CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 30098/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA DepositzLa. ir sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Putignano; 3 LUG. 2E24 [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Triggiano nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Noci; , [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Noci; avverso la ordinanza del 10/01/2024 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di qualificare l'impugnazione come opposizione con rinvio degli atti al tribunale di Bari; 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, disponeva la confisca di un fondo agricolo indicato in agro di Noci alla [OSCURATO:PERSONA], al foglio di mappa 105, p.11e 123 e 124, a seguito di istanza del P.M. diretta a promuovere l'adozione di determinazioni in ordine al vincolo apposto sul predetto fondo agricolo, già sottoposto a sequestro preventivo del 4.4.2014 e nel quadro di sentenza divenuta irrevocabile n. 4892/2017, nonché a seguito di istanza del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali ricorrenti, proposta per conoscere le determinazioni del giudice su precedente domanda di dissequestro in favore dei predetti. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazione. 3. Deducono il vizio di violazione di legge, evidenziando come la sentenza di patteggiamento intervenuta e nel cui procedimento rileva l'originario sequestro del fondo in questione, non avrebbe riguardato il reato di lottizzazione abusiva, unico reato per il quale è previsto, rispetto al contestato reato ex art. 44 lett. c) del DPR 309/90, la misura finale della confisca, la quale, quindi, sarebbe stata disposta erroneamente. Per cui l'immobile andava dissequestro e restituito agli aventi diritto indicati negli attuali ricorrenti, di cui peraltro non sarebbe stata valutata la sostenuta buona fede ed estraneità ai reati. 4. La decisione impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. che richiama le modalità di cui all'art. 667 cod. proc. pen. comma 4, con la conseguenza che, secondo quest'ultima disposizione, il rimedio contro la decisione in questione assunta dal giudice è l'opposizione, con correlata procedura ex art. 666 cod. proc. pen. Ricorre quindi, nel caso in esame, il principio secondo il quale il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". (Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023 (dep. 24/01/2024 ) Rv. 285720 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere riqualificato in opposizione con trasmissione degli atti al tribunale di Bari P.Q.M. riqualificato il ricorso in opposizione ordina la trasmissione degli atti al tribunale