CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. r(5 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia (anni tre di reclusione e inabilitazione, per anni tre, all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, I. fall., perché, quale liquidatore della società «[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza del 22 dicembre 2010), sottraeva e comunque distruggeva, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, libri e altre scritture contabili. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a un unico motivo, col quale lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, in relazione al combinato disposto degli artt. 216 e 223 I. fall. A parere della difesa, resterebbe indinnostrata, nella motivazione dell'impugnata sentenza, la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, vale a dire il dolo specifico, che sarebbe stato erroneamente dedotto, sic et simpliciter, dalla successione delle nomine ad amministratore della società, dalla prossimità temporale tra detta nomina e la dichiarazione di fallimento e dalla mancata collaborazione con la curatela. Indebitamente valorizzate dai Giudici di merito sarebbero state anche altre circostanze, quali l'accettazione della nomina e il ritiro della contabilità presso il commercialista. In tal modo, la Corte territoriale avrebbe trascurato sia la circostanza del breve arco temporale dell'incarico rivestito dall'odierno ricorrente (avendo egli accettato l'incarico di amministratore - liquidatore della società '[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione' tre mesi prima della dichiarazione di fallimento), sia quella dell'incertezza dello stesso circa la consistenza delle scritture contabili. Secondo la difesa, la mancata, congrua tenuta delle scritture contabili avrebbe dovuto essere contestata al precedente amministratore, anziché all'imputato. Lungi dal dimostrare l'effettiva e concreta consapevolezza, in capo all'agente, di impedire la ricostruzione del movimento degli affari, i Giudici d'appello si sarebbero limitati ad affermare, in maniera puramente asseverativa, che, rispetto alla contestazione della sottrazione delle scritture contabili, «è del tutto irrilevante stabilire come esse fossero state tenute, gravando sull'amministratore l'obbligo, personale e diretto, di conservare tali scritture, onde metterle a disposizione della curatela, a prescindere dalla loro completezza e regolarità» (p. 3 dell'impugnata sentenza). Avendo la Corte ritenuto ininfluente l'accertamento circa la consistenza delle scritture contabili, e asseverando la conclusione che «la sottrazione di contabilità costituisca sempre fatto di bancarotta fraudolenta, a prescindere da quale documentazione sia stata ablata e da come la stessa fosse tenuta», la Corte territoriale avrebbe (-0 quindi mancato di individuare il dolo specifico di impedire la ricostruzione del movimento degli affari previsto dalla norma incriminatrice. 3. Si dà atto che la difesa ha depositato memoria difensiva, in cui si ribadisce che la prova del dolo specifico, richiesto dalla norma incriminatrice, non può desumersi dalla condotta dell'amministratore che abbia sottratto o distrutto una contabilità irregolarmente tenuta; dal mero dato di siffatta condotta sarebbe infatti illogico inferire la consapevolezza, in capo all'amministratore, di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo di ricorso è infatti privo di specificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata. Nella parte motiva dell'impugnata sentenza, i Giudici d'appello hanno fornito una persuasiva spiegazione della sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, illustrando come la prova del dolo specifico sia stata tratta dall'insieme degli elementi connotanti la condotta dell'odierno ricorrente. Per la Corte territoriale, «l'assunzione della carica di liquidatore di una società ampiamente decotta e la successiva irreperibilità, in assenza di allegazioni di segno contrario, comprovavano la sussistenza del dolo di recare pregiudizio ai creditori». La Corte ha rafforzato tale deduzione, osservando ancora che non soltanto il Corapi aveva accettato l'incarico «onde mallevare da qualsiasi responsabilità gli amministratori e liquidatori che lo avevano preceduto, ma ha ritirato la documentazione contabile, facendola sparire, rendendo così impossibile per il curatore, privato di qualsiasi dato in merito ai conti correnti, ai beni e alle posizioni creditorie e debitorie della società, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita». Ebbene, l'univocità di tali dati probatori non è stata contraddetta da alcuna deduzione in positivo da parte del ricorrente. L'imputato - ricordano, infatti, i Giudici d'appello - pur se ritualmente citato e informato del procedimento a suo carico, non ha offerto alcuna spiegazione della mancata consegna delle scritture, né fornito indicazioni circa il loro contenuto e la loro completezza. La contestazione elevata al Corapi, vale a dire la sottrazione delle scritture contabili in frode ai creditori, è stata puntualmente ancorata al caso di specie e dagli elementi probatori descritti nell'impugnato provvedimento, non già asseverata in astratto, come preteso dal ricorrente, e ancor meno dedotta, sul piano soggettivo, dalla mera condotta materiale. Dopo avere ben circoscritto il nucleo dell'imputazione, chiarendo come l'oggetto della contestazione riguardasse «unicamente la sottrazione delle scritture contabili in frode ai creditori», la Corte territoriale ha C ‘3 • poi correttamente evidenziato che, rispetto a tale condotta, è del tutto irrilevante stabilire come dette scritture siano state tenute, gravando sull'amministratore l'obbligo, personale e diretto, di conservare tali scritture, onde metterle a disposizione della curatela, a prescindere dalla loro completezza e regolarità. La ratio decidendi dell'impugnata sentenza è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno» (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816 - 01). 3. Il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore