CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 26355/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12063/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 5637, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella C ommissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 8589/2018 depositata i l 09/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha acco lto l’appello proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1097/2015 con cui era stato accolto ilricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento n. 1002/2015 tributi locali anni 2012, 2013 e 2014(per un valore complessivo di euro 95.275,74, di cui 71.889,61 per IMU, oltre sanzioni ed interessi) con i quali l’ Asso s ervizi srl, in qualità di concessionario, aveva ingiunto il pagamento dell’IMU per gli anni dal 2012 al 2014 relativamente alla unità immobiliare fg. 37, part. 177, cat B/1 del comune di [OSCURATO:PERSONA], sulla base del mancato riconoscimento del diritto alla esenzione. 2. Avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha nno resistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Successivamente alla fissazione della camera di Consiglio le difese della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di impegno a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto datutte le parti e dai relativi difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38, c. 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, per illegittimità della gara, chiedendo di accertare incidentalmente la illegittimità della gara che ha portato all’assegnazione della concessione, nonché la illegittimità della successiva transazione intercorsa tra Comune e Asso servizi sr., con conseguente disapplicazionedi tali atti. 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5(quest’ultimo quanto alla sola successiva lettera b)) , cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamentauna pluralità di violazioni di legge, ed in particolare:a) la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. (per omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato);b) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 c. 8 d.lgs. 23/2011 (in quanto il complesso immobiliare sarebbe in uso diretto ed esclusivo della Pronuncia, con ciò avendo diritto alla esenzione, contrariamente a quanto affermato genericamente in sentenza, in modo talmente succinto da integrare gli estremi della omessa motivazione); c) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. 504/1992 (in quanto il complesso immobiliare sarebbe destinato esclusivamente allo svolgimento esclusivo di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricreative, ricettive, culturali e sportive, con ciò avendo diritto alla esenzione);d) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992; e) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, c. 1, lett. i), d.lgs. 267/2000. 3. I controricorrenti hanno formulato i propri rilievi. 4. Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, le difese della [OSCURATO:PERSONA] e di Assoservizisrl hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di transazione contenente impegno di tutte le parti a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto sia dalle parti personalmente (nel caso degli enti, tramite i rispettivi rappresentanti legali), che dai relativi difensori.Ancorchè l’istanza provenga solo dalla [OSCURATO:PERSONA] e da A ssoservizi, non anche d a l C omune , si osserva che quest’ultimo reca una posizione processuale associata ed adesiva a quella di [OSCURATO:SOCIETA], ed era inoltre parte della transazione ; la cui definizione attesta il venir meno,anche in capo ad esso, dell’interesse alla lite. 5. In conformità all’art. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dunque essere dichiarata la estinzione del giudizio, e deve darsi atto che, con riferimento alle spese, le parti hanno raggiunto un accordo per la compensazione. 6. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]