CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 49186/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per i reati di lesioni aggravate e di danneggiamento; - che, con un unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il reato di cui al capo A (ossia quello di cui all'art. 582 cod. pen.) doveva essere derubricato in lesioni colpose; - che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha dato esaurientemente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputata avesse volontariamente lanciato il casco contro il volto della persona offesa (cfr. pagina 7 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]