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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12011/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 20.5.2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, svoltosi con rito abbreviato, dal Tribunale di Siena che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 308/1990 per detenzione a fini di spaccio di oltre 8 kg. di marijuana, commesso in data 10.11.2016.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73, settimo comma d.P.R. 309/1990, il mancato riconoscimento dell'attenuante relativa alla fattiva collaborazione prestata alle indagini avendo l'imputato riferito agli inquirenti ogni notizia a sua conoscenza circa il soggetto che gli aveva consegnato la valigia contenente la droga affinchè la custodisse, ovverosia il suo nominativo ed il luogo di abitazione.

Rileva che il soprannome indicato come "Titti", appellativo con cui questi era noto nell'ambiente del traffico di droga, unitamente alla nazionalità e al luogo di dimora abituale, costituivano elementi identificativi ampiamente sufficienti a consentirne l'identificazione, tanto più che aveva reso noto ai Carabinieri il numero del suo cellulare e mostrato i messaggi che si erano scambiati, permettendo così, attraverso la disamina dei tabulati telefonici, di procedere ai necessari pedinamenti e all'eventuale arresto dello spacciatore.

Osserva come la suddetta operazione non si presentava affatto difficoltosa in un paese di appena 28.000 abitanti come Poggibonsi, non derivando dalle informazioni fornite dall'imputato, definito peraltro dagli stressi Carabinieri "nnot:5 collaborativo", un obbligo di risultato ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, ma occorrendo soltanto la potenziale valenza accusatoria di quanto riferito.

Sostiene pertanto come apodittico dovesse ritenersi il constatato, secondo l'espressione utilizzata dalla Corte di appello, mancato raggiungimento a cinque anni di distanza dalle rivelazioni di risultati concreti, trattandosi di affermazione priva di qualunque analisi delle cause del fallimento delle operazioni investigative che ben potevano ascriversi a disfunzioni del corpo inquirente e non necessariamente a carenze delle informazioni ricevute

2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., il mancato riconoscimento della riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, contestando che potesse fungere da parametro di riferimento la condotta tenuta dall'imputato successivamente al reato sub judice, perfezionatosi il 16.11.2016, quale risulta la condanna da costui riportata in pendenza del processo di appello per fatti commessi nel 2017: rileva come non potessero essere assunti contra reo elementi non presenti nel giudizio di primo grado, emersi solo a seguito della indebita durata del processo, ovverosia dopo la pronuncia della sentenza di primo grado resa in data 14.3.2017.

Contesta altresì la rilevanza della sorveglianza speciale, ovverosia di un regime applicato all'imputato sol a far data dal 2021 sulla base di condotte del tutto estranee al reato in contestazione in violazione del principio del ne bis in idem, venendo l'imputato già sottoposto alla relativa pena, punito due volte per lo stesso fatto.

Evidenzia infine come la condanna per i reati di lesioni personali e minaccia continuata commessi nel 2017 niente avessero a che vedere con un contesto malavitoso

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990, che la pena inflitta dal primo giudice, che aveva quantificato la pena base in cinque anni e quattro mesi ed C 30.000 di multa, quest'ultima superiore al minimo edittale di C 26.000, era stata confermata dalla sentenza di appello malgrado la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità n. 40/2019 relativa alla parte in cui era prevista la pena minima edittale di otto anni anziché di sei anni: lamenta quindi che la Corte di appello non abbia rideterminato la pena in conseguenza del mutato minimo edittale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può ritenersi ammissibile in ragione della genericità e dalla manifesta infondatezza delle doglianze svolte.

Nel prospettare l'astratta idoneità delle informazioni rese dall'imputato all'identificazione del soggetto che gli avrebbe a sua detta consegnato la droga, rinvenuta nel suo possesso esclusivo, la difesa elenca una serie di dati asseritamente forniti all'autorità giudiziaria, ulteriori a quelli menzionati dalla sentenza impugnata, quali il cognome, il luogo di residenza e di dimora del terzo, nonché il numero di cellulare, di cui tuttavia non fornisce alcuna evidenza, né allega gli atti dai quali possano evincersi le indicazioni all'uopo rese, con palese carenza dell'autosufficienza dell'impugnativa in esame.

Il che non consente di superare l'oggettiva indeterminatezza, così come ritenuta dalla Corte fiorentina, delle dichiarazioni del prevenuto, che null'altro aveva riferito all'infuori del soprannome dell'uomo, della nazionalità e della presumibile età, né risulta, non essendo stato allegato alcunché neppure a tale riguardo, che vi siano annotazioni di PG relative alla serietà, all'attendibilità e all'utilità delle propalazioni del Felaci in ordine ad altri narcotrafficanti.

A tale dirimente rilievo che conduce di per sé all'inammissibilità, si aggiunge peraltro la ulteriore considerazione che le deduzioni difensive non mettono neppure in luce il risultato utile per le indagini derivato dalla asserita collaborazione, dovendo al riguardo ribadirsi che, come già affermato da questa Corte, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. 3, Sentenza n. 23942 del 01/10/2014, Paternoster, Rv. 263642).

Va in ogni caso considerato che, quand'anche le informazioni riferite dall'imputato fossero le uniche in suo possesso non è sufficiente, essendosi in presenza di una disposizione che offre un trattamento penale di favore in stretta conseguenza della utilità concreta fornita dalla collaborazione, il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato proficuo di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013, dep. 25/02/2013, Rv. 256002; Sez. 6, Sentenza n. 35995 del 23/07/2015, Rv. 264672).

Nel caso di specie, utilizzando le regole sopra riportate, risulta evidente, in base alle circostanze di fatto riportate nella sentenza, che le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano idonee neanche in astratto, e certamente non lo sono state in concreto, a consentire l'identificazione, né tanto meno l'arresto del preteso trafficante di droga.

2. Il secondo motivo non può ritenersi fondato.

L'assunto da cui muove il ricorrente, secondo il quale il giudice di secondo grado non avrebbe potuto far riferimento, al fine di giustificare la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, alla peculiare capacità a delinquere dell'imputato desunta dalla condanna pronunciata nei suoi confronti nel 2020, ovverosia successivamente alla sentenza di primo grado resa nel presente giudizio, per i reati di lesioni e minaccia, anch'essi successivi, in quanto commessi nel settembre 2017, a quelli sub judice, non trova rispondenza in alcuna previsione normativa, non risultando violati né il divieto del ne bis in idem, né il diritto di difesa.

Occorre infatti considerare che l'art. 133 cod. pen., ai cui parametri il giudice di merito è tenuto ad uniformarsi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, indica, fra i vari criteri afferenti alla valutazione della capacità a delinquere del colpevole elencati dal secondo comma, "la condotta contemporanea o susseguente al reato", consentendo perciò di estendere l'apprezzamento complessivo correlato alla personalità dell'imputato anche ai comportamenti tenuti post delictum.

Orbene, se è pacifico che, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come alla misura della riduzione di pena, il giudice debba tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato sia in sede processuale che extraprocessuale (così Sez. 3, Sentenza n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354 sulle condotte risarcitorie od indicative di concreta resipiscenza, ovvero Sez. 2, Sentenza n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 sulla condotta processuale non collaborativa dell'imputato), non vi è ragione di escludere da tale ambito quelle condotte che ove penalmente rilevanti abbiano costituito oggetto di una condanna giudiziale.

Ciò non si traduce affatto in una violazione del ne bis in idem posto che il colpevole non è assoggettato ad una duplice condanna per lo stesso fatto, ma 6-'1g123 ma subisce legittimamente le conseguenze sfavorevoli derivanti da pronunce di condanna rese nei suoi confronti esattamente come accade per la valutazione della condotta antecedente al reato, contemplata dall'art. 133 secondo comma n.2) cod. pen. dove entrano in gioco quali elementi di apprezzamento non solo i suoi precedenti penali, ma altresì i carichi pendenti.

Legittimamente la Corte di appello ha valorizzato un dato rilevante qual è quello relativo alla condanna pronunciata nel 2020 nei confronti del Felace che, seppur sopravvenuto, è stato ritenuto indicativo di una sua pervicace proclività al delitto e perciò espressione di una personalità negativa, come tale immeritevole della maggior clemenza invocata ai fini del trattamento sanzionatorio.

Del resto, i giudici distrettuali, lungi dall'aver operato una reformatio in peius della pronuncia del Tribunale impugnata dinanzi a sè, ne hanno semplicemente integrato o comunque corretto, nell'esercizio dei poteri propri del giudizio di gravame, la motivazione, attingendo ad elementi di valutazione facenti parte a pieno titolo del corredo istruttorio nel frattempo acquisito, che non vengono in alcun modo cristallizzati dalla sentenza di primo grado.

Né può essere fondatamente invocata, a fronte del fatto che si sia dato risalto ad una condanna sopravvenuta in pendenza del giudizio di appello, la violazione del diritto di difesa posto che, mentre la durata del processo è un elemento fisiologico cui ha dato, peraltro, causa lo stesso imputato nell'esercizio del potere di impugnazione conferitogli ex lege, quest'ultimo aveva pieno potere di contrastare con la proposizione del presente ricorso per cassazione la sussistenza della successiva pronuncia, così come la sua rilevanza ove ritenuta non sintomatica di una sua caratura criminale (ad esempio per essergli stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale o quella dell'integrale riparazione del danno).

In definitiva, la difesa confonde i presupposti relativi all'applicabilità della recidiva che, costituendo un'aggravante tale da determinare un aumento di pena, postula che il nuovo reato sia commesso dopo il passaggio in giudicato delle precedenti sentenze su cui si fonda la stessa aggravante, con quella che è invece la sola valutazione della condotta susseguente al reato in cui siffatta demarcazione cronologica non ha ragion d'essere, trattandosi di apprezzamento finalizzato alla quantificazione del trattamento sanzionatorio da irrogarsi in relazione al reato sub judice, così da commisurarlo, in ragione della personalità del reo, alle esigenze di individualizzazione della pena.

Gli stessi rilievi valgono, mutatis mutandis, in relazione alla rilevanza attribuita dalla Corte di appello al successivo regime di sorveglianza speciale cui è stato sottoposto il prevenuto.

Nel sottolinearsi come la valutazione compiuta ai sensi dell'art. 133 secondo comma n. 3) cod. proc. pen. non consenta distinzioni tra condotte sic et simpliciter poste in essere dall'imputato e quelle invece accertate da pronunce giudiziali, deve perciò ribadirsi il principio già affermato da questa Corte con un risalente ma tib tuttora condivisibile arresto, secondo cui le condanne successive alla data di commissione del reato per il quale si procede - pur non potendo venire in considerazione ai fini della contestazione della recidiva - possono essere assunte dal giudice del merito quali elementi negativi nella valutazione della personalità attuale dell'imputato e nel giudizio sulla sua pericolosità, si da renderlo immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, che trovano il loro principale fondamento proprio nell'esito favorevole di tale giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 4831 del 21/12/1973, Rosati, Rv. 127434), estendendone la portata applicativa, attesa la eadem ratio, anche alla loro applicazione nella massima estensione.

3. Il terzo motivo si destina, invece, all'inammissibilità in ragione della sua manifesta infondatezza.

Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, in seguito alla sentenza n. 32 del 2014, l'originaria fattispecie riguardante le c.d. droghe leggere, che prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 5164 a 71468 euro, è stata riportata in vigore, onde nessuna rilevanza riveste nel caso di specie il mutato arco edittale previsto a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la pronuncia n.40/2019, per le droghe cd. pesanti dall'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990.

Di nessuna censura può pertanto ritenersi passibile la sentenza impugnata nella conferma quanto alla pena base della pronuncia resa dal tribunale di Siena.

