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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31550/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina riformava parzialmente - quanto alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla pena che per l'effetto diminuiva in quella di anni due e mesi otto di reclusione e 10.000 euro di multa - la sentenza del Tribunale di Messina del 15 marzo 2019 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto illecitamente gr. 22, 435 di cocaina.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, avendo la Corte di appello omesso di procedere alla riduzione della pena per le concesse attenuanti generiche.

Erroneamente la Corte di appello ha escluso l'applicazione delle già concesse attenuanti generiche in virtù della riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. La censura è infatti genericamente formulata dal ricorrente, in quanto non evidenzia le ragioni che avevano giustificato la concessione in primo grado delle attenuanti generiche e che risultavano non assorbite dalla disposta riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve.

Invero, si è più volte affermato che non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, determini una diversa incidenza degli elementi circostanziali attenuanti (per tutte, Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Rv. 270667) e ciò in quanto muta con la derubricazione del reato la necessità di "adeguamento" imposta al giudicante rispetto al fato che ha portato alla condanna in primo grado.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina riformava parzialmente - quanto alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla pena che per l'effetto diminuiva in quella di anni due e mesi otto di reclusione e 10.000 euro di multa - la sentenza del Tribunale di Messina del 15 marzo 2019 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto illecitamente gr. 22, 435 di cocaina. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, avendo la Corte di appello omesso di procedere alla riduzione della pena per le concesse attenuanti generiche. Erroneamente la Corte di appello ha escluso l'applicazione delle già concesse attenuanti generiche in virtù della riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La censura è infatti genericamente formulata dal ricorrente, in quanto non evidenzia le ragioni che avevano giustificato la concessione in primo grado delle attenuanti generiche e che risultavano non assorbite dalla disposta riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve. Invero, si è più volte affermato che non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, determini una diversa incidenza degli elementi circostanziali attenuanti (per tutte, Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Rv. 270667) e ciò in quanto muta con la derubricazione del reato la necessità di "adeguamento" imposta al giudicante rispetto al fato che ha portato alla condanna in primo grado. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell
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