CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BENEDETTO Flora ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha rideter- minato la pena nei confronti della ricorrente in mesi dieci di reclusione ed euro 3.333 di multa, per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupe- facente del tipo cocaina suddivisa in 34 confezioni re di un episodio di spaccio, ritenuta la recidiva. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferi- mento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla applicazione della recidiva. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione me- ramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Baníc e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico ri- conoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.3.2 Del tutto congruamente è stata poi motivata la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di ulteriore manifestazione di una capacità cri- minale ingravescente, della prosecuzione dell'attività di cessione di stupefacenti su piazza quale espressione di ennesima manifestazione di una condotta perseve- rante nel crimine, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggiornati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un pro- filo di maggiore riprovevolezza e accrescimento dello spessore criminoso. . 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in