CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura specialein calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comuni-cazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi diposta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lostudio del primo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22- ricorrente principale -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le noti-ficazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 221 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026- ricorrente incidenDtaatal peu b-b licazione 31/05/2026Comune di Canosa di Puglia, in persona del sindaco pro tempore, rappre-sentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Donna, presso lo studio legale Arbia, circonvallazioneClodia, n. 80, il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elet-tronica certificata indicato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 140/2021, depositatail 25/1/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Il Comune di Canosa di Puglia, a seguito di gara, con deliberan. 41 del 14/1/1993, affidava, dopo l'aggiudicazione, alla societàBLEU s.r.l. l'incarico di realizzare e gestire la discarica di rifiuti solidiurbani (di I livello, tipo A), sui terreni della società stessa, in localitàTufarello.In particolare, nella discarica sarebbero confluiti i rifiuti solidi ur-bani del Comune di Canosa, che dovevano essere smaltiti gratuita-mente, mentre in precedenza erano conferiti in altra discarica auto-rizzata.Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] doveva costruire sul medesimo terreno, anchese con allargamento su altre particelle confinanti, una nuova disca-rica (di II livello, topo A), per la quale il Comune doveva rilasciare laconcessione edilizia e le autorizzazioni, al fine di ottenere le autoriz-zazioni provinciali.Il contratto veniva stipulato il 25/6/1993.2 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026Si prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] pagasse al Comune la cifra di lire 1.000per ogni tonnellata di rifiuti smaltiti e conferiti da enti pubblici, im-prese e soggetti privati, fino a 150.000 tonnellate, mentre per rifiutisuperiori a tale limite la somma da pagare era di lire 101.550 a ton-nellata.Il servizio iniziava il 18/1/1993, ma il 27/11/1993 la [OSCURATO:PERSONA] deci-deva di sospendere le attività, essendo sopraggiunta la legge regio-nale n. 17 del 1993, che rendeva impossibile la realizzazione delladiscarica.Il Comune, con delibera n. 9331 del 27/11/1993, dichiarava ri-solto il contratto del 25/6/1993, affidando il servizio alla secondaaggiudicataria ATI tra DECO e I.CO.BE.Tale servizio aveva ad oggetto il conferimento di rifiuti solidi ur-bani, a titolo gratuito, provenienti dal Comune di Canosa.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la delibera dinanzi al Tar e poi veniva instau-rato giudizio arbitrale, successivamente sospeso.3. Con delibera n. 2727 del 15/11/1995 la Provincia approvava ilprogetto esecutivo di [OSCURATO:PERSONA] per realizzare la discarica di II livello, ditipo B, avente ad oggetto, non il conferimento di rifiuti solidi urbani,ma di rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani, non provenientidalla raccolta dei comuni.Anche tale delibera veniva impugnata dinanzi al Giudice ammi-nistrativo, stavolta dal Comune di Canosa.4. Le parti iniziavano trattative per risolvere le varie controversieormai insorte.5. Con nota del 6/5/1996 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva di «far rivivere» ilcontratto del 25/6/1993, n. 215, modificando la disciplina econo-mica.La società si impegnava a corrispondere, ogni tre mesi, al Co-mune, per oneri di mitigazione ambientale (come emerge dalla me-3 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026moria del Comune) il 2,5% di quanto incassato dalle discariche perrifiuti speciali assimilabili agli urbani; avrebbe rinunciato alla sommadi lire 7.000.000.000 per lo smaltimento dei rifiuti effettuato tra ilgennaio e il novembre del 1993; avrebbe rinunciato alla domanda dirisarcimento del danno pari a lire 2.000.000.000.6. Il Comune di Canosa accettava la proposta in data 26/8/1996.7. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con provvedimento del 28/2/1997, rila-sciava l'autorizzazione all'esercizio della discarica, ma [OSCURATO:PERSONA] nonaveva acquisito alcuni documenti indispensabili per esercizio dellastessa.8. [OSCURATO:PERSONA] emetteva ordinanza n. 46 del 22/5/1997, con cuiordinava la chiusura della discarica.9. La società [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso al Tar, che lo accoglieva indata 16/7/1997.10. [OSCURATO:PERSONA] presentava, quindi, nuova proposta transattiva il 25/9/1998.11. [OSCURATO:PERSONA] comunale autorizzava lo schema di transazione indata 22/3/1999.12. Il contratto di transazione veniva stipulato il 30/3/1999.In particolare, nel contratto di transazione del 30/3/1999, cherisulta trascritto, nei suoi passaggi essenziali, esclusivamente nelcontroricorso del Comune, si prevedeva quanto segue: il Comune diCanosa prendeva atto e prestava acquiescenza alle deliberazionidella Giunta provinciale n. 2727 del 15/11/1995 e n. 264 del 28/2/1997; il Comune si impegnava a valutare positivamente e a rilasciarei pareri alla localizzazione e alle concessioni edilizie, ove necessarie,di propria competenza, «purché compatibili con la legislazione vi-gente, nell'ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato istanza all'Ammi-nistrazione provinciale di Bari per l'ammodernamento e l'amplia-mento della discarica; il Comune si impegnava a valutare positiva-4 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026mente, altresì, «l'ampliamento del prefabbricato-box ed a rilasciare- ove occorra - la relativa concessione, autorizzando anche la ristrut-turazione dei fabbricati rurali già esistenti»; all'art. 2 della transa-zione si prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] prestava acquiescenza alla delibera-zione della Giunta municipale n. 936 del 27/11/1993, concernente larisoluzione del contratto del 25/6/1993; la [OSCURATO:PERSONA] «per effetto dellapresente transazione» si impegnava a corrispondere al Comune uncontributo pari al 7,5% di quanto incassato dalla stessa discarica;all'art. 3 della transazione si stabiliva che la [OSCURATO:PERSONA] rinunciava allasomma di lire 700.000.000 richiesta con domanda di giudizio arbi-trale in data 1/2/1994 in relazione all'attività di smaltimento dei ri-fiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nel territorio di Canosa diPuglia, svolta nel periodo gennaio-novembre 1993; la società BLEUrinunciava al risarcimento di tutti danni; all'art. 5 della transazionesi stabiliva che la società [OSCURATO:PERSONA] e il Comune decidevano di estingueretutti i giudizi in corso tra di essi, mediante rinuncia agli atti.13. A questo punto la [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] peril parere relativo all'ampliamento della discarica sulla particella 12.14. Il Comune non forniva il parere.15. La discarica veniva chiusa a partire dal 5/7/2003, per inda-gini penali.16. L'attività riprendeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA].17. Il Comune citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],chiedendo il pagamento di somme relative ai tre trimestri del 2003e a tutto il 2006, come da transazione del 30/3/1999.18. La società [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, proponendo do-manda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la risoluzione dellatransazione del 30/3/1999, con riferimento all'asserito inadempi-mento del Comune all'obbligo di rendere il proprio parere favorevoleall'ampliamento della discarica sulla particella 12, nonché la con-5 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026danna del Comune alla ripetizione della somma di euro 361.519,82(lire 700.000.000) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativoal periodo gennaio-novembre 1993, oltre ad euro 2.732.680,79 percontributi versati.19. Il giudizio veniva definito con nuovo atto di transazione del24/7/2007, il cui contenuto, anche in questo caso, è riportato nelcontroricorso del Comune, pagina 8: il Comune accettava euro250.000, a tacitazione del contributo del 7,5% (quale onere di miti-gazione ambientale), rinunciando alla richiesta di euro1.384.119,55. La [OSCURATO:PERSONA] rinunciava alla domanda riconvenzionale dirisoluzione dell'atto di transazione delle 30/3/1999, si obbligava ariprendere a corrispondere le somme a far data dal 1/1/2007, in re-lazione al contributo del 7,5%, oltre che ad applicare alle aziende diCanosa tariffe agevolate e a svolgere tale attività al prezzo simbolicodi euro 5,00, oltre che a titolo gratuito per rifiuti da opere pubbliche.20. La società [OSCURATO:PERSONA] con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava il pro-getto di ampliamento dell'esistente discarica.Con tale nota, [OSCURATO:SOCIETA]. di Lanciano, cessionaria di ramo d'a-zienda da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicaval'intervenuto acquisto, in relazione al ramo commerciale teso al pro-getto di costruzione di una nuova discarica per rifiuti speciali nonpericolosi assimilabili agli urbani.21. Il Comune di Canosa emetteva parere negativo, in quanto ilprogetto era stato presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],cui il Comune non era legato da alcun vincolo negoziale.Ciò, in quanto la contrada era già sede di due discariche per rifiutispeciali ed impianti di trattamento reflui, con agricoltura di qualitàincompatibile con la realizzazione di una nuova discarica, mentre l'in-tervento contrastava con le previsioni di PRG che avevano inclusol'area nel «[OSCURATO:PERSONA]».6 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/202622. Con atto del 14/11/2012 la società [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio ilComune di Canosa di Puglia, chiedendo accertarsi il grave inadempi-mento del Comune, per avere disatteso l'impegno assunto con latransazione del 30/3/1999, dovendo rilasciare parere positivo all'am-pliamento della discarica sulla particella 12 del foglio 77.Chiedeva, inoltre, la risoluzione del contratto di transazione del30/3/1999.La società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna del Comune alla ripeti-zione delle somme da essa versate a titolo di contributo per la ge-stione della discarica (anche se rinunciate in precedenza con le tran-sazioni del 30/3/1999 e 24/7/2007). In particolare, si chiedeva larestituzione della somma complessiva di euro 6.278.358,10, di cuieuro 361.519,98 (pari a lire 700.000.000) per attività effettiva dismaltimento nel periodo gennaio-novembre 1993, euro5.600.508,13 a titolo di royalties ed euro 315.330,00 per rifiuti spe-ciali non pericolosi smaltiti gratuitamente.Chiedeva anche danni per euro 2.716.928,76.23. Si costituiva in giudizio il Comune eccependo il difetto di le-gittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]Chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione exart. 1976 c.c. ed eccepiva che non vi era stato inadempimento daparte del Comune.Eccepiva anche la prescrizione decennale a decorrere dalla sti-pula della transazione.In via riconvenzionale, il Comune, con riferimento alla transa-zione del 24/7/2007, oltre che a quella precedente del 30/3/1999,chiedeva il pagamento del contributo trimestrale relativo al II, III eIV trimestre 2011 e per intero nel 2012, per la somma di euro848.409,13.7 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/202624. Il Tribunale emetteva ordinanza ingiunzione ex art. 186-terc.p.c. in data 10/12/2014, ingiungendo alla società [OSCURATO:PERSONA] di pagareeuro 398.409,13, con riferimento ai trimestri II, III e IV del 2011,per canoni insoluti.25. Il Tribunale, con ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 18/2/2016, rigettava la domanda di risoluzione della transazione del 30/3/1999 presentata da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva la domanda riconvenzionaledel Comune, fondata sulla transazione del 24/7/2007, che confer-mava in chiave novativa la transazione del 30/3/1999, condannandola società [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di euro 582.171,00 per canonidal 1/1/2012 al 30/3/2013.Il Tribunale reputava il credito della società [OSCURATO:PERSONA] prescritto, inrelazione al diritto al parere favorevole all'ampliamento della disca-rica.26. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la so-cietà [OSCURATO:PERSONA] deducendo:1) il diritto della società non era prescritto; 2)accertarsi il grave inadempimento del Comune alla transazione sti-pulata il 30/3/1999, per il mancato rilascio dell'autorizzazione all'am-pliamento della discarica sulla particella n. 12 del foglio 77, con ri-soluzione per grave inadempimento del Comune della transazionedel 30/3/1999; 3) in subordine, condanna del Comune a restituire lesomme ricevute ex art. 2036 c.c.27. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la nullitàdelle due transazioni per illiceità della causa.28. Interveniva nel giudizio di appello anche la società [OSCURATO:PERSONA],quale socio unico della società [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) difetto di giuri-sdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo;2) nullità delle transazioni del 30/3/1999 e del 24/7/2007.29. Si costituiva in giudizio il Comune, eccependo il difetto dilegittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inammissibilità della do-8 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026manda di risoluzione per inadempimento della transazione ex art.1976 c.c. ed il rigetto della domanda di risoluzione per inesistenzadell'inadempimento.In subordine, chiedeva dichiararsi inammissibile l'azione di ripe-tizione dell'aggio a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], per difetto di interesse diBLEU.30. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 140/2021, depo-sitata il 25/1/2021, confermava l'ordinanza emessa dal Tribunale exart. 186-quater c.p.c., sia pure con diversa motivazione.In particolare, per quel che ancora qui rileva, reputava sussisterela giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto la domanda ricon-venzionale del Comune, rivolta al pagamento della società [OSCURATO:PERSONA] de-gli importi dovuti in base alla transazione del 24/7/2007, trovava lafonte dell'obbligazione, non nella concessione, ma proprio nella tran-sazione.Tra l'altro, con la domanda principale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la riso-luzione della transazione del 1999, trattandosi di azione relativa arapporto privatistico chee non aggrediva alcun rapporto concessorio.30.1. La Corte territoriale rigettava la questione di nullità dellatransazione del 24/7/2007, essendosi formato sul punto il giudicatointerno.In primo grado la società [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva osservato sulla do-manda riconvenzionale del Comune e neppure nei motivi di appello.Era dunque passato in giudicato l'accertamento sulla domandariconvenzionale del Comune di condanna della società [OSCURATO:PERSONA] al paga-mento di somme derivanti dalla transazione del 24/7/2007, con ri-ferimento al contributo del 7,5% che si fondava proprio sulla transa-zione stipulata.30.2. La Corte d'appello rigettava anche la questione di nullitàdella transazione del 30/3/1999, non essendovi stato mercimonio9 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026dell'attività provvedimentale, in quanto il corrispettivo era legato allastipulazione della transazione, non quindi all'appalto e neppure agliTra l'altro, l'autorizzazione da rilasciare, in futuro ed in via even-tuale, doveva essere compatibile con le condizioni di legge.30.3. Reputava, invece, fondata l'eccezione di prescrizione, inquanto il termine poteva decorrere solo dopo l'istanza della societàBLEU diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo del Comune alrilascio dell'autorizzazione.30.3. L'appello era però ritenuto infondato, con diversa motiva-zione.Era dunque infondata la domanda di risoluzione della transazionedel 30/3/1999 per grave inadempimento del Comune.Il Comune avrebbe potuto rilasciare parere favorevole all'amplia-mento della discarica soltanto compatibilmente con la legislazionevigente: tale legislazione era però incompatibile con il rilascio dellaautorizzazione richiesta.Il Comune aveva, dunque, legittimamente espresso il proprio pa-rere negativo all'ampliamento della discarica sia in data 26/5/2009che in data 23/7/2012.La delibera di Giunta regionale n. 935 del 4/6/2009 aveva impo-sto la modifica delle norme tecniche di attuazione, con riferimentoall'art. 88, nel senso che le discariche in esercizio non potevano es-sere oggetto di ampliamento.Allo stesso modo, la Provincia B.A.T., a seguito di conferenza diservizi, in seno alla procedura integrata VIA, aveva evidenziato l'in-compatibilità dell'intervento con la regolazione della zona.30.4. Veniva dichiarata inammissibile la domanda di ripetizioneper indebito soggettivo, trattandosi di domanda nuova e, quindi,inammissibile in appello.10 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026Peraltro, si trattava di domanda incompatibile con quanto affer-mato dall'appellante società [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, in ordine alla sualegittimazione attiva e, quindi, alla sua titolarità delle obbligazioni edei diritti nascenti dalla transazione del 30/3/1999.31. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore di [OSCURATO:PERSONA], in forzadell'atto di fusione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositando anche memoriascritta.32. Ha proposto ricorso per cassazione anche la società ARIAs.r.l., intervenuta nel giudizio di appello, quale socio unico di [OSCURATO:PERSONA],depositando anche memoria scritta.33. Ha resistito con controricorso il Comune di Canosa di Puglia,depositando anche memoria scritta.34. Hanno resistito con controricorso sia la società [OSCURATO:SOCIETA]. chela società [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce la «nullità del procedimento. Violazione dellanorma sulla rilevabilità d'ufficio della nullità ex artt. 1421 c.c. e 342c.p.c., in relazione al contenuto degli atti difensivi di primo grado delComune di Canosa (con riferimento al diritto fatto valere con la do-manda riconvenzionale), dell'atto di appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e le or-dinanze ex artt. 186-ter e 186-quater c.p.c. del Tribunale di Trani,con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che si fosseformato il giudicato interno in relazione alla domanda riconvenzio-nale proposta dal Comune di Canosa nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA],per l'importo di euro 848.409,13, in forza dell'accordo transattivo del[OSCURATO:DATA_NASCITA].11 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte territoriale ha ritenuto che, da un lato, la domanda ri-convenzionale del Comune (accolta), proposta con la comparsa dicostituzione, trovasse fondamento esclusivamente nella transazionedel 2007, e che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse sollevato alcuna ecce-zione di nullità, né alcuna altra eccezione riconvenzionale, avente adoggetto la transazione del 24/7/2007, e che con i motivi d'appello laBLEU non avesse in alcun modo contestato del 24/7/2007.Al contrario, la ricorrente deduce che nella comparsa di costitu-zione depositata il 4/4/2013, il Comune di Canosa aveva propostodomanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della sommarelativa al contributo del 7,5%, «sancito con la transazione del 1999,e confermato, in chiave novativa, con quella successiva del 24/7/2007».Non era dunque vero che la domanda riconvenzionale del Co-mune poggiasse esclusivamente sulla transazione del 24/7/2007.Tra l'altro, sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., chequella ex art. 186-quater c.p.c., facevano riferimento all'art. 2 letterab del contratto di transazione, in relazione al contributo pari a 7,5%degli incassi provenienti dall'esercizio della discarica, e in entrambi icasi tale disposizione si rinveniva esclusivamente nella transazionedel 1999, mentre di tale clausola non v'era traccia nella transazionedel 2007.La domanda riconvenzionale del Comune «non si fondava (solo)sulla transazione del 2007, ma sulla transazione del 1999».L'errata interpretazione, fornita dalla Corte di merito, avrebbedeterminato un vizio procedurale.Pertanto, l'impugnazione in appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] della solatransazione del 1999, non poteva comportare il passaggio in giudi-cato dell'accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune.12 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026La declaratoria di nullità della transazione del 1999 avrebbe com-portato il rigetto della domanda riconvenzionale del Comune.L'accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, dun-que, travolto, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche l'accoglimento delladomanda riconvenzionale del Comune fondata sul medesimo titolodel 1999, «e non - come riportato dalla Corte di merito - sul titolo“transazione 2007”».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e/o falsa applicazione degli artt. 1421 e 2909 c.c. con riguardoal mancato esercizio del potere di rilievo ufficioso della nullità perintervenuto giudicato sulla decisione della domanda riconvenzionale,ritenuta dalla Corte di merito fondata sulla transazione del 24/7/2007, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Il Comune, costituendosi in appello, non avrebbe spiegato ap-pello incidentale, né contestato espressamente quanto affermato dalGiudice di primo grado nelle ordinanze di ingiunzione, per le quali «ildiritto del Comune sorge dalla sola transazione del 1999», «per cui,l'eventuale passaggio in giudicato della mancata contestazione dellatransazione del 2007 sarebbe del tutto irrilevante»Per le medesime ragioni riportate nel precedente motivo, unavolta escluso il giudicato interno formatosi sull'accoglimento delladomanda riconvenzionale del Comune di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al paga-mento di somme derivanti dalla transazione del 24/7/2007, il Giudiceavrebbe dovuto d'ufficio rilevare la nullità del contratto ex art. 1421c.c.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «nullità dellasentenza o del procedimento. Violazione della norma sulla rilevabilitàd'ufficio della nullità ex art. 1421 c.c. e 345 c.p.c., con riferimentoall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».13 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026Per la ricorrente, dunque, poiché l'appello della società BLEUaveva ad oggetto la sola transazione del 1999, non si era formato ilgiudicato sull'accoglimento della domanda riconvenzionale del Co-mune, che si fondava esclusivamente sulla transazione del 1999.Non vi era dunque alcuna preclusione all'esercizio del potere ri-lievo d'ufficio della nullità anche della transazione del 2007.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazioneo falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,degli artt. 3, 5 e 8 d.P.R. n. 915/1982 e la deliberazione del comitatointerministeriale del 27 luglio 1984, punti 4.2.2. e 4.2.3.2., anche inrelazione agli artt. 1966, 1418 e 1343 c.c., con riferimento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe errato nel reputare che il pagamentodel contributo di gestione della discarica, stabilito nella misura del7,5%, costituiva soltanto il corrispettivo «d'appalto connesso allarealizzazione e concessione in gestione della discarica di rifiuti spe-ciali non pericolosi assimilabili agli urbani».Soprattutto in relazione alla successiva affermazione per cui laprevisione di pagamento di un contributo di gestione della discaricaera legittimo «anche in considerazione del fatto che in questione nonè un'attività svolta in regime di libero mercato, bensì l'esercizio di unservizio di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabiliagli urbani (2° Categoria, tipo B) che, in quanto sottoposto al regimedi privativa comunale, è pubblico».Tale premessa sarebbe erronea, in quanto il Comune di Canosa«non ha mai emesso una delibera di assimilazione dei rifiuti specialia quelli urbani, sicché i rifiuti speciali non sono mai stati sottratti alregime del libero mercato».Infatti, la privativa comunale, e dunque l'assenza del regime dellibero mercato, postula necessariamente una delibera comunale di14 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026assimilazione: i rifiuti speciali assimilabili diventano assimilati e,dunque, soggetti alla «privativa comunale» soltanto quando il Co-mune emette la delibera di assimilazione.La discarica realizzata e gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] non è una discaricaper rifiuti urbani prodotti dai comuni in regime di privativa comunale.Si tratta della raccolta dei soli rifiuti speciali assimilabili agli ur-bani, «non provenienti dalla raccolta dei comuni, singoli o consorziatie, dunque, non soggetti a privativa comunale».La ricorrente traccia la distinzione, in base alla normativa vi-gente, tra le discariche di prima categoria, di cui al punto 4.2.2. delladelibera del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che riguardai rifiuti speciali «assimilati» agli urbani, mediante apposita deliberacomunale, e le discariche di seconda categoria di tipo B, di cui alpunto 4.2.3.2. della medesima deliberazione, ove possono esseresmaltiti sia rifiuti speciali che rifiuti tossici e nocivi.Poiché il Comune di Canosa non ha mai emesso la delibera diassimilazione dei rifiuti speciali gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA], «non è immagina-bile alcuna privativa comunale».La Corte territoriale avrebbe, dunque, errato ad affermare che,nella specie, pur in assenza di una delibera comunale di assimila-zione, vi sarebbe stata comunque una privativa comunale.Si trattava, invece, di un servizio reso in regime di libero mer-cato.Per tale ragione, non potrebbe esservi un corrispettivo pagatodalla società [OSCURATO:PERSONA], nella misura del 7,5% di quanto incassato dalladiscarica in un regime di libero mercato.La causa del contratto sarebbe dunque illecita, essendo statoconcordato un prezzo per l'esercizio di poteri amministrativi, nego-zialmente indisponibile.15 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026Tra l'altro, il contratto di transazione del 2007 non sarebbe statooggetto dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., impugnata in ap-pello.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1453, 1454, 1966, 1418e 1343 c.c., in relazione alla qualificazione giuridica del negozio con-cluso il 30/3/1999 come “contratto di appalto”, con riferimento alloart. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello ha ritenuto, in ordine alla domanda di nullitàdel contratto concluso il 30/3/1999, che il pagamento del contributodi gestione costituisce soltanto il corrispettivo d'appalto connessoalla realizzazione e concessione in gestione della discarica, affer-mando che la causa dell'accordo sarebbe del tutto lecita.La decisione sarebbe viziata da un ulteriore errore.La Corte territoriale, infatti, qualifica il negozio del 30/3/1999come «contratto di appalto» tra il Comune di Canosa e la [OSCURATO:PERSONA] peril servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, configurando l'esistenzadi una linea di continuità tra il contratto di appalto concluso il 25/6/1993 e quello concluso il 30/3/1999.La qualificazione giuridica del negozio sarebbe però erronea, per-ché contraria alla lettera del testo negoziale ed alla comune inten-zione delle parti, ex art. 1362 c.c.In realtà, sarebbe precluso ogni collegamento tra il contratto diappalto del 25/6/1993 e il contratto concluso il 30/3/1999, poiché leparti hanno espressamente voluto estinguere il precedente rapportocontrattuale.Precisa la ricorrente che il contratto d'appalto concluso il 25/6/1993 tra il Comune di Canosa e la [OSCURATO:PERSONA] è stato risolto dall'ente ter-ritoriale con deliberazione di Giunta municipale del 27/11/1993, n.9331 con affidamento alla seconda classificata.16 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/20266. Con il sesto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione degli artt. 1966, 1418 e 1343 c.c., nonché delloart. 51 del d.lgs. n. 22/1997 (oggi art. 256 del d.lgs. n. 152/2006),in relazione [ai] negozi conclusi il 30/3/1999 e il 24/7/2007 tra laBLEU s.r.l. e il Comune di Canosa, con riferimento all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Sarebbe esclusa l'esistenza di una privativa comunale idonea agiustificare l'attribuzione patrimoniale in favore del Comune, con nul-lità dei contratti emergente dalla mera lettura dei testi degli accordiimpugnati.I contratti sarebbero nulli non solo per l'assenza della privativa,ma anche perché la loro causa sarebbe illecita.Per la ricorrente, «la natura transattiva degli accordi conclusinell'anno 1999 e nell'anno 2007 certamente non può rendere lecitolo scambio tra 2 prestazioni che si possono giustificare soltanto nellaprospettiva di una privativa comunale (nel caso in esame non è esi-stente)».Il Comune si sarebbe obbligato illegittimamente «a rilasciare ilparere favorevole nell'ambito dei procedimenti di ammodernamentoe ampliamento della discarica».7. Con il primo motivo di ricorso incidentale la società [OSCURATO:SOCIETA].,quale socio unico della società [OSCURATO:PERSONA], deduce «la violazione o falsaapplicazione dell'art. 37 c.p.c. e art. 133, comma 1, lettera c) deld.lgs. n. 104/2010 (ex art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.)».Nel giudizio d'appello la società [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta eccependo ildifetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudiceamministrativo.La Corte d'appello, invece, richiamando l'ordinanza di questaCorte, a Sezioni Unite, n. 5303 del 2017, ha ritenuto sussistere lagiurisdizione del Giudice ordinario, in quanto il Comune ha proposto17 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026la domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al paga-mento degli importi insoluti, in forza «dell'accordo transattivo del[OSCURATO:DATA_NASCITA]».Per la ricorrente, invece, la sentenza di questa Corte richiamatadalla Corte territoriale avrebbe avuto un oggetto differente, trattan-dosi della pretesa della concessionaria relativa ad un adeguamentodel corrispettivo dovuto dall'ente locale concedente al servizio pub-blico.Nel caso in esame, invece, la società [OSCURATO:PERSONA] non gestisce una di-scarica di rifiuti urbani per conto del Comune di Canosa, ma unadiscarica di rifiuti speciali non pericolosi in regime di libero mercato.Inoltre, il contratto di concessione del servizio pubblico è statorisolto dal Comune di Canosa con delibera del 27/11/1993.La discarica risulta realizzata su suoli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] enon riceve rifiuti urbani o assimilabili provenienti dal Comune di Ca-nosa.8. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si deducela «violazione o falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. e art. 133,comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104/2010 (art. 360, primo comma,n. 1, c.p.c.).Per la ricorrente, l'obbligo assunto dal Comune, avente come cor-rispettivo il pagamento di un prezzo da parte della [OSCURATO:PERSONA], scaturi-rebbe «dall'attività autoritativa che il Comune di Canosa di Puglia,nell'art. 2/b, si era impegnato a porre in essere».Si tratterebbe dell'obbligo di valutare positivamente e rilasciare ipareri alla localizzazione e alle concessioni edilizie.Tale clausola non avrebbe ad oggetto la regolamentazione di rap-porti di natura privatistica in posizione di parità tra l'ente e la [OSCURATO:PERSONA],«come erroneamente affermato dalla Corte territoriale.18 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/20269. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale ci si duoledella «violazione o falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. e art. 133,comma 1, lettera f), con riferimento all'art. 360, primo comma, n.1, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente, con l'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune si sarebbe impegnato a rilasciare la concessione edi-lizia «e/o il parere di localizzazione ex L.R. Puglia n. 30/1986», trat-tandosi dunque di un «impegno concernente l'uso del territorio», congiurisdizione esclusiva, anche con riferimento agli aspetti patrimo-niali che possono derivare dagli accordi con la PA, aventi ad oggettol'uso del territorio, ex art. 133, comma 1, lettera f, c.p.a.10. Con il quarto motivo di impugnazione incidentale si deducela «violazione o falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. e art. 133,comma 1, lettera p, del d.lgs. n. 104/2010, dell'art. 208 del d.lgs. n.152/2006 (mezzo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 1,c.p.c.».Sussisterebbe la giurisdizione del Giudice amministrativo, trat-tandosi di controversie comunque attinenti «alla complessiva azionedi gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con compor-tamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche media-tamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relativi adiritti costituzionalmente tutelati».11. Con il quinto motivo di impugnazione incidentale si lamentala «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1453,1454, 1966, 1418 e 1343 c.c., in relazione alla qualificazione giuri-dica del negozio concluso il 30/3/1999 come “contratto di appalto”(mezzo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».Si contesta, in questo caso, come nel motivo n. 5 del ricorsoprincipale, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato19 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026il negozio del 30/3/1999 come «contratto di appalto» tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti,in continuità con il contratto di appalto concluso il 25/6/1993.In realtà, il contratto d'appalto del 25/6/1993 è stato risolto condelibera comunale del 27/11/1993.12. Con il sesto motivo di impugnazione incidentale si lamenta la«violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 51 del d.lgs. 5 feb-braio 1997 n. 22, degli artt. 3, 5 e 8 d.P.R. n. 915/1982 e della deli-berazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] punti 4.2.2.e 4.2.3.2. anche in relazione agli artt. 1966, 1418 e 1343 c.c. (mezzodi cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».Con tale motivo, che ricalca il motivo n. 4 del ricorso principale,si deduce che il Comune di Canosa non ha mai emesso una deliberadi assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, sicché la discaricarealizzata e gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] non è una discarica per rifiuti urbaniprodotti dei comuni in regime di privativa comunale, come inveceerroneamente affermato dalla Corte territoriale.13. Con il settimo motivo di impugnazione incidentale si deducela «violazione e falsa applicazione degli artt. 1966, 1418 e 1343 c.c.,nonché dell'art. 51 d.lgs. n. 22/1997 (oggi art. 256 del d.lgs. n. 152/2006), in relazione [ai] negozi conclusi il 30/3/1999 e il 24/7/2007(mezzo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)».La ricorrente incidentale in questo motivo si pone nel solco delmotivo n. 6 del ricorso principale.I contratti sarebbero nulli non solo «per l'assenza della privativa»ma anche perché «la loro causa è illecita», trattandosi dello scambiodi prestazioni «che si possono giustificare soltanto nella prospettivadi una privativa comunale (nel caso in esame non esistenti)».14. Con l'ottavo motivo di impugnazione incidentale si deduce la«nullità del procedimento. Violazione della norma sulla rilevabilità20 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026d'ufficio della nullità ex art. 1421 c.c. e artt. 342 e 345 c.p.c., inrelazione al contenuto degli atti difensivi di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento al diritto fatto valere con la domanda ri-convenzionale), dell'atto di appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e le ordinanze186-ter e [186] quater c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)».Tale motivo ricalca il motivo n. 1 del ricorso principale.La Corte territoriale ha respinto l'eccezione di nullità essendosiformato il giudicato interno sulla pronuncia del Tribunale di accogli-mento della domanda riconvenzionale, non potendo operare il potered'ufficio del giudice di accertare la nullità assoluta.In realtà, per la ricorrente, la decisione della Corte territoriale sifonderebbe su un presupposto errato, cioè che la transazione del30/3/1999 e quella delle 24/7/2007 siano atti negoziali distinti.Al contrario, nella comparsa di costituzione risposta del [OSCURATO:PERSONA], contenente la domanda riconvenzionale, si fa riferimentoal contributo pari a 7,5% degli introiti incassati dall'attività della di-scarica, «sancito con la transazione del 1999 e confermato, in chiavenovativa, con quella successiva del 24/7/2007».Pertanto, non si sarebbe formato il giudicato interno, con il con-seguente potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del con-tratto, anche in sede di impugnazione.15. Con il nono motivo di impugnazione incidentale si deduce la«nullità della sentenza o del procedimento. Violazione della normasulla rilevabilità d'ufficio della nullità ex artt. 1421 e 2909 c.c., 342e 345 c.p.c. (mezzo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.)».Tale motivo ricalca i motivi 2 e 3 del ricorso principale.Per la ricorrente, il giudice investito del gravame può rilevared'ufficio la nullità del negozio anche quando il vizio non sia stato21 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026rilevato dal giudice di primo grado, ed anche a prescindere dalle do-mande ed eccezioni delle parti.Non sussisterebbe alcuna preclusione alla rilevabilità d'ufficiodelle nullità della transazione del 2007.16. Deve premettersi che il ricorso per cassazione presentato daDUPONT Energetica va considerato come ricorso principale, inquanto la notifica è stata effettuata il 16/4/2021, alle 19:45, mentreil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato spedito per la notifica sempre il 16/4/2021,alle 20:49.Per questa Corte, infatti, l'impugnazione proposta per prima as-sume caratteri ed effetti d'impugnazione principale e determina lacostituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con na-tura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioniproposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti,con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente edautonomamente proposto dopo che altro ricorso sia stato già notifi-cato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a questo, inricorso incidentale, sempreché siano stati rispettati i relativi termini(Cass., sz. 3, 13/12/2011, n. 26723; anche Cass., sez. 6-5, 19/12/2019, n. 33809; Cass. 16221 del 2014).Si è peraltro chiarito che nel caso in cui i due ricorsi risultinoessere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorsoprincipale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alledate di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositatoper primo, mentre è incidentale quello depositato per secondo(Cass., sez. 1, 4/12/2014, n. 25662).17. Va affrontato preliminarmente il ricorso incidentale articolatodalla società [OSCURATO:SOCIETA]., esclusivamente per ragioni pregiudiziali, es-sendo stati dedotti motivi sulla giurisdizione.18. Il ricorso incidentale risulta però inammissibile.22 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026Deve essere accolta, infatti, l'eccezione di inammissibilità del ri-corso sollevata dal Comune di Canosa con il controricorso.18.1. Invero, la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio unico della societàBLEU s.r.l., è intervenuta esclusivamente nel corso del giudizio d'ap-pello, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario infavore del Giudice amministrativo ed eccependo anche la nullità delletransazioni del 30/3/1999 e del 24/7/2007, limitandosi a richiederel'accoglimento di tutte le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA].18.2. Trova applicazione, dunque, la giurisprudenza di questaCorte per cui l'intervento in appello è ammissibile soltanto quandol'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensidell'art. 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, neiconfronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo lacui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituitadalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'interventostesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'im-pugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudiziomediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interven-tore a quello di una delle parti (nella specie, instaurata la causa, intema di inadempimento contrattuale, da società in nome collettivo,avverso la sentenza di rigetto della domanda attrice era stato pro-posto appello, anche dall'unico socio residuo, in proprio, dopo l'av-venuto scioglimento della società; ha ritenuto la S.C. che tale appellofosse inammissibile e che, non avendo egli partecipato, in proprio, algiudizio di primo grado, la sua partecipazione nel giudizio di appellodovesse qualificarsi come intervento adesivo dipendente; sulla basedel citato principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'inter-vento e la inammissibilità del ricorso per cassazione, da lui propostoin proprio alla sentenza di appello che aveva confermato la sentenza23 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026di primo grado) (Cass., sez. 3, 23/5/2006, n. 12114; Cass., sez. 1,8/11/2022, n. 32887).Si rientra, dunque, nell'ambito delle questioni processuali «fon-danti», per le quali il rilievo d'ufficio è consentito in sede di impu-gnazione, essendo, dunque, estromesse dall'area di copertura delgiudicato implicito (Cass., Sez. Un., 29/8/2025, n. 24172).19. I primi tre motivi di impugnazione principale di DUPONT, chevanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione,sono in parte inammissibili e in parte infondati.19.1. Nei tre motivi di impugnazione si sostiene, in sostanza, chela Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere formatosi il giudicatointerno sull'accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda ri-convenzionale del Comune di condanna della società [OSCURATO:PERSONA] al paga-mento del contributo per il trimestre II, III e IV dell'anno 2011 e perintero dell'anno 2012, per la somma complessiva di euro848.409,13.Per la Corte territoriale, però, una volta formatosi il giudicato in-terno sull'accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune,che poggiava, però, sul contratto di transazione del 24/7/2007, ine-vitabilmente, il giudice d'appello non poteva rilevare d'ufficio la nul-lità del contratto, per illiceità della causa, essendo sopravvenuto ilgiudicato interno sulla validità di tale contratto di transazione.20. L'inammissibilità discende dalla circostanza che la ricorrentesi limita a richiamare gli atti processuali rilevanti, e quindi l'atto dicitazione di [OSCURATO:PERSONA], la comparsa di costituzione del Comune, l'attod'appello di [OSCURATO:PERSONA] e la comparsa di costituzione in appello del Co-mune, senza però ritualmente trascrivere, almeno per stralcio, il con-tenuto degli stessi, impedendo a questa Corte di comprendere ap-pieno le risultanze processuali.24 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/202621. Tra l'altro, anche leggendo gli accenni fatti dalla ricorrenteagli atti processuali, risulta che la domanda riconvenzionale del Co-mune era fondata sicuramente «anche» sul contratto di transazionedel 24/7/2007, stipulato tra le parti, che aveva superato il contrattodi transazione stipulato dalle stesse parti il 30/3/1999 (pagina 14 delricorso per cassazione).Anche in questo caso, si ravvisa un vizio di autosufficienza ex art.366 n. 6 c.p.c., non avendo la ricorrente trascritto, almeno in parte,il contenuto dei due contratti di transazione, adempimento inveceeseguito dalla controricorrente.22. La Corte territoriale, dunque, ha chiarito che «a prescinderedalla questione del carattere novativo o conservativo della secondatransazione rispetto alla prima», è «indubbio che si tratti di atti ne-goziali distinti».La Corte d'appello ha poi evidenziato che il Comune di Canosa haproposto la domanda riconvenzionale «fondata sulla transazione del24/7/2007».A fronte di tale domanda, però, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato alcunaeccezione di nullità, né alcuna altra eccezione riconvenzionale,avente ad oggetto la transazione in questione.Inoltre, sempre ad avviso della Corte territoriale, la [OSCURATO:PERSONA] «nep-pure ha contestato nel merito la domanda di pagamento formulatadal Comune di Canosa di Puglia, insistendo solo nel chiedere di di-chiarare la risoluzione della transazione della 30/3/1999 e non diquella successiva».Ha aggiunto la Corte di merito che la società [OSCURATO:PERSONA] neppure coni motivi d'appello ha aggredito la motivazione del Tribunale in ordineall'accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune(«[a]nche con i motivi d'appello la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha in alcun modocontestato la transazione del 24/7/2007»), desumendo conseguen-25 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026temente che «neppure implicitamente la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto unmotivo d'appello con cui abbia impugnato l'accoglimento della do-manda riconvenzionale; per cui è passata in giudicato la pronunciadel giudice di primo grado di accoglimento della domanda riconven-zionale».Una volta formatosi il giudicato, correttamente la Corte d'appelloha ritenuto che «anche il potere d'ufficio del giudice di accertare lanullità assoluta non potrebbe operare nel caso di specie, in relazionealla transazione del 24/7/2017 [recte: 2007], atteso il passaggio ingiudicato della decisione di accoglimento della domanda riconvenzio-nale fondata su quel titolo negoziale».Il ragionamento della Corte d'appello risulta, dunque, piena-mente condivisibile ed anche aderente alla giurisprudenza di legitti-mità formatosi in ordine al potere d'ufficio di rilievo della nullità delcontratto, in presenza di un giudicato maturato sulla validità dellostesso.22.1. Va premesso che dagli atti processuali risulta pacificamenteche la domanda riconvenzionale del Comune, diretta alla condannadella [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli oneri di mitigazione ambientale, og-getto di specifiche pattuizioni, si è fondata esclusivamente sulla tran-sazione del 24/7/2007, facendosi riferimento alla misura previstadall'art. 2b della transazione del 30/3/1999, «confermata in chiavenovativa» nell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si legge nella comparsa di costituzione del Comune, riportata perstralci dal Comune controricorrente, che quest'ultimo ha chiesto icontributi, rilevando che «a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la fonte dell'obbli-gazione di pagamento risiede nella transazione stipulata il 24/7/2007».26 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026Pertanto, l'ordinanza del Tribunale ex art. 186-quater c.p.c. haaccolto la domanda riconvenzionale del Comune, che poggiava pro-prio sulla transazione del 24/7/2007.Di qui, la conseguenza che – contrariamente all'assunto della ri-corrente Dupont ‒ il Comune non aveva alcun interesse processualead impugnare tale ordinanza con appello incidentale, essendo inte-ramente vittorioso; mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impugnareespressamente – non solo il rigetto della sua domanda di risoluzionedell'accordo – ma anche l'accoglimento della domanda riconvenzio-nale del Comune, che poggiava, come detto, proprio sulla nuovatransazione del 24/7/2007.Ma la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto alcun motivo di appello in ordineall'accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune.Solo in sede di udienza del 9/9/2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato l'ecce-zione di nullità del contratto con riferimento anche alla transazionedel 24/7/2007, mentre fino a quel momento la sua volontà impugna-toria è stata indirizzata unicamente sulla transazione del 30/3/1999,anche al fine di conseguire, in sede di appello, l'accoglimento dellasua domanda di risoluzione del contratto del 30/3/1999 nei confrontidel Comune per il mancato rilascio dell'autorizzazione all'amplia-mento della discarica anche sulla particella 12 del foglio 77.Proprio l'assenza di un motivo specifico di appello sull'accogli-mento della domanda riconvenzionale del Comune, e dunque sullaasserita nullità della transazione del 24/7/2007, ha fatto sì che laCorte distrettuale rilevasse la formazione del giudicato interno sulpunto e si concentrasse sui profili di nullità della transazione del30/3/1999 oltre che sulla domanda di risoluzione relativa a tale ul-timo accordo.22.2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che «la man-canza di qualsivoglia rilevazione/dichiarazione della nullità in sen-27 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026tenza è idonea, in linee generali ma non in via assoluta, e non senzaeccezioni […] a costituire giudicato implicito sulla validità del con-tratto» (Cass., Sez. Un., 26242 del 2014, par. 5.16).In tale sentenza si chiarisce anche che nell'ipotesi in cui il giudiceaccolga la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, an-nullamento) «la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato im-plicito sulla validità nel negozio (salva rilevazione ufficiosa del giudicedi appello)».Nella specie, come detto, il Tribunale ha accolto la domanda ri-convenzionale del Comune di adempimento della obbligazione diBLUE al pagamento dei contributi ambientali pari al 7,5 % per talunitrimestri.22.3. Tuttavia, deve valutarsi se tale statuizione – fondata sullatransazione del 2007 – potesse essere rimessa in discussione d'uffi-cio dal giudice, in assenza di specifica impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] sulpunto.Pertanto, il principio della rilevabilità ex officio della nullità delcontratto anche nel giudizio di impugnazione incontra il proprio limiteproprio nella maturazione del giudicato interno sulla validità del con-tratto (Cass., Sez. Un., 14/10/2013, n. 23235; Cass., 30/8/2019, n.21906).22.3. Per questa Corte (Cass., Sez. Un., 22/3/2017, n. 7294), ilpotere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche algiudice investito del gravame relativo ad una controversia sul rico-noscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rap-porto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dalgiudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esami-nato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trat-tandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed28 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio an-che in appello, ex art. 345 c.p.c.Tuttavia, si è successivamente chiarito che il principio del rilievod'ufficio della nullità del contratto, anche in sede di impugnazione,deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del pro-cesso civile e la relativa tempistica, al fine di evitare che l'eserciziodi un potere ufficioso consenta alle parti «di rimettersi in pista»,quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminareex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente alle-gati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto(Cass., sez. 1, 1/7/2024, n. 17979).Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risul-tino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente,difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del pro-cesso, procedere d'ufficio a tali accertamenti, in tal caso la rilevabilitàufficiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iuredi fatti già allegati (Cass., n. 17979 del 2024; Cass. n. 20713 del2023; Cass. n. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).Pertanto, in assenza della allegazione dei fatti costitutivi fondantila dedotta nullità della transazione del 24/7/2007, sia in primo gradoche nei motivi di appello, l'accoglimento della domanda riconvenzio-nale proposta dal Comune sulla base della transazione del 24/7/2007 è divenuto cosa giudicata.Soprattutto, quel che più rileva nella fattispecie in esame è che,una volta che il primo Giudice ha accolto la domanda riconvenzionaledel Comune di adempimento della transazione del 24/7/2007, conaccertamento implicito della validità di tale negozio, detta statuizionenon è stata oggetto di specifica impugnazione, con conseguente for-mazione del giudicato interno sulla validità della transazione.29 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/202623. Del resto, è la stessa società ricorrente in via principale adammettere che la domanda riconvenzionale del Comune di Canosaper il pagamento dei contributi da parte della società [OSCURATO:PERSONA] si fondavanon solo sulla transazione del 30/3/1999, ma anche su quella suc-cessiva del 24/7/2007, sicché risulta evidente che il Tribunale ha ri-tenuto valida anche la transazione del 24/7/2007.Si legge, infatti, nei tre motivi di ricorso principale che nella com-parsa di costituzione in primo grado del Comune di Canosa la do-manda riconvenzionale era diretta ad ottenere il pagamento di «uncontributo pari al 7,5% degli introiti incassati dall'attività di disca-rica; sancito con la transazione del 1999 e confermato, in chiavenovativa, con quella successiva del 24/7/2007».Ha ammesso la società ricorrente in via principale che «la do-manda riconvenzionale del Comune di Canosa (accolta) non si fon-dava (solo) sulla transazione del 2007, ma sulla transazione del1999».Allo stesso modo, la ricorrente ha confermato di aver propostoappello esclusivamente in ordine alla transazione del 1999 (p. 15 delricorso per cassazione: «a ben vedere, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoappello concentrando la propria attenzione sul titolo che il giudice diprimo grado aveva posto a fondamento della condanna in favore delcomune: la transazione del 30/3/1999 […] Non aveva dunque alcunsenso nella prospettiva della [OSCURATO:SOCIETA]. impugnare anche il contrattodel 24/7/2007, poiché esso non è stato posto a fondamento delladecisione resa in primo grado dal Tribunale di Trani»).23.1. Neppure rileva - sulla presente statuizione - la sentenzadella Corte d'appello di Bari n. 589/2024, depositata il 23/4/2024,che ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione presen-tata dalla Dupont energetica per ragioni squisitamente processuali,in quanto i temi posti in discussione in sede di revocazione erano30 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026stati già oggetto di contraddittorio tra le parti, essendo possibile,quindi, solo il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Cortedi merito.Pertanto, l'ulteriore affermazione contenuta in tale sentenza, re-lativa al merito, non rileva ai fini della formazione di un giudicatoesterno, trattandosi di affermazione posta in essere dopo la perditadella potestas decidendi, a seguito della dichiarazione di inammissi-bilità della revocazione («in effetti, la Corte ha errato nelle individua-zione della fonte della domanda riconvenzionale proposta dal Co-mune che, come emerge chiaramente dalla costituzione in primogrado, si fonda sulla transazione del 30 marzo 1999 e non già suquella del 24 luglio 2007»).Tra l'altro, in tale sentenza si chiarisce che il Tribunale ha accoltola domanda riconvenzionale fondata «sullo stesso titolo [transazionedel 30 marzo 1999] senza pronunciarsi in ordine alla transazione del2007, tanto è vero che nelle conclusioni dell'atto di citazione in ap-pello non vi è alcuna richiesta relativa a tale ultimo negozio che,quindi, non risulta devoluto al giudice di secondo grado».La Corte d'appello, in sede di revocazione, ammette peraltro che«l'atto del 2007 chiaramente si innesta su una controversia che ori-gina dalla transazione del 1999 e finisce per risolvere quel conten-zioso», aggiungendo che non può dubitarsi del fatto che le parti, conla transazione del 2007, hanno inteso regolare i rapporti sorti dall'e-secuzione dell'atto precedente, per cui la legittimità di questo […]rende legittimo l'atto, che non risulta neppure contenere i vizi di nul-lità del primo, in quanto regola solo le questioni economiche contro-verse senza prevedere alcun nesso tra il pagamento di somme infavore del Comune e l'esercizio di pubblici poteri».31 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026Tali statuizioni – successive alla precedente affermazione dellainammissibilità della revocazione – non incidono sul giudizio di legit-timità, non costituendo giudicato esterno.24. Il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile.Ed infatti, il motivo si fonda completamente sull'asserito errorecommesso dalla Corte d'appello, che avrebbe ritenuto che nella di-scarica gestita dalla società [OSCURATO:PERSONA] fossero conferiti rifiuti speciali as-similabili ai rifiuti solidi urbani, in assenza di apposita delibera comu-nale, che avrebbe dovuto procedere a detta assimilazione, sicchénon poteva trattarsi di un servizio svolto in via privativa dai comuni,trattandosi di conferimento di rifiuti relativi ad altri comuni.La discarica gestita inizialmente dalla società [OSCURATO:PERSONA] (prima dellarisoluzione del contratto), essendo di I categoria, consentiva il con-ferimento solo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati agli ur-bani, attraverso apposita delibera comunale.Nelle discariche di II categoria di tipo B potevano essere conferitisia rifiuti speciali (non assimilabili agli urbani) sia rifiuti tossici e no-civi.La privativa, ovviamente, riguardava esclusivamente rifiuti ur-bani e quelli speciali, ma assimilati dietro apposita delibera comu-nale, che nella specie, mancava.In assenza di tale delibera comunale non era immaginabile al-cuna privativa comunale, per cui i rifiuti speciali non pericolosi assi-milabili agli urbani non potevano essere oggetto di privativa, ma ap-partenevano al libero mercato.La [OSCURATO:PERSONA] poteva gestire solo rifiuti non pericolosi assimilabili agliurbani «non provenienti dalla raccolta dei comuni».25. Il motivo risulta inammissibile, in quanto non coglie l'effettivaratio decidendi della sentenza della Corte d'appello.32 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026È vero che la motivazione della sentenza della Corte territorialesi sofferma sull'attività che sarebbe stata svolta in regime di privativadalla società [OSCURATO:PERSONA], ma lo fa solo in un secondo momento, raffor-zando la sua motivazione attraverso l'avverbio «anche» («la legitti-mità della previsione di pagamento di un contributo di gestione delladiscarica è affermabile anche in considerazione del fatto che in que-stione non è un'attività svolta in regime di libero mercato, bensì l'e-sercizio di un servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosiassimilabili agli urbani – 2° Categoria, tipo B ‒ che, in quanto sotto-posto al regime di privativa comunale, è pubblico»).Si tratterebbe, invece, proprio di un'attività svolta in regime dilibero mercato.Tuttavia, come detto, la motivazione della Corte d'appello, concui si esclude ogni ipotesi di nullità della transazione del 30/3/1999,perché asseritamente fondata su causa illecita, si fonda sulla circo-stanza che il corrispettivo pattuito, nella misura del 7,5%, in realtàsi collega strettamente alla transazione, ossia alla «composizione bo-naria del contenzioso».In realtà, la Corte territoriale muove inizialmente dalla conside-razione che il pagamento del contributo di gestione della discarica,stabilito nella misura del 7,5%, «costituisce soltanto il corrispettivod'appalto connesso alla realizzazione e concessione in gestione delladiscarica di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani, ade-guato alla nuova tipologia di opera assentita (II Categoria, tipo B),rispetto a quella inizialmente appaltata a [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'esple-tamento di regolare procedura di evidenza pubblica (I° Categoria,tipo A), nonché comprensivo dell'ipotesi di un eventuale amplia-mento della stessa».Tuttavia, nel prosieguo della motivazione si chiarisce che la causadell'accordo è del tutto lecita, in quanto l'obbligo di pagamento da33 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026parte di [OSCURATO:PERSONA], non derivava dal futuro eventuale rilascio di provvedi-menti applicativi da parte dell'ente territoriale, ma quest'obbligo erasolo «aggiuntivo rispetto a quello principale di composizione bonariadel contenzioso: tanto che nell'atto transattivo si stabiliva che l'ob-bligo sarebbe sorto solo laddove [OSCURATO:SOCIETA]. avesse deciso di eserci-tare il relativo diritto, immediatamente esigibile».Di qui, l'assoluta irrilevanza della questione in ordine alle carat-teristiche specifiche delle discariche ed alla qualità dei rifiuti conferi-bili, con le opportune distinzioni di legge, all'interno delle stesse.26. Il quinto motivo è inammissibile.Si chiede a questa Corte una nuova e diversa interpretazione delcontenuto del contratto di transazione stipulato il 30/3/1999, senzaperò indicare con precisione i criteri di esegesi negoziale che sareb-bero stati violati dalla Corte d'appello, e senza prospettare i diversicriteri che dovrebbero essere applicati, tenendo conto della pienaplausibilità dell'interpretazione fornita dalla Corte d'appello.Tra l'altro, laddove la Corte territoriale fa riferimento al «corri-spettivo d'appalto connesso alla realizzazione e concessione in ge-stione della discarica» risulta chiarito nel periodo immediatamentesuccessivo della motivazione, laddove si afferma, con assoluta pre-cisione, che il contributo pari a 7,5%, a carico della società [OSCURATO:PERSONA],non derivava certo dal futuro ed eventuale rilascio di provvedimentiapplicativi da parte dell'ente territoriale, trattandosi di obbligo «soloaggiuntivo rispetto a quello principale», costituito dalla composizionebonaria del contenzioso.27. Il sesto motivo è infondato.La Corte d'appello, infatti, ha chiarito che il contributo posto acarico della società [OSCURATO:PERSONA] non costituiva il mercimonio di pubblichefunzioni, non rappresentando il corrispettivo per il rilascio delle con-cessioni edilizie (quale obbligazione «aggiuntiva»), dovendo invece34 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11296/2021Numero sezionale 981/2026Numero di raccolta generale 17063/2026Data pubblicazione 31/05/2026considerarsi principale l'obbligazione di pagamento correlata all'esi-stenza della transazione, ossia alla «composizione bonaria del con-tenzioso».Peraltro, ha anche chiarito la Corte di merito, con piena valuta-zione meritale, che all'interno della transazione non si individuavaalcun limite illegittimamente apposto «alla libera espressione dei po-teri pubblicistici del Comune», in quanto nella previsione di cui alpunto 1b) della transazione del 30/3/1999, l'obbligo comunale a ren-dere il parere favorevole all'ampliamento della discarica sulle attigueparticelle «veniva espressamente subordinato alla condizione dellasua compatibilità alle previsioni di legge sussistenti al momento dellapresentazione dell'istanza».28. Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio di le-gittimità vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.Mrigetta il ricorso principale.Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di le-gittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre-visto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino35 RG n. 11296/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio