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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 20011/2026

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dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell'originario difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia al man-dato di quest'ultimo, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura spe-ciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 978/2021, pub-blicata il 13/05/2021.Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.Numero registro generale 32100/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20011/2026Data pubblicazione 15/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLauria Antonio, titolare della omonima impresa individuale, conve-niva in giudizio, davanti al Tribunale di Pistoia, il Comune di MontecatiniTerme per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare intesi che:

1.1. l'avviamento in discarica di rifiuti speciali presenti nelcantiere di [OSCURATO:PERSONA] non competesse alla [OSCURATO:PERSONA], trat-tandosi invece di una lavorazione extracapitolato;

1.2. per l'esecuzionedella lavorazione sub 1.1 fosse pertanto dovuto all'[OSCURATO:PERSONA] ilprezzo siccome riconosciuto nella contabilità che la D.L. presentò aiprotocolli comunali il 15 luglio 2010, pari ad € 6.564,58; 2) accertare,in ipotesi, che il ritardo nel completamento delle lavorazioni rispetto altermine finale (6 marzo 2010) non fosse comunque addebitabile all'[OSCURATO:PERSONA]; 3) in ogni caso, in accoglimento delle riserve nn. 1-2-3apposte sul conto finale con nota del 2 dicembre 2010, condannare ilComune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] del VI e ultimo S.A.L. per una somma di € 36.812,92 siccome rico-nosciuto nella contabilità che la D.L. presentò ai protocolli comunali il15 luglio 2010, con interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno del do-vuto al dì del soddisfo; 4) in tutti i casi, condanni il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento ex art. 1224 c.c. del maggior danno subitodall'[OSCURATO:PERSONA] a causa del ritardato pagamento di quanto do-vuto».La parte deduceva di avere eseguito i lavori oggetto del contrattodi appalto, stipulato per la ristrutturazione funzionale della bibliotecacomunale di “[OSCURATO:PERSONA]”, il cui termine – a seguito dell'approva-zione di una variante suppletiva – era stato posticipato al 6/03/2010.Aggiungeva di avere contestato la contabilità finale, a lui presentata il30/09/2010 dal Direttore dei Lavori, arch. [OSCURATO:PERSONA], con ri-ferimento: all'applicazione della penale di € 31.849,15 per il ritardo di74 giorni nella consegna delle opere, atteso che, alla data prevista, i2 di 5Numero registro generale 32100/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20011/2026Data pubblicazione 15/06/2026lavori erano tutti terminati, rimanendo soltanto da rimuovere la terradi scavo, che non era compresa tra le attività oggetto di appalto e chel'Amministrazione aveva preteso che venisse trattata come “rifiuto spe-ciale”, da conferire in una discarica specializzata, individuata dal Diret-tore dei Lavori con molto ritardo; al mancato riconoscimento degli oneridi smaltimento dei rifiuti speciali, limitato ad € 7.643,86 in base a unprecedente accordo intervenuto con il Direttore dei Lavori; all'applica-zione per la fornitura e posa della pavimentazione esterna di un prezzoinferiore rispetto a quello già pacificamente riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti Stati di [OSCURATO:PERSONA].L'attore rappresentava di aver formalizzato le proprie riserve sulregistro di contabilità, le quali erano state analiticamente confutate dalDirettore dei Lavori con nota del 28/10/2010, aggiungendo di avereesperito invano il tentativo di conciliazione della vertenza.Costituitosi in giudizio, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] eccepiva,in via preliminare, la decadenza dell'appaltatore dalle riserve non con-fermate in sede di sottoscrizione del conto finale e, nel merito, dedu-ceva l'infondatezza delle domande, affermando di non accettare il con-traddittorio su questioni diverse da quelle già oggetto delle riserve in-dicate nel registro di contabilità.

Inoltre, chiedeva ed otteneva il diffe-rimento della prima udienza di comparizione per chiamare in giudiziol'arch. [OSCURATO:PERSONA], Direttore dei Lavori, ed essere tenuto in-denne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventualeaccoglimento delle domande avversarie.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto diogni domanda formulata nei suoi confronti.Con sentenza n. 596/2016, il Tribunale di Pistoia, rigettata l'ecce-zione di decadenza sollevata dal Comune, respingeva le domande for-mulate dal Lauria, che veniva condannato al pagamento delle spese dilite del Comune e della terza chiamata.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro tale decisione.3 di 5Numero registro generale 32100/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20011/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il Comune si costituiva in giudizio, contestando le censure mossedall'appellante e, richiedendo, per l'ipotesi di accoglimento del gra-vame, di essere manlevato dal Direttore dei Lavori.L'Arch. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e veniva di-chiarata contumace.La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 978/2021, respin-geva l'impugnazione, condannando il Lauria al pagamento delle spesedi lite del Comune.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LauriaAntonio, affidato a undici motivi di doglianza, e notificato esclusiva-mente al Comune, che si è difeso con controricorso.Con atto depositato il 22/03/2022, il difensore del ricorrente hadichiarato di rinunciare al mandato e, con memoria depositata il2/02/2024, le difese della stessa parte sono state assunte da un nuovoavvocato.ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito lamancata notifica del ricorso per cassazione all'arch. [OSCURATO:PERSONA],chiamata in causa dallo stesso Comune, per essere dalla stessa man-tenuto indenne, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del Lauria.Ha chiesto, quindi, che venisse disposta l'integrazione del contraddit-torio.2.

Com'è noto, la chiamata del terzo in garanzia (propria o impro-pria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ul-timo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause exart. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevoleè tenuto ad evocare in giudizio sia l'originario convenuto sia il terzochiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla4 di 5Numero registro generale 32100/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20011/2026Data pubblicazione 15/06/2026causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensioneal terzo della pretesa iniziale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28408 del27/10/2025; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9013 del 21/03/2022).3.

In accoglimento della richiesta del controricorrente, occorre,pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, perché il ricorrente possaprovvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'arch.[OSCURATO:PERSONA].

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo;ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'arch.

BarbaraVetruzzini, assegnando a parte ricorrente termine di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell'originario difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia al man-dato di quest'ultimo, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura spe-ciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 978/2021, pub-blicata il 13/05/2021.Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.Numero registro generale 32100/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20011/2026Data pubblicazione 15/06/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLauria Antonio, titolare della omonima impresa individuale, conve-niva in giudizio, davanti al Tribunale di Pistoia, il Comune di MontecatiniTerme per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) accertare intesi che: 1.1. l'avviamento in discarica di rifiuti speciali presenti nelcantiere di [OSCURATO:PERSONA] non competesse alla [OSCURATO:PERSONA], trat-tandosi invece di una lavorazione extracapitolato; 1.2. per l'esecuzionedella lavorazione sub 1.1 fosse pertanto dovuto all'[OSCURATO:PERSONA] ilprezzo siccome riconosciuto nella contabilità che la D.L. presentò aiprotocolli comunali il 15 luglio 2010, pari ad € 6.564,58; 2) accertare,in ipotesi, che il ritardo nel completamento delle lavorazioni rispetto altermine finale (6 marzo 2010) non fosse comunque addebitabile all'[OSCURATO:PERSONA]; 3) in ogni caso, in accoglimento delle riserve nn. 1-2-3apposte sul conto finale con nota del 2 dicembre 2010, condannare ilComune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] del VI e ultimo S.A.L. per una somma di € 36.812,92 siccome rico-nosciuto nella contabilità che la D.L. presentò ai protocolli comunali il15 luglio 2010, con interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno del do-vuto al dì del soddisfo; 4) in tutti i casi, condanni il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento ex art. 1224 c.c. del maggior danno subitodall'[OSCURATO:PERSONA] a causa del ritardato pagamento di quanto do-vuto».La parte deduceva di avere eseguito i lavori oggetto del contrattodi appalto, stipulato per la ristrutturazione funzionale della bibliotecacomunale di “[OSCURATO:PERSONA]”, il cui termine – a seguito dell'approva-zione di una variante suppletiva – era stato posticipato al 6/03/2010.Aggiungeva di avere contestato la contabilità finale, a lui presentata il30/09/2010 dal Direttore dei Lavori, arch. [OSCURATO:PERSONA], con ri-ferimento: all'applicazione della penale di € 31.849,15 per il ritardo di74 giorni nella consegna delle opere, atteso che, alla data prevista, i2 di 5Numero registro generale 32100/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20011/2026Data pubblicazione 15/06/2026lavori erano tutti terminati, rimanendo soltanto da rimuovere la terradi scavo, che non era compresa tra le attività oggetto di appalto e chel'Amministrazione aveva preteso che venisse trattata come “rifiuto spe-ciale”, da conferire in una discarica specializzata, individuata dal Diret-tore dei Lavori con molto ritardo; al mancato riconoscimento degli oneridi smaltimento dei rifiuti speciali, limitato ad € 7.643,86 in base a unprecedente accordo intervenuto con il Direttore dei Lavori; all'applica-zione per la fornitura e posa della pavimentazione esterna di un prezzoinferiore rispetto a quello già pacificamente riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti Stati di [OSCURATO:PERSONA].L'attore rappresentava di aver formalizzato le proprie riserve sulregistro di contabilità, le quali erano state analiticamente confutate dalDirettore dei Lavori con nota del 28/10/2010, aggiungendo di avereesperito invano il tentativo di conciliazione della vertenza.Costituitosi in giudizio, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] eccepiva,in via preliminare, la decadenza dell'appaltatore dalle riserve non con-fermate in sede di sottoscrizione del conto finale e, nel merito, dedu-ceva l'infondatezza delle domande, affermando di non accettare il con-traddittorio su questioni diverse da quelle già oggetto delle riserve in-dicate nel registro di contabilità. Inoltre, chiedeva ed otteneva il diffe-rimento della prima udienza di comparizione per chiamare in giudiziol'arch. [OSCURATO:PERSONA], Direttore dei Lavori, ed essere tenuto in-denne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventualeaccoglimento delle domande avversarie.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto diogni domanda formulata nei suoi confronti.Con sentenza n. 596/2016, il Tribunale di Pistoia, rigettata l'ecce-zione di decadenza sollevata dal Comune, respingeva le domande for-mulate dal Lauria, che veniva condannato al pagamento delle spese dilite del Comune e della terza chiamata.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro tale decisione.3 di 5Numero registro generale 32100/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20011/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il Comune si costituiva in giudizio, contestando le censure mossedall'appellante e, richiedendo, per l'ipotesi di accoglimento del gra-vame, di essere manlevato dal Direttore dei Lavori.L'Arch. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e veniva di-chiarata contumace.La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 978/2021, respin-geva l'impugnazione, condannando il Lauria al pagamento delle spesedi lite del Comune.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LauriaAntonio, affidato a undici motivi di doglianza, e notificato esclusiva-mente al Comune, che si è difeso con controricorso.Con atto depositato il 22/03/2022, il difensore del ricorrente hadichiarato di rinunciare al mandato e, con memoria depositata il2/02/2024, le difese della stessa parte sono state assunte da un nuovoavvocato.ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito lamancata notifica del ricorso per cassazione all'arch. [OSCURATO:PERSONA],chiamata in causa dallo stesso Comune, per essere dalla stessa man-tenuto indenne, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del Lauria.Ha chiesto, quindi, che venisse disposta l'integrazione del contraddit-torio.2. Com'è noto, la chiamata del terzo in garanzia (propria o impro-pria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ul-timo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause exart. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevoleè tenuto ad evocare in giudizio sia l'originario convenuto sia il terzochiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla4 di 5Numero registro generale 32100/2021Numero sezionale 1316/2026Numero di raccolta generale 20011/2026Data pubblicazione 15/06/2026causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensioneal terzo della pretesa iniziale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28408 del27/10/2025; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9013 del 21/03/2022).3. In accoglimento della richiesta del controricorrente, occorre,pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, perché il ricorrente possaprovvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'arch.[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo;ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'arch. BarbaraVetruzzini, assegnando a parte ricorrente termine di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino5 di 5
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