà che grava su di esse ai sensi dell’art. 10, secondo comma, CE,
devono tener conto, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate su scala comunitaria che
impongono, segnatamente, prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori negli
[OSCURATO:PERSONA] membri mediante il ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi nazionali e, in particolare, della volontà del legislatore
comunitario di rendere la stabilità dell’impiego un obiettivo prioritario in materia di rapporti di lavoro all’interno dell’Unione
europea. Detto obbligo si impone, a maggior ragione, in quanto la riforma amministrativa operata dal regolamento n. 723/2004
ha accentuato la tendenza alla contrattualizzazione della funzione pubblica europea. Per quanto riguarda, più in particolare,
l’accordo quadro, che mira a ravvicinare le legislazioni e le prassi nazionali attraverso la fissazione di prescrizioni minime
relative al lavoro a tempo determinato, spetta pertanto alle istituzioni interpretare, nei limiti del possibile, le disposizioni
del Regime applicabile agli altri agenti alla luce del testo e delle finalità dell’accordo quadro al fine di conseguire il
risultato da quest’ultimo perseguito.
Ne consegue che la direttiva 1999/70 non può, di per sé, giustificare un’eccezione di illegittimità riguardo a una disposizione
inclusa nel regolamento del Consiglio, contenente lo Statuto e il Regime applicabile agli altri agenti, che dovesse rivelarsi
contraria all’accordo quadro.
(v. punti 111, 114, 116, 117, 119, 120 e 122)
Riferimento:
Corte: [OSCURATO:PERSONA], cit. punto 24
Tribunale di primo grado: Belfass/Consiglio, cit. punto 43
4.
Le esigenze puntuali e massicce di risorse umane del [OSCURATO:PERSONA] europeo, per la sola durata delle sue sessioni, costituiscono
«ragioni obiettive» ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso
il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, tali da giustificare il ricorso a contratti consecutivi di agente ausiliario a tempo determinato, contratti
rinnovati in occasione dello svolgimento di ciascuna sessione parlamentare, quali previsti dall’art. 78 del Regime applicabile
agli altri agenti, sino al 1° gennaio 2007. Infatti, anche se tali esigenze fossero prevedibili, non per questo il surplus
di attività diverrebbe duraturo e permanente.
(v. punti 134 e 135)
Riferimento:
Corte: 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6057, punto 69)
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
30 aprile 2009 (
*
)
«Pubblico impiego – Agenti ausiliari di sessione del [OSCURATO:PERSONA] – Ricevibilità – Procedimento precontenzioso – Art. 283 CE – Art. 78 del RAA – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Stabilità dell’impiego – Direttiva 1999/70 – Contratti a tempo determinato – Invocabilità»
Nella causa F‑65/07,
avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Strasburgo (Francia), e 79 altri ex agenti ausiliari di sessione i cui nomi appaiono in allegato, rappresentati
dall’avv. R. Blindauer,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
, inizialmente rappresentato dal sig. M. Mustapha-Pacha e dalla sig.ra R. Ignătescu, in qualità di agenti, successivamente
dalle sig.re R. Ignătescu e S. Seyr, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2007, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e 79 altri ex agenti
ausiliari di sessione del [OSCURATO:PERSONA] europeo hanno chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata
a concludere i contratti (in prosieguo: l’«AACC») del 20 aprile 2007, recante il rigetto del loro asserito «reclamo» del 19
dicembre 2006, volto ad ottenere che i contratti successivi, a tempo determinato, stipulati fra ciascuno di essi e il [OSCURATO:PERSONA]
fossero considerati come un unico contratto a tempo indeterminato, a orario ridotto, che gli interessati fossero reintegrati
a detto titolo nel [OSCURATO:PERSONA] e che potessero beneficiare di un’indennità «sostitutiva» del diritto al congedo retribuito
asseritamente acquisito per l’insieme dei periodi in cui hanno prestato servizio.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1.
Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
2
Ai sensi dell’art. 52, seconda frase, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»),
«dopo il 31 dicembre 2006 non possono più essere assunti agenti ausiliari».
3
L’art. 58, primo comma, del RAA prevede quanto segue:
«L’agente ausiliario beneficia di un congedo retribuito di due giorni lavorativi per ogni mese di servizio; un servizio di
durata inferiore a quindici giorni o a mezzo mese non dà diritto a congedo».
4
L’art. 78 del RAA, facente parte del titolo III, «Degli agenti ausiliari», così dispone:
«In deroga alle disposizioni del presente titolo, gli agenti ausiliari assunti dal [[OSCURATO:PERSONA]] per la durata dei lavori delle
sue sessioni, sono sottoposti alle condizioni di assunzione e di retribuzione previst[e] dall’accordo intervenuto tra questa
istituzione, il Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA] e l’Assemblea dell’Unione dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’assunzione di detto personale.
Le disposizioni di questo accordo, nonché ogni ulteriore modifica di tali disposizioni, sono comunicate alle autorità competenti
in materia di bilancio un mese prima della loro entrata in vigore.
Agli agenti ausiliari assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] [delle Comunità europee] in qualità di interpreti di conferenza per conto
delle istituzioni e degli organismi comunitari si applicano le medesime condizioni di assunzione e di retribuzione applicate
agli interpreti di conferenza assunti dal [OSCURATO:PERSONA] (…).
Il presente articolo è applicabile fino al 31 dicembre 2006; da questa data agli agenti interessati si applicano le condizioni
stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 90».
5
L’art. 90 del RAA, che rientra nel titolo IV, «Degli agenti contrattuali», capitolo 5, «Disposizioni particolari applicabili
agli agenti contrattuali di cui all’articolo 3 ter», prevede quanto segue:
«In deroga alle disposizioni del presente titolo, agli interpreti di conferenza assunti dal [OSCURATO:PERSONA] (…) o dalla [OSCURATO:PERSONA]
per conto delle istituzioni o degli organismi comunitari si applicano le condizioni previste dall’accordo del 28 luglio 1999
tra il [OSCURATO:PERSONA] (…), la [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Giustizia [delle Comunità europee], per conto delle istituzioni, da una
parte, e le associazioni rappresentative della professione, dall’altra.
Le modifiche a detto accordo, rese necessarie dall’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) [del Consiglio 22 marzo
2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il RAA (GU L 124, pag. 1)], sono adottate entro
il 31 dicembre 2006 secondo la procedura prevista all’articolo 78, secondo comma. Le modifiche successive al 31 dicembre 2006
sono adottate di comune accordo tra le istituzioni».
6
Ai sensi dell’art. 91 del RAA, anch’esso rientrante nel titolo IV, «Degli agenti contrattuali», capitolo 6, «Condizioni di
lavoro», «[g]li articoli da 16 a 18 si applicano per analogia». L’art. 16, primo comma, del RAA rinvia, in particolare, per
quanto riguarda segnatamente la durata di lavoro, agli «articoli da 55 a 61 dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee]»
(in prosieguo: lo «Statuto»), il cui art. 55 bis, n. 4, rinvia a sua volta, per quanto riguarda le modalità di lavoro a orario
ridotto, all’allegato IV bis dello Statuto, il cui art. 1, terzo comma, terza frase, prevede quanto segue:
«La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale».
2.
L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
7
Dal preambolo, commi secondo e terzo, nonché dai punti 6‑8 delle considerazioni generali dell’accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), riprodotto in allegato alla direttiva del
Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175,
pag. 43), risulta sostanzialmente quanto segue:
– le parti dell’accordo quadro riconoscono, da un lato, che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere
la forma normale dei rapporti di lavoro, perché contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorarne
il rendimento, ma che, d’altra parte, in alcune circostanze, i contratti di lavoro a tempo determinato rispondono alle esigenze
sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori;
– l’accordo quadro sancisce i principi generali e i requisiti minimi per il lavoro a tempo determinato, stabilendo, in particolare,
un regime di carattere generale volto a garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli
dalle discriminazioni, nonché a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi,
demandando agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle parti sociali la definizione delle modalità dettagliate di attuazione dei suddetti principi
e requisiti, al fine di tenere conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali;
– secondo le parti firmatarie dell’accordo quadro, l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato fondato su ragioni
obiettive costituisce un mezzo di prevenzione degli abusi in danno dei lavoratori.
8
Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, il suo obiettivo è:
«a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti
di lavoro a tempo determinato».
9
La clausola 5 dell’accordo quadro enuncia quanto segue:
«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali,
e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo
che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire
a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati “successivi”;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».
Fatti all’origine della controversia
10
I ricorrenti sono tutti ex agenti ausiliari che sono stati assunti più volte dal [OSCURATO:PERSONA], ogni volta sulla base di un contratto
a tempo determinato, per la durata dei lavori delle sue sessioni, ai sensi dell’art. 78 del RAA, per svolgere funzioni di
agente d’asilo, puericultrice, dattilografo, tecnico, cuoco, insegnante di lingue, guardarobiere, traslocatore, usciere, addetto
alle macchine fotocopiatrici, assistente e altro.
11
A fronte della prospettiva che, a partire dal 1° gennaio 2007, il [OSCURATO:PERSONA] ricorresse a personale interinale per soddisfare
le sue esigenze di risorse umane durante i periodi di sessione, il 18 settembre 2006 il procuratore dei ricorrenti ha indirizzato
al direttore generale della direzione generale (DG) «Personale» una lettera recante varie censure contro il regime fino a
quel momento applicabile agli agenti ausiliari di sessione, in particolare relativamente alla durata dei loro contratti e
al diritto al congedo retribuito, nonché contro l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di trasformare, a partire dal 1° gennaio 2007,
i precedenti contratti di agenti ausiliari di sessione in contratti di lavoro interinale. In definitiva, il procuratore dei
ricorrenti chiedeva che i loro contratti di agenti ausiliari di sessione a tempo determinato fossero riqualificati come contratti
di agenti contrattuali a tempo indeterminato, a orario ridotto (più precisamente, a un quarto del tempo), a norma degli artt. 3 bis
o 3 ter del RAA, che i suoi clienti beneficiassero di un recupero del congedo retribuito e che fossero rescissi tutti i rapporti
contrattuali con la società di lavoro interinale alla quale il [OSCURATO:PERSONA] intendeva ricorrere.
12
A seguito dell’incontro con il procuratore dei ricorrenti in data 9 ottobre 2006, il direttore generale della DG «Personale»
ha risposto, con lettera del 26 ottobre successivo, che, in sostanza, era impossibile assumere gli ausiliari di sessione in
qualità di agenti contrattuali, ai sensi degli artt. 3 bis o 3 ter del RAA, e che l’impiego di lavoratori interinali al fine
di assicurare il corretto svolgimento delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] a Strasubrgo (Francia) era lecito in rapporto sia al RAA,
sia al diritto francese.
13
Con lettera in data 19 dicembre 2006, i ricorrenti hanno presentato un asserito reclamo contro la decisione del 26 ottobre
2006 di rigetto della domanda del 18 settembre 2006, chiedendo all’AACC di revocare detta decisione e, «di conseguenza, [di
considerare] l’insieme dei [c]ontratti a [t]empo [d]eterminato stipulati tra i ricorrenti e il [OSCURATO:PERSONA] (…) come (…) un
solo [c]ontratto a [t]empo [i]ndeterminato, con effetti successivi al 1° gennaio 2007, [di reintegrare] l’insieme [di tali]
agent[i] [sulla base di un] [c]ontratto a [t]empo [i]ndeterminato (…) [e di riconoscere] a ciascun agente ricorrente per l’insieme
dei periodi di servizio dall’inizio del suo impiego un’indennità sostitutiva del diritto al congedo retribuito acquisito con
la rispettiva attività lavorativa».
14
Il 20 aprile 2007, il direttore generale della DG «Personale» ha risposto, previa riqualificazione della lettera in data 19
dicembre 2006 come «domanda» ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, di non poterla accogliere.
15
Il 21 giugno 2007, i ricorrenti hanno presentato un reclamo contro la decisione di rigetto del 20 aprile 2007.
16
Quest’ultimo reclamo è stato respinto dall’AACC con decisione del 25 ottobre 2007.
Procedimento e conclusioni delle parti
17
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2007, il [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione
d’irricevibilità del ricorso in presunta applicazione dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio
2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333,
pag. 7), fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo.
18
Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2008 tramite fax (il deposito dell’originale è intervenuto
il 24 gennaio successivo), i ricorrenti hanno presentato osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità.
19
Con ordinanza 13 marzo 2008, il Tribunale ha disposto il rinvio al merito dell’eccezione d’irricevibilità sollevata dal [OSCURATO:PERSONA],
a norma dell’art. 78, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura, applicabile a partire dal 1° novembre 2007, ossia da
una data antecedente al deposito di tale eccezione d’irricevibilità.
20
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2007, che ha respinto il loro reclamo del 19 dicembre 2006;
Conseguentemente:
– riqualificare l’insieme dei contratti a tempo determinato conclusi tra essi e il [OSCURATO:PERSONA] come un unico contratto a tempo
indeterminato;
– dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] avrà l’obbligo di reintegrarli accordando loro il beneficio di un contratto a tempo indeterminato;
– dichiarare che gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] definiti ausiliari di sessione hanno diritto, per l’insieme dei periodi in cui hanno
prestato la loro attività a decorrere dall’inizio della loro occupazione, a un’indennità sostitutiva del diritto al congedo
retribuito acquisito con la loro attività lavorativa;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a ciascuno di essi la somma di EUR 2000 a titolo di spese irripetibili del procedimento;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese e ai costi della presente causa.
21
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare manifestamente irricevibile il ricorso per l’asserita carenza;
– dichiarare infondato il ricorso di annullamento;
– dichiarare irricevibile la domanda dei ricorrenti di riqualificare l’insieme dei contratti a tempo determinato conclusi tra
essi e il [OSCURATO:PERSONA] come un unico contratto a tempo indeterminato;
– dichiarare irricevibile la domanda di reintegrazione di tutti i suddetti agenti accordando loro il beneficio di un contratto
a tempo indeterminato;
– dichiarare infondata la domanda di riconoscere ai ricorrenti un’indennità sostitutiva del diritto al congedo retribuito;
– dichiarare irricevibile la domanda di rifusione a ciascun ricorrente della somma di EUR 2000 a titolo di «spese irripetibili
del procedimento»;
– pronunciarsi sulle spese secondo diritto.
22
Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2008 tramite fax (il deposito dell’originale è intervenuto
il 28 gennaio successivo), i ricorrenti chiedono in particolare l’annullamento della decisione del 25 ottobre 2007, recante
il rigetto del loro reclamo del 27 giugno 2007 (causa registrata con il numero di ruolo F‑10/08).
23
Nel corso dell’udienza, i ricorrenti sono stati invitati dal Tribunale a produrre il loro ultimo contratto di agente ausiliario
di sessione stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] prima della presentazione del loro asserito reclamo del 19 dicembre 2006. A tale richiesta
è stato dato seguito mediante lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2008 tramite fax (il deposito
dell’originale è intervenuto il 1° dicembre 2008). [OSCURATO:PERSONA] ha depositato osservazioni in ordine a detta lettera il 12
dicembre 2008, data di chiusura della fase orale e del passaggio in decisione della presente causa.
Sulla ricevibilità del ricorso
1.
Argomenti delle parti
24
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è manifestamente irricevibile.
25
Infatti, secondo il [OSCURATO:PERSONA], la prima lettera del procuratore dei ricorrenti, in data 18 settembre 2006, costituiva un
mero insieme di riflessioni sulla legittimità dell’art. 78 del RAA, sulla situazione giuridica degli agenti ausiliari di sessione
e sulla soluzione accolta dal [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2007, di lavoratori interinali.
26
Tale lettera non avrebbe implicato alcuna domanda precisa e formale all’AACC di adottare una decisione nei confronti dei ricorrenti
e si concludeva con una proposta di incontro con il direttore generale della DG «Personale» per discutere del caso. Tale incontro,
del resto, si sarebbe tenuto il 9 ottobre 2006.
27
La risposta del direttore generale della DG «Personale» del 26 ottobre 2006 sarebbe priva di qualsivoglia carattere decisionale
e avrebbe perseguito il solo scopo di ricapitolare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] sui principali punti richiamati durante il
suddetto incontro.
28
Di contro, la lettera dei ricorrenti del 19 dicembre 2006 avrebbe comportato richieste precise e avrebbe dovuto essere qualificata
come domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, e non come reclamo, stante l’assenza, in quel momento, di qualsiasi
decisione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] lesiva dei ricorrenti.
29
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, di conseguenza, i ricorrenti hanno potuto legittimamente proporre, il 21 giugno 2007, un reclamo
avverso la decisione dell’AACC del 20 aprile 2007 di rigetto della suddetta domanda. Detto reclamo è stato respinto con decisione
dell’AACC del 25 ottobre 2007.
30
In tale contesto, occorrerebbe considerare il ricorso proposto il 29 giugno 2007 prematuro, non essendosi in quella data concluso
il procedimento precontenzionso, e, pertanto, irricevibile.
31
Di seguito, il [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità delle conclusioni del ricorso volte, da un lato, a far riqualificare l’insieme
dei contratti a tempo determinato conclusi tra i ricorrenti e il [OSCURATO:PERSONA] come contratti unici a tempo indeterminato e,
dall’altro, a far dichiarare al Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA] ha l’obbligo di reintegrare tutti gli agenti interessati sulla
base di contratti a tempo indeterminato.
32
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], solo l’AACC è legittimata ad assumere un agente temporaneo o ausilario. Per di più, nell’ambito del
potere di annullamento conferitogli dall’art. 230 CE, il giudice comunitario non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni.
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’art. 233 CE prevede una ripartizione delle competenze tra l’autorità giudiziaria e l’autorità
amministrativa tale per cui spetta all’istituzione da cui emana l’atto annullato determinare quali siano i provvedimenti necessari
per dare esecuzione a una sentenza di annullamento esercitando, sotto il controllo del giudice comunitario, il potere discrezionale
di cui essa dispone a tal fine, e ciò nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza che essa è tenuta
ad eseguire, sia delle norme del diritto comunitario.
33
Infine, nel corso dell’udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che il ricorso è irricevibile anche perché i contratti di agenti
temporanei a tempo determinato stipulati tra i ricorrenti e il [OSCURATO:PERSONA] non sono mai stati impugnati entro i termini previsti
agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
34
I ricorrenti sostengono, al contrario, che la lettera del 18 settembre 2006 costituisce una domanda ai sensi dell’art. 90,
n. 1, dello Statuto. Nondimeno, essi affermano di aver proposto un nuovo ricorso contro la decisione del 25 ottobre 2007 per
l’ipotesi in cui la lettera del 18 settembre 2006 dovesse essere qualificata come domanda.
2.
Giudizio del Tribunale
35
In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione di una lettera o di una nota
come domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto è rimessa al solo apprezzamento del Tribunale e non alla volontà delle
parti (ordinanze del Tribunale di primo grado 15 luglio 1993, causa T‑115/92, Hogan/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑895, punto 36,
e 20 agosto 1998, causa T‑132/97, Collins/Comitato delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑469 e II‑1379, punti 12‑16).
36
Nel caso di specie, è evidente che i ricorrenti hanno chiesto, con lettera del 18 settembre 2006, che l’insieme dei contratti
di agenti ausiliari di sessione a tempo determinato di ciascuno di essi fosse riqualificato come un contratto di agente contrattuale
a tempo indeterminato, a orario ridotto, ai sensi degli artt. 3 bis o 3 ter del RAA, che venisse loro corrisposta un’indennità
sostitutiva dei congedi retribuiti relativi ai periodi di servizio, e che fossero rescissi tutti i rapporti contrattuali con
la società di lavoro interinale alla quale il [OSCURATO:PERSONA] intendeva ricorrere. Una lettera siffatta deve qualificarsi come
domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.
37
Il fatto che tale domanda contenesse un invito a «discutere» dei casi con il «direttore delle risorse umane» del [OSCURATO:PERSONA]
non è idoneo a rimettere in discussione la sua qualificazione giuridica.
38
In tale contesto, occorre qualificare la lettera del 19 dicembre 2006 come un reclamo avverso la decisione del 26 ottobre
2006, con la quale si respinge la domanda del 18 settembre 2006, reclamo che ha costituito l’oggetto della decisione di rigetto
dell’APN del 20 aprile 2007.
39
In secondo luogo, si deve esaminare la questione se, nel presentare in tal modo una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello
Statuto, i ricorrenti abbiano attuato correttamente il procedimento amministrativo preventivo, così come disciplinato agli
artt. 90‑91 dello Statuto, ai quali rinvia l’art. 46 del RAA.
40
A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, in presenza di una decisione presa dall’APN che costituisca un atto lesivo
per il funzionario, quest’ultimo, ove intenda richiedere l’annullamento, la revisione o la revoca di questo atto, non deve
presentare una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, ma deve ricorrere, invece, alla procedura di reclamo prevista
al n. 2 dello stesso articolo (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale di primo grado 7 giugno 1991, causa T‑14/91, Weyrich/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑235, punti 32 e 34; 1° aprile 2003, causa T‑11/01, Mascetti/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑117 e II‑579, punto 33;
sentenza del Tribunale 28 giugno 2006, causa F‑27/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. FP pagg. I‑A‑1‑47 e II‑A‑1‑159, punto 36).
41
Nella fattispecie, come risulta dal punto 36 supra, attraverso la loro domanda del 18 settembre 2006 i ricorrenti miravano
ad ottenere dall’amministrazione, da un lato, la trasformazione dei rispettivi contratti successivi di agente ausiliaro di
sessione in contratti unici di agente contrattuale a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 3 bis o 3 ter del RAA, e, dall’altro,
la corresponsione di un’indennità sostitutiva del danno subìto in conseguenza del mancato riconoscimento dei congedi retribuiti
relativamente ai periodi di servizio nel passato.
42
In ordine alla prima parte, il [OSCURATO:PERSONA] ha essenzialmente sostenuto, nel corso dell’udienza, che i ricorrenti avevano l’onere
di utilizzare, entro i termini, la procedura di reclamo prevista all’art. 90, n. 2, dello Statuto, per lo meno contro il loro
ultimo contratto di agente ausiliario di sessione, nei limiti in cui esso non era stato concluso per un tempo indeterminato.
43
È vero che, di norma, un contratto produce effetti a partire dal momento della sua sottoscrizione. È dunque a partire dalla
data della sua sottoscrizione che si deve calcolare il termine per presentare un reclamo in tempo utile ai sensi dell’art. 90,
n. 2, dello Statuto (sentenza del Tribunale di primo grado 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑119 e II‑639, punto 56). Nel caso di specie, si poteva quindi immaginare che i ricorrenti
presentassero formalmente un reclamo avverso uno dei loro ultimi contratti di agente ausiliario di sessione nei limiti in
cui esso non era stato stipulato per un tempo indeterminato, né era stato fondato sugli artt. 3 bis o 3 ter del RAA.
44
Tuttavia, in considerazione del carattere delle censure sollevate dai ricorrenti e degli argomenti invocati a loro sostegno,
nonché dei periodi di servizio complessivamente effettuati per il [OSCURATO:PERSONA] in qualità di agente ausiliario di sessione,
era ugualmente ammissibile, stante il sistema di impugnazione predisposto agli artt. 90 e 91 dello Statuto, che in un primo
tempo essi invitassero il [OSCURATO:PERSONA], attraverso una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, ad esercitare il
suo potere discrezionale nella compiuta conoscenza delle censure e degli argomenti così sottoposti e ad adottare formalmente
una decisione sulla possibilità di qualificare l’insieme dei contratti controversi come contratti a tempo indeterminato, decisione
impugnabile attraverso un reclamo e poi, eventualmente, un ricorso.
45
Ad ogni modo, se deve accogliersi, sul punto, la tesi del [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che il reclamo proposto il 19 dicembre
2006 dai ricorrenti può, per il suo oggetto e contenuto, essere facilmente interpretato come rivolto contro gli ultimi contratti
di agente ausiliario di sessione stipulati nei tre mesi precedenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e i ricorrenti, dato che una copia di
tali contratti è stata prodotta dai ricorrenti su invito del Tribunale. La circostanza che tali contratti siano stati prodotti
nell’ultimo stadio del procedimento orale, senza peraltro che la convenuta abbia sollevato obiezioni al riguardo, non è tale
da comportare l’irricevibilità formale della domanda.
46
In ordine alla seconda parte della domanda del 18 settembre 2006, posto che le pretese di indennità dei ricorrenti si fondano
sull’asserita condotta colpevole del [OSCURATO:PERSONA], avendo esso privato per diversi anni i ricorrenti di ogni diritto al congedo
retribuito mediante la conclusione di contratti di agente ausiliario di sessione di brevissima durata, i ricorrenti avevano
l’onere di chiedere all’AACC il risarcimento dell’asserito danno presentando una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello
Statuto e, all’occorrenza, di proseguire con un reclamo indirizzato contro la decisione di rigetto della domanda. Orbene,
si tratta proprio di quello che è avvenuto nel caso di specie, come risulta dai punti 41‑44 della presente sentenza.
47
Si deve quindi ritenere che il presente ricorso è proposto contro la decisione del 26 ottobre 2006, recante il rigetto della
domanda del 18 settembre 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), sia per quanto riguarda la domanda di riqualificazione,
per ciascuno dei ricorrenti, dei contratti successivi di agente ausiliario di sessione a tempo determinato in un contratto
di agente contrattuale a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 3 bis o 3 ter del RAA, sia relativamente alla domanda di
indennizzo.
48
In terzo e ultimo luogo occorre pronunciarsi sulla portata o sulla ricevibilità di talune conclusioni del ricorso.
49
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia, in particolare:
«– [annullare] la decisione esplicita del [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 2007 (...) che ha respinto il [loro] reclamo del 19 dicembre 2006
(...);
Conseguentemente:
– [riqualificare] l’insieme dei [c]ontratti a [t]empo [d]eterminato conclusi tra essi e il [OSCURATO:PERSONA] (...) come un unico [c]ontratto
a [t]empo [i]ndeterminato;
– [dichiarare] che il [OSCURATO:PERSONA] (...) avrà l’obbligo di reintegrar[li] sulla base di un contratto a tempo indeterminato;
– [dichiarare] e [giudicare] che gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] (...) definiti [a]usiliari di [s]essione hanno diritto, per l’insieme
dei periodi in cui hanno prestato la loro attività a decorrere dall’inizio della loro occupazione, a un’indennità sostitutiva
del diritto al congedo retribuito acquisito con la loro attività lavorativa».
50
Attraverso la prima domanda sopra indicata, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione del 20 aprile 2007, recante
il rigetto del loro reclamo. A tale proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il reclamo amministrativo
e il suo rigetto, espresso o tacito, ad opera dell’amministrazione costituiscono parte integrante di una procedura complessa.
In tale contesto, il ricorso al Tribunale, anche se formalmente diretto contro il rigetto del reclamo, produce l’effetto di
investire il Tribunale dell’atto arrecante pregiudizio oggetto del reclamo (sentenze della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87,
Vainker/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 23, punto 8, e 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑225, punto 7;
sentenze del Tribunale di primo grado 16 ottobre 1996, causa T‑36/94, Capitanio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1279,
punto 33, e 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punto 59). Nel caso di
specie, il ricorso deve quindi essere considerato come rivolto contro la decisione del 26 ottobre 2006, recante il rigetto
della domanda dei ricorrenti del 18 settembre 2006.
51
Attraverso la seconda e la terza domanda sopra menzionate, i ricorrenti chiedono al Tribunale, di fatto, di rivolgere ingiunzioni
all’istituzione interessata oppure di fornire valutazioni di principio.
52
Orbene, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, il giudice comunitario non può, senza usurpare
le prerogative dell’autorità amministrativa, compiere dichiarazioni o constatazioni di principio o rivolgere ingiunzioni alle
istituzioni comunitarie (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 27 giugno 1991, causa T‑156/89, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑407, punto 150, e 8 giugno 1995, causa T‑583/93, P/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑137
e II‑433, punti 17 e 18; ordinanza del Tribunale 16 maggio 2006, causa F‑55/05, Voigt/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. FP pagg. I‑A‑1‑15
e II‑A‑1‑51, punto 25).
53
La seconda e la terza domanda sopra menzionate devono pertanto essere dichiarate irricevibili.
54
Infine, relativamente alla quarta domanda, occorre constatare che essa si limita a reiterare il contenuto della seconda parte
della domanda del 18 settembre 2006, ricordato ai punti 36 e 46 della presente sentenza, come respinto dalla decisione del
26 ottobre 2006, oggetto del ricorso introduttivo. La quarta domanda si confonde, quindi, con la prima, come sopra precisata.
Sulla domanda di annullamento
1.
Argomenti delle parti
55
L’argomentazione formulata dai ricorrenti a sostegno del loro ricorso di annullamento deve intendersi come fondata su un’eccezione
di illegittimità dell’art. 78 del RAA.
56
I ricorrenti sostengono che, assoggettando gli agenti ausiliari di sessione alle condizioni di assunzione e di retribuzione
previste da un accordo intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA] e l’Assemblea dell’Unione dell’[OSCURATO:PERSONA]
(UEO; in prosieguo: l’«accordo»), l’art. 78 del RAA produce l’effetto di escludere tale categoria di agenti dall’ambito di
applicazione della normativa comunitaria applicabile ai funzionari nonché agli agenti contrattuali ed ausiliari, e persino
di sottrarli a qualsiasi fonte del diritto, sia essa nazionale o comunitaria.
57
Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, che per anni gli agenti ausiliari di sessione hanno lavorato in una situazione di non
diritto.
58
Orbene, sarebbe stato onere del Consiglio dell’Unione europea, in forza dell’art. 283 CE, assoggettare gli agenti di cui trattasi
a uno statuto, anche adattato alle peculiari condizioni delle loro funzioni, anziché escluderli da ogni statuto, come avviene
applicando l’art. 78 del RAA.
59
I ricorrenti aggiungono che l’assoggettamento di circa trecento agenti alla mera volontà di tre datori di lavoro, ancorché
pubblici, costituisce un’aberrazione giuridica, dato che l’accordo tra il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA] e l’Assemblea
dell’UEO non è una fonte del diritto. Detto accordo costituirebbe una fonte di diritto contrattuale unicamente con riguardo
ai rapporti di queste tre istituzioni tra loro, ma non con riguardo ai rapporti tra queste ultime e i loro agenti. Esso non
avrebbe valore né di regolamento, né di statuto, né di contratto.
60
Di conseguenza, si dovrebbero escludere le disposizioni dell’art. 78 del RAA e, in assenza di legislazione nazionale applicabile,
applicare i principi base dell’Unione europea.
61
In primo luogo, i ricorrenti invocano, al riguardo, la Carta sociale europea, sottoscritta a Torino il 18 ottobre 1961, che
garantisce condizioni di lavoro eque in materia di retribuzione e di durata del lavoro e che vieta ogni discriminazione.
62
Essi sostengono, a tale proposito, che la sola differenza obiettiva che può stabilirsi tra gli agenti ausiliari di sessione
e altre categorie di agenti assunti con contratto a tempo indeterminato sarebbe quella derivante dalla peculiare modalità
di funzionamento delle sessioni plenarie del [OSCURATO:PERSONA] a Strasburgo. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avrebbe il diritto di assumere agenti
ausiliari di sessione soltanto per cinque giorni al mese, stante il carattere specifico delle loro funzioni. Ma non per questo
potrebbe sottoporli ad uno statuto precario ed assoggettarli alla mera volontà, ancorché condivisa, di tre datori di lavoro
pubblici.
63
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque operato una discriminazione tra agenti che esercitano lo stesso tipo di funzioni, quando invece
nulla giustificherebbe oggettivamente tale discriminazione e l’art. 283 CE non consentirebbe di escludere una categoria di
agenti dal diritto a rientrare nell’applicazione di uno statuto.
64
I ricorrenti aggiungono che gli agenti ausiliari di sessione sono assunti in posti permanenti secondo un ciclo particolare
di lavoro, e non già in posti precari.
65
In secondo luogo, i ricorrenti invocano la Convenzione n. 111 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (in prosieguo:
l’«OIL») concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione, adottata il 25 giugno 1958, e la Convenzione n. 158
dell’OIL relativa all’interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, adottata il 22 giugno 1982, in
particolare l’art. 4 di quest’ultima, ai sensi del quale «[u]n lavoratore non potrà essere licenziato in mancanza di un valido
motivo di licenziamento connesso alle capacità o alla condotta del lavoratore, o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa,
dello stabilimento o del servizio».
66
Orbene, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], attraverso il sistema che ha istituito relativamente agli agenti ausiliari di sessione,
potrebbe almeno potenzialmente licenziare tali agenti alla scadenza di ciascun contratto di cinque giorni senza che gli interessati
beneficino di un mezzo di ricorso efficace dinanzi a un’istanza giurisdizionale. Inoltre, l’esternalizzazione delle loro funzioni
in favore di un’agenzia di lavoro interinale, implicando una rottura del contratto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe
proprio un licenziamento senza motivo espresso.
67
In terzo luogo, i ricorrenti invocano l’accordo quadro da cui risulta, al secondo comma del suo preambolo, che i contratti
a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori. I ricorrenti
sottolineano che soltanto il lavoro a tempo indeterminato garantisce al lavoratore una situazione effettiva di diritto, una
stabilità d’impiego e la garanzia dei suoi diritti fondamentali.
68
Infine, i ricorrenti affermano che la sentenza del Tribunale di primo grado 16 luglio 1998, causa T‑109/96, Gebhard/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2785), è anteriore alla direttiva 1999/70 e non ha per oggetto lo statuto degli agenti ausiliari di sessione.
Inoltre, contrariamente a quanto risulta dal punto 41 della medesima sentenza, i posti di agenti ausiliari di sessione non
risponderebbero ad esigenze puntuali.
69
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, attraverso il loro ricorso, i ricorrenti mirano a far valere che il legislatore comunitario è venuto
meno all’obbligo su di esso incombente di creare uno statuto proprio degli agenti ausiliari di sessione, come enunciato dall’art. 283 CE.
Il ricorso dovrebbe quindi essere trattato come un ricorso in carenza. Orbene, secondo il [OSCURATO:PERSONA], un ricorso siffatto
dev’essere dichiarato irricevibile per le ragioni di seguito esposte.
70
In primo luogo, il ricorso avrebbe dovuto quanto meno essere indirizzato contro il Consiglio, che rappresenta il legislatore
nella materia su cui si verte, in forza dell’art. 283 CE.
71
In secondo luogo, secondo una giurisprudenza costante, la proposizione di un ricorso in carenza sarebbe possibile soltanto
qualora la carenza dell’istituzione interessata persista dopo la messa in mora e, dunque, qualora essa mantenga il silenzio
o formuli una risposta interlocutoria. Un ricorso in carenza sarebbe escluso laddove l’istituzione adotti una posizione diversa
da quella richiestale, nel qual caso l’interessato disporrebbe del mezzo del ricorso di annullamento.
72
Orbene, nel caso di specie, dato che il [OSCURATO:PERSONA], in seguito all’invio della lettera del 19 dicembre 2006 ed alla proposizione
del reclamo del 21 giugno 2007 non ha né mantenuto il silenzio né formulato una risposta interlocutoria, il solo ricorso che
i ricorrenti avevano diritto di proporre era quello di annullamento.
73
In terzo luogo, un ricorso in carenza è ricevibile, secondo l’art. 230, quarto comma, CE, soltanto se il ricorrente sia il
destinatario dell’atto. Occorrerebbe quindi, come risulta da una giurisprudenza costante, dichiarare irricevibile un ricorso
in carenza diretto ad ottenere un provvedimento di carattere generale e normativo, e non un atto che riguardi direttamente
ed individualmente il ricorrente.
74
Orbene, nel caso di specie, il ricorso mirerebbe all’adozione di un nuovo regime applicabile a tutti gli agenti ausiliari
di sessione.
