CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 gennaio 2019
Cassazione n. 36662/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13902-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dieso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 10/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente not:ficato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2012, emesso dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di ETT di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 7.5474,13 a saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di impianti elettrici. Nella resistenza dell'opposto il Tribunale, con sentenza n. 824/2016, revocava il decreto opposto, accogliendo in parte l'opposizione e condannando il Pangari al pagamento della minor somma di € 5.410,21. Interponeva appello avverso detta decisione il Pangari e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, n. 10/2019, emessa nella resistenza della parte appellata, accoglieva il gravame, condannando ETT di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire al Pangari la somma di € 3.018,89 da questi pagata in eccesso rispetto ai lavori effettivamente eseguiti dall'originaria ingiungente. Propone ricorso per la cassazione di detta cecisione ETT di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione di prime cure, condannava ETT di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 13902 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- Salvatore della somma di C 3.018,89, nonché alle spese del doppio grado di giudizio. La Corte isolana riteneva, in particolare, che a fronte di un costo complessivo dei lavori eseguiti da ETT, accertato in prime cure, all'esito di apposita C.T.U., in C 46.467,03, il Pangari avesse dimostrato di aver pagato la maggior somma di C 49.485,92, con conseguente suo diritto a pretendere la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto al dovuto. Ricorre per la cassazione di detta decisione ETT di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 183, 345, 115 c.p.c. e 24 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il secondo, invece, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, per insanabile vizio della sua motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Ambedue le censure, che meritano di essere esaminate congiuntamente in ragione dell'identità del loro oggetto, denunciano che la Corte catanese avrebbe posto a base della propria decisione assegni che il Pan gari non avrebbe mai prodotto nel corso del primo grado di giudizio. Le doglianze sono inammissibili. Dall'esame del fascicolo di ufficio, acquisito dalla Corte e consentito al collegio in presenza della deduzione di un vizio di natura processuale, emerge che gli assegni erano stati prodotti dal Pan gari unitamente alle fatture che egli assumeva di aver saldato: i titoli, infatti, risultano fotocopiati sulla pagina retrostante, o comunque sono materialmente uniti, alle fatture alle quali essi si riferiscono. Né, del resto, il ricorrente ha in alcun modo documentato di aver contestato l'ipotetico deposito di detti documenti, da parte del Pan gari, soltanto in grado di Ric. 2019 n. 13902 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- appello, con conseguente carenza di specificità, sotto tale profilo, delle censure in esame. Queste ultime, pertanto, si risolvono nell'invocazione di un complessivo riesame della valutazione del fatto e dell'apprezzamento delle prove operate dal giudice di secondo grado, senza tener conto, da un lato, del principio per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi nella mera richiesta di revisione del giudizio di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), e, dall'altro lato, del principio secondo cui il sindacato sulle prove e sulla scelta di quali, tra di esse, sia decisiva appartiene al giudice di merito e non è utilmente sindacabile in sede di legittimità, ove il giudice di merito indichi in modo coerente le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595 (conf. Cass. Sez.1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, ritenendo inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., in relazione 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di A:_:pelio avrebbe erroneamente imputato gli assegni bancari allegati dal Pangari a saldo delle fatture di cui al ricorso per decreto 'ngiuntivo. Ad avviso della parte ricorrente, alcuni dei pagamerti indicati dal Pangari sarebbero estranei al rapporto negoziale per il quale ETT aveva chiesto ed ottenuto il saldo del p -oprici credito; inoltre, in assenza di pagamenti puntualmente riferiti alle varie fatture azionate dal creditore, l'onere di provare che gli assegni bancari si riferivano proprio al credito oggetto di causa avrebbe dovuto, sempre secondo la società ricorrente, essere posto a carico della parte debitrice. La Corte di Appello ha ricostruito il totale dovuto dal Ric. 2019 n. 13902 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- Pangari, quantificato dal C.T.U. in C 46.467,03 ecl ha sommato tutti i titoli allegati dal debitore, per un totale di C 49.485,92 ricavando la differenza pagata in eccesso dall'appellante che risulta indicata in sentenza. Si tratta di valutazione di fatto, fondata sul riesame delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, consentito alla Corte distrettuale in conseguenza della proposizione del gravame da parte del Pangari. La società ricorrente, peraltro, riconosce di non aver contestato gli assegni prodotti dal Pangari, affermando di non esser mai stata posta in grado di visionarli (cfr. pag. 16 del ricorso), ma non chiarisce per quale motivo dò sarebbe accaduto: la censura, dunque, difetta anche, sotto questo profilo, del necessario grado di specificità. I titoli, d'altro canto, risultano specificamente indicati in sentenza (d:', pag. 5 della sentenza), dal che si deve presumere che essi siano stati depositati agli atti del giudizio di merito; né, del resto, la società ricorrente propone alcuna censura ai r:guardo. Il motivo, dunque, risulta formulato in termini astratti, senza alcun aggancio concreto alla fattispecie: dal che deriva un ulteriore profilo di inammissibilità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato irammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagar-ento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 1.700 di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ric. 2019 n. 13902 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p -ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig