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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 novembre 2025

Cassazione n. 24167/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 febbraio 2026 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, previo annullamento limitatamente ai delitti di cui all'art. 4 d.lgs. m. 74 del 2000, contestati ai capi 22, 25, 28, e 31, ha, nel resto, confermato il decreto emesso il 17 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni, somme di denaro ed altri valori mobiliari, che costituiscono profitto dei delitti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati all'indagata ai capi 17, 18, 19, 20, 21, per aver presentato, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed al fine di evadere VIVA, dichiarazioni fraudolente, indicando elementi passivi fittizi costituiti da fatture oggettivamente inesistenti, emesse da soggetti evasori totali ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); nonchè dei delitti di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000,contestati alla stessa ai capi 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 e 33, per aver presentato, nella qualità sopraindicata, dichiarazioni rese infedeli dall'indicazione di elementi passivi inesistenti, con evasione di IVA e per aver mascherato nelle dichiarazioni annuali la reale base imponibile, omettendo ricavi ed esponendo costi non deducibili, con evasione di IRES, il tutto con superamento dei limiti legali di rilevanza penale sia con riferimento all'imposta evasa, superiore ad euro 100.000,00, che per l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti rispetto a quelli indicati in dichiarazione.

2. Propone ricorso il difensore dell'indagata, affidandosi a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 325 cod. proc. pen. e all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui ai capi 17, 18, 19, 20,

21. Si osserva che l'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro in relazione ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, aderendo acriticamente all'impostazione accusatoria, secondo cui la qualifica di società cartiere ed evasori totali attribuita ai fornitori de [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA]) comporterebbe, quale automatica conseguenza, la natura oggettivamente inesistente delle operazioni commerciali fatturate.

La motivazione, si osserva, è sul punto meramente apparente e manifestamente illogica in quanto il Tribunale omette di compiere un'autonoma e concreta valutazione del fumus del reato, posto che l'automatismo logico per cui il fornitore cartiera realizza una operazione inesistente non soddisfa tale requisito, risolvendosi in una inammissibile inversione dell'onere della prova. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 325 cod. proc. pen. e all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui ai capi 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 e

33. Si osserva che il vizio motivazionale già dedotto con il primo motivo si estende per diretta conseguenza alla valutazione del fumus in relazione ai reati di dichiarazione infedele.

Tali contestazioni si fondano sul medesimo presupposto della indeducibilità dei costi e della indetraibilità dell'IVA relative alle fatture emesse per operazioni inesistenti e proprio la motivazione sulla inesistenza oggettiva delle operazioni e il vizio che la connota si ripercuote sulla sussistenza del fumus per i reati di cui all'articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000, la cui statuizione deve ritenersi illegittima.

Si deduce inoltre che il Tribunale del riesame ha avallato la ricostruzione del reddito operata in via induttiva dalla polizia giudiziaria mediante l'applicazione di 2un coefficiente di redditività del 45%, senza farsi carico di motivare sulla congruità e attendibilità di tale coefficiente nonostante le specifiche censure difensive. 2.3 Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

Si afferma che il Tribunale del riesame si limita a un generico richiamo per relazione al decreto del Giudice per le indagini preliminari, il quale a sua volta fonda il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali su elementi fattuali (il ruolo dei riciclatori; i prelievi immediati di contante) che appaiono riferibili a un diverso e distinto filone investigativo riguardante i coindagati Spinelli e Chiarenza senza esplicitare il nesso concreto e attuale con la posizione della ricorrente e della società da lei rappresentata.

Il Tribunale, si sostiene, non ha indicato alcun atto dispositivo concreto posto in essere dall'indagata né ha spiegato perché l'operatività della società e l'utilizzo di canali di pagamento tracciabili non siano elementi idonei ad escludere o quantomeno ad attenuare il pericolo di dispersione. 3 Con requisitoria scritta il Sost.

Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 II primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto generici.

Come noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; in termini conformi, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). 1.2 Nel caso in esame, con entrambi i motivi, relativi rispettivamente alla sussistenza del fumus commissi delicti di cui art. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi fondanti le operazioni inesistenti e l'infedeltà delle dichiarazioni presentate, e senza minimamente confrontarsi con essa, ha riproposto, sotto il profilo congiunto della violazione di legge e dell'omessa o carente motivazione, 3questioni riguardanti la ritenuta, in tesi, incongruenza della motivazione, richiamando quanto già dedotto in sede di riesame, ossia che non può automaticamente desumersi la natura oggettivamente inesistente delle operazioni commerciali fatturate dalla qualifica di "società cartiere" ed "evasori totali" attribuita ai fornitori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e far discendere da ciò la infedeltà delle dichiarazioni presentate, avallando acriticamente la ricostruzione del reddito operata in via induttiva dalla polizia giudiziaria. 1.3 I motivi sono inammissibili sia perché con essi si muovono censure precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sia perché alcuna violazione di legge sussiste nel caso in esame.

L'ordinanza impugnata, quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, valorizza la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società legalmente rappresentata dall'indagata, operante dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel settore dei servizi di informazione, del commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria, di metalli ferrosi e non, ha acquistato, tra gli anni 2020 e 2024, beni e servizi, per un volume di affari fino ad oltre diciotto milioni di euro nel solo 2023, da società appena costituite, o di breve durata, o operanti in altri settori merceologici, spesso seguite dal medesimo commercialista della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il tutto con una commistione di affari con gli altri coindagati, attraverso una serie di bonifici emessi da questi ultimi sui conti della [OSCURATO:PERSONA] ed immediatamente convertiti in assegni a favore degli stessi soggetti.

In particolare - e su questi elementi la difesa non si confronta - tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale in sede di riesame, hanno evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella sede di via Casilina a Roma - priva di insegne o altri elementi identificativi, con un contratto di fornitura di energia elettrica allacciata solo nel 2022 -, non dispone di un locale commerciale adeguato rispetto al volume di affari e all'anagrafe tributaria risulta aver indicato come luogo di esercizio quello del commercialista della società.

Alcuna violazione di legge si ravvisa nella ritenuta sussistenza di una serie di operazioni oggettivamente inesistenti, desunta dalla natura dei soggetti fornitori (Aurum di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:SOCIETA].) che, sottoposti ad accertamenti da parte della Guardia di finanza, sono risultati essere società cartiere, nonché dalle tipologie di affari realizzati.

I giudici di merito hanno valorizzato a questo fine non solo (e non tanto) la circostanza che le indicate ditte risultavano essere evasori totali ma anche la tipologia di operatività dimostrata, con transito di somme milionarie sui conti ed altrettanti esborsi milionari, anche connotati da minori ma comunque cospicui importi prelevati in contate o tramite assegni; l'inesistenza della sede; la diversità 4di oggetto sociale: a fronte di fatture emesse per importi cospicui, ma minori rispetto a quelli movimentati con bonifici, hanno legittimamente ritenuto valida la prospettazione accusatoria, che non risultava smentita dagli atti, secondo cui il sistema era in grado di generare redditi (in capo alle emittenti) non dichiarati con correlata evasione di IRES ed IVA (cfr pag 7 ordinanza impugnata).

L'inesistenza delle sedi (quasi in tutte non operative, o corrispondenti a locali disabitati o utilizzati da altri, senza targhe, ignote agli amministratori dei condomini, con legali rappresentanti che vivevano altrove e nulla sapevano delle società) e la diversità di oggetto sociale di alcune delle ditte fornitrici dei beni e dei servizi acquisitati dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante le prime non fossero in grado di produrli, in una alla presenza di società fornitrici aperte e cessate nel giro di pochi mesi, che non presentavano dichiarazioni IVA e/o dei redditi, con la presenza di soggetti non aventi capacità economiche e professionali per l'attività imprenditoriale, con un unico commercialista che ne curava la contabilità,sono tutti elementi seriamente indicativi della fittizietà delle operazioni fatturate e della infedeltà delle dichiarazioni dei redditi presentate, e tali elementi, opportunamente valorizzati sia dal Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale in sede di riesame, vengono apoditticamente censurati dalla difesa che si limita a negare la sussistenza del fumus commissi delicti, senza minimamente confrontarsi con essi, con conseguente inammissibilità, per genericità, dei motivi di doglianza. 2 Inammissibile è anche il terzo motivo di doglianza relativo alla sussistenza del periculum in mora. 2.1 II Tribunale ha ritenuto, alla luce delle risultanze acquisite, delle emergenze della documentazione, dei rilievi, degli accertamenti e delle verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria, non accoglibili le doglianze difensive sul periculum.

Oltre ad aver richiamato quanto affermato, in termini logici e coerenti, dal giudice per le indagini preliminari - laddove ha osservato che l'attuale assetto normativo prevede espressamente la confisca dei beni di cui gli indagati hanno la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato, nel caso in esame rappresentato dall'imposta complessivamente evasa e che, in forza di quanto stabilito da Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 — 01 deve ritenersi sussistente il periculum in mora, in ragione della condotta assunta, dell'ingente ammontare delle somme indebite acquisite, dell'assenza di adeguate garanzie patrimoniali che palesano, in temini di attualità e concretezza, il pericolo — il Tribunale del riesame, con argomentazione immune da censure, ha valorizzato una serie di ulteriori elementi che rendono concreto il pericolo di dispersione dei beni nella disponibilità degli indagati. 5Il Tribunale ha infatti evidenziato che la società [OSCURATO:PERSONA] risulta annoverare ventidue segnalazioni per operazioni sospette e che la legale rappresentante della stessa, odierna indagata, è a sua volta destinataria di trentasette segnalazioni per operazioni sospette e questi dati emergenti dagli atti, in una al numero - ingente - di "riciclatori" compiacenti; all'assenza di cassa e di magazzino della società al momento della verifica; ai saldi negativi sui conti correnti, nonostante l'ingentissimo volume di affari; alla assenza di beni e preziosi sono stati ritenuti elementi seriamente indicativi di elusione fiscale, così motivando, in concreto e senza ancorarlo alla condotta contestata, il periculum di dispersione.

2.2. Così facendo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi dal diritto vivente, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01; in questi termini, con riferimento alla confisca per equivalente anche Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, PMT c/ Filippetti, Rv. 283910 - 01, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, posto che la necessità di tale motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca avente ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato; in termini anche Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022 (dep. 2023), Beni, Rv. 284313 - 01). 2.3 Con tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive, oltre ad insistere sulla insussistenza del peri culum, non si confrontano, con conseguente inammissibilità anche di questo motivo di doglianza. 3 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 6Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.M2. -"/ Depositata in Cancelleria 1 LUG. 2ela A ~, • • [OSCURATO:PERSONA] Drn. ss9,EIisa ltO C--

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 febbraio 2026 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, previo annullamento limitatamente ai delitti di cui all'art. 4 d.lgs. m. 74 del 2000, contestati ai capi 22, 25, 28, e 31, ha, nel resto, confermato il decreto emesso il 17 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni, somme di denaro ed altri valori mobiliari, che costituiscono profitto dei delitti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati all'indagata ai capi 17, 18, 19, 20, 21, per aver presentato, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed al fine di evadere VIVA, dichiarazioni fraudolente, indicando elementi passivi fittizi costituiti da fatture oggettivamente inesistenti, emesse da soggetti evasori totali ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); nonchè dei delitti di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000,contestati alla stessa ai capi 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 e 33, per aver presentato, nella qualità sopraindicata, dichiarazioni rese infedeli dall'indicazione di elementi passivi inesistenti, con evasione di IVA e per aver mascherato nelle dichiarazioni annuali la reale base imponibile, omettendo ricavi ed esponendo costi non deducibili, con evasione di IRES, il tutto con superamento dei limiti legali di rilevanza penale sia con riferimento all'imposta evasa, superiore ad euro 100.000,00, che per l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti rispetto a quelli indicati in dichiarazione. 2. Propone ricorso il difensore dell'indagata, affidandosi a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 325 cod. proc. pen. e all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui ai capi 17, 18, 19, 20, 21. Si osserva che l'ordinanza impugnata ha confermato il sequestro in relazione ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, aderendo acriticamente all'impostazione accusatoria, secondo cui la qualifica di società cartiere ed evasori totali attribuita ai fornitori de [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA]) comporterebbe, quale automatica conseguenza, la natura oggettivamente inesistente delle operazioni commerciali fatturate. La motivazione, si osserva, è sul punto meramente apparente e manifestamente illogica in quanto il Tribunale omette di compiere un'autonoma e concreta valutazione del fumus del reato, posto che l'automatismo logico per cui il fornitore cartiera realizza una operazione inesistente non soddisfa tale requisito, risolvendosi in una inammissibile inversione dell'onere della prova. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 325 cod. proc. pen. e all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui ai capi 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 e 33. Si osserva che il vizio motivazionale già dedotto con il primo motivo si estende per diretta conseguenza alla valutazione del fumus in relazione ai reati di dichiarazione infedele. Tali contestazioni si fondano sul medesimo presupposto della indeducibilità dei costi e della indetraibilità dell'IVA relative alle fatture emesse per operazioni inesistenti e proprio la motivazione sulla inesistenza oggettiva delle operazioni e il vizio che la connota si ripercuote sulla sussistenza del fumus per i reati di cui all'articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000, la cui statuizione deve ritenersi illegittima. Si deduce inoltre che il Tribunale del riesame ha avallato la ricostruzione del reddito operata in via induttiva dalla polizia giudiziaria mediante l'applicazione di 2un coefficiente di redditività del 45%, senza farsi carico di motivare sulla congruità e attendibilità di tale coefficiente nonostante le specifiche censure difensive. 2.3 Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Si afferma che il Tribunale del riesame si limita a un generico richiamo per relazione al decreto del Giudice per le indagini preliminari, il quale a sua volta fonda il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali su elementi fattuali (il ruolo dei riciclatori; i prelievi immediati di contante) che appaiono riferibili a un diverso e distinto filone investigativo riguardante i coindagati Spinelli e Chiarenza senza esplicitare il nesso concreto e attuale con la posizione della ricorrente e della società da lei rappresentata. Il Tribunale, si sostiene, non ha indicato alcun atto dispositivo concreto posto in essere dall'indagata né ha spiegato perché l'operatività della società e l'utilizzo di canali di pagamento tracciabili non siano elementi idonei ad escludere o quantomeno ad attenuare il pericolo di dispersione. 3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 II primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto generici. Come noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; in termini conformi, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). 1.2 Nel caso in esame, con entrambi i motivi, relativi rispettivamente alla sussistenza del fumus commissi delicti di cui art. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi fondanti le operazioni inesistenti e l'infedeltà delle dichiarazioni presentate, e senza minimamente confrontarsi con essa, ha riproposto, sotto il profilo congiunto della violazione di legge e dell'omessa o carente motivazione, 3questioni riguardanti la ritenuta, in tesi, incongruenza della motivazione, richiamando quanto già dedotto in sede di riesame, ossia che non può automaticamente desumersi la natura oggettivamente inesistente delle operazioni commerciali fatturate dalla qualifica di "società cartiere" ed "evasori totali" attribuita ai fornitori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e far discendere da ciò la infedeltà delle dichiarazioni presentate, avallando acriticamente la ricostruzione del reddito operata in via induttiva dalla polizia giudiziaria. 1.3 I motivi sono inammissibili sia perché con essi si muovono censure precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione, limitato alla violazione di legge dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sia perché alcuna violazione di legge sussiste nel caso in esame. L'ordinanza impugnata, quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, valorizza la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società legalmente rappresentata dall'indagata, operante dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel settore dei servizi di informazione, del commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria, di metalli ferrosi e non, ha acquistato, tra gli anni 2020 e 2024, beni e servizi, per un volume di affari fino ad oltre diciotto milioni di euro nel solo 2023, da società appena costituite, o di breve durata, o operanti in altri settori merceologici, spesso seguite dal medesimo commercialista della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il tutto con una commistione di affari con gli altri coindagati, attraverso una serie di bonifici emessi da questi ultimi sui conti della [OSCURATO:PERSONA] ed immediatamente convertiti in assegni a favore degli stessi soggetti. In particolare - e su questi elementi la difesa non si confronta - tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale in sede di riesame, hanno evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella sede di via Casilina a Roma - priva di insegne o altri elementi identificativi, con un contratto di fornitura di energia elettrica allacciata solo nel 2022 -, non dispone di un locale commerciale adeguato rispetto al volume di affari e all'anagrafe tributaria risulta aver indicato come luogo di esercizio quello del commercialista della società. Alcuna violazione di legge si ravvisa nella ritenuta sussistenza di una serie di operazioni oggettivamente inesistenti, desunta dalla natura dei soggetti fornitori (Aurum di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:SOCIETA].) che, sottoposti ad accertamenti da parte della Guardia di finanza, sono risultati essere società cartiere, nonché dalle tipologie di affari realizzati. I giudici di merito hanno valorizzato a questo fine non solo (e non tanto) la circostanza che le indicate ditte risultavano essere evasori totali ma anche la tipologia di operatività dimostrata, con transito di somme milionarie sui conti ed altrettanti esborsi milionari, anche connotati da minori ma comunque cospicui importi prelevati in contate o tramite assegni; l'inesistenza della sede; la diversità 4di oggetto sociale: a fronte di fatture emesse per importi cospicui, ma minori rispetto a quelli movimentati con bonifici, hanno legittimamente ritenuto valida la prospettazione accusatoria, che non risultava smentita dagli atti, secondo cui il sistema era in grado di generare redditi (in capo alle emittenti) non dichiarati con correlata evasione di IRES ed IVA (cfr pag 7 ordinanza impugnata). L'inesistenza delle sedi (quasi in tutte non operative, o corrispondenti a locali disabitati o utilizzati da altri, senza targhe, ignote agli amministratori dei condomini, con legali rappresentanti che vivevano altrove e nulla sapevano delle società) e la diversità di oggetto sociale di alcune delle ditte fornitrici dei beni e dei servizi acquisitati dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante le prime non fossero in grado di produrli, in una alla presenza di società fornitrici aperte e cessate nel giro di pochi mesi, che non presentavano dichiarazioni IVA e/o dei redditi, con la presenza di soggetti non aventi capacità economiche e professionali per l'attività imprenditoriale, con un unico commercialista che ne curava la contabilità,sono tutti elementi seriamente indicativi della fittizietà delle operazioni fatturate e della infedeltà delle dichiarazioni dei redditi presentate, e tali elementi, opportunamente valorizzati sia dal Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale in sede di riesame, vengono apoditticamente censurati dalla difesa che si limita a negare la sussistenza del fumus commissi delicti, senza minimamente confrontarsi con essi, con conseguente inammissibilità, per genericità, dei motivi di doglianza. 2 Inammissibile è anche il terzo motivo di doglianza relativo alla sussistenza del periculum in mora. 2.1 II Tribunale ha ritenuto, alla luce delle risultanze acquisite, delle emergenze della documentazione, dei rilievi, degli accertamenti e delle verifiche effettuate dalla polizia giudiziaria, non accoglibili le doglianze difensive sul periculum. Oltre ad aver richiamato quanto affermato, in termini logici e coerenti, dal giudice per le indagini preliminari - laddove ha osservato che l'attuale assetto normativo prevede espressamente la confisca dei beni di cui gli indagati hanno la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato, nel caso in esame rappresentato dall'imposta complessivamente evasa e che, in forza di quanto stabilito da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 — 01 deve ritenersi sussistente il periculum in mora, in ragione della condotta assunta, dell'ingente ammontare delle somme indebite acquisite, dell'assenza di adeguate garanzie patrimoniali che palesano, in temini di attualità e concretezza, il pericolo — il Tribunale del riesame, con argomentazione immune da censure, ha valorizzato una serie di ulteriori elementi che rendono concreto il pericolo di dispersione dei beni nella disponibilità degli indagati. 5Il Tribunale ha infatti evidenziato che la società [OSCURATO:PERSONA] risulta annoverare ventidue segnalazioni per operazioni sospette e che la legale rappresentante della stessa, odierna indagata, è a sua volta destinataria di trentasette segnalazioni per operazioni sospette e questi dati emergenti dagli atti, in una al numero - ingente - di "riciclatori" compiacenti; all'assenza di cassa e di magazzino della società al momento della verifica; ai saldi negativi sui conti correnti, nonostante l'ingentissimo volume di affari; alla assenza di beni e preziosi sono stati ritenuti elementi seriamente indicativi di elusione fiscale, così motivando, in concreto e senza ancorarlo alla condotta contestata, il periculum di dispersione. 2.2. Così facendo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi dal diritto vivente, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01; in questi termini, con riferimento alla confisca per equivalente anche Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 - 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, PMT c/ Filippetti, Rv. 283910 - 01, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, posto che la necessità di tale motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca avente ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato; in termini anche Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022 (dep. 2023), Beni, Rv. 284313 - 01). 2.3 Con tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive, oltre ad insistere sulla insussistenza del peri culum, non si confrontano, con conseguente inammissibilità anche di questo motivo di doglianza. 3 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 6Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.M2. -"/ Depositata in Cancelleria 1 LUG. 2ela A ~, • • [OSCURATO:PERSONA] Drn. ss9,EIisa ltO C--
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