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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23337/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Foggia-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Foggia n.30/2018depositata il 15/01/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23125/2018Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 23337/2026Data pubblicazione 16/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/07/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Foggia-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Foggia n.30/2018depositata il 15/01/2018Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23125/2018Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 23337/2026Data pubblicazione 16/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/07/2026Andreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 23337/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris