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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1957

Cassazione n. 41524/2022

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a seguente ORDINANZA ti,,. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1957 avverso la sentenza del 11/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per plurimi reati di bancarotta.

Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ti,,. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1957 avverso la sentenza del 11/02/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata la pena concordata per plurimi reati di bancarotta. Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente censura la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen., esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2
Sentenza Cassazione n. 41524/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris