CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, dedicato a contestare il rigetto dell'istanza di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha evidenziato che la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1) e 2) da un lato (due reati di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) e quelli della sentenza sub 4) dall'altro (una condotta di cui all'art. 74 dello stesso decreto ed altre di cui all'art. 73) era già stata esclusa con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, e che sussiste una preclusione processuale a poter riproporre la medesima istanza, mentre il novum che ha giustificato la riproposizione dell'istanza e che è costituito dall'intervento di una ulteriore sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., non oggetto della precedente ordinanza, neanche viene affrontato in ricorso, dedicato interamente a contestare la mancata individuazione di una unica volizione criminale tra i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e di partecipazione all'associazione finalizzata alla commissione di reati di spaccio, che però era già stata esclusa dalla precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione e che non poteva, pertanto, essere rivalutata nell'incidente di esecuzione in esito al quale è stata emessa l'ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 d