CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 33486/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen. Rilevato che, nel motivo unico di ricorso proposto, la difesa lamenta: nullità della sentenza in relazione all'art. 120 cod. pen., invocando la declaratoria d'improcedibilità del reato per essere stata la querela sporta da soggetto non legittimato. Considerato che, secondo consolidato orientamento di legittimità, è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni sottratti (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01:"Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela"). Ritenuto che la segretaria dello studio medico - la quale riceveva il danaro dei clienti e lo custodiva - era legittimata a sporgere querela, come correttamente argomentato dalla Corte di merito in base all'orientamento richiamato. Considerato, quanto alle prospettazioni contenute nella memoria difensiva depositata in atti, che le stesse, oltre ad essere riproduttive della ragione di doglianza sopra esaminata, si appalesano del tutto inconferenti quanto al richiamo al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il quale esule dalla contestazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il