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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17031/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trelfto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ehre-1-=nebtr9e-e4i€444do [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] lussi in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva semplice contestata, lo condannava alla pena di mesi due di arresto (mesi tre di arresto ridotti a mesi due di arresto per il giudizio di prevalenza).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lussi, tramite, il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 131-bis e 49 cod. pen.

Rileva la difesa come il valore del fatto, ai sensi di detto ultimo articolo, sia molto contenuto, e non ricorra l'abitualità ostativa alla causa di non punibilità ai sensi del primo articolo menzionato.

Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che va esclusa.

Si osserva, invero, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è illegittima, dopo l'entrata in vigore della

I. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647).

Orbene, nel caso in esame, il primo Giudice concede all'imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, che comunque andava esclusa trattandosi di ipotesi contravvenzionale, e nel calcolo della pena riduce la pena base da tre mesi a due mesi di arresto (per mero errore riportata nella parte iniziale della sentenza impugnata come reclusione).

L'esclusione della recidiva in questa sede, quindi, non modifica la pena, comunque ridotta - nel massimo - di un terzo per le circostanze attenuanti generiche.2.

Il ricorso è infondato, invece, nel resto.

Il ricorrente, invero, insiste sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

E ciò a fronte di argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, in cui si fa leva sul carattere non isolato dell'episodio di reato in presenza di un precedente sanzionamento, nonché sulla pericolosità di lussi evidenziata, comunque, dalla sottoposizione a misura di prevenzione speciale.

3. Va, infine, disposta la correzione dell'epigrafe della sentenza di appello, che riporta come cognome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e non lussi, quale emerge, invece, dagli atti e viene correttamente indicato nella sentenza di primo grado, oltre che nello stesso dispositivo della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude.

Rigetta nel resto il ricorso.

Ordina correggersi l'epigrafe della sentenza impugnata nel senso che il cognome dell'imputato sia scritto e letto lussi e non [OSCURATO:PERSONA].

Si annoti sull'originale della sentenza impugnata.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trelfto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ehre-1-=nebtr9e-e4i€444do [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] lussi in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva semplice contestata, lo condannava alla pena di mesi due di arresto (mesi tre di arresto ridotti a mesi due di arresto per il giudizio di prevalenza). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lussi, tramite, il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 131-bis e 49 cod. pen. Rileva la difesa come il valore del fatto, ai sensi di detto ultimo articolo, sia molto contenuto, e non ricorra l'abitualità ostativa alla causa di non punibilità ai sensi del primo articolo menzionato. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che va esclusa. Si osserva, invero, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è illegittima, dopo l'entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647). Orbene, nel caso in esame, il primo Giudice concede all'imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, che comunque andava esclusa trattandosi di ipotesi contravvenzionale, e nel calcolo della pena riduce la pena base da tre mesi a due mesi di arresto (per mero errore riportata nella parte iniziale della sentenza impugnata come reclusione). L'esclusione della recidiva in questa sede, quindi, non modifica la pena, comunque ridotta - nel massimo - di un terzo per le circostanze attenuanti generiche.2. Il ricorso è infondato, invece, nel resto. Il ricorrente, invero, insiste sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. E ciò a fronte di argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, in cui si fa leva sul carattere non isolato dell'episodio di reato in presenza di un precedente sanzionamento, nonché sulla pericolosità di lussi evidenziata, comunque, dalla sottoposizione a misura di prevenzione speciale. 3. Va, infine, disposta la correzione dell'epigrafe della sentenza di appello, che riporta come cognome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e non lussi, quale emerge, invece, dagli atti e viene correttamente indicato nella sentenza di primo grado, oltre che nello stesso dispositivo della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude. Rigetta nel resto il ricorso. Ordina correggersi l'epigrafe della sentenza impugnata nel senso che il cognome dell'imputato sia scritto e letto lussi e non [OSCURATO:PERSONA]. Si annoti sull'originale della sentenza impugnata. Così deciso in R
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