Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26299/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 13740 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] - intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 680/01/2018, depositata in data 22 ottobre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Molise aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], quale ex legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, avverso la sentenza n. 7/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Isernia di accoglimento del ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento- notificato a D'[OSCURATO:PERSONA], quale ex legale rappresentante-liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, in ragione delle quote di partecipazione possedute in forza del regime di tassazione per trasparenza ex art. 116 TUIR - con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'anno 2006, un reddito di impresa di euro 320.144,00, ai fini Irap e Iva, a fronte di una perdita fiscale dichiarata di euro 84.233,00; -la CTR, per quanto di interesse, attesa la ritenuta efficacia non retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, quale norma operante sul piano sostanziale, ha confermato l'illegittimità dell'avviso in questione, in quanto emesso nei confronti una società estinta (nella specie, pacificamente cessata il 20.12.2010), senza che né il liquidatore né i soci, ai quali era stato notificato, potessero essere considerati responsabili non avendo più alcun tipo di rappresentanza giuridicamente valida per rispondere delle obbligazioni di un soggetto estinto e non in grado di delegare alcunché; ne conseguiva che l'invalidità dell'accertamento a carico della società faceva venire meno, in nesso di immediata derivazione, anche la regolarità degli accertamenti nei confronti dei soci; -i contribuenti sono rimasti intimati; - con ordinanza del 14.9.2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo assegnando all'Agenzia termine di sessanta giorni dalla comunicazione 2 d/V della medesima per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo non avvenuta correttamente; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - l'Agenzia ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va osservato che la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ad opera dell'Agenzia, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], non è andata a buon fine (non essendosi perfezionata sia la prima notifica dell'atto, spedita a mezzo servizio postale, con AR 78635131665-7 il 30.12.2021, presso la sua residenza in [OSCURATO:PERSONA] 159, [OSCURATO:PERSONA] del Sannio, BN, per temporanea assenza del destinatario, in assenza della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, cd.

C.A.D., non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa,

V. Cass.

SU n. Sez.

U, Sentenza n. 10012 de/ 15/04/2021, sia la seconda notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, sempre presso la sua residenza, in data 19.1.2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale v. ex plurimis, Cass. n. 33525 del 2019) per cui il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti di quest'ultimo; -ne consegue che l'esame a seguire degli altri motivi del ricorso principale rileva con riferimento alla posizione dei contribuenti (ex) soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali successori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei rapporti obbligatori facenti capo all'ente, sebbene accertati dopo la cancellazione dello stesso; -con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 2945 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73, 5 e 116 del TUIR, per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso in questione in quanto "l'invalidità dell'accertamento a carico della società (cessata nel 2010) [ aveva fatto] venire meno, in nesso di immediata derivazione, anche la regolarità di quelli nei confronti dei soci" ancorché, in ipotesi di intervenuta estinzione della società di capitali, permanesse la responsabilità dei soci o del liquidatore, quali subentranti nei rapporti attivi e passivi riguardanti la persona giuridica, in forza di un rapporto assimilabile a quello successorio; - con il secondo motivo, si denuncia, in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 36, n. 4, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, con una motivazione apparente, confermato la decisione del giudice di primo grado senza esternare l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione e la ratio decidendi; - il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; - ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa.

E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 1° gennaio 2004 (v.

Cass. Sez.

U. 22/02/2010, n. 4062).

Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado; va subito chiarito, con riguardo all'effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 — operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento), sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez.

V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez.

VI- 5, 15648/15, 11100/17); -ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui "nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente) a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art.110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale (da ultimo, Cass., Sez. 5, Ord. n. 16362 del 30/07/2020; Cass., sez. 5, n. 3087 del 2022); -nel caso di specie, la cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro imprese risale al 2010, evidentemente ben anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della società, per l'anno di imposta 2006 e alla sua notifica, nel 2014, a D'[OSCURATO:PERSONA], quale ex legale rappresentante-liquidatore nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, avendo la società esercitato l'opzione di trasparenza fiscale prevista dagli artt. 115 e 116 del d.P.R. 917 del 1986; -nella sentenza impugnata, la CTR ha mal governato i suddetti principi nell'annullare l'avviso - emesso nei confronti della società per debiti fiscali accertati pur dopo la sua cancellazione e notificato, per quanto di interesse, agli ex soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- sul presupposto dell'avvenuta estinzione della società già prima dell'accertamento, con ciò senza verificare la sussistenza della pretesa tributaria societaria e di conseguenza di quella nei confronti dei soci, quali subentranti nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta, ai sensi degli artt. 115 e 116 TUIR in ragione delle quote di partecipazione possedute; -in conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] mentre, con riguardo alla posizione dei contribuenti (ex) soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]; con riguardo alla posizione dei contribuenti (ex) soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 13740 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] - intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 680/01/2018, depositata in data 22 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Molise aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], quale ex legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, avverso la sentenza n. 7/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Isernia di accoglimento del ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento- notificato a D'[OSCURATO:PERSONA], quale ex legale rappresentante-liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, in ragione delle quote di partecipazione possedute in forza del regime di tassazione per trasparenza ex art. 116 TUIR - con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'anno 2006, un reddito di impresa di euro 320.144,00, ai fini Irap e Iva, a fronte di una perdita fiscale dichiarata di euro 84.233,00; -la CTR, per quanto di interesse, attesa la ritenuta efficacia non retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, quale norma operante sul piano sostanziale, ha confermato l'illegittimità dell'avviso in questione, in quanto emesso nei confronti una società estinta (nella specie, pacificamente cessata il 20.12.2010), senza che né il liquidatore né i soci, ai quali era stato notificato, potessero essere considerati responsabili non avendo più alcun tipo di rappresentanza giuridicamente valida per rispondere delle obbligazioni di un soggetto estinto e non in grado di delegare alcunché; ne conseguiva che l'invalidità dell'accertamento a carico della società faceva venire meno, in nesso di immediata derivazione, anche la regolarità degli accertamenti nei confronti dei soci; -i contribuenti sono rimasti intimati; - con ordinanza del 14.9.2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo assegnando all'Agenzia termine di sessanta giorni dalla comunicazione 2 d/V della medesima per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo non avvenuta correttamente; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - l'Agenzia ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va osservato che la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ad opera dell'Agenzia, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], non è andata a buon fine (non essendosi perfezionata sia la prima notifica dell'atto, spedita a mezzo servizio postale, con AR 78635131665-7 il 30.12.2021, presso la sua residenza in [OSCURATO:PERSONA] 159, [OSCURATO:PERSONA] del Sannio, BN, per temporanea assenza del destinatario, in assenza della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, cd. C.A.D., non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, V. Cass. SU n. Sez. U, Sentenza n. 10012 de/ 15/04/2021, sia la seconda notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, sempre presso la sua residenza, in data 19.1.2022, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale v. ex plurimis, Cass. n. 33525 del 2019) per cui il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti di quest'ultimo; -ne consegue che l'esame a seguire degli altri motivi del ricorso principale rileva con riferimento alla posizione dei contribuenti (ex) soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali successori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei rapporti obbligatori facenti capo all'ente, sebbene accertati dopo la cancellazione dello stesso; -con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 2945 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/73, 5 e 116 del TUIR, per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso in questione in quanto "l'invalidità dell'accertamento a carico della società (cessata nel 2010) [ aveva fatto] venire meno, in nesso di immediata derivazione, anche la regolarità di quelli nei confronti dei soci" ancorché, in ipotesi di intervenuta estinzione della società di capitali, permanesse la responsabilità dei soci o del liquidatore, quali subentranti nei rapporti attivi e passivi riguardanti la persona giuridica, in forza di un rapporto assimilabile a quello successorio; - con il secondo motivo, si denuncia, in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 36, n. 4, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, con una motivazione apparente, confermato la decisione del giudice di primo grado senza esternare l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione e la ratio decidendi; - il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; - ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 1° gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado; va subito chiarito, con riguardo all'effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 — operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento), sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI- 5, 15648/15, 11100/17); -ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui "nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente) a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art.110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale (da ultimo, Cass., Sez. 5, Ord. n. 16362 del 30/07/2020; Cass., sez. 5, n. 3087 del 2022); -nel caso di specie, la cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro imprese risale al 2010, evidentemente ben anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della società, per l'anno di imposta 2006 e alla sua notifica, nel 2014, a D'[OSCURATO:PERSONA], quale ex legale rappresentante-liquidatore nonché a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, avendo la società esercitato l'opzione di trasparenza fiscale prevista dagli artt. 115 e 116 del d.P.R. 917 del 1986; -nella sentenza impugnata, la CTR ha mal governato i suddetti principi nell'annullare l'avviso - emesso nei confronti della società per debiti fiscali accertati pur dopo la sua cancellazione e notificato, per quanto di interesse, agli ex soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- sul presupposto dell'avvenuta estinzione della società già prima dell'accertamento, con ciò senza verificare la sussistenza della pretesa tributaria societaria e di conseguenza di quella nei confronti dei soci, quali subentranti nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta, ai sensi degli artt. 115 e 116 TUIR in ragione delle quote di partecipazione possedute; -in conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] mentre, con riguardo alla posizione dei contribuenti (ex) soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]; con riguardo alla posizione dei contribuenti (ex) soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
Sentenza Cassazione n. 26299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris