CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1995
Cassazione n. 40789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0583D8Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1995 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Thkani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e del riconoscimento del non minimo contributo fornito nella realizzazione del reato; Considerato che la doglianza che censura l'eccessività della pena non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagina 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore D E POS Il Presidente