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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24474/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/05/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],per le parti civili, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 17 novembre 2020, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione aggravata in concorso commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile costretto con minaccia anche veicolata con l'uso di metodo mafioso, a corrispondere la somma di 2200 ripetutamente chiestagli dal ricorrente e dagli altri correi separatamente giudicati (e condannati con rito abbreviato) per la cosiddetta "messa a posto".

La sentenza, preso atto della ammissione dell'addebito da parte dell'imputato con rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità, ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice ad anni 8 di reclusione ed euro 8000 di multa confermando le statuizioni civili.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti.

2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite.

Il ricorrente, non essendosi mai presentato al cospetto della vittima in compagnia degli altri correi, si duole della estensione dell'aggravante nei suoi confronti, non essendo provata la sua consapevolezza (o la colpevole ignoranza) circa il coinvolgimento nel fatto di almeno altre due persone e nono soltanto del correo Fioravante, negandosi, peraltro, che vi fosse stata nei vari episodi una presenza contestuale di due correi alle richieste estorsive; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'uso del metodo mafioso, che non avrebbe potuto essere riferibile anche all'imputato, il quale aveva preso le distanze dalle condotte dei c:orrei sotto il profilo di interesse; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere ritenuto applicabile al ricorrente la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., essendo egli uscito di scena nella fase iniziale del delitto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e riconosciuta ai coimputati giudicati con il rito abbreviato.

Peraltro, si trattava di una somma satisfattiva del solo danno morale posto che il danno materiale non vi era stato, a motivo del recupero della somma sborsata dalla vittima per effetto dell'arresto del correo IFioravante nella flagranza del reato.Il ricorrente si duole, altresì, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato condizionato, la cui richiesta sarebbe stata ingiustamente rigettata dal primo giudice avuto riguardo alla pregnanza rispetto al tema del processo delle testimonianze a discarico alla cui assunzione era stata subordinata la richiesta del rito alternativo, per le ragioni indicate ai fgg. 11-15 del ricorso.

2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono motivi sovrapponibili a quelli del primo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere unitariamente trattati, sono manifestamente infondati.

1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non tiene conto del fatto che l'azione criminosa, estrinsecatasi in più occasioni, aveva visto la presenza simultanea al cospetto della vittima di due correi in almeno due occasioni (cfr. anche fgg. 18 e 19 della sentenza di primo grado).

In una di queste circostanze, secondo l'accertamento di fatto non rivedibile effettuato dalla Corte territoriale ed alla luce del quale le conclusioni della sentenza impugnata sul punto sono prive di vizi logici, l'imputato si era presentato alla persona offesa subito dopo la visita dei due correi Fioravante e Stabile, redarguendola per il fatto di avere minacciato i coimputati di farli arrestare, così dimostrando la piena consapevolezza dell'azione congiunta di diversi soggetti avvenuta poco prima in maniera simultanea (fg. 5 della sentenza impugnata, in un decisivo passaggio che i ricorsi non richiamano).

Di tal che, la decisione di estendere l'aggravante delle più persone riunite, peraltro di natura oggettiva, anche al ricorrente, è conforme ai fatti ed al diritto.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Al di là degli atteggiamenti assunti dal ricorrente lungo l'arco della vicenda estorsiva che egli tende a valorizzare per lumeggiare il suo distacco dal metodo mafioso utilizzato dai correi, resta il fatto decisivo, non contestato, che egli, agendo per primo, aveva chiesto alla persona offesa una somma di danaro per la cosiddetta "messa a posto" di un cantiere edile, in ciò risiedendo già il metodo mafioso, tenuto conto che solo organizzazioni criminali organizzate possono pretendere somme di danaro da imprenditori in forza di una "tassa ambientale" e per la sicurezza del cantiere attraverso il controllo del territorio, peraltro, nel caso in esame, ad alta densità camorristica (tra le tante, Sez, 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062).

