CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 10704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13415/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 16/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDREA DELL'OMARINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cremona) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1535/2018,depositata i l 18/10/2018 , R.G.N. 1307/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 18 ottobre 2018, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già Alver) s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], quale suo legale rappresentante, avverso la sentenza di primo grado di reiezione, nei tre giudizi riuniti (il primo promosso dall’allora [OSCURATO:SOCIETA]., gli altri due rispettivamente dal legale rappresentante e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), delle loro opposizioni avverso l’ordinanza n. 494/2015, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) del Lavoro (I.T.L.)di Cremona li aveva ingiunti al pagamento della somma di € 24.999,76, a titolo di sanzioni per l’invalidità di una quarantina di contratti di apprendistato e stage, stipulati dalla società nel periodo da agosto 2009 a giugno 2011 presso l’unità produttiva (supermercato) in Cremona, per omesso espletamento della prescritta formazione: pertanto riqualificati come rapporti di lavoro subordinato; 2. in particolare, la Corte territoriale ha preliminarmente negato la ricorrenza di vizi motivi né nell’ordinanza ingiunzione, né nel verbale ispettivo (n. 222/2011) a suo fondamento e rilevato la novità di deduzione della pretesa violazione dell’art. 12, secondo comma legge n. 212/2000, per il mancato rispetto del diritto di difesa e pertanto con lesione delle garanzie del contribuente; 3. nel merito, essa ha escluso la rilevanza delle circostanze dedotte con i capi di prova orale, pure incontestate e peraltro documentali, così condividendo la loro mancata ammissione da parte del Tribunale e parimenti, in esito all’argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie (specialmente orali), nonché l’assolvimento degli obblighi formativi prescritti per legge a carico della società. Sicché, ha ritenuto corretta, in base ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la riqualificazione –tanto dei contratti di apprendistato, tanto di stage (assimilabili ai primi per la comunanza di funzione) – alla stregua di rapporti di lavoro subordinato: comportante le sanzioni comminate, in difetto di alcuna denunciata duplicazione per la non sovrapponibilità delle fattispecie di mancata annotazione datoriale dei riferimenti prescritti per ogni singolo lavoratore impiegato sul libro unico (art. 39, primo e secondo comma legge n. 133/2008) e di consegna ad ognuno di un prospetto paga (art. 1 legge n. 4/1953); 4. con atto notificato il 18 (24) aprile 2019, i predetti ingiunti hanno proposto ricorso per cassazione con diciotto motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui il Ministero del Lavoro – I.T.L. di Cremona ha opposto un controricorso inammissibile per tardività, in quanto notificato il 25 maggio 2020, ben oltre il termine di quaranta giorni prescritti dall’art. 370, primo comma c.p.c. dalla notificazione del ricorso, ricevuta dal Ministero il 24 aprile 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente negata la ricorrenza dei presupposti per la rimessione della controversia alla pubblica udienza, richiesta dai ricorrenti nella memoria finale, in difetto di rilevanza nomofilattica, essi hanno dedotto, in relazione ai diversi capi della sentenza impugnati: 1.1. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’omessa allegazione del verbale di accertamento unico, neppure avendone indicato gli estremi né la data di notificazione, quale atto amministrativo presupposto all’ordinanza, che esso ha richiamato per relationem(primo motivo); 1.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 241/1990, 13 legge n. 124/2004, 18 legge n. 368/1981, per il mancato rilievo dell’assenza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, considerata l’invalidità del rinvio per relationemal verbale unico di accertamento e notificazione (secondo motivo); 2. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’omesso avviso della I.T.L. agli ingiunti della facoltà di farsi assistere da un professionista (terzo motivo); 2.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 legge n. 212/2000 e 7, secondo comma, lett. d) legge n. 70/2011, per la mancata informazione suddetta, prevista in materia di statuto del contribuente ed applicabile anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (quarto motivo); 3. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per erronea allocazione dell’onere probatorio sugli ingiunti, anziché sull’I.T.L. di Cremona, quale soggetto creditore, neppure avendo ammesso i capitoli di prova orale dedotti dai primi e pertanto in assenza di alcuna attività istruttoria del secondo, intesa a dimostrare la propria pretesa (quinto motivo); 3.1.violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi giudiziali (sesto motivo); 3.2.violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., per l’omessa considerazione della mancata contestazione dall’Ente delle circostanze dedotte ai capitoli da 11) a 29) dai ricorrenti in opposizione all’ordinanza ingiunzione (settimo motivo); 3.3. nullità dellasentenza in relazione agli artt. 112, 115, 161 c.p.c., per l’omessa pronuncia (dapprima dal Tribunale e poi) dalla Corte d’appello sulle istanze istruttorie (di prova orale e di acquisizione di informazioni scritte presso il Centro per l’Impiego su tutto il personale operante nel punto vendita ispezionato e di ordine di esibizione documentale a CESVIP Lombardia attestante la formazione esterna fornita ai dipendenti) dedotte dai ricorrenti (ottavo motivo); 4. violazione e falsa applicazione degli artt. 2692 ( rectius : 2697), 2700 c.c., 115 c.p.c., per la mancata acquisizione di alcuna risultanza istruttoria, nell’insufficienza delle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel verbale dimesso, prive di efficacia privilegiata, siccome non direttamente attestanti attività compiute dai medesimi (nono motivo); 4.1. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il documentato recupero dell’attività formativa esterna per alcuni lavoratori presso il CESVIP (decimo motivo); 4.2. nullità della sentenza in relazione agli artt. 112, 161 c.p.c., per omessa pronuncia sulla mancata erogazione di formazione a rapporti della durata di pochi mesi di alcuni lavoratori (circostanza dedotta subcapitolo 9), a causa delle loro dimissioni (undicesimo motivo); 4.3. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 167/2011, per la mancata verifica della totale assenza di formazione (e non di un mero ritardo in essa) in favore dei lavoratori, così da comportare un grave inadempimento di responsabilità esclusiva datoriale, a giustificazione della trasformazione del rapporto (dodicesimo motivo); 4.4. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per l’affermazione della Corte territoriale di “affiancamento di un numero eccessivo di tirocinanti”, mai contestata dall’I.T.L., integrante pronuncia eccedente l’ambito decisionale corrispondente al dibattito processuale tra le parti (tredicesimo motivo); 5. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 115, 116 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2095, 2954 (rectius: 2697) c.c., per l’erronea riqualificazione dei contratti di apprendistato e di stage , quali rapporti di lavoro a tempo subordinato in assenza di idonea attività istruttoria in specifico riferimento ai requisiti costitutivi della subordinazione, tipicamente distintivi dalla prestazione di attività lavorativa autonoma (quattordicesimo e quindicesimo motivo);5.1. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la prestazione da parte di alcuni lavoratori di attività per pochi giorni (sedicesimo motivo); 5.2. nullità della sentenza in relazione agli artt. 112, 161 c.p.c., per omessa pronuncia sulla revoca o l’annullamento almeno parziale dell’ordinanza in riferimento detta ultima circostanza interessante alcuni lavoratori (diciassettesimo motivo); 6. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge n. 4/1953, 39, primo e secondo comma legge n. 13/2009, per erronea interpretazione dalla Corte territoriale, contraria a quella del Ministero del Lavoro con circolare n. 23 del 30 agosto 2011, della legittima cumulabilità delle sanzioni ingiunte a norma delle disposizioni di legge denunciate, in quanto duplicazione illegittima, in violazione del principio di “ne bis in idem”(diciottesimo motivo); 7. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 8. non si configurano i vizi denunciati come omesso esame di un fatto decisivo (primo, terzo, decimo e sedicesimo motivo), sussistendo nel caso di specie l’ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, posto che i ricorrenti in cassazione non hanno, come invece avrebbero dovuto per evitare l’inammissibilitàdel motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass.6 agosto 2019, n. 20994); 8.1. il primo motivo, in particolare, è stato dedotto senza il rispetto del suo paradigma deduttivo, come previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (perché, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): non avendo i ricorrenti, così contravvenendo al rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., indicato il “fatto storico” (omessa allegazione del verbale di accertamento unico, neppure indicato negli estremi né nella data di notificazione, quale atto amministrativo presupposto all’ordinanza), il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, né la sua “decisività” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 18 maggio 2021, n. 13548); avendo anzi la Corte territoriale escluso il difetto di motivazione di tale verbale richiamato dall’ordinanza (al terzo capoverso, in collegamento con il secondo, di pg. 8 della sentenza); 9. neppure si configurano i vizi di violazione di legge, ossia di erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicanti un problema interpretativo della stessa, né difalsa applicazione della legge, che consiste nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). Essi piuttosto consistono nell’allegazione di una ricognizione erronea della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927): nel più circoscritto ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui peraltro, come detto, non ricorrente; 9.1. in particolare, non si configura la violazione: a) dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; neppure ricorrendo una pertinente denuncia di violazione di quest’ultima norma, ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); b) dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); 10. in tema di apprendistato, è principio di diritto correntemente applicato quello secondo cui l'inadempimento degliobblighi di formazione ne determini, fin dall'inizio, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, consistendo nella totale mancanza diformazione, teorica e pratica, ovvero in un’attività formativacarente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazionee trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degliobblighi di formazione di non scarsa importanza (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324; Cass. 3 agosto 2020, n. 16595); 11. la Corte territoriale ha operato un corretto procedimento di sussunzione, in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia oggetto di contestazione amministrativa, avendo proceduto ad un accertamento in fatto, congruamente argomentato sotto tutti i profili denunciati, in ordine: a ) all’adeguata motivazione dell’ordinanza ingiunzione (dall’ultimo capoverso di pg. 7 al penultimo di pg. 8 della sentenza); b) alla lesione del diritto di difesa dei ricorrenti e in particolare del loro diritto ad essere sentiti (sul rilievo di novità della deduzione: al terzo e quarto alinea di pg. 9 della sentenza); c) alla mancata ammissione delle prove orali dedotte (al primo capoverso di pg. 10 della sentenza); d) alla ricorrenza della prova, in base alle risultanze istruttorie scrutinate, del grave inadempimento datoriale degli obblighi formativi giustificante la trasformazione dei contratti, tanto di apprendistato quanto di stage , in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dall’ultimo capoverso di pg. 10 al fondo di pg. 14 della sentenza); tutti esenti dalle incoerenze logico-giuridiche lamentate dai ricorrenti; 12. non sussistono poi i vizi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato denunciati, in assenza di alcuna omessa pronuncia, ricorrente in caso di assenza di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessapronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; 16 luglio 2018, n. 18797), che non sia resa neppure sotto il profilo di un’implicita statuizione di rigetto (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718). In particolare, essa non ricorre in riferimento: a) ad un’istanza di ammissione delle istanze istruttorie (oggetto dell’ottavo motivo), peraltro disattesa in modo argomentato dalla Corte territoriale (al secondo capoverso di pg. 10 della sentenza); b) alla mancata erogazione di formazione a rapporti della durata di pochi mesi di alcuni lavoratori (circostanza dedotta sub capitolo 9), a causa delle loro dimissioni (oggetto del nono motivo), nemmeno integrante capo autonomo di domanda, ma circostanza su cui la Corte bresciana ha peraltro pronunciato con implicita reiezione, non ammettendo le prove orali (tra esse compresa anch’essa) e poi rigettando le ragioni di revoca dell’ordinanza; c) alla revoca o annullamento almeno parziali dell’ordinanza in relazione alla prestazione, da parte di alcuni lavoratori, diattività per pochi giorni, interessante soltanto alcuni di loro (oggetto del diciassettesimo motivo), dovendosi intendere l’integrale conferma dell’ordinanza come rigetto implicito di una domanda in via subordinata – neppure così specificamente formulata,ma genericamente “solo per completezza defensionale” – di “annullare e/o revocare e/o modificare, almeno parzialmente, l’ordinanza ingiunzione opposta, per le parti in cui risulti infondata e/o incongrua … ”(come da trascrizione delle conclusioni del ricorso introduttivo, a pg. 8 del ricorso odierno e riportate nella sentenza impugnata); 12.1. parimenti non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato denunciato, sotto il profilo di vizio di extrapetizione, ricorrente quando il giudice di merito attribuisca alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, così eccedendo il limite del rispetto del petitume della causa petendi, per l'introduzione vietata di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché esso, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) e pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30441). In particolare, esso non si configura nell’affermazione della Corte territoriale di “affiancamento di un numero eccessivo di tirocinanti” (oggetto del tredicesimo motivo), non integrante capo autonomo di pronuncia eccedente l’ambito decisionale delimitato dall’ambito delle domande e delle eccezioni delle parti, ma argomento (all’ultimo alinea di pg. 10 e al primo di pg. 11 della sentenza) nell’ambito di un più ampio ragionamento probatorio in ordine all’inadempimento datoriale dell’obbligo formativo nei confronti di apprendisti e stagisti impiegati come lavoratori dipendenti (in particolare, all’ultimo capoverso di pg. 10 e al primo di pg. 11 della sentenza); 13. le censure si risolvono allora, nella sostanza, prevalentemente in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);14. infine, le sanzioni ingiunte, a norma delle disposizioni di legge denunciate, sono legittimamente cumulabili, né violano gli artt. 1 legge n. 4/1953, 39, primo e secondo comma legge n. 133/2008 (al secondo capoverso di pg. 15 della sentenza). Le diverse condotte addebitate sono autonomamente sanzionabili: l’omessa consegna al lavoratore del prospetto paga è, infatti, inadempimento di un obbligo inerente, non già al collocamento del lavoratore, ma alla fase successiva dell'attuazione del rapporto di lavoro ed ha pertanto un carattere sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro (Cass. 8 agosto 2007, n. 17421); al contrario, la mancata annotazione dei dati prescritti sul libro unico, relativi ai lavoratori in esso iscritti, integra un adempimento di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (come recita la rubrica della norma), in ogni caso costituendo un accertamento in fatto; 14.1. quanto poi alla dedotta (peraltro per la prima volta nell’odierno giudizio di legittimità) interpretazione del Ministero del Lavoro, contraria a quella della Corte territoriale, con circolare n. 23 del 30 agosto 2011, è noto che essa, al pari degli altri atti che sono espressione della prassi amministrativa (quali gli atti regolamentari, le risoluzioni o i singoliprovvedimenti della P.A.), se può contribuire –come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza – non può certamente produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge (Cass. 24 novembre 2015, n. 23960; Cass. 5 maggio 2021, n. 11768; con specifico riferimento all’insuscettibilità della violazione dicircolari, di provenienza anche ministeriale, di costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione dilegge, non contenendo esse norme di diritto: Cass. 10 aprile 2006, n. 8296) 15. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con esenzione da ogni provvedimento sulle spese del giudizio, in assenza di tempestiva attività difensiva della parte vittoriosa e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spe