CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 30928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del'iíEorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato d i illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish (pari a grammi 102) e marijuana (pari a grammi 115) di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così diversamente qualificata l'originaria imputazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit., condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro tremila di multa. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, plurimi vizi della motivazione per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di primo grado sebbene con ordinanza del 8 ottobre 2021. avesse ritenuto di interrompere la discussione per la necessità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., rinviando la prima udienza alla data del 17 dicembre 2021 al fine di consentire all'imputato la formalizzazione dell'istanza di messa alla prova e di concordare con l'U.E.P.E. il correlativo programma trattamentale, da sottoporre poi all'attenzione del Collegio. Pur essendosi di fatto pronunciata sui motivi d'impugnazione, ed in particolare sulla corretta qualificazione giuridica della tattispecie, da inquadrare nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, cit., la Corte d'appello ha illogicamente ritenuto ostativo al loro accoglimento il titolo del reato, in considerazione dei limiti edittali previsti per la diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., così determinando una palese contraddizione fra la richiamata ordinanza e la sentenza in questa Sede impugnata, là dove confermava integralmente quella di primo grado. Nel caso in esame, peraltro, la Corte d'appello ha erroneamente escluso la possibilità di riqualificare il fatto valorizzando esclusivamente il dato quantitativo legato al numero delle dosi di stupefacente, senza considerare le modalità complessive dell'azione ed il fatto che l'imputato, oltre ad essere incensurato, aveva da poco compiuto la maggiore età. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 giugno 2022, il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.2. Con l'ordinanza emessa in data 8 ottobre 2021 la Corte d'appello, dato atto delle conclusioni formulate dalle parti, si è limitata ad interrompere la fase della discussione, rinviando alla successiva udienza per consentire all'imputato - che chiedeva la sospensione del procedimento con messa alla prova ed un termine per attivare i contatti con l'U.E.P.E., sul presupposto che il fatto potesse essere riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit. la formalizzazione dell'istanza di messa alla prova e la possibilità di concordare il relativo programma trattamentale, da sottoporre all'attenzione del Collegio. Dalla richiamata ordinanza, invero, non è dato desumere alcuna decisione in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto: a tanto non può indurre la pur impropria formulazione lessicale (".... stante la necessità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 ") impiegatavi per giustificare il rinvio dell'udienza e dar così modo all'interessato di provvedere ai necessari adempimenti formali, atteso che nella successiva udienza del 17 dicembre 2021 la Corte distrettuale, acquisita la relativa documentazione ed invitate le parti ad interloquire sull'istanza difensiva, la rigettava invitandole a concludere sul merito del gravame, per poi pronunciare sentenza, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica. Nessuna contraddizione, peraltro, è rilevabile dal confronto fra l'ordinanza e la sentenza, poiché alcuna decisione era stata presa al riguardo, avendo la Corte rinviato l'udienza per consentire alla parte di acquisire la necessaria documentazione. La Corte, dunque, non si è formalmente pronunziata sul punto, concedendo all'interessato la possibilità di coltivare l'accesso all'istituto della messa alla prova in ipotesi di derubricazione del fatto. Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, si rende ampiamente ragione, con apprezzamento immune da vizi in questa Sede censurabili, della presenza delle condizioni ostative alla prospettata riqualificazione del fatto, in considerazione sia della varietà e del peso delle sostanze detenute, sia del numero di dosi da esse ricavabili sulla base della entità di principio attivo che caratterizzava i quantitativi di droga in sequestro, così confermando l'analogo vaglio delibativo già motivatamente espresso in primo grado. A fronte di tale conforme valutazione di merito, nessun ingresso può trovare in questa Sede l'assertiva prospettazione di una diversa o alternativa lettura dei medesimi profili fattuali già coerentemente apprezzati nelle competenti sedi di giudizio: profili la cui rivisitazione esula, come è noto, dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci