CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilita del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/06/2020 la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, che gli erano stati contestati nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla dichiarazione di fallimento del 04/11/2014. 2. Nell'interesse del ricorrente è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che la Corte territoriale si era adagiata, come già il giudice di primo grado, sul dato dei prelievi effettuati dall'imputato, senza verificare, nonostante le deduzioni sviluppate nell'atto di appello, quale fosse stato l'utilizzo delle somme e, quindi, senza accertare la distrazione verso impieghi estranei all'attività imprenditoriale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, concludendo per l'esistenza di una sistematica e programmata condotta omissiva quinquennale, non aveva considerato: a) i risultati dell'istruttoria dibattimentale che non dimostravano l'esistenza di una finalità di «impedire la tenuta delle scritture contabili»; b) le deduzioni difensive quanto all'incidenza assunta dalla condotta del precedente amministratore al quale peraltro erano state attribuite specifiche attività distrattive; c) che, per quanto emergeva «dall'esame dell'operante della Guardia di finanza [...] la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è iniziata nel 2012 e non nel 2009». 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso la «tenuità della condotta»: ciò poteva avere indotto la Corte ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed infatti il tema difensivo sollevato in questa sede elude il rilievo - che la Corte svolge anche per rafforzare un giudizio di sostanziale inattendibilità della deduzione dell'avvenuto pagamento, con le somme oggetto dei prelievi, di spese relative all'attività imprenditoriale - della protratta inerzia dell'imputato nel citare i testimoni addotti a sostegno delle proprie affermazioni che si salda alla singolarità di pagamenti per poco più di settantamila euro senza il sostegno di alcun riscontro documentale, bancario e contabile. In tale contesto, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. In altri termini, a fronte della sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). 2. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato. Con riferimento alla data di assunzione della carica, si osserva che, secondo la sentenza impugnata, è stato proprio il maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] a riferire che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nel 2009 la carica di amministratore unico (anzi, nella parte della motivazione concernente la bancarotta documentale, la Corte territoriale riporta il narrato del Petti, secondo il quale la contabilità si fermava al 2009 «dopodiché da quando viene [OSCURATO:PERSONA] non c'è più contabilità»), mentre il ricorso fa un generico riferimento all'«operante» e all'inizio della «condotta», termine che, in difetto di altre specificazioni, non consente in alcun modo di scardinare la tenuta logica della motivazione e certo non dimostra un travisamento del contenuto della prova dichiarativa. Sul punto, la doglianza è, pertanto, formulata in termini privi di specificità. Ciò posto, sebbene la motivazione della sentenza impugnata - più per l'esigenza di passare in rassegna la giurisprudenza di questa Corte sul tema che per la finalità di offrire una concisa e puntuale risposta alla doglianza proposta - contenga dei cenni a decisioni di legittimità che (evidentemente con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili) hanno riguardo al dolo generico, è tuttavia chiaro - ed infatti il punto è ben colto nel ricorso - che essa individua una «sistematica e programmata condotta omissiva quinquennale, nel corso della quale nemmeno un foglio è mai stato tenuto», che va letta congiuntamente alle condotte distrattive contestate. E il carattere «programmato» dimostra, in termini privi di equivocità, che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo specifico. 3. Il terzo motivo è inammissibile, perché il giudizio di non tenuità della condotta - che, nella motivazione della sentenza impugnata, vale ad escludere un giudizio di bilanciamento delle circostanze più favorevole della riconosciuta equivalenza - si fonda sia sul dato della quinquennale durata della condotta omissiva relativa alle scritture contabili (rilievo, come s'è sopra visto, genericamente contestato dal ricorrente) sia sul dato dell'ammontare della distrazione (oltre 70.000,00 euro: e si tratta di profilo, al quale il terzo motivo non dedica cenno alcuno). 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gerrr S beon