75
In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi circa la possibilità di proporre un ricorso in carenza dinanzi al Tribunale. A
norma dell’art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce
un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), la competenza per i ricorsi in carenza promossi da
persone fisiche o giuridiche contro un’istituzione è di competenza del Tribunale di primo grado. Orbene, detta ripartizione
delle competenze non parrebbe essere stata modificata in occasione dell’istituzione del Tribunale.
76
In subordine, per il caso in cui il ricorso in carenza dovesse essere dichiarato ricevibile dal Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che non vi sia stata alcuna mancanza da parte del legislatore e che il ricorso debba, pertanto, essere respinto in quanto
infondato. Infatti, l’art. 283 CE sarebbe stato attuato tramite l’adozione, da parte del Consiglio, del RAA, recante un art. 78
che ha ad oggetto specificamente la situazione degli agenti ausiliari di sessione.
77
L’argomentazione dei ricorrenti secondo cui gli ausiliari di sessione sarebbero stati collocati in una zona di non diritto
sarebbe smentita dalla realtà. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], detti agenti rientrano nella categoria degli agenti ausiliari, coperta
dal titolo III del RAA e, salvo deroghe relative alla loro assunzione e retribuzione, godono di tutti i diritti e sono assoggettati
a tutti gli obblighi degli agenti ausiliari: così, essi avrebbero beneficiato della copertura della previdenza sociale, pagato
le imposte e, se lo desideravano, avrebbero potuto essere iscritti, come gli altri agenti ausiliari, all’assicurazione contro
la disoccupazione.
78
Inoltre, quanto all’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti e fondata sull’incompatibilità dell’art. 78 del RAA
con taluni strumenti internazionali, il [OSCURATO:PERSONA] dubita dell’ammissibilità di tale eccezione in assenza di un nesso giuridico
tra le decisioni individuali impugnate e l’atto generale di cui si eccepisce l’illegittimità. Infatti, le decisioni individuali
che costituiscono oggetto di ricorso sarebbero costituite dal rifiuto dell’AACC, in data 20 aprile 2007, di riqualificare
i contratti dei ricorrenti. Orbene, a quell’epoca non sarebbe più sussistito alcun nesso tra detta decisione dell’amministrazione
e l’art. 78 del RAA, che non è più applicabile dal 1° gennaio 2007.
79
Peraltro, il RAA, in quanto regolamento adottato dal legislatore comunitario, s’imporrebbe a tutti i soggetti di diritto,
tra cui le istituzioni. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato tenuto ad attuare le disposizioni del RAA nell’ambito dell’assunzione
degli agenti ausiliari di sessione, considerato che, secondo la giurisprudenza, gli atti comunitari beneficiano di una presunzione
di validità fintanto che un giudice comunitario non li annulli oppure non dichiari la loro illegittimità.
80
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, in ogni caso, il rispetto della Carta sociale europea sottoscritta a Torino il 18 ottobre 1961
è soggetto al controllo del Comitato europeo per i diritti sociali del Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA] e che le convenzioni dell’OIL, rientranti
nel diritto internazionale generale, non costituiscono una fonte di diritto comunitario, poiché tali convenzioni non sarebbero
state stipulate a livello comunitario. Dato che la Comunità non sarebbe vincolata da queste ultime, i ricorrenti non avrebbero
il diritto d’invocare l’incompatibilità dell’art. 78 del RAA con le loro disposizioni. Inoltre, poiché le convenzioni da essi
invocate non appartengono all’ordinamento giuridico comunitario, esse non sarebbero idonee a conferire diritti ai ricorrenti
nei loro rapporti con il [OSCURATO:PERSONA].
81
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] richiama la citata sentenza Gebhard/[OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulta che «[l]’art. 78 del RAA è pertanto
diretto a permettere all’istituzione parlamentare delle Comunità europee di soddisfare le esigenze puntuali e massicce di
risorse umane supplementari necessarie per il corretto svolgimento delle sessioni dei suoi vari organi deliberanti» (punto 41).
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, in tale sentenza, il Tribunale ha concluso che non risulta «che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto
i limiti della deroga consentitagli dal Consiglio nell’art. 78 del RAA, adottando, ai sensi di tale disposizione, la regolamentazione
interna applicabile agli interpreti di sessione» (punto 43).
82
Una siffatta conclusione varrebbe anche per la normativa concernente gli ausiliari di sessione in generale, poiché la deroga
prevista all’art. 78 del RAA includerebbe tutti gli agenti ausiliari impiegati dal [OSCURATO:PERSONA] per la durata dei periodi di
sessione.
83
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la citata sentenza Gebhard/Parlemento è stata confermata da una giurisprudenza successiva alla
direttiva 1999/70 (sentenze del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, causa T‑275/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI
pagg. I‑A‑171 e II‑765, nonché causa T‑276/01, Garroni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑177 e II‑795; sentenza del Tribunale
14 dicembre 2006, causa F‑10/06, André/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. FP pagg. I‑A‑1‑183 e II‑A‑1‑755).
2.
Giudizio del Tribunale
84
A sostegno del loro ricorso di annullamento contro la decisione impugnata, nella parte in cui i contratti controversi non
sono stati riqualificati in contratti a tempo indeterminato, a orario ridotto, né basati sugli artt. 3 bis o 3 ter del RAA,
i ricorrenti sollevano un’eccezione di illegittimità dell’art. 78 del RAA.
85
Preliminarmente, occorre ricordare che l’art. 78 del RAA autorizza una deroga al regime degli agenti ausiliari, quale definito
al titolo III del RAA, consentendo al [OSCURATO:PERSONA] di limitare alla durata dei lavori delle sue sessioni il periodo di assunzione
degli agenti ausiliari necessari alla loro organizzazione. Infatti, come osservato dalla Corte nella sua sentenza 11 luglio
1985, causa 43/84, Maag/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2581, punto 19), con riguardo agli interpreti «free-lance» assunti dalla [OSCURATO:PERSONA],
il regime degli agenti ausiliari non può, in linea di principio, applicarsi a contratti di cui ciascuno è di breve durata,
ma che si ripetono con frequenza di anno in anno. Altrettanto sarebbe valso, in mancanza della deroga contenuta all’art. 78
del RAA, per l’impiego di persone soltanto per la durata delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA].
86
Come ha altresì sottolineato il Tribunale di primo grado nella sua sentenza Gebhard/[OSCURATO:PERSONA] (cit., punti 40 e 41), l’art. 78
del RAA è diretto a permettere al [OSCURATO:PERSONA] di soddisfare le esigenze puntuali e massicce di risorse umane supplementari
necessarie per il corretto svolgimento delle sessioni dei suoi vari organi deliberanti. A tal uopo, l’articolo rinvia alle
condizioni di assunzione del personale supplementare necessario per l’assistenza delle attività parlamentari in precedenza
convenute fra tre istituzioni o organizzazioni europee specificamente interessate in proposito. L’art. 78, secondo comma,
del RAA precisa che le disposizioni dell’accordo, nonché ogni ulteriore modifica, sono comunicate alle autorità competenti
in materia di bilancio un mese prima della loro entrata in vigore.
Sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
87
A tale riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, per la ricevibilità di un’eccezione di illegittimità deve
esistere un nesso sufficientemente stretto tra l’atto individuale oggetto della controversia e la disposizione contro cui
l’eccezione è sollevata, in modo che la dichiarazione d’inapplicabilità dell’uno intaccherebbe necessariamente la legittimità
dell’altra (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 296,
323, 324, e 5 ottobre 2000, cause riunite C‑432/98 P e C‑433/98 P, Consiglio/Chvatal e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8535, punto 33).
88
Nel caso di specie, poiché il ricorso è rivolto contro il rigetto della domanda dei ricorrenti del 18 settembre 2006, volta
a far riqualificare i loro contratti successivi di agente ausiliario di sessione a tempo determinato in un unico contratto
di agente contrattuale a tempo indeterminato e a orario ridotto, ai sensi degli artt. 3 bis o 3 ter del RAA, si deve rilevare
che la decisione impugnata sembra essere stata adottata sulla base dell’art. 78 del RAA, sicché l’illegittimità di tale articolo,
supponendo di poterla dichiarare per un qualsivoglia motivo, dovrebbe necessariamente incidere sul rigetto della domanda delle
ricorrenti.
89
Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’art. 78 del RAA fosse illegittimo e dovesse essere dichiarato inapplicabile al caso di specie,
non per questo l’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti potrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata,
qualora risultasse che il RAA non contiene disposizioni specifiche che possano rappresentare una base giuridica appropriata
per accogliere la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere un contratto a tempo indeterminato e ad orario ridotto. Nella fattispecie,
i ricorrenti hanno fondato, a tale riguardo, la loro domanda sugli artt. 3 bis o 3 ter del RAA. Pertanto, anche se tale questione
attiene più all’operatività, e quindi alla fondatezza, dell’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti che non alla
sua ricevibilità, è utile, fin dall’esame di quest’ultima, esaminare se gli artt. 3 bis e 3 ter siano idonei, di primo acchito,
a costituire la base giuridica adeguata, summenzionata, per risolvere l’elemento centrale della presente controversia.
