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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 17115/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19582/2017 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], GERMANO' GIUSEPPINA, rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- Avversola SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn.298/2017 depositata i l 20/03/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto agli stessi l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge nr. 407 del 1998; ha confermato, per il resto, la decisione di primo grado; 2.in particolare, la Corte di appello ha dichiarato decaduta la parte privata dai benefici di cui alla legge nr. 302 del 1990 mentre, a fondamento delriconoscimento del beneficio di cui alla legge nr. 407 del 1990,ha accertato la matrice mafiosa dell'omicidio in cui era rimasto vittima il dante causa.

A tal fine, ha valorizzato una serie di elementi (tra questi: l'assenza di frequentazioni mafiose e malavitose da parte della vittima; la sussistenza, di contro, nel periodo di causa, di una faida mafiosa; le modalità dell'omicidio analoghe a quelle di altri eventi delittuosi, avvenuti all'epoca e riconducibili alla faida: tre colpi di lupara, di cui l'ultimo alla gola mentre la vittima era già a terra; il fatto che la vittima avesse testimoniato dinanzi al Tribunale di Palmi su una lite avvenuta all'interno della sua macelleria tra persone riconducibili ad ambienti malavitosi) e ha, pertanto, ritenuto sussistenti le condizioni di legge per la fruizionedell'assegno vitalizio di cui sopra; 3.avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, con un motivo.

Ha resistito la parte priva ta, con controricorso, contenente ricorso incidentale, successivamente illustrato con memoria; 4.all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 5.con il motivo del ricorso principale - ai sensi dell' art. 360 comma 1, nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione della legge nr. 407 del 1997 , art. 2 , comma 1 bis , per avere la sentenza impugnata attribuito all’evento in cui è deceduto [OSCURATO:PERSONA] la connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata che, viceversa, richiede la «chiara evidenza» di una siffatta natura e deve risultare «univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite»; 6.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 7.le censure del Ministero, infatti, piuttosto che illustrare le affermazioni che, in diritto, si pongono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla Corte, censurano il giudizio(tipicamente di merito) relativo alla riconducibilità della morte del dante causa ad atti di criminalità organizzata equello, ulteriore, di estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali.

La Corte territorialeha considerato, nella loro convergenza significativa, tutti gli elementi probatori disponibili, valutandoli come idonei ad integrare i presupposti normativi per la riconducibilità dell'evento concreto alle fattispecie di legge.

L’esito del percorso argomentativo, condotto alla stregua dei criteri legali, non è più sindacabile in questa sede; 8.con l’unico motivo del ricorso incidentale -ritualmente devoluto alla Corte nel rispetto del termine ex a rt. 327 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 DPR nr. 510del 1999 e dell’art. 4 della legge nr. 302 del 1990 e la nullità della sentenza; 9.al di là della rubricazione del motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito la decadenza dai benefici della legge nr. 302 del 1990;

10. il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare;

11. come già chiarito da questa Corte (Cass. nr. 31136 del 2019; Cass. nr. 20542 del 2022), la legge nr. 302 del 1990 ha introdotto uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata « in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni»;

12. la tutela, tuttavia, secondo l’originaria formulazione della legge, richiedeva, in via generale e salvo ipotesi eccezionali, la presentazione di una domanda «entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso» (art. 6);

13. la legge, inoltre, stabiliva una disciplina retroattiva che, a norma dell’art. 12 (rubricato «Eventi pregressi») riguardava gli eventi successivi al 1° gennaio 1969 ed era limita ta agli « atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico».

Testualmente, così prevedeva il testo originario dell’art. 12 cit.:«1.

I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 (id est: gli «atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico») i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.

In tali casiil termine di due anni (id est: il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso) previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 14 il descritto impianto normativo ha subi to significative modifiche per effetto della legge nr. 407 del 1998;

14. per ciò che interessa la presente fattispecie, è stato, innanzitutto, ampliato il perimetro di tutela, con riferimento al regime retroattivo, fino a ricomprendervi tutti gli eventi successivi al 1969, pure riconducibiliad atti di criminalità organizzata (vedi, Cass.nr. 31136 del 2019, in motivaz., § 5, con i richiami ivi effettuati alla giurisprudenza amministrativa; v. anche Cass. nr. 20542 del 2022, in motiv., § 11).

Ciò per effetto dell’art. 3, comma 2, lett. a) della legge nr. 407 del 1998 che ha sostitu ito l’art. 12, comma 1, della legge nr.302 del 1990 con il seguente :

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificati successivamente alla data del 1° gennaio 1969»;

15. la legge nr. 407 ha , inoltre, eliminato il regime decadenziale biennale.

Da un lato, ha riformulato l’art.6 della legge nr. 302 cit., con la previsione solo di un’«apposita domanda» da parte degli interessati (art. 1, comma 3); d all’altro, interven endo sull’art. 12, ha soppresso la previsioneche stabiliva la necessità che l’istanza, in relazione agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1969, dovesse presentarsi nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge (a rt.1, comma 4) .

In proposito, la Corte ha già osservato che «con le indicate disposizioni, il legislatore del 1998 ha inteso superare la precedente disciplina per la quale, trascorsi due anni dall'evento lesivo o dal decesso, interveniva ladecadenza dal diritto di presentare la domanda» (v. in motivaz., Cass. nr. 31116 del 2021);

16. in sintesi - per quanto più rileva il presente giudizio - può dirsi che, alla stregua del delineato iter normativo, il termine biennale è stato operativo sino all’11 dicembre 1998, data di entrata in vigore delle ulteriori norme in materia (legge nr. 407 del 1998), sia in relazione alle istanze da parte delle vittime civili del terrorismo, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969 e fino all’11 dicembre 1998, sia per le domande delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso; per questi ultimi, però, limitatamente agli eventi verificatisi a decorrere dal 26 ottobre 1990 e fino all’11 dicembre 1998;

17. in seguito, per effetto dell’art. 23 della legge nr. 44 del 1999, l'art. 6 della legge nr. 302 del 1990 è stato ulteriormente modificato.

Nel testo attualmente vigente, la domanda dei benefici deve essere presentata dagli interessati «non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza» (id est: «della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto», secondo le indicazioni di Cass. nr. 31116 del 2021cit.);

18. si tratta, quanto all’attuale art. 6, di una norma che stabilisce pur sempre un termine di decadenza.

In quanto tale, però, essa è di stretta interpretazione e non può che riferirsi alle ipotesi in cui la verifica di «estraneità» della vittima sia il risultato di un accertamento giudiziale.

Chiara, peraltro, ne appare la ratio.

In relazione ad accertamenti che possono concludersi a distanza di tempo dall’evento protetto, nel reciproco bilanciamento di contrapposti interessi, va, da un lato, tutelatal’esigenza alla certezza dei rapporti giuridici e, dall’altro, garantito, comunque, il diritto ai benefici di legge, ancorando il dies a quo della domanda (e quindi dell’esercizio del diritto) al definitivo accertamento dei fatti in sede penale;

19. v enendo a l caso di specie, la questione controversa riguarda solo ilregime decadenziale dei due anni;

20. nella fattispecie di causa, l’evento concreto - pacificamente verificatosi nel 1977- va ricondotto n ell’ambito di tutela di cui alla legge nr. 302, in ragione dell’intervento di ampliamento di cui dalla legge nr. 407 del 1998; tuttavia, per quanto innanzi esposto , ad esso non è applicabile il meccanismo decadenziale biennale;

21. la pronuncia della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (che ha peraltro escluso che nella specie fosse intervenuta una sentenza) è, quindi, incorsa nel denunciato vizio di legge per avere escluso alla parte privata i benefici di cui alla legge nr. 302 del 1990 in base alla decadenza biennale; in particolare, per aver giudicatola stessa maturata al 25 ottobre 1992, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge nr. 302 del 1990;

22. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile quello principale, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

23. come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza nr. 9938 del 2014, poiché non è dovuto dalle amministrazioni pubbliche il versamento delcontributo unificato, non deve darsi atto, in relazione al Ministero, ricorrente principale, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio delcontributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso incidentale, dichiarato inammissibile quelloprincipale.

Cassa l'impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19582/2017 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], GERMANO' GIUSEPPINA, rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- Avversola SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn.298/2017 depositata i l 20/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti, eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto agli stessi l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge nr. 407 del 1998; ha confermato, per il resto, la decisione di primo grado; 2.in particolare, la Corte di appello ha dichiarato decaduta la parte privata dai benefici di cui alla legge nr. 302 del 1990 mentre, a fondamento delriconoscimento del beneficio di cui alla legge nr. 407 del 1990,ha accertato la matrice mafiosa dell'omicidio in cui era rimasto vittima il dante causa. A tal fine, ha valorizzato una serie di elementi (tra questi: l'assenza di frequentazioni mafiose e malavitose da parte della vittima; la sussistenza, di contro, nel periodo di causa, di una faida mafiosa; le modalità dell'omicidio analoghe a quelle di altri eventi delittuosi, avvenuti all'epoca e riconducibili alla faida: tre colpi di lupara, di cui l'ultimo alla gola mentre la vittima era già a terra; il fatto che la vittima avesse testimoniato dinanzi al Tribunale di Palmi su una lite avvenuta all'interno della sua macelleria tra persone riconducibili ad ambienti malavitosi) e ha, pertanto, ritenuto sussistenti le condizioni di legge per la fruizionedell'assegno vitalizio di cui sopra; 3.avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, con un motivo. Ha resistito la parte priva ta, con controricorso, contenente ricorso incidentale, successivamente illustrato con memoria; 4.all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 5.con il motivo del ricorso principale - ai sensi dell' art. 360 comma 1, nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione della legge nr. 407 del 1997 , art. 2 , comma 1 bis , per avere la sentenza impugnata attribuito all’evento in cui è deceduto [OSCURATO:PERSONA] la connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata che, viceversa, richiede la «chiara evidenza» di una siffatta natura e deve risultare «univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite»; 6.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 7.le censure del Ministero, infatti, piuttosto che illustrare le affermazioni che, in diritto, si pongono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla Corte, censurano il giudizio(tipicamente di merito) relativo alla riconducibilità della morte del dante causa ad atti di criminalità organizzata equello, ulteriore, di estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali. La Corte territorialeha considerato, nella loro convergenza significativa, tutti gli elementi probatori disponibili, valutandoli come idonei ad integrare i presupposti normativi per la riconducibilità dell'evento concreto alle fattispecie di legge. L’esito del percorso argomentativo, condotto alla stregua dei criteri legali, non è più sindacabile in questa sede; 8.con l’unico motivo del ricorso incidentale -ritualmente devoluto alla Corte nel rispetto del termine ex a rt. 327 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 DPR nr. 510del 1999 e dell’art. 4 della legge nr. 302 del 1990 e la nullità della sentenza; 9.al di là della rubricazione del motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito la decadenza dai benefici della legge nr. 302 del 1990; 10. il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare; 11. come già chiarito da questa Corte (Cass. nr. 31136 del 2019; Cass. nr. 20542 del 2022), la legge nr. 302 del 1990 ha introdotto uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata « in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni»; 12. la tutela, tuttavia, secondo l’originaria formulazione della legge, richiedeva, in via generale e salvo ipotesi eccezionali, la presentazione di una domanda «entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso» (art. 6); 13. la legge, inoltre, stabiliva una disciplina retroattiva che, a norma dell’art. 12 (rubricato «Eventi pregressi») riguardava gli eventi successivi al 1° gennaio 1969 ed era limita ta agli « atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico». Testualmente, così prevedeva il testo originario dell’art. 12 cit.:«1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 (id est: gli «atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico») i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. In tali casiil termine di due anni (id est: il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso) previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 14 il descritto impianto normativo ha subi to significative modifiche per effetto della legge nr. 407 del 1998; 14. per ciò che interessa la presente fattispecie, è stato, innanzitutto, ampliato il perimetro di tutela, con riferimento al regime retroattivo, fino a ricomprendervi tutti gli eventi successivi al 1969, pure riconducibiliad atti di criminalità organizzata (vedi, Cass.nr. 31136 del 2019, in motivaz., § 5, con i richiami ivi effettuati alla giurisprudenza amministrativa; v. anche Cass. nr. 20542 del 2022, in motiv., § 11). Ciò per effetto dell’art. 3, comma 2, lett. a) della legge nr. 407 del 1998 che ha sostitu ito l’art. 12, comma 1, della legge nr.302 del 1990 con il seguente : 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificati successivamente alla data del 1° gennaio 1969»; 15. la legge nr. 407 ha , inoltre, eliminato il regime decadenziale biennale. Da un lato, ha riformulato l’art.6 della legge nr. 302 cit., con la previsione solo di un’«apposita domanda» da parte degli interessati (art. 1, comma 3); d all’altro, interven endo sull’art. 12, ha soppresso la previsioneche stabiliva la necessità che l’istanza, in relazione agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1969, dovesse presentarsi nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge (a rt.1, comma 4) . In proposito, la Corte ha già osservato che «con le indicate disposizioni, il legislatore del 1998 ha inteso superare la precedente disciplina per la quale, trascorsi due anni dall'evento lesivo o dal decesso, interveniva ladecadenza dal diritto di presentare la domanda» (v. in motivaz., Cass. nr. 31116 del 2021); 16. in sintesi - per quanto più rileva il presente giudizio - può dirsi che, alla stregua del delineato iter normativo, il termine biennale è stato operativo sino all’11 dicembre 1998, data di entrata in vigore delle ulteriori norme in materia (legge nr. 407 del 1998), sia in relazione alle istanze da parte delle vittime civili del terrorismo, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969 e fino all’11 dicembre 1998, sia per le domande delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso; per questi ultimi, però, limitatamente agli eventi verificatisi a decorrere dal 26 ottobre 1990 e fino all’11 dicembre 1998; 17. in seguito, per effetto dell’art. 23 della legge nr. 44 del 1999, l'art. 6 della legge nr. 302 del 1990 è stato ulteriormente modificato. Nel testo attualmente vigente, la domanda dei benefici deve essere presentata dagli interessati «non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza» (id est: «della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto», secondo le indicazioni di Cass. nr. 31116 del 2021cit.); 18. si tratta, quanto all’attuale art. 6, di una norma che stabilisce pur sempre un termine di decadenza. In quanto tale, però, essa è di stretta interpretazione e non può che riferirsi alle ipotesi in cui la verifica di «estraneità» della vittima sia il risultato di un accertamento giudiziale. Chiara, peraltro, ne appare la ratio. In relazione ad accertamenti che possono concludersi a distanza di tempo dall’evento protetto, nel reciproco bilanciamento di contrapposti interessi, va, da un lato, tutelatal’esigenza alla certezza dei rapporti giuridici e, dall’altro, garantito, comunque, il diritto ai benefici di legge, ancorando il dies a quo della domanda (e quindi dell’esercizio del diritto) al definitivo accertamento dei fatti in sede penale; 19. v enendo a l caso di specie, la questione controversa riguarda solo ilregime decadenziale dei due anni; 20. nella fattispecie di causa, l’evento concreto - pacificamente verificatosi nel 1977- va ricondotto n ell’ambito di tutela di cui alla legge nr. 302, in ragione dell’intervento di ampliamento di cui dalla legge nr. 407 del 1998; tuttavia, per quanto innanzi esposto , ad esso non è applicabile il meccanismo decadenziale biennale; 21. la pronuncia della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (che ha peraltro escluso che nella specie fosse intervenuta una sentenza) è, quindi, incorsa nel denunciato vizio di legge per avere escluso alla parte privata i benefici di cui alla legge nr. 302 del 1990 in base alla decadenza biennale; in particolare, per aver giudicatola stessa maturata al 25 ottobre 1992, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge nr. 302 del 1990; 22. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile quello principale, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; 23. come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza nr. 9938 del 2014, poiché non è dovuto dalle amministrazioni pubbliche il versamento delcontributo unificato, non deve darsi atto, in relazione al Ministero, ricorrente principale, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio delcontributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso incidentale, dichiarato inammissibile quelloprincipale. Cassa l'impugnata
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