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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08032/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 449/2017 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.n.c., in persona del legale rappresen-tante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore inNumero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elet-tivamente domiciliata in Roma, alla via P.L. da Palestrina, n. 19,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 3193/40/16, emessa dalla Commis-sione tributaria regionale del Lazio – Sez. distaccata di Latina, depo-sitata il 20 maggio 2016;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugnò dinanzi alla Com-missione tributaria provinciale di Latina la cartella di pagamento n. 0572011 00286021 32 con cui l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzatoex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972,aveva recuperato l’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2007 nonché lerelative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sia in ragione dell’inesi-stenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, diretta-mente eseguita a mezzo posta dall’Agente della riscossione senza l’in-tervento dei soggetti abilitati per legge, sia in ragione di vizi della mo-tivazione dell’atto impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, dinanzi alla quale laEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, accolse il gravame, ritenendo in-sussistenti i vizi formali denunciati dalla contribuente.Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/20264.

Avverso la pronuncia del secondo Giudice la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre mo-tivi, a cui la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con con-troricorso.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. 241/90 e dell’art. 7 della L. 212/00».

Secondo la ricorrentela cartella di pagamento era nulla per essere priva di alcune indefettibiliindicazioni, quali quelle relative alla misura del tasso di interesse ap-plicato e al metodo di calcolo utilizzato per la determinazione degli in-teressi; la cartella era viziata anche perché priva dell’indicazione delperiodo di tempo in relazione al quale erano stati calcolati gli interessie perché riportante l’ambigua dicitura “Ritardati od omessi versa-menti”.

La sentenza impugnata sarebbe, dunque, censurabile nellaparte in cui ha ritenuto assolto l’obbligo motivazionale della cartella dipagamento con il mero riporto dei dati obbligatori per la formazionedel ruolo.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Con sentenza n. 22281/2022, le Sezioni unite di questa Corte,nell’individuare il contenuto minimo della motivazione, prevista ai sensidell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, della cartella di pagamento in rela-zione agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi, hannooperato una distinzione tra l’ipotesi in cui la cartella di pagamento ri-chieda al contribuente interessi mai prima determinati e pretesidall’ente accertatore, e quella in cui la cartella segua un atto prodro-mico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pa-gamento, e, infine, quella di controllo automatizzato ex artt. 36-bis deld.P.R. n. 602 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026Nella prima ipotesi la cartella assume la natura di atto impositivo so-stanziale e, come tale, richiede una «motivazione completa», secondoi canoni di congruità, sufficienza ed intelligibilità, sicché la pretesa degliaccessori deve essere supportata dalla precisa indicazione della tipolo-gia degli interessi applicati (attraverso l’indicazione della norma tribu-taria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giusti-ficarli), dell’imposta con riferimento alla quale essi sono stati calcolatiin percentuale e della data di decorrenza degli stessi.

Non è indispen-sabile, invece, la specificazione dei saggi d’interesse volta per voltamodificati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione ai finidella quantificazione degli interessi, sia perché la norma in base allaquale viene giustificata l’obbligazione, doverosamente esternata nellacartella, consente la loro determinazione, sia perché i provvedimentiche individuano il saggio sono soggetti ad obbligo di pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale (o a forme equipollenti, come la pubblicazione sulsito internet dell’Agenzia delle entrate) e tale pubblicità legale li rendeagevolmente conoscibili dall’interessato ed individuabili.

Analoga-mente, la cartella non deve necessariamente esplicitare le modalità dicalcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito per interessi,in quanto le stesse sono determinabili sulla base di mere operazionimatematiche fondate sulla base normativa indicata o agevolmente co-noscibile.Nella seconda ipotesi la cartella di pagamento è funzionale alla riscos-sione coattiva dei tributi e trova il suo riferimento in un distinto attoimpositivo, che già ha determinato il quantum reclamato a titolo diinteressi.

All’agente della riscossione che emette la cartella, pertanto,non è imposto alcun onere aggiuntivo di motivazione, se non il riferi-mento – «diretto e specifico» – all’atto impositivo e/o alla sentenza chelo ha reso definitivo: infatti, la quantificazione degli interessi (la rela-tiva decorrenza e le modalità di calcolo) rinviene la sua fonte nell’attoNumero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026prodromico e la cartella di pagamento assume la mera funzione di «at-tualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato ecompleto nell’atto genetico» e spetta al contribuente l’onere di conte-stare la determinazione operata in cartella deducendo la sua incoe-renza rispetto all’originaria pretesa o la difformità rispetto al contenutodell’obbligazione degli interessi determinata nell’atto presupposto.Nella terza ipotesi, quella dei controlli automatizzati, il contribuente èdi regola in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuri-diche della pretesa fiscale, sicché l’onere di motivazione è assolto me-diante il mero richiamo alla dichiarazione fiscale, anche con riferimentoal debito per i vari tributi e per i relativi interessi.2.2.

Ciò premesso, è pacifico che nel caso in esame la cartella di paga-mento sia stata emessa a seguito di controllo automatizzato, per cui siverte nella terza delle tre ipotesi sopra descritte.

Ciò di per sé escludeche l’onere di motivazione della cartella di pagamento includesse glielementi di cui la ricorrente lamenta la mancanza, ovverosia la misuradel tasso di interesse, il metodo di calcolo (elementi, questi, non ne-cessari neppure nelle altre due ipotesi), il periodo di tempo in relazioneal quale gli interessi sono stati calcolati.3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», poiché lasentenza gravata ha omesso l’esame della questione – già formulataquale motivo del ricorso di primo grado e poi riproposta in appello –dell’eccessività del carico tributario portato dalla cartella di pagamentoquale conseguenza di un errore commesso dalla contribuente nella re-dazione della propria dichiarazione dei redditi in merito agli oneri de-ducibili, errore emendabile anche in sede contenziosa per opporsi allamaggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria.4.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/20264.1.

Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato chela differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. el’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso che,nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda odun’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritual-mente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/2007),mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame del giudiceche si assume omessa non concerne una domanda od un’eccezione,bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto,avrebbe comportato una diversa decisione (cfr. Cass. 9294/2021;Cass. n. 25714/2014).Orbene, è evidente dalla lettura del ricorso che la contribuente si duoledella mancata pronuncia della CTR sulla specifica eccezione sollevatadall’appellata – e già proposta come motivo di ricorso in primo grado –in merito all’erroneità della dichiarazione e alla conseguente infonda-tezza della pretesa impositiva fondata sui dati indicati in detta dichia-razione, sicchè il motivo, erroneamente rubricato come violazionedell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va più correttamenteinteso come omessa pronuncia di cui all’art 112 cod. proc. civ. il cuipertinente paradigma è l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.4.2.

Ciò premesso, e così individuato il pertinente paradigma, il motivonon può comunque trovare accoglimento.

La ricorrente indica comeabbia introdotto e coltivato la questione nei gradi di merito; nondimenole critiche sono mal proposte.La ricorrente sostiene che, in considerazione del numero di lavoratoria tempo indeterminato alle proprie dipendenze nonché degli oneri so-stenuti per contributi previdenziali e assistenziali, aveva diritto ad untotale di deduzioni per lavoro dipendente pari a euro 50.240,41, men-tre nel [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato deduzioni per la minor somma diNumero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026euro 24.804,00; non ha però cura di precisare quali fossero gli elementiprobatori che davano evidenza del suo diritto a maggiori deduzioni,elementi la cui indicazione è necessaria onde dimostrare la rilevanzadella questione in relazione al possibile esito del giudizio.La critica introdotta dalla ricorrente difetta, quindi, di specificità, in par-ticolare con riferimento all’indicazione delle prove che avrebbe prodottoa sostegno delle proprie deduzioni, anche rispetto alla loro proposizionenei gradi di merito, e deve pertanto valutarsi inammissibile (in questitermini Cass. n. 20363/2021).5.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.26 del D.P.R. 602/73» poiché la sentenza gravata aveva ritenuto ri-tualmente eseguita dall’agente della riscossione, mediante invio di rac-comandata con avviso di ricevimento, la notificazione della cartella dipagamento, quando invece, ai sensi del citato art. 26, nella sua formu-lazione vigente ratione temporis, la notificazione della cartella, anchenella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, avrebbe po-tuto essere eseguita esclusivamente da taluni soggetti qualificati tas-sativamente indicati dalla norma, tra i quali l’agente della riscossionenon figura.

Secondo la ricorrente la notificazione della cartella, eseguitada soggetto privo del relativo potere, sarebbe non già nulla ma, ancorpiù radicalmente, giuridicamente inesistente, sicché tale vizio non po-trebbe neppure essere sanato, contrariamente a quanto sostenutodalla CTR, dalla tempestiva proposizione del ricorso.6.

Il motivo è infondato.6.1.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, «In tema diriscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può av-venire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, dilettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la secondaparte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessio-nario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella dellaprima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva deisoggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezionedel destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senzanecessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garan-tirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del sog-getto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegna-tario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimocomma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato aconservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con larelazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, inragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su ri-chiesta del contribuente o dell'amministrazione» (Cass. n. 6395/2014;conformi, ex plurimis, Cass. n. 4567/2015; Cass. n. 20918/2016;Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 10037/2019;Cass. n. 946/2020).6.2.

Va peraltro sottolineato che, a differenza di quanto sostiene laricorrente, l’orientamento giurisprudenziale dianzi riportato trova pienofondamento normativo nell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del1973, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che«La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggettiabilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, pre-via eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi co-munali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essereeseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevi-mento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica siconsidera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sot-toscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal por-Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026tiere dello stabile dove è l'abitazione, l’ufficio o l'azienda».

La circo-stanza che il testo appena riportato sia conseguenza anche della mo-difica, apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999 al ridetto art. 26del d.P.R. n. 602 del 1973, sopprimendo dal secondo periodo del primocomma all’epoca vigente («[…] La notificazione può essere eseguitaanche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento») l’inciso «da parte dell'esattore», non è in-vero determinante per escludere che, anche dopo tale novella, il con-cessionario possa notificare direttamente la cartella al debitore tramiteil servizio di posta ordinaria.

Infatti, la soppressione del riferimentoall’”esattore” trova una sua generale giustificazione (piuttosto chenell’intento di far venir meno la facoltà di notifica diretta da partedell’attore della riscossione) nella funzione dello stesso d.lgs. n. 46 del1999, che era quella di riordino della disciplina della riscossione me-diante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge-delega 28 settembre 1998,n. 337, il quale, alla lett. a), prevedeva l’«affidamento, mediante pro-cedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione me-diante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli entipubblici, anche previdenziali,[…]».

Inoltre, il secondo periodo del primocomma del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche dopo lanovella appena richiamata, deve essere letto in relazione al precedenteart. 11, primo comma, dello stesso decreto legislativo, il quale stabili-sce che «Il concessionario notifica la cartella di pagamento».Pertanto, nel prevedere che, in alternativa alle forme di cui al primoperiodo del primo comma del citato art. 26 (tramite gli ufficiali dellariscossione o gli altri soggetti ivi indicati), la notifica della cartella possaessere eseguita anche direttamente mediante invio di raccomandatacon avviso di ricevimento, il secondo periodo della norma non può chefare tuttora riferimento al soggetto che deve effettuare tale notifica eche di tale facoltà può quindi avvalersi, ovvero il concessionario.Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/20266.3.

Alla luce di quanto suesposto questa Corte ha quindi già enunciatoil seguente principio di diritto: «In materia di notifica della cartella dipagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’art. 26d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l’art. 12d.lgs. n. 46/1999 ha soppresso l’inciso “da parte dell'esattore”, la no-tifica della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, daparte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevi-mento» (Cass. n. 35822/2023).7.

In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 449/2017 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.n.c., in persona del legale rappresen-tante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore inNumero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elet-tivamente domiciliata in Roma, alla via P.L. da Palestrina, n. 19,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 3193/40/16, emessa dalla Commis-sione tributaria regionale del Lazio – Sez. distaccata di Latina, depo-sitata il 20 maggio 2016;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugnò dinanzi alla Com-missione tributaria provinciale di Latina la cartella di pagamento n. 0572011 00286021 32 con cui l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzatoex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972,aveva recuperato l’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2007 nonché lerelative sanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sia in ragione dell’inesi-stenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, diretta-mente eseguita a mezzo posta dall’Agente della riscossione senza l’in-tervento dei soggetti abilitati per legge, sia in ragione di vizi della mo-tivazione dell’atto impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, dinanzi alla quale laEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, accolse il gravame, ritenendo in-sussistenti i vizi formali denunciati dalla contribuente.Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/20264. Avverso la pronuncia del secondo Giudice la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre mo-tivi, a cui la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con con-troricorso.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. 241/90 e dell’art. 7 della L. 212/00». Secondo la ricorrentela cartella di pagamento era nulla per essere priva di alcune indefettibiliindicazioni, quali quelle relative alla misura del tasso di interesse ap-plicato e al metodo di calcolo utilizzato per la determinazione degli in-teressi; la cartella era viziata anche perché priva dell’indicazione delperiodo di tempo in relazione al quale erano stati calcolati gli interessie perché riportante l’ambigua dicitura “Ritardati od omessi versa-menti”. La sentenza impugnata sarebbe, dunque, censurabile nellaparte in cui ha ritenuto assolto l’obbligo motivazionale della cartella dipagamento con il mero riporto dei dati obbligatori per la formazionedel ruolo.2. Il motivo è infondato.2.1. Con sentenza n. 22281/2022, le Sezioni unite di questa Corte,nell’individuare il contenuto minimo della motivazione, prevista ai sensidell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, della cartella di pagamento in rela-zione agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi, hannooperato una distinzione tra l’ipotesi in cui la cartella di pagamento ri-chieda al contribuente interessi mai prima determinati e pretesidall’ente accertatore, e quella in cui la cartella segua un atto prodro-mico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pa-gamento, e, infine, quella di controllo automatizzato ex artt. 36-bis deld.P.R. n. 602 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026Nella prima ipotesi la cartella assume la natura di atto impositivo so-stanziale e, come tale, richiede una «motivazione completa», secondoi canoni di congruità, sufficienza ed intelligibilità, sicché la pretesa degliaccessori deve essere supportata dalla precisa indicazione della tipolo-gia degli interessi applicati (attraverso l’indicazione della norma tribu-taria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giusti-ficarli), dell’imposta con riferimento alla quale essi sono stati calcolatiin percentuale e della data di decorrenza degli stessi. Non è indispen-sabile, invece, la specificazione dei saggi d’interesse volta per voltamodificati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione ai finidella quantificazione degli interessi, sia perché la norma in base allaquale viene giustificata l’obbligazione, doverosamente esternata nellacartella, consente la loro determinazione, sia perché i provvedimentiche individuano il saggio sono soggetti ad obbligo di pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale (o a forme equipollenti, come la pubblicazione sulsito internet dell’Agenzia delle entrate) e tale pubblicità legale li rendeagevolmente conoscibili dall’interessato ed individuabili. Analoga-mente, la cartella non deve necessariamente esplicitare le modalità dicalcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito per interessi,in quanto le stesse sono determinabili sulla base di mere operazionimatematiche fondate sulla base normativa indicata o agevolmente co-noscibile.Nella seconda ipotesi la cartella di pagamento è funzionale alla riscos-sione coattiva dei tributi e trova il suo riferimento in un distinto attoimpositivo, che già ha determinato il quantum reclamato a titolo diinteressi. All’agente della riscossione che emette la cartella, pertanto,non è imposto alcun onere aggiuntivo di motivazione, se non il riferi-mento – «diretto e specifico» – all’atto impositivo e/o alla sentenza chelo ha reso definitivo: infatti, la quantificazione degli interessi (la rela-tiva decorrenza e le modalità di calcolo) rinviene la sua fonte nell’attoNumero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026prodromico e la cartella di pagamento assume la mera funzione di «at-tualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato ecompleto nell’atto genetico» e spetta al contribuente l’onere di conte-stare la determinazione operata in cartella deducendo la sua incoe-renza rispetto all’originaria pretesa o la difformità rispetto al contenutodell’obbligazione degli interessi determinata nell’atto presupposto.Nella terza ipotesi, quella dei controlli automatizzati, il contribuente èdi regola in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuri-diche della pretesa fiscale, sicché l’onere di motivazione è assolto me-diante il mero richiamo alla dichiarazione fiscale, anche con riferimentoal debito per i vari tributi e per i relativi interessi.2.2. Ciò premesso, è pacifico che nel caso in esame la cartella di paga-mento sia stata emessa a seguito di controllo automatizzato, per cui siverte nella terza delle tre ipotesi sopra descritte. Ciò di per sé escludeche l’onere di motivazione della cartella di pagamento includesse glielementi di cui la ricorrente lamenta la mancanza, ovverosia la misuradel tasso di interesse, il metodo di calcolo (elementi, questi, non ne-cessari neppure nelle altre due ipotesi), il periodo di tempo in relazioneal quale gli interessi sono stati calcolati.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», poiché lasentenza gravata ha omesso l’esame della questione – già formulataquale motivo del ricorso di primo grado e poi riproposta in appello –dell’eccessività del carico tributario portato dalla cartella di pagamentoquale conseguenza di un errore commesso dalla contribuente nella re-dazione della propria dichiarazione dei redditi in merito agli oneri de-ducibili, errore emendabile anche in sede contenziosa per opporsi allamaggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria.4. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/20264.1. Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato chela differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. el’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso che,nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda odun’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritual-mente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/2007),mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame del giudiceche si assume omessa non concerne una domanda od un’eccezione,bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto,avrebbe comportato una diversa decisione (cfr. Cass. 9294/2021;Cass. n. 25714/2014).Orbene, è evidente dalla lettura del ricorso che la contribuente si duoledella mancata pronuncia della CTR sulla specifica eccezione sollevatadall’appellata – e già proposta come motivo di ricorso in primo grado –in merito all’erroneità della dichiarazione e alla conseguente infonda-tezza della pretesa impositiva fondata sui dati indicati in detta dichia-razione, sicchè il motivo, erroneamente rubricato come violazionedell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va più correttamenteinteso come omessa pronuncia di cui all’art 112 cod. proc. civ. il cuipertinente paradigma è l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.4.2. Ciò premesso, e così individuato il pertinente paradigma, il motivonon può comunque trovare accoglimento. La ricorrente indica comeabbia introdotto e coltivato la questione nei gradi di merito; nondimenole critiche sono mal proposte.La ricorrente sostiene che, in considerazione del numero di lavoratoria tempo indeterminato alle proprie dipendenze nonché degli oneri so-stenuti per contributi previdenziali e assistenziali, aveva diritto ad untotale di deduzioni per lavoro dipendente pari a euro 50.240,41, men-tre nel [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato deduzioni per la minor somma diNumero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026euro 24.804,00; non ha però cura di precisare quali fossero gli elementiprobatori che davano evidenza del suo diritto a maggiori deduzioni,elementi la cui indicazione è necessaria onde dimostrare la rilevanzadella questione in relazione al possibile esito del giudizio.La critica introdotta dalla ricorrente difetta, quindi, di specificità, in par-ticolare con riferimento all’indicazione delle prove che avrebbe prodottoa sostegno delle proprie deduzioni, anche rispetto alla loro proposizionenei gradi di merito, e deve pertanto valutarsi inammissibile (in questitermini Cass. n. 20363/2021).5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art.26 del D.P.R. 602/73» poiché la sentenza gravata aveva ritenuto ri-tualmente eseguita dall’agente della riscossione, mediante invio di rac-comandata con avviso di ricevimento, la notificazione della cartella dipagamento, quando invece, ai sensi del citato art. 26, nella sua formu-lazione vigente ratione temporis, la notificazione della cartella, anchenella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, avrebbe po-tuto essere eseguita esclusivamente da taluni soggetti qualificati tas-sativamente indicati dalla norma, tra i quali l’agente della riscossionenon figura. Secondo la ricorrente la notificazione della cartella, eseguitada soggetto privo del relativo potere, sarebbe non già nulla ma, ancorpiù radicalmente, giuridicamente inesistente, sicché tale vizio non po-trebbe neppure essere sanato, contrariamente a quanto sostenutodalla CTR, dalla tempestiva proposizione del ricorso.6. Il motivo è infondato.6.1. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, «In tema diriscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può av-venire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, dilettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la secondaparte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessio-nario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella dellaprima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva deisoggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezionedel destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senzanecessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garan-tirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del sog-getto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegna-tario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimocomma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato aconservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con larelazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, inragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su ri-chiesta del contribuente o dell'amministrazione» (Cass. n. 6395/2014;conformi, ex plurimis, Cass. n. 4567/2015; Cass. n. 20918/2016;Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 10037/2019;Cass. n. 946/2020).6.2. Va peraltro sottolineato che, a differenza di quanto sostiene laricorrente, l’orientamento giurisprudenziale dianzi riportato trova pienofondamento normativo nell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del1973, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che«La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggettiabilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, pre-via eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi co-munali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essereeseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevi-mento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica siconsidera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sot-toscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal por-Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/2026tiere dello stabile dove è l'abitazione, l’ufficio o l'azienda». La circo-stanza che il testo appena riportato sia conseguenza anche della mo-difica, apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999 al ridetto art. 26del d.P.R. n. 602 del 1973, sopprimendo dal secondo periodo del primocomma all’epoca vigente («[…] La notificazione può essere eseguitaanche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandatacon avviso di ricevimento») l’inciso «da parte dell'esattore», non è in-vero determinante per escludere che, anche dopo tale novella, il con-cessionario possa notificare direttamente la cartella al debitore tramiteil servizio di posta ordinaria. Infatti, la soppressione del riferimentoall’”esattore” trova una sua generale giustificazione (piuttosto chenell’intento di far venir meno la facoltà di notifica diretta da partedell’attore della riscossione) nella funzione dello stesso d.lgs. n. 46 del1999, che era quella di riordino della disciplina della riscossione me-diante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge-delega 28 settembre 1998,n. 337, il quale, alla lett. a), prevedeva l’«affidamento, mediante pro-cedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione me-diante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli entipubblici, anche previdenziali,[…]». Inoltre, il secondo periodo del primocomma del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche dopo lanovella appena richiamata, deve essere letto in relazione al precedenteart. 11, primo comma, dello stesso decreto legislativo, il quale stabili-sce che «Il concessionario notifica la cartella di pagamento».Pertanto, nel prevedere che, in alternativa alle forme di cui al primoperiodo del primo comma del citato art. 26 (tramite gli ufficiali dellariscossione o gli altri soggetti ivi indicati), la notifica della cartella possaessere eseguita anche direttamente mediante invio di raccomandatacon avviso di ricevimento, il secondo periodo della norma non può chefare tuttora riferimento al soggetto che deve effettuare tale notifica eche di tale facoltà può quindi avvalersi, ovvero il concessionario.Numero registro generale 449/2017Numero sezionale 7775/2025Numero di raccolta generale 8032/2026Data pubblicazione 01/04/20266.3. Alla luce di quanto suesposto questa Corte ha quindi già enunciatoil seguente principio di diritto: «In materia di notifica della cartella dipagamento, ai sensi del secondo periodo del primo comma dell’art. 26d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l’art. 12d.lgs. n. 46/1999 ha soppresso l’inciso “da parte dell'esattore”, la no-tifica della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, daparte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevi-mento» (Cass. n. 35822/2023).7. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08032/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris