CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 31933/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2026 del TRIBUNALE di Teramoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che si procede de plano;Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza dipatteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che “il pubblicoministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”, mentrenel caso in esame il ricorso contesta la mancata motivazione sull’esistenza dieventuali situazioni che giustificassero il proscioglimento nel merito, ma “lasentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle partiescludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo delvizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaiaevidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.”(Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01), circostanza chenon emerge nel caso in esame e neanche è dedotta con il ricorso;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]