Il ricorso deve in conclusione, essere rigettato, seguendo a tale esito l'onere d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 20.5.2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, svoltosi con rito abbreviato, dal Tribunale di Siena che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 308/1990 per detenzione a fini di spaccio di oltre 8 kg. di marijuana, commesso in data 10.11.2016. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73, settimo comma d.P.R. 309/1990, il mancato riconoscimento dell'attenuante relativa alla fattiva collaborazione prestata alle indagini avendo l'imputato riferito agli inquirenti ogni notizia a sua conoscenza circa il soggetto che gli aveva consegnato la valigia contenente la droga affinchè la custodisse, ovverosia il suo nominativo ed il luogo di abitazione. Rileva che il soprannome indicato come "Titti", appellativo con cui questi era noto nell'ambiente del traffico di droga, unitamente alla nazionalità e al luogo di dimora abituale, costituivano elementi identificativi ampiamente sufficienti a consentirne l'identificazione, tanto più che aveva reso noto ai Carabinieri il numero del suo cellulare e mostrato i messaggi che si erano scambiati, permettendo così, attraverso la disamina dei tabulati telefonici, di procedere ai necessari pedinamenti e all'eventuale arresto dello spacciatore. Osserva come la suddetta operazione non si presentava affatto difficoltosa in un paese di appena 28.000 abitanti come Poggibonsi, non derivando dalle informazioni fornite dall'imputato, definito peraltro dagli stressi Carabinieri "nnot:5 collaborativo", un obbligo di risultato ai fini dell'applicabilità dell'attenuante, ma occorrendo soltanto la potenziale valenza accusatoria di quanto riferito. Sostiene pertanto come apodittico dovesse ritenersi il constatato, secondo l'espressione utilizzata dalla Corte di appello, mancato raggiungimento a cinque anni di distanza dalle rivelazioni di risultati concreti, trattandosi di affermazione priva di qualunque analisi delle cause del fallimento delle operazioni investigative che ben potevano ascriversi a disfunzioni del corpo inquirente e non necessariamente a carenze delle informazioni ricevute 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., il mancato riconoscimento della riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, contestando che potesse fungere da parametro di riferimento la condotta tenuta dall'imputato successivamente al reato sub judice, perfezionatosi il 16.11.2016, quale risulta la condanna da costui riportata in pendenza del processo di appello per fatti commessi nel 2017: rileva come non potessero essere assunti contra reo elementi non presenti nel giudizio di primo grado, emersi solo a seguito della indebita durata del processo, ovverosia dopo la pronuncia della sentenza di primo grado resa in data 14.3.2017. Contesta altresì la rilevanza della sorveglianza speciale, ovverosia di un regime applicato all'imputato sol a far data dal 2021 sulla base di condotte del tutto estranee al reato in contestazione in violazione del principio del ne bis in idem, venendo l'imputato già sottoposto alla relativa pena, punito due volte per lo stesso fatto. Evidenzia infine come la condanna per i reati di lesioni personali e minaccia continuata commessi nel 2017 niente avessero a che vedere con un contesto malavitoso 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990, che la pena inflitta dal primo giudice, che aveva quantificato la pena base in cinque anni e quattro mesi ed C 30.000 di multa, quest'ultima superiore al minimo edittale di C 26.000, era stata confermata dalla sentenza di appello malgrado la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità n. 40/2019 relativa alla parte in cui era prevista la pena minima edittale di otto anni anziché di sei anni: lamenta quindi che la Corte di appello non abbia rideterminato la pena in conseguenza del mutato minimo edittale [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo non può ritenersi ammissibile in ragione della genericità e dalla manifesta infondatezza delle doglianze svolte. Nel prospettare l'astratta idoneità delle informazioni rese dall'imputato all'identificazione del soggetto che gli avrebbe a sua detta consegnato la droga, rinvenuta nel suo possesso esclusivo, la difesa elenca una serie di dati asseritamente forniti all'autorità giudiziaria, ulteriori a quelli menzionati dalla sentenza impugnata, quali il cognome, il luogo di residenza e di dimora del terzo, nonché il numero di cellulare, di cui tuttavia non fornisce alcuna evidenza, né allega gli atti dai quali possano evincersi le indicazioni all'uopo rese, con palese carenza dell'autosufficienza dell'impugnativa in esame. Il che non consente di superare l'oggettiva indeterminatezza, così come ritenuta dalla Corte fiorentina, delle dichiarazioni del prevenuto, che null'altro aveva riferito all'infuori del soprannome dell'uomo, della nazionalità e della presumibile età, né risulta, non essendo stato allegato alcunché neppure a tale riguardo, che vi siano annotazioni di PG relative alla serietà, all'attendibilità e all'utilità delle propalazioni del Felaci in ordine ad altri narcotrafficanti. A tale dirimente rilievo che conduce di per sé all'inammissibilità, si aggiunge peraltro la ulteriore considerazione che le deduzioni difensive non mettono neppure in luce il risultato utile per le indagini derivato dalla asserita collaborazione, dovendo al riguardo ribadirsi che, come già affermato da questa Corte, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. 3, Sentenza n. 23942 del 01/10/2014, Paternoster, Rv. 263642). Va in ogni caso considerato che, quand'anche le informazioni riferite dall'imputato fossero le uniche in suo possesso non è sufficiente, essendosi in presenza di una disposizione che offre un trattamento penale di favore in stretta conseguenza della utilità concreta fornita dalla collaborazione, il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato proficuo di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013, dep. 25/02/2013, Rv. 256002; Sez. 6, Sentenza n. 35995 del 23/07/2015, Rv. 264672). Nel caso di specie, utilizzando le regole sopra riportate, risulta evidente, in base alle circostanze di fatto riportate nella sentenza, che le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano idonee neanche in astratto, e certamente non lo sono state in concreto, a consentire l'identificazione, né tanto meno l'arresto del preteso trafficante di droga. 2. Il secondo motivo non può ritenersi fondato. L'assunto da cui muove il ricorrente, secondo il quale il giudice di secondo grado non avrebbe potuto far riferimento, al fine di giustificare la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, alla peculiare capacità a delinquere dell'imputato desunta dalla condanna pronunciata nei suoi confronti nel 2020, ovverosia successivamente alla sentenza di primo grado resa nel presente giudizio, per i reati di lesioni e minaccia, anch'essi successivi, in quanto commessi nel settembre 2017, a quelli sub judice, non trova rispondenza in alcuna previsione normativa, non risultando violati né il divieto del ne bis in idem, né il diritto di difesa. Occorre infatti considerare che l'art. 133 cod. pen., ai cui parametri il giudice di merito è tenuto ad uniformarsi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, indica, fra i vari criteri afferenti alla valutazione della capacità a delinquere del colpevole elencati dal secondo comma, "la condotta contemporanea o susseguente al reato", consentendo perciò di estendere l'apprezzamento complessivo correlato alla personalità dell'imputato anche ai comportamenti tenuti post delictum. Orbene, se è pacifico che, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come alla misura della riduzione di pena, il giudice debba tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato sia in sede processuale che extraprocessuale (così Sez. 3, Sentenza n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354 sulle condotte risarcitorie od indicative di concreta resipiscenza, ovvero Sez. 2, Sentenza n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 sulla condotta processuale non collaborativa dell'imputato), non vi è ragione di escludere da tale ambito quelle condotte che ove penalmente rilevanti abbiano costituito oggetto di una condanna giudiziale. Ciò non si traduce affatto in una violazione del ne bis in idem posto che il colpevole non è assoggettato ad una duplice condanna per lo stesso fatto, ma 6-'1g123 ma subisce legittimamente le conseguenze sfavorevoli derivanti da pronunce di condanna rese nei suoi confronti esattamente come accade per la valutazione della condotta antecedente al reato, contemplata dall'art. 133 secondo comma n.2) cod. pen. dove entrano in gioco quali elementi di apprezzamento non solo i suoi precedenti penali, ma altresì i carichi pendenti. Legittimamente la Corte di appello ha valorizzato un dato rilevante qual è quello relativo alla condanna pronunciata nel 2020 nei confronti del Felace che, seppur sopravvenuto, è stato ritenuto indicativo di una sua pervicace proclività al delitto e perciò espressione di una personalità negativa, come tale immeritevole della maggior clemenza invocata ai fini del trattamento sanzionatorio. Del resto, i giudici distrettuali, lungi dall'aver operato una reformatio in peius della pronuncia del Tribunale impugnata dinanzi a sè, ne hanno semplicemente integrato o comunque corretto, nell'esercizio dei poteri propri del giudizio di gravame, la motivazione, attingendo ad elementi di valutazione facenti parte a pieno titolo del corredo istruttorio nel frattempo acquisito, che non vengono in alcun modo cristallizzati dalla sentenza di primo grado. Né può essere fondatamente invocata, a fronte del fatto che si sia dato risalto ad una condanna sopravvenuta in pendenza del giudizio di appello, la violazione del diritto di difesa posto che, mentre la durata del processo è un elemento fisiologico cui ha dato, peraltro, causa lo stesso imputato nell'esercizio del potere di impugnazione conferitogli ex lege, quest'ultimo aveva pieno potere di contrastare con la proposizione del presente ricorso per cassazione la sussistenza della successiva pronuncia, così come la sua rilevanza ove ritenuta non sintomatica di una sua caratura criminale (ad esempio per essergli stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale o quella dell'integrale riparazione del danno). In definitiva, la difesa confonde i presupposti relativi all'applicabilità della recidiva che, costituendo un'aggravante tale da determinare un aumento di pena, postula che il nuovo reato sia commesso dopo il passaggio in giudicato delle precedenti sentenze su cui si fonda la stessa aggravante, con quella che è invece la sola valutazione della condotta susseguente al reato in cui siffatta demarcazione cronologica non ha ragion d'essere, trattandosi di apprezzamento finalizzato alla quantificazione del trattamento sanzionatorio da irrogarsi in relazione al reato sub judice, così da commisurarlo, in ragione della personalità del reo, alle esigenze di individualizzazione della pena. Gli stessi rilievi valgono, mutatis mutandis, in relazione alla rilevanza attribuita dalla Corte di appello al successivo regime di sorveglianza speciale cui è stato sottoposto il prevenuto. Nel sottolinearsi come la valutazione compiuta ai sensi dell'art. 133 secondo comma n. 3) cod. proc. pen. non consenta distinzioni tra condotte sic et simpliciter poste in essere dall'imputato e quelle invece accertate da pronunce giudiziali, deve perciò ribadirsi il principio già affermato da questa Corte con un risalente ma tib tuttora condivisibile arresto, secondo cui le condanne successive alla data di commissione del reato per il quale si procede - pur non potendo venire in considerazione ai fini della contestazione della recidiva - possono essere assunte dal giudice del merito quali elementi negativi nella valutazione della personalità attuale dell'imputato e nel giudizio sulla sua pericolosità, si da renderlo immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, che trovano il loro principale fondamento proprio nell'esito favorevole di tale giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 4831 del 21/12/1973, Rosati, Rv. 127434), estendendone la portata applicativa, attesa la eadem ratio, anche alla loro applicazione nella massima estensione. 3. Il terzo motivo si destina, invece, all'inammissibilità in ragione della sua manifesta infondatezza. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, in seguito alla sentenza n. 32 del 2014, l'originaria fattispecie riguardante le c.d. droghe leggere, che prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 5164 a 71468 euro, è stata riportata in vigore, onde nessuna rilevanza riveste nel caso di specie il mutato arco edittale previsto a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la pronuncia n.40/2019, per le droghe cd. pesanti dall'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990. Di nessuna censura può pertanto ritenersi passibile la sentenza impugnata nella conferma quanto alla pena base della pronuncia resa dal tribunale di Siena. Il ricorso deve in conclusione, essere rigettato, seguendo a tale esito l'onere d
Sentenza Cassazione n. 12011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris