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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01552/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PN4NM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Como, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 455 cod. pen. (capo A) e 640 cod. pen. (capo B)

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la inosservanza del dovere di verifica della corretta qualificazione giuridica dei fatti.

Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie di truffa e spendita di monete falsificate.

3. Il ricorso è inammissibile.

La censura sollevata non attiene alla qualificazione giuridica del fatto e dunque esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Essa, peraltro, è manifestamente infondata essendo pacifico che non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche gli ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 5, n. 7558 del 12/12/2018, dep. 2019, Rappa, Rv. 276454; conf.

Sez. 5, n. 5268 del 03/05/1985 Rv. 169473 - 01; Sez. 5, n. 101 del 28/10/1982 Rv. 156805 - 01; Sez.

U, n. 6713 del 07/02/1981 Rv. 149667 - 01).

Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PN4NM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Como, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 455 cod. pen. (capo A) e 640 cod. pen. (capo B) 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia la inosservanza del dovere di verifica della corretta qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie di truffa e spendita di monete falsificate. 3. Il ricorso è inammissibile. La censura sollevata non attiene alla qualificazione giuridica del fatto e dunque esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Essa, peraltro, è manifestamente infondata essendo pacifico che non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche gli ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 5, n. 7558 del 12/12/2018, dep. 2019, Rappa, Rv. 276454; conf. Sez. 5, n. 5268 del 03/05/1985 Rv. 169473 - 01; Sez. 5, n. 101 del 28/10/1982 Rv. 156805 - 01; Sez. U, n. 6713 del 07/02/1981 Rv. 149667 - 01). Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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