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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20179/2026

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, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DanielaMortello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CristinaPanzeri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaryRomano, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo pecdell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e dellaRicerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze,domiciliati ope legis presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale delloStato, che li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7835/2024 depositatail 12/12/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13821/2025Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 20179/2026Data pubblicazione 16/06/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 05/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
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Sentenza Cassazione n. 20179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris