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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 01274/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27078/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n. 5164/2020 depositata il16/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Lecce, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il proprio cliente [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento dell’importo pari ad € 5.110,51, dovuto a titolo di compenso per l’attività professionale svolta. - Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] dedusse che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva predisposto alcun preventivo all’atto del conferimento dell’incarico, né lo aveva informato circa la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato. - Il Tribunale di Lecce accolse il ricorso e liquidò il compenso all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] osservando che, sebbene il compenso sia di regola pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico, la mancata predisposizione di un preventivo non determina alcuna invalidità contrattuale ed è possibile procedere alla liquidazione secondo i parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 - Quanto alla mancata informativa sul patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale ritenne invece che, nonostante vi sia un obbligo deontologico dell’avvocato di informare il proprio assistito della possibilità di presentare istanza per ottenere il beneficio, l’omessa informazione ha esclusivamente ripercussioni in termini disciplinari o di responsabilità professionale ma non esclude il diritto al compenso. - Secondo il Tribunale, infine, dalla documentazione prodotta in giudizio non risultava l’idoneità del [OSCURATO:PERSONA] ad accedere al patrocinio a spese dello Stato. - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. -L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. - Il rel atore ha formulato proposta, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - della memoria depositata il 17.10.2022 non può tenersi conto (cfr. art. 380 bis comma 2 cpc che prescrive il termine di cinque giorni prima dell’adunanza); - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 4 del codice deontologico forense nonché dell’art. 1460 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale di Lecce err ato nel ritenere che la violazione dell’obbligo di informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato abbia conseguenze solo disciplinari o di responsabilità professionale mentre tale omissione costituirebbe inadempimento contrattuale tale da giustificare il rifiuto del cliente di corrispondere il pagamento del compenso pattuito. -Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c. - Come più volte affermato dalle Sezioni Unite di codesta Corte, il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si danno per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247 del 2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (Cass. Sez.

U del 17/05/2021 n. 13168; Cass. Sez.

U del 25/06/2013 n. 15873); -Correttamente, il Tribunale di Lecce, ritenuto che vi fosse la prova dello svolgimento dell’attività professionale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’eccezione di inadempimento ed ha riconosciuto il compenso in favore del professionista, posto che l’omessa informazione della possibilità di usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato ha rilievo unicamente disciplinare e non incide sull’adempimento delle prestazioni professionali. - Con il seco ndo motivo di ricorso si deduce l’omesso o erroneo esame di fatti decisivi per il giudizio nonché la violazione degli artt.115, comma 1 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver ritenuto, il Tribunale di Lecce, l’idoneità della documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] a comprovare la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per godere del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. -Il motivo è inammissibile . -Non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 cpc perché il motivo non indica quale sia il fatto non esaminato (limitandosi a menzionare documenti e affermazioni dell’avvocato) e così neppure è ravvisabile la violazione degli artt. 115 e 116 cpc (nel senso inteso da SSUU n. 20867/2020); -Il motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità. - Ess infatti risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle proprie censure documenti depositati nel giudizio dimerito, limitandosi ad una mera elencazione degli stessi, omettendo di riprodurne, anche in via sintetica il contenuto; -Il ricorrente indica, tra i documenti prodotti e di cui sarebbe stato omesso l’esame il modello Unico per l’anno 2016, l’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal [OSCURATO:PERSONA] e la posizione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, dalla quale si evincerebbe che non era stata presentata la dichiarazione fiscale negli anni successive al 2016, stante la mancanza di redditi, oltre a documentazione attestante lo stato di invalidità INPS; - È noto, invece, che in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso, al fine di renderne possibile l'esame (Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019). –il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; – Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27078/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LECCE n. 5164/2020 depositata il16/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Lecce, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il proprio cliente [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare al pagamento dell’importo pari ad € 5.110,51, dovuto a titolo di compenso per l’attività professionale svolta. - Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] dedusse che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva predisposto alcun preventivo all’atto del conferimento dell’incarico, né lo aveva informato circa la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato. - Il Tribunale di Lecce accolse il ricorso e liquidò il compenso all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] osservando che, sebbene il compenso sia di regola pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico, la mancata predisposizione di un preventivo non determina alcuna invalidità contrattuale ed è possibile procedere alla liquidazione secondo i parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 - Quanto alla mancata informativa sul patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale ritenne invece che, nonostante vi sia un obbligo deontologico dell’avvocato di informare il proprio assistito della possibilità di presentare istanza per ottenere il beneficio, l’omessa informazione ha esclusivamente ripercussioni in termini disciplinari o di responsabilità professionale ma non esclude il diritto al compenso. - Secondo il Tribunale, infine, dalla documentazione prodotta in giudizio non risultava l’idoneità del [OSCURATO:PERSONA] ad accedere al patrocinio a spese dello Stato. - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. -L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. - Il rel atore ha formulato proposta, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - della memoria depositata il 17.10.2022 non può tenersi conto (cfr. art. 380 bis comma 2 cpc che prescrive il termine di cinque giorni prima dell’adunanza); - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 4 del codice deontologico forense nonché dell’art. 1460 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale di Lecce err ato nel ritenere che la violazione dell’obbligo di informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato abbia conseguenze solo disciplinari o di responsabilità professionale mentre tale omissione costituirebbe inadempimento contrattuale tale da giustificare il rifiuto del cliente di corrispondere il pagamento del compenso pattuito. -Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c. - Come più volte affermato dalle Sezioni Unite di codesta Corte, il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si danno per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione del codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 36 della l. n. 247 del 2012 consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (Cass. Sez. U del 17/05/2021 n. 13168; Cass. Sez. U del 25/06/2013 n. 15873); -Correttamente, il Tribunale di Lecce, ritenuto che vi fosse la prova dello svolgimento dell’attività professionale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’eccezione di inadempimento ed ha riconosciuto il compenso in favore del professionista, posto che l’omessa informazione della possibilità di usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato ha rilievo unicamente disciplinare e non incide sull’adempimento delle prestazioni professionali. - Con il seco ndo motivo di ricorso si deduce l’omesso o erroneo esame di fatti decisivi per il giudizio nonché la violazione degli artt.115, comma 1 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver ritenuto, il Tribunale di Lecce, l’idoneità della documentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] a comprovare la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per godere del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. -Il motivo è inammissibile . -Non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 cpc perché il motivo non indica quale sia il fatto non esaminato (limitandosi a menzionare documenti e affermazioni dell’avvocato) e così neppure è ravvisabile la violazione degli artt. 115 e 116 cpc (nel senso inteso da SSUU n. 20867/2020); -Il motivo è altresì inammissibile per difetto di specificità. - Ess infatti risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle proprie censure documenti depositati nel giudizio dimerito, limitandosi ad una mera elencazione degli stessi, omettendo di riprodurne, anche in via sintetica il contenuto; -Il ricorrente indica, tra i documenti prodotti e di cui sarebbe stato omesso l’esame il modello Unico per l’anno 2016, l’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal [OSCURATO:PERSONA] e la posizione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, dalla quale si evincerebbe che non era stata presentata la dichiarazione fiscale negli anni successive al 2016, stante la mancanza di redditi, oltre a documentazione attestante lo stato di invalidità INPS; - È noto, invece, che in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso, al fine di renderne possibile l'esame (Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019). –il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; – Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pri
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