90
Secondo il RAA, solo un contratto d’agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a) o c), o d’agente contrattuale, ai sensi
dell’art. 3 bis, può essere stipulato a tempo indeterminato secondo le condizioni previste, rispettivamente, agli artt. 8
e 85 del RAA. Orbene, i ricorrenti non possono evidentemente pretendere di ottenere un contratto ai sensi dell’art. 2, lett. c),
del RAA, che prevede l’assunzione di un agente temporaneo per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato
previsto dai Trattati. A maggior ragione essi non potrebbero, stante la natura delle loro prestazioni, funzionali ad esigenze
puntuali e di brevissima durata, che si ripetono di mese in mese, rivendicare la qualità di agente temporaneo di cui all’art. 2,
lett. a), del RAA, il quale occupa, al servizio dell’amministrazione comunitaria, un impiego permanente «compreso nella tabella
degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione» e, come sottolineato dalla Corte nella sua
sentenza Maag/[OSCURATO:PERSONA] (cit, punto 17), inconciliable con i compiti di un personale supplementare.
91
L’art. 3 bis del RAA, che consente tra l’altro la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e ad orario ridotto, prevede
invece l’assunzione di un agente non assegnato ad un impiego «previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione
del bilancio relativa all’istituzione interessata», in particolare al fine di «svolgere mansioni manuali o di servizio ausiliario».
Non è possibile escludere a priori, nell’ipotesi in cui l’applicazione dell’art. 78 del RAA dovesse essere negata a causa
della sua illegittimità, che il ricorso all’art. 3 bis del RAA possa soddisfare la domanda dei ricorrenti di vedersi concedere
un contratto a tempo indeterminato e a un quarto del tempo.
92
Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in forza dell’art. 1, terzo comma, dell’allegato IV bis dello Statuto, al quale rinvia
l’art. 55 bis, n. 4, dello stesso, applicabile per analogia agli agenti contrattuali (come del resto agli agenti temporanei),
conformemente al combinato disposto degli artt. 16 e 91 del RAA, la durata del lavoro a orario ridotto di un agente contrattuale
non possa essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale. Detta disposizione escluderebbe quindi, in ogni caso, la
possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di stipulare contratti di agente contrattuale a un quarto del tempo con il personale assegnato
unicamente ai lavori dei periodi di sessione.
93
Questa interpretazione dell’art. 1, terzo comma, dell’allegato IV bis dello Statuto non può essere accolta. Difatti, l’art. 55 bis
dello Statuto, le cui modalità di applicazione sono definite nel suddetto allegato, concerne unicamente il trattamento di
una domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto presentata da un funzionario. Essa non disciplina le condizioni
alle quali un’istituzione potrebbe prendere l’iniziativa di stipulare un contratto a orario ridotto in base alla tipologia
di attività che ne costituisce l’oggetto.
94
Risulta da tutto quanto precede che l’eccezione d’illegittimità sollevata dai ricorrenti mira non soltanto a mettere in dubbio
la legittimità dell’art. 78 del RAA, ma può comportare altresì la conseguenza, stante l’inapplicabilità di tale articolo,
di indurre il [OSCURATO:PERSONA] a ricorrere ad altre soluzioni contrattuali, tra le quali non si può escludere a priori il ricorso
all’art. 3 bis del RAA, per soddisfare le sue esigenze puntuali e massicce di risorse umane nel periodo delle sue sessioni.
95
In presenza di un nesso sufficientemente stretto tra la decisione impugnata, da un lato, e l’art. 78 del RAA, contro il quale
è rivolta l’eccezione, dall’altro, si deve quindi considerare che i ricorrenti sono legittimati a contestare in via incidentale
la legittimità dell’art. 78 del RAA.
Sulla fondatezza dell’eccezione di illegittimità
96
Nell’ambito della loro eccezione di illegittimità dell’art. 78 del RAA, i ricorrenti addebitano al legislatore comunitario
di non avere previsto, in favore degli agenti ausiliari di sessione, una disciplina specifica, adeguata alle peculiari condizioni
delle loro funzioni, e di aver rinunciato all’adozione di norme statutarie con il rinvio ad un accordo di natura contrattuale
stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio d’[OSCURATO:PERSONA] e l’Assemblea dell’UEO. In tal modo, i ricorrenti sarebbero stati mantenuti
in una situazione di non diritto e in un rapporto di lavoro precario, sebbene fossero stati assunti per soddisfare esigenze
puntuali, ma permanenti. In questo, l’art. 78 del RAA sarebbe illegittimo per vari motivi:
– in primo luogo, il legislatore comunitario avrebbe così abdicato alle sue responsabilità in materia statutaria, in violazione
dell’art. 283 CE;
– in secondo luogo, esso avrebbe operato una discriminazione fra, da un lato, gli agenti che godono di un regime normativo completo
e stabile e, dall’altro, gli agenti ausiliari di sessione, in violazione della Carta sociale europea, sottoscritta a Torino
il 18 ottobre 1961, e della Convenzione n. 111 dell’OIL, e,
– in terzo luogo, esso avrebbe leso la stabilità dell’impiego alla quale i ricorrenti avevano diritto, in violazione della Convenzione
n. 158 dell’OIL e della direttiva 1999/70.
Sulla pretesa violazione dell’art. 283 CE
97
Sul punto, occorre osservare che gli agenti ausiliari di sessione rientrano nel titolo III del RAA relativo agli agenti ausiliari,
al quale si deroga unicamente per quanto concerne le loro condizioni di assunzione e di retribuzione previste nell’accordo.
Ciò significa che le altre disposizioni del titolo III, riguardanti in particolare le condizioni di lavoro e di previdenza
sociale, continuano ad applicarsi, indipendentemente dalle regole interne specifiche, adottate dall’ufficio o dal segretario
generale del [OSCURATO:PERSONA] e destinate ad attuare o a completare le norme del RAA.
98
Sembra dunque che, fino al 31 dicembre 2006, il personale assunto dal [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le sue esigenze di personale
durante i periodi di sessione rientrasse sicuramente nell’ambito di applicazione delle norme del RAA. Pertanto, non è esatto
sostenere che il legislatore comunitario abbia rinunciato ad assolvere le sue responsabilità legislative in materia statutaria.
99
Il fatto che il legislatore, per quanto riguarda le condizioni di assunzione e di retribuzione degli agenti ausiliari di sessione,
abbia operato un rinvio all’accordo non può significare una sua rinuncia ad esercitare la competenza conferitagli dall’art. 283 CE
per adottare lo Statuto e il RAA. Al contrario, è proprio nell’esercizio di tale competenza che il Consiglio, tenendo in considerazione
gli interessi e le esigenze comuni delle tre organizzazioni europee in ordine al corretto svolgimento delle sessioni dei loro
organi deliberanti, ha ritenuto di dover allineare le condizioni di assunzione e di retribuzione degli agenti assunti per
la durata dei lavori delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] a quelle convenute fra le tre istituzioni o organizzazioni in parola, fermo
restando il controllo di bilancio ai sensi dell’art. 78, secondo comma, del RAA. Ancora, è necessario che l’accordo, al quale
rinvia l’art. 78 del RAA, non violi di per sé una norma di diritto comunitario superiore, il che sarà esaminato nel prosieguo
in risposta alle altre censure proposte dai ricorrenti.
100
Si deve quindi ritenere che la censura relativa alla violazione dell’art. 283 CE è infondata e deve pertanto essere respinta.
Sull’asserita violazione del principio della non discriminazione
101
Per quanto riguarda la censura della violazione del principio della non discriminazione, quale sancito dalla Carta sociale
europea, sottoscritta a Torino il 18 ottobre 1961, e dalla Convenzione n. 111 dell’OIL, senza che occorra pronunciarsi sull’applicabilità
e la portata dei due strumenti internazionali così invocati dai ricorrenti, basti ricordare che i principi della parità di
trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario.
102
Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare,
quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato
un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C‑389/98 P,
Gevaert/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T‑100/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T‑66/95, Kuchlenz-Winter/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑637, punto 55,
e 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punto 129;
ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T‑415/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 52).
103
Orbene, la situazione degli agenti assunti per soddisfare esigenze puntuali e massicce di risorse umane supplementari, avvertite
dal [OSCURATO:PERSONA] soltanto durante i periodi delle sue sessioni, non è comparabile a quella degli agenti assunti per soddisfare
esigenze continue e quotidiane, che richiedono la presenza di un personale composto di funzionari e, eventualmente, di agenti
temporanei o agenti contrattuali ai sensi degli artt. 3 bis o 3 ter del RAA.
104
Si deve aggiungere che non è possibile rimettere in discussione le differenze di statuto esistenti tra le varie categorie
di persone assunte dalle Comunità, poiché alcune di queste categorie possono godere di vantaggi che non sono accordati ad
altre. Infatti, la definizione di ciascuna delle categorie di agenti risponde a esigenze legittime dell’amministrazione comunitaria
e al tipo di compiti che quest’ultima ha la missione di adempiere (sentenza della Corte 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82‑123/82,
Celant e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2995, punto 22; ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55).
105
In particolare, quando ha istituito la categoria specifica degli agenti ausiliari di sessione, il Consiglio ha esercitato
la sua libertà di disciplinare in modo specifico tale categoria di agenti in rapporto alle peculiari esigenze del [OSCURATO:PERSONA]
e alla natura dei compiti che esso ha la missione di adempiere, così come ha esercitato la suddetta libertà con riguardo alla
categoria speciale degli interpreti di conferenza, i quali pure possono essere assunti per brevi periodi e per soddisfare
esigenze puntuali o addirittura occasionali.
106
Si deve pertanto respingere la censura relativa alla violazione del principio della non discriminazione.
Sulla stabilità dell’impiego
107
Occorre innanzitutto osservare che la censura relativa alla violazione della stabilità dell’impiego, secondo cui l’art. 78
del RAA consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di licenziare un agente ausiliario di sessione allo scadere di ciascun contratto, così
privandolo della forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori, rappresentata dai contratti a
tempo indeterminato, induce, in realtà, a chiedersi se una norma o un principio di diritto superiore sia tale da obbligare
il [OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma a orario ridotto, allorché stabilisce le condizioni
di assunzione degli agenti ausiliari di sessione.
108
A tale proposito, i ricorrenti invocano, in sostanza:
– da un lato, l’art. 4 della Convenzione n. 158 dell’OIL, ai sensi del quale «[u]n lavoratore non potrà essere licenziato in
mancanza di un valido motivo di licenziamento connesso alle capacità o alla condotta del lavoratore, o basato sulle necessità
di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio»;
– dall’altro, l’accordo quadro e, in particolare, il secondo comma del suo preambolo e il punto 6 delle sue considerazioni generali,
dai quali risulta che i contratti a tempo indeterminato costituiscono «la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori
di lavoro e i lavoratori», caratterizzati dalla stabilità dell’impiego, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti
di lavoro a tempo determinato sono idonei a rispondere sia alle esigenze dei datori di lavoro che a quelle dei lavoratori.
109
Di per sé, l’art. 4 della Convenzione n. 158 de l’OIL non può essere rilevante nel caso di specie, dato che non consente,
preso isolatamente, di dirimere la questione se il [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno il diritto di stipulare un contratto di agente
ausiliario per la sola durata di una sessione parlamentare. Infatti, se anche la risposta a tale questione dovesse essere
affermativa, non per questo si dovrebbe spiegare la scadenza della durata di ciascun contratto a tempo determinato come un
licenziamento, che dovrebbe essere motivato in modo specifico con riferimento alle capacità o alla condotta dell’agente, o,
ancora, alle necessità di funzionamento del [OSCURATO:PERSONA], perché si sarebbe in presenza della risoluzione di un contratto per
effetto della sopravvenienza della sua scadenza.
110
Quanto all’argomento relativo alla violazione dell’accordo quadro, il suo esame presuppone che sia preliminarmente analizzata
la questione dell’invocabilità della direttiva 1999/70 nei confronti di un’istituzione comunitaria.
– Invocabilità della direttiva 1999/70 da parte di un funzionario o agente nei confronti di un’istituzione comunitaria
111
Occorre anzitutto osservare che le direttive sono indirizzate agli [OSCURATO:PERSONA] membri e non alle istituzioni della Comunità. Le
disposizioni della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro allegato ad essa non possono quindi essere interpretate nel senso
che impongono, in quanto tali, obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale (v., in tal senso,
sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C‑25/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8349, punto 24; sentenza del Tribunale di primo
grado 21 maggio 2008, causa T‑495/94, Belfass/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).
112
Tuttavia, tale considerazione non potrebbe di per sé escludere qualsiasi possibilità di invocare una direttiva nei rapporti
fra le istituzioni e i loro funzionari o agenti.
113
In primo luogo, infatti, le disposizioni di una direttiva potrebbero imporsi direttamente a un’istituzione qualora costituiscano
l’espressione di un principio generale di diritto comunitario che quest’ultima è tenuta, quindi, ad applicare come tale (v.,
in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 25‑28, con riguardo alla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa
all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, GU L 39, pag. 40).
114
Nella fattispecie, sebbene la stabilità dell’impiego sia intesa come un elemento portante della tutela dei lavoratori (v.
sentenze della Corte 22 novembre 2005, causa C‑144/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9981, punto 64, e 15 aprile 2008, causa C‑268/06,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2483, punto 87), essa non costituisce tuttavia un principio generale del diritto alla luce del quale
potrebbe essere valutata la legittimità di un atto di un’istituzione. In particolare, non risulta in alcun punto della direttiva
1999/70 e dell’accordo quadro che la stabilità dell’impiego sia assurta al rango di norma giuridica imperativa. Del resto,
il sesto e settimo ‘considerando’ della direttiva, così come il primo comma del preambolo e il quinto ‘considerando’ dell’accordo
quadro stesso, pongono l’accento sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra flessibilità e sicurezza.
115
La stabilità dell’impiego costituisce, piuttosto, una finalità perseguita dalle parti firmatarie dell’accordo quadro, la cui
clausola 1, lett. b), prevede che il suo obiettivo è quello di «creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi
derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
116
In secondo luogo, una direttiva potrebbe vincolare un’istituzione anche quando quest’ultima, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un’obbligazione particolare enunciata da una direttiva,
o, ancora, nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente alle misure
adottate dal legislatore comunitario in applicazione dei Trattati. [OSCURATO:PERSONA], l’art. 1 sexies, n. 2, dello Statuto prevede che
i funzionari «hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti
ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei Trattati». Quest’ultima disposizione
si applica, per analogia, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali in forza degli artt. 10, primo comma, e 80, n. 4,
del RAA.
117
Tuttavia, è necessario constatare che la direttiva 1999/70 non ha lo scopo di migliorare l’ambiente di lavoro, rafforzando
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propriamente dette, bensì di ravvicinare le leggi e le prassi nazionali
in materia di condizioni di lavoro relative alla durata dei rapporti di lavoro.
118
In terzo luogo, e in ogni caso, occorre ricordare che il principio di leale cooperazione sancito all’art. 10 CE obbliga non
solo gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario (sentenza
della Corte 26 settembre 2000, causa C‑262/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7321, punto 38), ma impone anche alle istituzioni
comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenze della Corte 10 febbraio 1983, causa
230/81, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 255, punto 37; 14 maggio 2002, causa C‑383/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4219,
punto 18; 26 novembre 2002, causa C‑275/00, First e Franex, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10943, punto 49; 4 marzo 2004, causa C‑344/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2081, punto 79, e 20 ottobre 2005, causa C‑511/03, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8979, punto 28),
e tra di loro (v., in tal senso, sentenza della Corte 30 marzo 1995, causa C‑65/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑643,
punto 23).
119
In base a ciò, spetta alle istituzioni assicurare, per quanto possibile, la coerenza tra la propria politica interna e la
loro azione legislativa svolta a livello comunitario, in particolare, avente come destinatari gli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA], le istituzioni
devono tenere conto, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative che impongono, segnatamente, prescrizioni
minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori negli [OSCURATO:PERSONA] membri mediante il ravvicinamento
delle legislazioni e delle prassi nazionali e, in particolare, della volontà del legislatore comunitario di rendere la stabilità
dell’impiego un obiettivo prioritario nella materia dei rapporti di lavoro all’interno dell’Unione europea. Detto obbligo
si impone, a maggior ragione, dato che la riforma amministrativa operata dal regolamento n. 723/2004 ha accentuato una tendenza
alla contrattualizzazione della funzione pubblica europea.
120
Per quanto riguarda, piu in particolare, l’accordo quadro, che mira a ravvicinare le legislazioni e le prassi nazionali attraverso
la fissazione di prescrizioni minime relative al lavoro a tempo determinato, spetta pertanto al [OSCURATO:PERSONA], conformemente
al dovere di lealtà cui esso è tenuto, interpretare, nei limiti del possibile, le disposizioni del RAA alla luce del testo
e della finalità dell’accordo quadro al fine di perseguire il risultato da quest’ultimo perseguito.
121
Da ultimo, le conseguenze sopra tratte dall’obbligo di lealtà emergono anche, nel caso di specie, da una costante giurisprudenza
secondo cui, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera
della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, così come dell’insieme
delle disposizioni del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3415, punto 20, e 17 novembre 1983, causa 292/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3781, punto 12, e sentenza del Tribunale di
primo grado 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4065,
punto 47). Deve pertanto escludersi che un’istituzione, nell’applicazione e nell’interpretazione delle norme del RAA relative
alla durata dei contratti, prescinda dalle prescrizioni minime relative al lavoro a tempo determinato adottate a livello comunitario.
122
In considerazione di quanto precede, occorre respingere l’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti in ordine all’art. 78
del RAA, poiché la direttiva 1999/70 non può, in quanto tale, giustificare un’eccezione di illegittimità con riguardo a una
disposizione inclusa nel regolamento del Consiglio, contenente lo Statuto e il RAA, che fosse contraria all’accordo quadro.
123
Tuttavia, la suddetta direttiva e l’accordo quadro che essa intende attuare sono, nelle circostanze del caso di specie, e
nei limiti tracciati ai precedenti punti 118‑121, invocabili dai ricorrenti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva,
per quanto possibile, di un’interpretazione delle norme dello Statuto e del RAA che sia conforme alle esigenze previste dall’accordo
quadro.
124
Orbene, l’esame delle disposizioni dell’accordo quadro invocate dai ricorrenti fin qui svolto non consente, in ogni caso,
di concludere che il [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 78 del RAA, interpretato alla luce delle finalità e delle prescrizioni minime
in esse contenute.
– Sul contenuto dell’accordo quadro
125
In primo luogo, si deve ricordare che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti
di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze della Corte
4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6057, punto 54; 7 settembre 2006, causa C‑53/04, Marrosu e Sardino,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7213, punto 39, e causa C‑180/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7251, punto 32).
126
A tale riguardo, l’accordo quadro muove dalla premessa che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma
comune dei rapporti di lavoro, pur riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo determinato sono una caratteristica dell’impiego
in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (v. punti 6 e 8 delle considerazioni generali dell’accordo quadro;
sentenza Adeneler e a., cit., punto 61).
127
Di conseguenza, il beneficio della stabilità dell’impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori (v.
sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 64), mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti
a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori (v. secondo comma del preambolo e punto 8 delle considerazioni
generali dell’accordo quadro; sentenza Adeneler e a., cit., punto 62).
128
In tale ottica, l’accordo quadro intende delimitare il ripetuto ricorso a quest’ultima categoria di rapporti di lavoro, considerata
come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad
evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (v. sentenza Adeneler e a., cit., punto 63).
129
[OSCURATO:PERSONA], la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira specialmente alla «prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo
di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».
130
A tale scopo, la suddetta clausola impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di introdurre nel loro ordinamento giuridico una o più
misure tra quelle enunciate al suo punto 1, lett. a)‑c), qualora non siano già in vigore nello Stato membro interessato norme
equivalenti volte a prevenire in modo effettivo l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi (sentenza
Adeneler e a., cit., punto 65). Di contro, l’accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere,
dopo un certo numero di rinnovi di contratti a tempo determinato o al termine di un certo periodo di lavoro, la conversione
del rapporto di lavoro in contratti a tempo indeterminato, così come non stabilisce nemmeno le condizioni precise alle quali
si può fare uso di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza Adeneler e a., cit., punto 91, nonché Marrosu e Sardino, cit.,
punto 47).
131
Fra le misure enunciate alla clausola 5, punto 1, si annoverano, sub lett. a), le «ragioni obiettive per la giustificazione
del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti [di lavoro]».
132
Le parti firmatarie dell’accordo quadro, infatti, hanno considerato che l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato
basata su ragioni oggettive sia un modo di prevenire gli abusi (v. punto 7 delle considerazioni generali dell’accordo quadro).
133
Orbene, nel caso di specie, risulta dal complesso degli atti di causa che sono proprio talune «ragioni oggettive» ad essere
sostanzialmente invocate dal [OSCURATO:PERSONA] per giustificare il rinnovo dei contratti di agente ausiliario di sessione in occasione
dello svolgimento di ciascuna sessione parlamentare.
134
A tale riguardo la Corte ha dichiarato, nella sentenza Adeneler e a. (cit., punto 69), che la nozione di «ragioni oggettive»
di cui alla clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze
precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, idonee a giustificare, in un simile contesto
particolare, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente,
dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche
inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(v. sentenza Adeneler e a., cit., punto 70).
135
Nel caso di specie, correttamente il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che il rinnovo dei contratti a tempo determinato in questione
rispondeva a un’esigenza effettiva, nel senso che era necessario all’espletamento delle funzioni affidategli. Infatti, il
ricorso all’art. 78 del RAA fino al 1° gennaio 2007 gli ha consentito di soddisfare alle esigenze puntuali e massicce di risorse
umane per la sola durata delle sue sessioni. È pacifico che la notevole crescita dell’attività svolta a Strasburgo dal [OSCURATO:PERSONA],
per un periodo limitato a quattro o cinque giorni al mese, implica una sensibile variazione delle sue esigenze di risorse
umane, destinate a compiti tanto specifici quanto svariati, come quelli di agente d’asilo, puericultrice, dattilografo, tecnico,
cuoco, insegnante di lingue, traduttore, usciere, traslocatore e altri. Se anche tali esigenze fossero prevedibili, non per
questo il surplus di attività diverrebbe duraturo e permanente. Circostanze siffatte ben hanno potuto, in considerazione della
clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro, giustificare il ricorso a contratti di agenti ausiliari a tempo determinato
successivi.
136
È pur vero che, come hanno osservato i ricorrenti, l’agente ausiliario inizia ad acquisire un diritto al congedo retribuito
soltanto a condizione di aver svolto un periodo di servizio minimo di quindici giorni o mezzo mese ai sensi dell’art. 58,
primo comma, del RAA, cosicché gli agenti ausiliari di sessione risultano privati di qualsiasi diritto a tale congedo per
il solo fatto di essere assunti sulla base di contratti di brevissima durata, inferiore al periodo minimo.
137
Tuttavia, i ricorrenti non hanno sollevato alcuna eccezione di illegittimità in ordine all’art. 58, primo comma, del RAA.
Il Tribunale non può quindi esaminare tale questione, salvo esorbitare dai limiti della controversia, così come essa è stata
circoscritta dai ricorrenti.
138
In considerazione di quanto precede, l’eccezione di illegittimità sollevata dai ricorrenti in ordine all’art. 78 del RAA non
può essere accolta, siccome il [OSCURATO:PERSONA] non ha ignorato la portata di tale articolo alla luce della direttiva 1999/70. Si
deve pertanto respingere la domanda di annullamento.
Sulla domanda di indennizzo
1.
Argomenti delle parti
139
I ricorrenti chiedono la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’indennità sostitutiva dei congedi retribuiti relativi
ai periodi di servizio, nonché al rimborso a ciascuno di essi della somma di EUR 2 000 a titolo di spese «irripetibili» del
procedimento.
140
[OSCURATO:PERSONA] replica che, a norma dell’art. 58 del RAA, l’agente ausiliario beneficia di un congedo retribuito di due giorni
lavorativi per ogni mese di servizio e un servizio di durata inferiore a quindici giorni o a mezzo mese non dà diritto a congedo.
In tale contesto, gli agenti ausiliari di sessione, i quali lavorano al massimo cinque giorni al mese, non potrebbero pretendere
un congedo retribuito. Pertanto, ai ricorrenti non dovrebbe essere accordata alcuna indennità sostitutiva.
141
Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che, secondo l’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento dinanzi
a quest’ultimo è gratuito. Detto regolamento, del resto, non prevedrebbe la possibilità di condannare una parte non vittoriosa
alle spese «irripetibili» del procedimento. Di conseguenza, la domanda di rimborso di tali spese dev’essere dichiarata irricevibile.
2.
Giudizio del Tribunale
142
Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità della Comunità presuppone la compresenza di un insieme di condizioni relative
all’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, alla concretezza del danno e all’esistenza di un nesso causale
fra il comportamento e il danno asserito (sentenza della Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5345,
punto 30; sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2003, cause riunite T‑331/00 e T‑115/01, Bories e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑309 e II‑1479, punto 192; sentenza del Tribunale 10 ottobre 2007, causa F‑107/06, Berrisford/[OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 109). Nel momento in cui una di queste condizioni non sia soddisfatta, la domanda
di indennizzo viene respinta nel suo insieme, senza che occorra esaminare le altre condizioni.
143
In ordine all’illegittimità del comportamento addebitato al [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non hanno sviluppato nei loro ricorsi
alcun argomento diverso da quello dedotto a sostegno della loro eccezione di illegittimità sollevata contro l’art. 78 del
RAA nell’ambito della domanda di annullamento. Come risulta dal punto 96 supra, tale eccezione si è basata, in sostanza, su
tre motivi, vale a dire la violazione dell’art. 283 CE e del principio della non discriminazione nonché il pregiudizio alla
stabilità dell’impiego. Orbene, l’eccezione di illegittimità è stata respinta in quanto nessuno dei motivi dedotti a suo sostegno
è stato accolto.
144
Si deve pertanto respingere la domanda di indennizzo, non avendo i ricorrenti dimostrato in modo adeguato l’illegittimità
del comportamento addebitato al [OSCURATO:PERSONA].
Sulle spese
145
Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura del Tribunale, le disposizioni del capo VIII, titolo II, dello stesso
relative alle spese si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale a decorrere dall’entrata in vigore
di tale regolamento di procedura, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di
primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente
a tale data.
146
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ciascuna parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità
e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti,
si deve disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2009.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
H. [OSCURATO:PERSONA] normativo
1. Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
2. L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Fatti all’origine della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
Sulla ricevibilità del ricorso
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
Sulla domanda di annullamento
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
Sulla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
Sulla fondatezza dell’eccezione di illegittimità
Sulla pretesa violazione dell’art. 283 CE
Sull’asserita violazione del principio della non discriminazione
Sulla stabilità dell’impiego
– Invocabilità della direttiva 1999/70 da parte di un funzionario o agente nei confronti di un’istituzione comunitaria
– Sul contenuto dell’accordo quadro
Sulla domanda di indennizzo
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
Sulle spese
I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta
sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu
ALLEGATO
Tenuto conto dell'elevato numero di ricorrenti in questa causa, i loro nomi non sono riportati nel presente allegato.
*
Lingua processuale: il francese.