3. Quanto al terzo motivo ed a prescindere dalle valutazioni di merito, comunque non rivedibili, effettuate dalla Corte a proposito del ruolo non minimale assunto dal ricorrente nella vicenda delittuosa, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza in punto di diritto, secondo il principio per il quale, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite) (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852).

4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

4.1. La circostanza attenuante del risarcimento del danno è stata negata dalla Corte, al netto della questione sulla tardività, sulla base di un congruo e logico giudizio di merito in ordine alla valutazione di circostanze di fatto non richiamate nei ricorsi (quali le minacce alla vittima di attentati esplosivi e l'uso di kalashnikov), tali da non consentire di ritenere adeguata la somma offerta dal ricorrente, proprio con particolare riguardo al danno morale subito dalla persona offesa (fg. 8 della sentenza impugnata).

Si ricordi che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368).

4.2. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in ragione della gravità dei fatti, delle reiterate modalità della condotta, della loro durata, della pluralità di agenti, dei precedenti penali del ricorrente.

In punto di diritto, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. peri., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

4.3. La censura inerente alla determinazione della pena, peraltro in misura non distante dal minimo edittale, è del tutto generica.

5. E' manifestamente infondato anche il quinto motivo.

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a richiedere l'applicazione del rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, omettendo di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli presenti in atti dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato) (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito ampia motivazione, non adeguatamente richiamata nei ricorsi, della ragione per la quale, a fronte del quadro probatorio d'accusa come all'uopo sintetizzato dalla sentenza, culminato finanche nella ammissione degli addebiti da parte del ricorrente, le quattro testimonianze a discarico, peraltro genericamente introdotte nell'originaria richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato subordinato alla loro escussione, non si evidenziavano né rilevanti né decisive ex ante e tali non erano state nello sviluppo del dibattimento (cfr. fgg. 9-12 della sentenza impugnata).

Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altra argomentazione difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili FAI [OSCURATO:PERSONA] (già U.C.A.

Unione Casertana) e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/05/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],per le parti civili, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 17 novembre 2020, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione aggravata in concorso commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile costretto con minaccia anche veicolata con l'uso di metodo mafioso, a corrispondere la somma di 2200 ripetutamente chiestagli dal ricorrente e dagli altri correi separatamente giudicati (e condannati con rito abbreviato) per la cosiddetta "messa a posto". La sentenza, preso atto della ammissione dell'addebito da parte dell'imputato con rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità, ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice ad anni 8 di reclusione ed euro 8000 di multa confermando le statuizioni civili. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti. 2.1. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. Il ricorrente, non essendosi mai presentato al cospetto della vittima in compagnia degli altri correi, si duole della estensione dell'aggravante nei suoi confronti, non essendo provata la sua consapevolezza (o la colpevole ignoranza) circa il coinvolgimento nel fatto di almeno altre due persone e nono soltanto del correo Fioravante, negandosi, peraltro, che vi fosse stata nei vari episodi una presenza contestuale di due correi alle richieste estorsive; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'uso del metodo mafioso, che non avrebbe potuto essere riferibile anche all'imputato, il quale aveva preso le distanze dalle condotte dei c:orrei sotto il profilo di interesse; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere ritenuto applicabile al ricorrente la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., essendo egli uscito di scena nella fase iniziale del delitto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e riconosciuta ai coimputati giudicati con il rito abbreviato. Peraltro, si trattava di una somma satisfattiva del solo danno morale posto che il danno materiale non vi era stato, a motivo del recupero della somma sborsata dalla vittima per effetto dell'arresto del correo IFioravante nella flagranza del reato.Il ricorrente si duole, altresì, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato condizionato, la cui richiesta sarebbe stata ingiustamente rigettata dal primo giudice avuto riguardo alla pregnanza rispetto al tema del processo delle testimonianze a discarico alla cui assunzione era stata subordinata la richiesta del rito alternativo, per le ragioni indicate ai fgg. 11-15 del ricorso. 2.2. Nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono motivi sovrapponibili a quelli del primo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, che possono essere unitariamente trattati, sono manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non tiene conto del fatto che l'azione criminosa, estrinsecatasi in più occasioni, aveva visto la presenza simultanea al cospetto della vittima di due correi in almeno due occasioni (cfr. anche fgg. 18 e 19 della sentenza di primo grado). In una di queste circostanze, secondo l'accertamento di fatto non rivedibile effettuato dalla Corte territoriale ed alla luce del quale le conclusioni della sentenza impugnata sul punto sono prive di vizi logici, l'imputato si era presentato alla persona offesa subito dopo la visita dei due correi Fioravante e Stabile, redarguendola per il fatto di avere minacciato i coimputati di farli arrestare, così dimostrando la piena consapevolezza dell'azione congiunta di diversi soggetti avvenuta poco prima in maniera simultanea (fg. 5 della sentenza impugnata, in un decisivo passaggio che i ricorsi non richiamano). Di tal che, la decisione di estendere l'aggravante delle più persone riunite, peraltro di natura oggettiva, anche al ricorrente, è conforme ai fatti ed al diritto. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là degli atteggiamenti assunti dal ricorrente lungo l'arco della vicenda estorsiva che egli tende a valorizzare per lumeggiare il suo distacco dal metodo mafioso utilizzato dai correi, resta il fatto decisivo, non contestato, che egli, agendo per primo, aveva chiesto alla persona offesa una somma di danaro per la cosiddetta "messa a posto" di un cantiere edile, in ciò risiedendo già il metodo mafioso, tenuto conto che solo organizzazioni criminali organizzate possono pretendere somme di danaro da imprenditori in forza di una "tassa ambientale" e per la sicurezza del cantiere attraverso il controllo del territorio, peraltro, nel caso in esame, ad alta densità camorristica (tra le tante, Sez, 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062). 3. Quanto al terzo motivo ed a prescindere dalle valutazioni di merito, comunque non rivedibili, effettuate dalla Corte a proposito del ruolo non minimale assunto dal ricorrente nella vicenda delittuosa, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza in punto di diritto, secondo il principio per il quale, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite) (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852). 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. 4.1. La circostanza attenuante del risarcimento del danno è stata negata dalla Corte, al netto della questione sulla tardività, sulla base di un congruo e logico giudizio di merito in ordine alla valutazione di circostanze di fatto non richiamate nei ricorsi (quali le minacce alla vittima di attentati esplosivi e l'uso di kalashnikov), tali da non consentire di ritenere adeguata la somma offerta dal ricorrente, proprio con particolare riguardo al danno morale subito dalla persona offesa (fg. 8 della sentenza impugnata). Si ricordi che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368). 4.2. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in ragione della gravità dei fatti, delle reiterate modalità della condotta, della loro durata, della pluralità di agenti, dei precedenti penali del ricorrente. In punto di diritto, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. peri., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 4.3. La censura inerente alla determinazione della pena, peraltro in misura non distante dal minimo edittale, è del tutto generica. 5. E' manifestamente infondato anche il quinto motivo. In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a richiedere l'applicazione del rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, omettendo di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli presenti in atti dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato) (Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801). Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito ampia motivazione, non adeguatamente richiamata nei ricorsi, della ragione per la quale, a fronte del quadro probatorio d'accusa come all'uopo sintetizzato dalla sentenza, culminato finanche nella ammissione degli addebiti da parte del ricorrente, le quattro testimonianze a discarico, peraltro genericamente introdotte nell'originaria richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato subordinato alla loro escussione, non si evidenziavano né rilevanti né decisive ex ante e tali non erano state nello sviluppo del dibattimento (cfr. fgg. 9-12 della sentenza impugnata). Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altra argomentazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili FAI [OSCURATO:PERSONA] (già U.C.A. Unione Casertana) e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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