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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11652/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11652/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3343/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38134/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di  [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11652/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3343/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38134/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Tarantoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di  [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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