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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28998/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lodi il 22/5/2019 aveva riconosciuto la penale colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli arttt. 61 n. 1, 61 n. 11 quinques e 628 cod. pen., art. 81, 61 n. 1, 61 n. 11 quinques e 612 comma 2 cod. pen., nonché 660 cod. pen., ai danni ai danni della compagna [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso in Cassazione l'Ancona, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge per essere stata applicata una riduzione della pena detentiva per il rito abbreviato inferiore al terzo: riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti, infatti, il giudice di primo grado aveva determinato la pena per il reato continuato in anni due di reclusione, euro 600 di multa ed euro 200 di ammenda, riducendola poi per il rito ad anni uno e mesi sei di reclusione, euro 400 di multa ed euro 100 di ammenda.

2.2. Illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, essendosi riconosciuta la rapina in luogo del furto con strappo, pur essendo stata rivolta la violenza unicamente sulla cosa, il telefonino della persona offesa sul quale l'autore sospettava si stesse registrando la conversazione, prospettazione non esclusa dalla "non visibile cervicalgia del polso destro", ad avviso del ricorrente da ritenersi ripercussione indiretta e involontaria sulla persona di un'azione diretta solo sulla cosa.

3. Il secondo motivo di ricorso, volto a prospettare una diversa qualificazione del reato di cui al capo A), oltre a sottintendere una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in questa sede, è comunque infondato, atteso che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558).

Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente atto che «la violenza, pur diretta all'acquisizione del telefono, si era necessariamente e volutamente estesa alla persona, che teneva stretto il cellulare e non aveva nessuna intenzione di cederlo, come era ben consapevole l'imputato.

L'agente, dunque, per vincere la resistenza già dimostrata dalla vittima, che teneva ben stretto in mano l'oggetto, non ha dovuto superare soltanto la forza di coesione del telefono con la persona, ma ha dovuto forzare il polso, per fare allentare la presa», così inequivocabilmente esercitando violenza sulla persona.

2. Il primo motivo di ricorso, invece, è fondato, in quanto la pena determinata dal primo giudice per il delitto continuato in anni due di reclusione ed euro 600 di multa è stata ridotta ex ex art. 438 cod. proc. pen. in misura inferiore al terzo, ad anni uno e mesi sei di reclusione euro 400 di multa, anziché ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.

Per quanto si tratti di censura non prospettata con l'atto di appello, peraltro, deve osservarsi che la violazione del principio di legalità della pena è rilevabile di ufficio anche nel giudizio di cassazione a condizione che il ricorso non sia inammissibile e l'esame della questione rappresentata non comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Rv. 257612, fattispecie in cui la Corte ha rilevato l'illegittimità della pena, per essere riduzione del giudizio abbreviato applicata senza effettuare il previo temperamento previsto dall'art. 78 cod. pen.; cfr. anche Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Rv. 281488).

All'ammissibilità del motivo di ricorso consegue l'annullamento anche della condanna per la contravvenzione di cui al capo c), nelle more estintasi per la prescrizione maturata nel gennaio 2022 - trattandosi di fatti commessi sino al gennaio 2017 - oltre che l'annullamento della sentenza limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata ex art. 620 lett. f) cod. proc. pen. in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo sub c) perché estinto per prescrizione, nonché limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lodi il 22/5/2019 aveva riconosciuto la penale colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli arttt. 61 n. 1, 61 n. 11 quinques e 628 cod. pen., art. 81, 61 n. 1, 61 n. 11 quinques e 612 comma 2 cod. pen., nonché 660 cod. pen., ai danni ai danni della compagna [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso in Cassazione l'Ancona, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per essere stata applicata una riduzione della pena detentiva per il rito abbreviato inferiore al terzo: riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti, infatti, il giudice di primo grado aveva determinato la pena per il reato continuato in anni due di reclusione, euro 600 di multa ed euro 200 di ammenda, riducendola poi per il rito ad anni uno e mesi sei di reclusione, euro 400 di multa ed euro 100 di ammenda. 2.2. Illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, essendosi riconosciuta la rapina in luogo del furto con strappo, pur essendo stata rivolta la violenza unicamente sulla cosa, il telefonino della persona offesa sul quale l'autore sospettava si stesse registrando la conversazione, prospettazione non esclusa dalla "non visibile cervicalgia del polso destro", ad avviso del ricorrente da ritenersi ripercussione indiretta e involontaria sulla persona di un'azione diretta solo sulla cosa. 3. Il secondo motivo di ricorso, volto a prospettare una diversa qualificazione del reato di cui al capo A), oltre a sottintendere una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in questa sede, è comunque infondato, atteso che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558). Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente atto che «la violenza, pur diretta all'acquisizione del telefono, si era necessariamente e volutamente estesa alla persona, che teneva stretto il cellulare e non aveva nessuna intenzione di cederlo, come era ben consapevole l'imputato. L'agente, dunque, per vincere la resistenza già dimostrata dalla vittima, che teneva ben stretto in mano l'oggetto, non ha dovuto superare soltanto la forza di coesione del telefono con la persona, ma ha dovuto forzare il polso, per fare allentare la presa», così inequivocabilmente esercitando violenza sulla persona. 2. Il primo motivo di ricorso, invece, è fondato, in quanto la pena determinata dal primo giudice per il delitto continuato in anni due di reclusione ed euro 600 di multa è stata ridotta ex ex art. 438 cod. proc. pen. in misura inferiore al terzo, ad anni uno e mesi sei di reclusione euro 400 di multa, anziché ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Per quanto si tratti di censura non prospettata con l'atto di appello, peraltro, deve osservarsi che la violazione del principio di legalità della pena è rilevabile di ufficio anche nel giudizio di cassazione a condizione che il ricorso non sia inammissibile e l'esame della questione rappresentata non comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Rv. 257612, fattispecie in cui la Corte ha rilevato l'illegittimità della pena, per essere riduzione del giudizio abbreviato applicata senza effettuare il previo temperamento previsto dall'art. 78 cod. pen.; cfr. anche Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Rv. 281488). All'ammissibilità del motivo di ricorso consegue l'annullamento anche della condanna per la contravvenzione di cui al capo c), nelle more estintasi per la prescrizione maturata nel gennaio 2022 - trattandosi di fatti commessi sino al gennaio 2017 - oltre che l'annullamento della sentenza limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata ex art. 620 lett. f) cod. proc. pen. in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo sub c) perché estinto per prescrizione, nonché limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. C
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