CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 21099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteLsept+teigTi5hclus_04-treTPG PAOLA MASTCBERAR15INO ry-e[it5 De plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Modena ha applicato, ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, la pena richiesta dalle parti. 2. Avverso tale provvedimento, ricorrono gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Ajao, IKIAKHE Gideon e IRABOR Believe, lamentando la omessa valutazione degli elementi di cui all'articolo 129 codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, determinata in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decise n Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estens re Il Presidente (V" cenzo Tutinelli (Lu i Agostinacchio) ÌLUUAir- [OSCURATO:PERSONA]