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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16791/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 00218-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazzale [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 25/03/2020 n. 1838/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 -il processo di legittimità trae origine dal ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] sezionale 696/2022Numero di raccolta generale 16791/2022 [OSCURATO:PERSONA] e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza Data pubblicazione 24/05/2022 della corte d’appello di Roma che ha rigettato il di lui gravame avverso la sentenza di prime cure; -la controversia riguarda l’azione di rivendica promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale occupava la autorimessa di comproprietà della prima; -i fatti di causa si sono svolti secondo le seguenti modalità: la Sacchi ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che quest’ultimo venisse condannato a rilasciare gli spazi occupati, a rimuovere l’impianto di sorveglianza ivi abusivamente installato, nonché al risarcimento dei danni; -il convenuto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace, -istruita la causa mediante produzioni documentali e prove testimoniali, l’adito tribunale di Roma, con sentenza n. 6548/2014, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al rilascio degli spazi illegittimamente occupati, alla rimozione dell’impianto di sorveglianza indebitamente installato, nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 7.000,00; -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame avverso la predetta sentenza presso la corte d’appello di Roma, cui la Sacchi, costituitasi in giudizio, ha resistito chiedendone il rigetto; -la corte d’appello, con sentenza n. 124/2020 del 01/04/2020 ha respinto l’appello, ritenuto provato il diritto di proprietà vantato dall’appellata sull’autorimessa, non avendo l’appellante, per contro, fornito prova del titolo in forza del quale egli occupava legittimamente detta autorimessa; -contro questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Sacchi; -entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis cod. proc. civ.; considerato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 Numero sezionale 696/2022 -con il primo motivo di ricorso si deduce - in relazione all’art. 360, Numero di raccolta generale 16791/2022Data pubblicazione 24/05/2022 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod.civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; -assume il ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla Sacchi circa la proprietà dell’autorimessa; -con il secondo motivo si deduce - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. -la violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ. , - il ricorrente censura la decisione d’appello per aver errato a ritenere sussistente la legittimazione passiva dell’intimante, che sarebbe invece stata esclusa in un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, che non è stato oggetto di gravame e che pertanto sarebbe passato in giudicato; -in via preliminare rileva il collegio la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla resistente in quanto tardivo; -l’eccezione va accolta; -infatti, la sentenza n.1838/2020 è stata pubblicata il 25/03/2020, sicché il termine lungo (semestrale) per ricorrere, ex art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione straordinaria per emergenza epidemiologica (disposta dall’art. 83 d.l. n. 18/2020 e dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, per il periodo dal 9/03/2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nonché della sospensione feriale (31 giorni), è inutilmente spirato in data 14/12/2020, cominciando esso a decorrere il 12/5/2020 e venendo prorogato di diritto al 14/12/2020 ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ.; -ciò posto la notifica del ricorso effettuata da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è inesorabilmente tardiva; -il ricorso è dunque inammissibile ed in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 Numero sezionale 696/2022 di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in Numero di raccolta generale 16791/2022Data pubblicazione 24/05/2022 dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 00218-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazzale [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 25/03/2020 n. 1838/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 -il processo di legittimità trae origine dal ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] sezionale 696/2022Numero di raccolta generale 16791/2022 [OSCURATO:PERSONA] e notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza Data pubblicazione 24/05/2022 della corte d’appello di Roma che ha rigettato il di lui gravame avverso la sentenza di prime cure; -la controversia riguarda l’azione di rivendica promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale occupava la autorimessa di comproprietà della prima; -i fatti di causa si sono svolti secondo le seguenti modalità: la Sacchi ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che quest’ultimo venisse condannato a rilasciare gli spazi occupati, a rimuovere l’impianto di sorveglianza ivi abusivamente installato, nonché al risarcimento dei danni; -il convenuto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace, -istruita la causa mediante produzioni documentali e prove testimoniali, l’adito tribunale di Roma, con sentenza n. 6548/2014, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al rilascio degli spazi illegittimamente occupati, alla rimozione dell’impianto di sorveglianza indebitamente installato, nonché al risarcimento dei danni quantificati in euro 7.000,00; -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame avverso la predetta sentenza presso la corte d’appello di Roma, cui la Sacchi, costituitasi in giudizio, ha resistito chiedendone il rigetto; -la corte d’appello, con sentenza n. 124/2020 del 01/04/2020 ha respinto l’appello, ritenuto provato il diritto di proprietà vantato dall’appellata sull’autorimessa, non avendo l’appellante, per contro, fornito prova del titolo in forza del quale egli occupava legittimamente detta autorimessa; -contro questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Sacchi; -entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis cod. proc. civ.; considerato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 Numero sezionale 696/2022 -con il primo motivo di ricorso si deduce - in relazione all’art. 360, Numero di raccolta generale 16791/2022Data pubblicazione 24/05/2022 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod.civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; -assume il ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla Sacchi circa la proprietà dell’autorimessa; -con il secondo motivo si deduce - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. -la violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 342 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ. , - il ricorrente censura la decisione d’appello per aver errato a ritenere sussistente la legittimazione passiva dell’intimante, che sarebbe invece stata esclusa in un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, che non è stato oggetto di gravame e che pertanto sarebbe passato in giudicato; -in via preliminare rileva il collegio la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla resistente in quanto tardivo; -l’eccezione va accolta; -infatti, la sentenza n.1838/2020 è stata pubblicata il 25/03/2020, sicché il termine lungo (semestrale) per ricorrere, ex art. 327 cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione straordinaria per emergenza epidemiologica (disposta dall’art. 83 d.l. n. 18/2020 e dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, per il periodo dal 9/03/2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nonché della sospensione feriale (31 giorni), è inutilmente spirato in data 14/12/2020, cominciando esso a decorrere il 12/5/2020 e venendo prorogato di diritto al 14/12/2020 ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ.; -ciò posto la notifica del ricorso effettuata da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è inesorabilmente tardiva; -il ricorso è dunque inammissibile ed in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 218/2021 Numero sezionale 696/2022 di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in Numero di raccolta generale 16791/2022Data pubblicazione 24/05/2022 dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
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