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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 1975

Cassazione n. 12989/2023

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RDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/11/1975 avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

2. Cavone ha impugnato personalmente per cassazione la suddetta sentenza dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità e all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente.

Esso è stato infatti irritualnnente proposto di persona da Cavone, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/11/1975 avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. 2. Cavone ha impugnato personalmente per cassazione la suddetta sentenza dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità e all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente. Esso è stato infatti irritualnnente proposto di persona da Cavone, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/03
Sentenza Cassazione n. 12989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris