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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15063/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] EDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 9301/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9301/2025 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Milano, in persona delDirettore degli [OSCURATO:PERSONA] e Societari e Procuratore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Lucca, ove elettivamente domiciliata (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Aprilia (LT), in persona dei componenti pro temporedella [OSCURATO:PERSONA] nominata con d.P.R. 23 aprile2025, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addario,con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorsodi costituzione nel presente procedimento;Numero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 6 novembre 2024, n.6711/18/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1.

L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 6 novembre 2024, n. 6711/18/2024,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento n. 61719 del 4 maggio 2020 daparte del Comune di Aprilia (LT), notificatole l’11 maggio 2019,per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2020,nella misura complessiva di € 67.831,53, per le superficiadibite a parcheggio, coperto e scoperto, dell’ipermercatoubicato nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (condecorrenza dal 2 aprile 2014), essendo state soggette al tributole aree del parcheggio coperto per mq. 6.601, con esclusionedi mq. 5.422 per viabilità e manovra, e del parcheggio scopertoper mq. 1.603, con esclusione di mq. 2.697 per viabilità emanovra, ha rigettato l’appello proposto dall’“EsselungaS.p.A.” nei confronti del Comune di Aprilia (LT) avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diLatina l’8 novembre 2021, n. 872/6/2021, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure- che aveva respinto il ricorso originario della contribuente sulrilievo che: «l’area adibita a parcheggio di un supermercato,come è quella di specie, è suscettibile di produrre rifiuti comeNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026ha avuto modo di chiarire più volte la Suprema Corte diCassazione che ha affermato che le aree frequentate dapersone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genereda considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate atassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero diautovetture nei parcheggi medesimi» - con la motivazione che:«Nella attuale fattispecie, appare certo ed inequivoco il fattoche l'area adibita a parcheggio di un supermercato fossesuscettibile di produrre rifiuti».

Da qui la conclusione che, «perpoter assimilare l'attuale parcheggio, ad aree che per loronatura non appaiono destinate a produrre rifiuti, ilContribuente avrebbe dovuto, se del caso, dimostrare che ilparcheggio non producesse rifiuti, dando prova altresì conapposita denuncia ed idonea documentazione della sussistenzadei presupposti esentativi dal tributo.

Tale accadimento nonrisulta eseguito in alcun modo dalla Parte, né si comprendecome avrebbe fatto il Contribuente a dimostrare che un'areaadibita a parcheggio dello stesso Supermercato non avesse irequisiti di produrre rifiuti.

Il regime esentativo dal tributorichiesto dalla Parte appare quindi privo di supporto probatorioche possa indurre questa Corte a valutare la possibilità diesclusione dal Tributo».3.

Il Comune di Aprilia (LT) ha resistito con controricorso.4.

Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione anticipata per manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso per cassazione,rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione dellacausa.5.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.6.

In memoria, la ricorrente ha dedotto la formazione tra lemedesime parti del giudicato esterno (con decorrenza dall’8Numero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026ottobre 2025) sulla sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio il 7 marzo 2025, n.1529/18/2025, che ha aveva escluso la tassabilità deiparcheggi in questione per la TARI relativa all’anno 2021 (inacconto).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1 Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione digiudicato esterno.1.2 Secondo la richiamata sentenza n. 1529/18/2025: «Percompletezza il Collegio evidenzia che l’onere probatorio di cuiè onerata la parte privata, dalla documentazione in atti, risultainvece assolto in quanto alla dichiarazione originaria,presentata dall’odierna appellante al COMUNE, risulta allegatala relativa planimetria che l’amministrazione ha utilizzato perla conseguente tassazione, non in contestazione per quantoconcerne il negozio.

Laddove detta documentazione fosse statacomunque ritenuta incompleta, il COMUNE avrebbe dovuto,anche nell’ambito del presente giudizio, specificare le eventualinecessarie integrazioni.

Non avendo a tanto provveduto e nonavendo nemmeno dedotto in ordine alla inadeguatezza di dettadocumentazione, l’onere probatorio della parte privata è daritenersi assolto».1.3 Tuttavia, si tratta di sopravvenienza irrilevante ai fini delnostro giudizio perché la situazione accertata è successiva.Inoltre, il giudicato non è vincolante in punto di diritto, avendoaprioristicamente escluso l’obbligo di integrazionedocumentale da parte del contribuente in ordine alle superficiper le quali era invocata l’esclusione.

A tal proposito, sirammenta che, in materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - perNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limitidell'accertamento delle questioni di fatto e non anche inrelazione alle conseguenze giuridiche (da ultime: Cass., Sez.Trib., 11 marzo 2025, n. 6405; Cass., Sez. Trib., 5 novembre2025, n. 29311; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13645).2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, 1, commi 641 ss., della legge 27 dicembre 2013,n. 147, 36 e 38 del regolamento comunale IUC (Sezione TARI),approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il28 aprile 2016, n. 15, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., «per avere la Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio attribuito erroneamente allaricorrente una eccezione basata sul richiamo a detta norma,che disciplina la TARSU, laddove, invece, la ricorrente ne hacontestato l’applicabilità alla fattispecie in esame, avente adoggetto la TARI, la cui disciplina, prevista dalla Leggen.147/2013 art.1 commi 641 e seguenti, unitamente agliartt.36 e 38 Regolamento IUC-Sezione TARI- adottato dalComune di Aprilia con delibera C.C. n.15 del 28/04/2016, nonè stata presa in alcuna considerazione dai giudici di appello».2.1 Il predetto motivo è infondato, ancorché la correttezza indiritto del dispositivo non esima il collegio dalla parzialecorrezione della motivazione della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARI,le esclusioni dall'imposizione previste dall’art. 1, comma 641,della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (sulla falsariga dell'art.62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), in difetto di unaregolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabiliin maniera automatica, ma postulano che il contribuente diaNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria oin quella di variazione in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione, nonessendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successivadella sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa allatipologia di rifiuto prodotto (in termini: Cass., Sez. Trib., 1aprile 2025, n. 8595).2.3 Peraltro, anche l’applicabilità dell’esclusione previstadall’art. 38, comma 1, lett. h), del regolamento comunale IUCper le «aree adibite in via esclusiva al transito o alla sostagratuita dei veicoli» postula la condizione imprescindibile delladichiarazione prevista dal successivo comma 2.2.4 Ne discende che la sentenza impugnata ha correttamentenegato il riconoscimento dell’esclusione alla contribuente, siaper carenza della dichiarazione della superficie improduttiva dirifiuti, sia per capacità di produrre rifiuti delle aree destinate aparcheggi pertinenziali all’ipermercato.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ., e 7, comma 5-bis, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché: «I giudici del gravame,non avendo preso in considerazione le norme del regolamentocomunale, giungono a conclusioni errate anche in ordine allaprova, disattendendo i principi in tema di onere della prova cheil diritto tributario e il codice civile pongono in capoall’Amministrazione e, in ogni caso, onerando la societàcontribuente di provare la mancanza di capacità produttiva dirifiuti sebbene espressamente già esclusa dall’art. 38» delregolamento comunale IUC.3.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/20263.2 Non vi è stata alcuna alterazione dei principi sullaripartizione dell’onere probatorio (art. 2697 cod. civ. – inproposito, l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto 2022, n.130, che, essendo una norma di natura sostanziale e nonprocessuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al16 settembre 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso,o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia: Cass.,Sez. 5^, 27 ottobre 2022, n. 31878; Cass., Sez. Trib., 25 luglio2024, n. Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2026, n. 11606).

Ilcontribuente doveva provare, anzitutto, la preventivapresentazione della dichiarazione (anche se riferita ad anniprecedenti) per usufruire della esclusione automaticamenteconnessa alla stabile ed esclusiva destinazione delle aree atransito o sosta gratuita di autoveicoli ex art. 38, comma 1,lett. h), del regolamento comunale IUC.4.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti (in assolutaconformità alla proposta di definizione anticipata), il ricorsodeve essere rigettato.5.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.6.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), lamanifesta infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata nella metà dell’importo corrispondente allaNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026liquidazione delle spese giudiziali.

Difatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nel disporre che il soccombente può essere condannato apagare alla controparte una «somma equitativamentedeterminata», non fissa alcun limite quantitativo per lacondanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice,nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificare detta somma sulla basedell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra letante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^,20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib.,12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n.17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass.,Sez.

Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849).7.

In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis,terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve,altresì, condannare il ricorrente a pagare una sanzione di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, leSezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art.3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lasciapresumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.,Sez.

Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez.

Un., 13ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che lapredetta norma non prevede l'applicazione automatica dellesanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazionedelle caratteristiche del caso concreto, in base adun'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2023, n. 36069),avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneitàdelle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta.Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati,di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrenteal pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma,cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel casoin cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensidell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corteabbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deveessere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimatiabbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzionedeterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass.,Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195 – nello stesso senso:Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16luglio 2025, n. 19641).8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto della sussistenzaNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €3.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €3.200,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente alpagamento di una sanzione di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc.civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] EDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 9301/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9301/2025 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Milano, in persona delDirettore degli [OSCURATO:PERSONA] e Societari e Procuratore protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Lucca, ove elettivamente domiciliata (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Aprilia (LT), in persona dei componenti pro temporedella [OSCURATO:PERSONA] nominata con d.P.R. 23 aprile2025, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addario,con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorsodi costituzione nel presente procedimento;Numero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 6 novembre 2024, n.6711/18/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 6 novembre 2024, n. 6711/18/2024,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento n. 61719 del 4 maggio 2020 daparte del Comune di Aprilia (LT), notificatole l’11 maggio 2019,per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2020,nella misura complessiva di € 67.831,53, per le superficiadibite a parcheggio, coperto e scoperto, dell’ipermercatoubicato nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 (condecorrenza dal 2 aprile 2014), essendo state soggette al tributole aree del parcheggio coperto per mq. 6.601, con esclusionedi mq. 5.422 per viabilità e manovra, e del parcheggio scopertoper mq. 1.603, con esclusione di mq. 2.697 per viabilità emanovra, ha rigettato l’appello proposto dall’“EsselungaS.p.A.” nei confronti del Comune di Aprilia (LT) avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diLatina l’8 novembre 2021, n. 872/6/2021, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure- che aveva respinto il ricorso originario della contribuente sulrilievo che: «l’area adibita a parcheggio di un supermercato,come è quella di specie, è suscettibile di produrre rifiuti comeNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026ha avuto modo di chiarire più volte la Suprema Corte diCassazione che ha affermato che le aree frequentate dapersone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genereda considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate atassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero diautovetture nei parcheggi medesimi» - con la motivazione che:«Nella attuale fattispecie, appare certo ed inequivoco il fattoche l'area adibita a parcheggio di un supermercato fossesuscettibile di produrre rifiuti». Da qui la conclusione che, «perpoter assimilare l'attuale parcheggio, ad aree che per loronatura non appaiono destinate a produrre rifiuti, ilContribuente avrebbe dovuto, se del caso, dimostrare che ilparcheggio non producesse rifiuti, dando prova altresì conapposita denuncia ed idonea documentazione della sussistenzadei presupposti esentativi dal tributo. Tale accadimento nonrisulta eseguito in alcun modo dalla Parte, né si comprendecome avrebbe fatto il Contribuente a dimostrare che un'areaadibita a parcheggio dello stesso Supermercato non avesse irequisiti di produrre rifiuti. Il regime esentativo dal tributorichiesto dalla Parte appare quindi privo di supporto probatorioche possa indurre questa Corte a valutare la possibilità diesclusione dal Tributo».3. Il Comune di Aprilia (LT) ha resistito con controricorso.4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta didefinizione anticipata per manifestainammissibilità/infondatezza del ricorso per cassazione,rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione dellacausa.5. Le parti hanno depositato memorie illustrative.6. In memoria, la ricorrente ha dedotto la formazione tra lemedesime parti del giudicato esterno (con decorrenza dall’8Numero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026ottobre 2025) sulla sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio il 7 marzo 2025, n.1529/18/2025, che ha aveva escluso la tassabilità deiparcheggi in questione per la TARI relativa all’anno 2021 (inacconto).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1 Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione digiudicato esterno.1.2 Secondo la richiamata sentenza n. 1529/18/2025: «Percompletezza il Collegio evidenzia che l’onere probatorio di cuiè onerata la parte privata, dalla documentazione in atti, risultainvece assolto in quanto alla dichiarazione originaria,presentata dall’odierna appellante al COMUNE, risulta allegatala relativa planimetria che l’amministrazione ha utilizzato perla conseguente tassazione, non in contestazione per quantoconcerne il negozio. Laddove detta documentazione fosse statacomunque ritenuta incompleta, il COMUNE avrebbe dovuto,anche nell’ambito del presente giudizio, specificare le eventualinecessarie integrazioni. Non avendo a tanto provveduto e nonavendo nemmeno dedotto in ordine alla inadeguatezza di dettadocumentazione, l’onere probatorio della parte privata è daritenersi assolto».1.3 Tuttavia, si tratta di sopravvenienza irrilevante ai fini delnostro giudizio perché la situazione accertata è successiva.Inoltre, il giudicato non è vincolante in punto di diritto, avendoaprioristicamente escluso l’obbligo di integrazionedocumentale da parte del contribuente in ordine alle superficiper le quali era invocata l’esclusione. A tal proposito, sirammenta che, in materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - perNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limitidell'accertamento delle questioni di fatto e non anche inrelazione alle conseguenze giuridiche (da ultime: Cass., Sez.Trib., 11 marzo 2025, n. 6405; Cass., Sez. Trib., 5 novembre2025, n. 29311; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13645).2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, 1, commi 641 ss., della legge 27 dicembre 2013,n. 147, 36 e 38 del regolamento comunale IUC (Sezione TARI),approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il28 aprile 2016, n. 15, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., «per avere la Corte di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio attribuito erroneamente allaricorrente una eccezione basata sul richiamo a detta norma,che disciplina la TARSU, laddove, invece, la ricorrente ne hacontestato l’applicabilità alla fattispecie in esame, avente adoggetto la TARI, la cui disciplina, prevista dalla Leggen.147/2013 art.1 commi 641 e seguenti, unitamente agliartt.36 e 38 Regolamento IUC-Sezione TARI- adottato dalComune di Aprilia con delibera C.C. n.15 del 28/04/2016, nonè stata presa in alcuna considerazione dai giudici di appello».2.1 Il predetto motivo è infondato, ancorché la correttezza indiritto del dispositivo non esima il collegio dalla parzialecorrezione della motivazione della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARI,le esclusioni dall'imposizione previste dall’art. 1, comma 641,della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (sulla falsariga dell'art.62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), in difetto di unaregolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabiliin maniera automatica, ma postulano che il contribuente diaNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria oin quella di variazione in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione, nonessendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successivadella sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa allatipologia di rifiuto prodotto (in termini: Cass., Sez. Trib., 1aprile 2025, n. 8595).2.3 Peraltro, anche l’applicabilità dell’esclusione previstadall’art. 38, comma 1, lett. h), del regolamento comunale IUCper le «aree adibite in via esclusiva al transito o alla sostagratuita dei veicoli» postula la condizione imprescindibile delladichiarazione prevista dal successivo comma 2.2.4 Ne discende che la sentenza impugnata ha correttamentenegato il riconoscimento dell’esclusione alla contribuente, siaper carenza della dichiarazione della superficie improduttiva dirifiuti, sia per capacità di produrre rifiuti delle aree destinate aparcheggi pertinenziali all’ipermercato.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ., e 7, comma 5-bis, deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., giacché: «I giudici del gravame,non avendo preso in considerazione le norme del regolamentocomunale, giungono a conclusioni errate anche in ordine allaprova, disattendendo i principi in tema di onere della prova cheil diritto tributario e il codice civile pongono in capoall’Amministrazione e, in ogni caso, onerando la societàcontribuente di provare la mancanza di capacità produttiva dirifiuti sebbene espressamente già esclusa dall’art. 38» delregolamento comunale IUC.3.1 Il predetto motivo è infondato.Numero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/20263.2 Non vi è stata alcuna alterazione dei principi sullaripartizione dell’onere probatorio (art. 2697 cod. civ. – inproposito, l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, introdotto dall’art. 6 della legge 31 agosto 2022, n.130, che, essendo una norma di natura sostanziale e nonprocessuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al16 settembre 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso,o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia: Cass.,Sez. 5^, 27 ottobre 2022, n. 31878; Cass., Sez. Trib., 25 luglio2024, n. Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2026, n. 11606). Ilcontribuente doveva provare, anzitutto, la preventivapresentazione della dichiarazione (anche se riferita ad anniprecedenti) per usufruire della esclusione automaticamenteconnessa alla stabile ed esclusiva destinazione delle aree atransito o sosta gratuita di autoveicoli ex art. 38, comma 1,lett. h), del regolamento comunale IUC.4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti (in assolutaconformità alla proposta di definizione anticipata), il ricorsodeve essere rigettato.5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (qualeintrodotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzocomma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), lamanifesta infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriorecondanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamentedeterminata nella metà dell’importo corrispondente allaNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilitàprocessuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nel disporre che il soccombente può essere condannato apagare alla controparte una «somma equitativamentedeterminata», non fissa alcun limite quantitativo per lacondanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice,nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificare detta somma sulla basedell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra letante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^,20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib.,12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n.17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass.,Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849).7. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis,terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve,altresì, condannare il ricorrente a pagare una sanzione di €3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, leSezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art.3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026processo, poiché il non attenersi ad una valutazione delproponente, poi confermata nella decisione definitiva, lasciapresumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.,Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che lapredetta norma non prevede l'applicazione automatica dellesanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazionedelle caratteristiche del caso concreto, in base adun'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069),avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneitàdelle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta.Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati,di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrenteal pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma,cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel casoin cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensidell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corteabbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deveessere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimatiabbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzionedeterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto alcompimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass.,Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 – nello stesso senso:Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16luglio 2025, n. 19641).8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228), si dà atto della sussistenzaNumero registro generale 9301/2025Numero sezionale 4071/2026Numero di raccolta generale 15063/2026Data pubblicazione 19/05/2026dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €3.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €3.200,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente alpagamento di una sanzione di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc.civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris