CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2371/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Archimede, n. 120 - controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] 2001 S.R.L., SAL.L.FER. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - intimate - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1578/2018, pubblicata in data 12 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, a seguito di rinvenimento di sette quietanze in originale relative a versamenti da essa effettuati in favore di due società, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tutte firmate da [OSCURATO:PERSONA], socio unico di entrambe le società, ed aventi identico contenuto («anticipazioni sugli utili che sarebbero derivati da una futura partecipazione nelle attività della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I.») e dopo avere scoperto uscite di ingenti somme dalla cassa della società, formalmente contabilizzate come «prelievo amministratore», tutte incassate da soggetti con i quali non aveva mai intrattenuto rapporti, convenne in giudizio, con distinti atti di citazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], nonché, in tutte le cause, [OSCURATO:PERSONA], precedente amministratore della società attrice, chiedendo la restituzione delle somme, perché versate indebitamente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, replicarono che tutti i pagamenti erano stati effettuati in esecuzione di un contratto di joint-venture con la stessa società attrice; in via riconvenzionale, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] spiegarono domanda di risarcimento dei danni nei confronti della attrice. Si costituì anche la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che confermò la ricezione degli assegni come corrispettivo di forniture di arredi commissionate dalla Michienzi in relazione ad un immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] contumaci le altre parti convenute, il Tribunale di Bologna accolse parzialmente le domande di parte attrice. 2. La sentenza è stata impugnata, in via principale, dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., limitatamente alla condanna al pagamento di euro 60.000,00 scaturente da una quietanza, e, in via incidentale, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte d'appello di Bologna ha respinto entrambi i gravami e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con l'atto introduttivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2001 s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Ha, in primo luogo, riconosciuto alla quietanza per euro 60.000,00, rilasciata dalla Michienzi, quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza della Safi s.r.I., valore di confessione stragiudiziale, come tale vincolante per il giudice circa la verità del fatto in essa rappresentato, così respingendo i motivi di gravame della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che aveva contestato l'efficacia di prova legale attribuita a detta quietanza dal giudice di primo grado. Ha, poi, respinto la domanda svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dei fornitori appellati, in quanto le somme versate in loro favore costituivano il corrispettivo di lavorazioni e forniture effettivamente eseguite, sia pure a favore di un soggetto terzo diverso (le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) da quello che ne aveva effettuato il pagamento, così escludendo che potesse trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2033 cod. civ.3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, con un unico motivo. Resiste mediante controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso al ricorso incidentale. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 2033 e 2697 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.» per avere i giudici di appello ritenuto irrilevante il possesso dell'originale delle quietanze, disattendendo il principio secondo cui il possesso delle quietanze, anche se prive di intestazione, costituisce idonea prova presuntiva dei relativi pagamenti da parte del possessore, salva restando l'allegazione di prova contraria, che, nel caso di specie, non era stata fornita. Addebita, pure, alla Corte territoriale di non essersi soffermata sulle risultanze del registro I.V.A. e del libro giornale, depositati in giudizio, dai quali emergeva che il totale dei prelievi dell'amministratore era pari ad euro 407.000,00, somma corrispondente all'ammontare complessivo delle quietanze. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. La censura, per come illustrata, non adempie, in primo luogo, alla funzione che al motivo di ricorso assegna l'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.Va, invero, rilevato come il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, in tal modo consentendo alla Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Con la conseguenza che non risulta idoneamente censurata, ai fini dell'ammissibilità del ricorso proposto ai sensi della disposizione in esame, la deduzione di «errori di diritto» individuati per mezzo della preliminare indicazione delle norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, da effettuarsi mediante specifiche contestazioni e non attraverso la mera contrapposizione delle soluzioni prospettate nel motivo a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, i motivi, che devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione, devono esattamente individuare il capo della sentenza impugnata e identificare in modo puntuale l'errore di attività o di giudizio nel quale sarebbe incorso il giudice del merito (Cass., sez. 1, 29/11/2016, n. 24298; Cass., sez. 1, 05/08/2020, n. 16700; Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745). 1.3. Nella specie, la ricorrente, alla iniziale elencazione in rubrica delle norme asseritamente violate, non ha fatto seguire una puntuale trattazione delle singole violazioni denunciate e, soprattutto, non ha sviluppato in modo adeguato argomenti in diritto per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle disposizioni normative che assume essere state violate, il convincimento espresso dal giudice d'appello, essendosi piuttosto limitata a sostenere l'inidoneità degli elementi di giudizio presi in considerazione a giustificare la decisione adottata. 1.4. In secondo luogo, il motivo è articolato in palese violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., giacché si fonda sul contenuto delle quietanze e su una serie di riferimenti fattuali concernenti le risultanze dello svolgimento del giudizio di merito, riguardo alle quali si omette qualsiasi localizzazione in questo giudizio di legittimità ed anche, quanto alle seconde, riguardo alla sede del giudizio di merito in cui emersero, nonché anche la riproduzione diretta od indiretta, in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente del documento o dell'atto di cui trattasi. Tutti profili necessari, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte per ottemperare al requisito di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. citato (si vedano già Cass., sez. 5, 04/09/2008, n. 22308; Cass., sez. U, 02/12/2008, n. 28547; Cass., sez. 2, 24/03/2010, n. 7061, ex multis). E' appena il caso di rilevare che la carenza del requisito nel ricorso non può essere sopperita per il tramite di quanto è stato riprodotto dalla ricorrente principale nel controricorso avverso il ricorso incidentale. 1.5. Peraltro, fermi restando gli assorbenti rilievi in punto di inammissibilità, se fosse possibile lo scrutinio dei motivi per come articolati, si dovrebbe rilevare che i vizi dedotti sono finalizzati, sotto l'apparente deduzione delle violazioni di legge, a sollecitare un riesame delle risultanze processuali al fine di addivenire ad una valutazione delle stesse diversa, più confacente alle esigenze della Safi s.r.I., ma contrastante con quella fatta propria dalla Corte territoriale. Come accertato, in punto di fatto, dalla Corte di merito, le quietanze su cui poggia la domanda di restituzione delle somme, reiterata con l'appello incidentale, recano in calce la sottoscrizione della Michienzi, in proprio, e sono state rilasciate a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, «sia pure a titolo di anticipo join -venture [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero "per come accordato"», il che impone di escludere che le somme siano state corrisposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. A tale ricostruzione la odierna ricorrente contrappone, al fine di dimostrare di essere autrice del pagamento delle somme, che le quietanze si trovavano da molto tempo in suo possesso e che l'effettivo esborso troverebbe riscontro documentale nei libri contabili (in particolare nel registro I.V.A. e nel libro giornale). Tali argomentazioni, di natura meramente fattuale, sono state già vagliate sia dal giudice di primo grado che da quello di secondo grado che le hanno ritenute non dirimenti. In particolare, la Corte territoriale, premesso che «l'unico elemento prospettato dalla appellata per attribuire anche alle altre quietanze valore dirimente quanto a prova privilegiata del pagamento (indebito) eseguito da Safi, è rappresentato dalle risultanze del libro giornale e dei registri iva le cui annotazioni (in termine di uscite dalle casse societarie) si assumono concomitanti o prossime alle date riportate sulle quietanze», avallando le conclusioni del Tribunale, ha puntualizzato che detto elemento non era decisivo per inferirne la prova della provenienza della relativa provvista dal patrimonio di Safi in quanto, se «pur riferite ai rapporti fra le società, attestano sì un trasferimento di danaro, ma tra la Michienzi ed il Simoncini in proprio», ed ha escluso che gli importi indicati nelle quietanze trovassero riscontro nella richiamata documentazione contabile. Ha, parimenti, negato rilevanza al fatto che le quietanze si trovassero nella contabilità della Safi s.r.I., evidenziando che la circostanza si spiegava considerando che il Simoncini, che ne era autore di concerto con la Michienzi, all'epoca dei fatti rivestiva la qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle risultanze processuali operato dalla Corte d'Appello sfugge, dunque, alle contestazioni mosse e neppure può essere scalfito invocando l'applicazione della decisione di questa Corte n. 21391/2013, richiamata a pag. 14 del ricorso, secondo la quale una quietanza che sia priva di intestazione o che sia intestata al de cuius può costituire, in favore del possessore, prova presuntiva del pagamento di debiti ereditari nell'ambito di un giudizio tra i coeredi. Tale arresto non è, infatti, pertinente, perché nel caso di specie le quietanze non sono prive di intestazione e risultano sottoscritte da un soggetto diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e rilasciate in favore di un soggetto diverso dalla Safi s.r.I.; correttamente, pertanto, i giudici d'appello hanno ritenuto che il possesso delle quietanze riferite a rapporti inter alios non potesse essere considerato elemento idoneo a supportare la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente. La sentenza impugnata sfugge dunque alle critiche ad essa rivolte poiché si fonda su un percorso argomentativo, sorretto da adeguata motivazione, che impone di ritenere non raggiunta la prova che le somme a cui si riferiscono le quietanze siano uscite dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA]. Per contro, le argomentazioni di parte ricorrente, oltre a non integrare i vizi di violazione di legge, perché sostanzialmente volte a contestare il convincimento che il giudice si è formato, neppure sono inquadrabili nel paradigma normativo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione assunta sulla base di elementi fattuali, acquisiti al rilevante probatorio, ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). 2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, deducendo la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2730, 2731 e 2033 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», la controricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che altra dichiarazione di quietanza, rilasciata dall'amministratore unico della società, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della Safi s.r.I., costituisse prova legale della riconducibilità alla [OSCURATO:SOCIETA]. del pagamento ed integrasse, pertanto, presupposto per la ripetizione. Sostiene che il valore di prova legale riguarda sicuramente il fatto materiale del ricevuto pagamento, ma non può essere esteso anche al profilo della identificazione del suo autore, atteso che, avendo la quietanza valore di confessione stragiudiziale, la confessione può avere ad oggetto esclusivamente un fatto storico. La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto rinvenire nella dichiarazione di quietanza la prova legale della provenienza del pagamento anche in ragione dell'estraneità della quietanza rispetto al rapporto di mandato tra il Simoncini e la [OSCURATO:SOCIETA]. e soggiunge che, valutando l'efficacia probatoria della dichiarazione di quietanza, avrebbe trascurato di considerare altri e diversi elementi di prova idonei ad escludere la riconducibilità del pagamento alla società ricorrente.2.1. Il motivo è infondato. 2.2. In linea generale, la quietanza è il documento cui si riferisce l'art. 1199 cod. civ.; sotto la rubrica «diritto del debitore alla quietanza» esso obbliga «il creditore che riceve il pagamento» a «rilasciare quietanza», su richiesta e a spese del debitore. Al di là delle diverse figure di quietanza variamente atipiche, per la quietanza tipica è indiscussa la natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza; non gli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio (Cass., sez. 2, 07/12/2005, n. 26970; Cass., sez. 2, 21/02/2014, n. 4196). In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di «eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza» (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26325; Cass., sez. 2, 21/02/2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della «revoca» della confessione - soltanto se il creditore dimostra «non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero» (Cass., sez. 2, 03/06/1998, n. 5459). Gli argomenti che l'odierna controricorrente utilizza per affermare che la quietanza in esame non offre la prova che sia stata la Safi s.r,l. a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 60.000,00 sono, dunque, inconsistenti e facilmente superabili alla luce dei superiori principi, ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19888). Peraltro, va rilevato che l'assunto che la dichiarazione di ricezione del pagamento da parte di un soggetto persona fisica quale rappresentante di una società non faccia prova della sussistenza dei poteri rappresentativi della detta persona fisica è corretto, ma non è pertinente, perché non idoneo a scalfire l'efficacia confessoria della dichiarazione di ricezione nella detta qualità, giacché la dichiarazione concerne solo il fatto della ricezione del pagamento da parte della persona fisica qualificatasi come rappresentante della società e, dunque, per suo conto. Il problema della sussistenza della rappresentanza attiene semmai alla sfera della società e concerne una diversa questione, quella della inesistenza del potere rappresentativo. 4. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a