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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43681/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1953 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia dei 26 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la reiezione de! ricorso sentito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della decisione impugnata e ha depositato nota spese per la rifusione di quelle del grado sentito il difensore del 'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamata alle conclusioni prospettate da! ricorso . t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune di Trevi, resa dal Tribunale di Spoleto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di peculato per essersi appropriato, nella sua qualità di coordinatore del [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile del Comune di Trevi, dell'importo di euro 10000 corrispondente ai fondi raccolti dal gruppo in collaborazione con l'AVIS, destinati alla popolazione terremotata di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009. 2.Impugna la difesa dell'imputato a adduce cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si ribadisce la nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, già prospettata alla Corte del merito, per l'omessa indicazione del luogo di comparizione sia del giudice competente per il giudizio in violazione dell'art 601, comma 3, denunziando, ai contempo, la manifesta illogicità della motivazione spesa in sentenza nel superare il rilievo.

2.2. Con il secondo motivo si contesta, anche sotto il versante del travisamento della prova e del vizio di motivazione, la ritenuta configurabilità del peculato ascritto al ricorrente.

E ciò sia in relazione alla prova della consegna al Nocchi della somma di denaro raccolta in occasione della raccolta di fondi descritta dall'imputazione, fondata facendo leva su dichiarazioni di terzi non meglio precisati riportate dai testi Busciantella e Stocchi, utilizzate senza che mai siano state sentite le fonti dirette, del resto mai identificate; sia nel ritenere finanziata, organizzata e disciplinata dal Comune di Trevi l'attività di raccolta fondi realizzata dal gruppo volontari quando per contro le dichiarazioni testimoniali non solo non davano conto della detta raccolta ma rassegnavano comunque l'autonomia di tale gruppo e delle relative iniziative dal Comune al momento dei fatti.

Del tutto illogicamente, del resto, siffatto aspetto sarebbe stato messo in evidenza dalla sentenza gravata e ciò malgrado risulterebbe comunque valorizzato nel sostenere la configurabilità del peculato, erroneamente ritenuta, anche sul piano soggettivo, devalutando quanto evidenziato dallo stesso imputato con !a dichiarazione scritta resa dallo stesso (in relazione alla sottrazione da parte di terzi delle somme allo stesso consegnate) e senza soffermarsi sull'effettivo riscontro della destinazione pubblicistica degli importi raccolti, che, sulla base della stessa giurisprudenza della cassazione evocata dai giudici del merito, dovrebbe trovare supporto in 1.'n vincolo in tal senso assunto in forza di una previsione legislativa o di un atto amministrativo, nel caso mancante alla data della condotta a giudizio.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e del disposto di cui all'art 323 bis cod. perì. nonché in relazione alla interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta ai sensi dell'ad 317 bis cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo di lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto al danno patito dalla parte civile, liquidato in favore del Comune di Trevi malgrado la addotta autonomia del gruppo Volontari dal detto ente alla data dei fatti.

Si contrasta, inoltre, la liquidazione delle spese effettuata in favore della stessa parte in appello, attesa la sostanziale inconsistenza della relativa attività difensiva, definitasi esclusivamente nelle conclusioni prospettate in direzione della reiezione dell'appello.

2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso si evidenzia l'intervenuta prescrizione del fatto, la cui datazione, in assenza di altri elementi, andrebbe fatta risalire alla data immediatamente successiva all'evento sismico giustificativo della raccolta (7 aprile 2009).

2.6. Da ultimo, la difesa del ricorrente ha chiesto sospendersi l'immediata esecutività della condanna al risarcimento del danno contenuta nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso riposa su doglianze quantomeno infondate e merita in coerenza la reiezione.

2. Invertendo l'ordine dei motivi di ricorso, va subito affrontato e disatteso quello afferente alla rivendicata prescrizione del reato di peculato ascritto all'imputato, in ragione del rilievo logico pregiudiziale che assume il relativo tema.

3. Secondo l'assunto difensivo, la consumazione del peculato e la conseguente decorrenza del termine di prescrizione andrebbe fatta risalire all'epoca (anno 2009) della raccolta di fondi - operata dal gruppo di volontari coordinato dall'imputato- dei quali quest'ultimo si sarebbe appropriato.

L'assunto è marcatamente errato.

3.1. Va rimarcato, in premessa, che l'imputazione riporta la consumazione del reato contestato alla data del settembre 2012, momento nel quale sarebbe stato accertato che i fondi in questione non furono riversati alla comunità terremotata di [OSCURATO:PERSONA], che ne era destinataria.

A ben vedere, tuttavia, anche siffatto riferimento temporale è erroneo.

La consumazione del reato di peculato, infatti, va fatta risalire al momento in cui, pacificamente, si è verificata la distrazione della res oggetto di appropriazione rispetto alla finalità pubblica che ne domina e connota il portato: non coincide, dunque, con la data di apprensione materiale del denaro oggetto di appropriazione, suggerita dalla difesa; né con quella di verifica ex post della distrazione della res dalla finalità pubblicistica che la informa.

3.2. Nel caso, in assenza di altri elementi idonei a rassegnare con certezza il momento effettivo della distrazione, ben può essere valorizzato il dato della consegna - solo virtuale- alla comunità interessata dell'assegno recante l'importo raccolto nell'occasione; consegna avvenuta in occasione della manifestazione intervenuta nel dicembre del 2011, cui non è poi pacificamente conseguita da parte dell'imputato la materiale dazione del relativo importo.

Nel caso la consumazione del peculato — intesa nel senso della riscontrata interversione del possesso- è certamente successiva a tale momento; ma in assenza di una data precisa in cui si è concretizzata l'interversione, nell'interesse dell'imputato, si può coerentemente fare riferimento a tale momento, di certo antecedente la data, riportata nella contestazione, dell'avvenuto accertamento dell'onere inadempiuto da parte dell'imputato.

3.3. Ora, va evidenziato che la pena massima prevista per il peculato alla data della detta consumazione si attestava comunque in anni dieci di reclusione (sul punto, la novella del 2012, non ha inciso); il termine massimo di prescrizione (il 1° giugno 2024 perché quantificato in anni dodici e mesi sei in forza del combinato disposto di cui agii artt. 157, 160 e 161 cod. pen.) non risultava, dunque, decorso alla data della sentenza di appello né risulta maturate prima della odierna decisione di legittimità.

4. È manifestamente infondato il rilievo con il quale si ribadisce la rivendicata nullità dei decreto di citazione in appello.

Come puntualmente messo in evidenza dalla Corte territoriale, il decreto in questione - che nella intestazione conteneva l'indicazione della relativa provenienza (dalla Corte di appello di Perugia) - riportava anche l'indicazione del luogo di trattazione del processo (aula di udienza della sezione penale del Palazzo di Giustizia, [OSCURATO:PERSONA], 2).

La difesa lamenta che non risulterebbe indicata !a città di riferimento, ma il dato, all'evidenza, era immediatamente desumibile dalla intestazione dell'atto; rimarca, ancora, che dal decreto non sarebbe stato possibile comprendere quale fosse l'autorità giudiziaria chiamata a definire il processo, aspetto che tuttavia, a tacer d'altro, trovava una sua soluzione immediata nello stesso contenuto del gravame interposto dalla difesa (per l'appunto rivolto alla Corte perupina).

Da qui l'assoluta inconsistenza dei ri!ievo, che non dà conto di effettivi elementi destinati ad incidere, negativamente, sul diritto di difesa dP11"rnputato, alla cui garanzia è funzionale la disciplina relativa alla "vocatio in ius" ch;,, si ritiene nel caso, n modo evidentemente inconferente, vio!ata

5. Non meritano censure le considerazioni spese dalla Corte del merito nel rintracciare i costituti materiali e soggettivi del peculato ascritto all'imputato.

5.1. Sul piano probatorio, giova subito evidenziare che la sentenza gravata, oltre a fare riferimento alle dichiarazioni testimoniali dei testi Buscianella e Stocchi quanto alla consegna al ricorrente dell'importo raccolto nell'occasione dai volontari (testi che effettivamente riferiscono dato richiamandosi a quanto loro comunicato da volontari non meglio precisati), dà anche (e soprattutto) decisivo e assorbente rilievo alla dichiarazione confessoria stesa per iscritto dal Nocchi, acquisita agli atti; dichiarazione, questa, nel corpo della quale i! ricorrente ebbe a confermare di avere ricevuto i fondi raccolti e di non averli mai riversati alla comunità beneficiata perché oggetto di un imprecisato furto dallo stesso patito.

Il dato offerto da tale dichiarazione - che non risulta smentito da! ricorso, fonda più che adeguatamente la prova inerente alla consegna della somma a! Nocchi nonché quello del materiale mancato riversamento della stessa alla comunità che ne era destinataria.

Contribuisce, dunque, in maniera assorbente a disvelare i costituti anche soggettivi del peculato in contestazione, rendendo indifferenti al fine le deduzioni difensive dirette contestare gli altri momenti probatori pure apprezzati dai giudici del merito; e regge anche alle critiche prospettate dal ricorso quanto alla rilevata inconsistenza logica delle ragioni giustificative indicate dal Nocchi in relazione alle asserite ragioni giustificative della mancata consegna ( rassegnate dalla detta dichiarazione confessoria), alla luce della integrale assenza di elementi utili a supportare l'addotto così come puntualmente evidenziato dalla sentenza gravata.

Né, infine, può ritenersi in discussione l'aspetto in forza del quale eli importi in questione, indebitamente trattenuti dall'imputato, furono il frutto di una raccolta realizzata dal gruppo dei volontari della protezione civile del Comune di Trevi coordinato dall'imputato (ruolo mai contestato) con l'obiettivo di riversarne il portato alla comunità terremotata di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Paganica„ tutto nell'ottica tipica dell'attività resa dal gruppo di integrazione e ausilio ai compiti della Protezione civile.

Aspetto in fatto, questo, confermato inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei testi Fabiani e Buscianelia, richiamate :n sentenza e non contrastate in parte qua dal ricorso.

6. Sono infondati i rilievi proposti dal ricorso volti a mettere in discussione la qualifica soggettiva dell'imputato quale presupposto fondante del possesso qualificato relativo alla res appresa.

6.1. Secondo la giurisprudenza di Questa Corte - espressamente richiamata dai giudici del merito quale indicazione di principio decisiva ne definire in termini di peculato i'av)r-opriazione ascritta a: Nocchi- "il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio".

In coerenza è stato così evidenziato "che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all'associazione dalla [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche dei sistema, integra il delitto di reculato (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Rv. 278759; più di recente, Sez. 6, n. 18960 del 22 marzo 2022), sempre che i! trasferimento dei denaro da parte dei suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico (Sez. 6, n. 51923 dei 09/11/2016, Rv. 268561).

6.2. Ora, se la prima delle dette indicazioni di principio, inerente alla qualifica soggettiva, si attaglia perfettamente, per quanto si dirà, alla situazione in fatto portata allo scrutinio della Corte; di contro, le residue valutazioni di massima, legate alla connotazione dei fondi oggetto di appropriazione e alla conseguente ragione che ne fondava !a disponibilità in capo ai soggetto qualificato, sulle quali si è concentrato lo sforzo difensivo prospettato dal ricorso, sono eccentriche alla odierna regiudicanda e si rivelano solo foriere di equivoci interpretativi.

6.3. Sotto il primo versante, va ribadito che nel pervenire alla dualifica soggettiva dell'imputato non è decisiva la natura pubblica dell'ente cui io stesso risulta organicamente inserito.

In più occasioni, infatti, si è precisato, quale diretta conseguenza del criterio oggettivo funzionale adottato dai legislatore in esito alla novella apportata con !a legge n. 181 del 1992, che la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito e dalla natura pubblica dell'impiego svolto dai soggetto agente.

Possono, dunque, rientrare nelle categorie qualificate d: cui agli artt. 357 e 358 cod. pen, anche soggetti inseriti nella struttura oroaniazativa di una società per azioni, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finaiità pubbiiche, sia pure per il tramite di strumenti privatistici (da ultimo, Sei. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Beilinazzo, Rv.273781).

Rileva, piuttosto, l'attività svolta daii'ente di riferimento e quella concretamente spiegata dai soggetto agente.

E in questa ottica, proprio con gli arresti citati daHa Corte del merito e sopra indicati ., avuto riguardo ad enti coinvolti nel medesimo spazio di azione deirassociazione volontariato coordinata dal ricorrente, si è rimarcato che deve intendersi per "protezione civiie" l'insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamità.

Si tratta di un sistema articolato e complesso fondato sulla previsione e prevenzione dei rischi, del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell'emergenza e della mitigazione dei rischi con compiti, dall'evidente risvolto pubblicistico, che fanno capo a più amministrazioni pubbliche in un ambito complessivo del quale fanno parte, per l'appunto, anche le organizzazioni di volontariato, le quali uitime collaborano ad assicurare in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado sia di intervenire rapidamente in caso di emergenza, sia di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri, come previsto dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile In questa cornice diviene dunque immediatamente comprensibile l'affermazione secondo la quale i soggetti dotati di compiti gestori all'interno di dette organizzazioni, come non è controverso con riguardo all'odierno ricorrente, proprio in considerazione dell'attività che l'ente compie, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio allorquando gestiscono fondi correlati all'organizzazione di volontariato e alla relativa attività nell'ottica volta alla realizzazione di tali compiti di matrice pubblicistica.

6.4. Ciò premesso, è indifferente il fatto, rivendicato dalla difesa ; relativo alla autonomia del gruppo dei volontari in questione rispetto ai Comune di Trevi e alla contabilità di quest'ultimo nell'anno (2009) di realizzazione della raccolta che ha dato adito alla condotta appropriativa.

Rileva, piuttosto, il dato, incontroverso, in forza dei quale il erupoo dei volontari coordinato dal ricorrente, anche in quel frangente temporale, dravitava nell'orbita del detto Comune integrandone gli spazi ricompresi nel campo di azione della protezione civile facenti capo alla detta amministrazione, tanto da venire sostenuto economicamente dal Comune stesso.

6.5. L'imputazione rivolta al ricorrente, tuttavia, nen copre fatti attinenti alla gestione di fondi di provenienza pubblica diretti a sostenere l'azione del gruppo di volontari.

Diviene, dunque, inconferente i tema di discussione prospettato dalia difesa, sull'abbrivio della giurisprudenza di legittimità citata in precedenza, legato al "vincolo di destinazione" che deve gravare sulle somme erogate per -:,..ioportare l'azione di interesse collettivo svolta dal gruppo: nel caso !a colorazione pubblicistica della res oggetto di appropriazione trova conferma inequivioca nella causale dei fondi conseanati ai ricorrente e da questi non riversati alla comunità beneficiaria, ontologicamente correlata ai compiti di protezione civHe.

Wr.)or dei gruppo di volontari coordinate dai ricorrente.

Da qui la definitiva infondatezza delle critiche riservate dal ricorso ai giudizio di responsabilità.

7. La sentenza gravata, ancora, non merita censure in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta, con appezzamento di merito non manifestamente illogico e puntuale, non solo in ragione della rilevanza da assegnare al fatto ma anche in considerazione del complessivo contegno tenuto del ricorrente, anche successivo alla condotta a giudizio, coerentemente valorizzato in ragione della persistente inadempienza all'obbligo restitutorio.

8. Ad una stessa conclusione si perviene in relazione alla ritenuta non applicabilità delle attenuanti sancite dagli artt. 62, n. 4, e 323 bis cod. pen., escluse - con considerazioni che portano la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede- facendo coerentemente leva sulla consistenza della somma oggetto di appropriazione, letta alla luce della causale giustificatrice della stessa.

9. Quanto, infine, alla misura della pena irrogata, non particolarmente distante dai minimo edittale all'epoca vigente, la misura argomenta con la dovuta puntualità dando rilievo non solo all'importo oggetto di appropriazionea ma anche alla causale giustificativa della raccolta (alleviare le sofferenze e disagi di una comunità afflitta dalle conseguenze scaturite da un evento sismico), oarimenti supportando, in termini adeguati, la relativa scelta di merito, che rimane dunque insindacabile, travolgendo anche le ulteriori considerazioni spese con riguardo alle pene accessorie comminate.

10. Sono inammissibili, infine, perché quantomeno manifestamente infondate, le censure dirette a contestare la sentenza impugnata in rele7ione alle statuizioni rese in favore della parte civile.

Va subito evidenziato che l'appello non conteneva rilievi diretti a mettere in discussione la legittimazione del Comune rispetto alla pretesa risarcitoria veicolata con la costituzione civile: si contestava !a pretesa sotto aitri versanti e il relativo profilo, dunque, non può essere prospettato per la prima volta in sede di legittimità.

Quanto alle spese relative al grado di appello, va rilevato che dalla disamina degli atti emerge l'attività difensiva resa nell'interesse della parte C\file, tale da legittimare la relativa liquidazione e cosi smentire il contrario assunto prospettato dall'impugnazione.

La richiesta di sospensione proposta dal ricorso ai sensi gell'art 612 cod. proc. pen. risulta superata e assorbita dal tenore della presente decisione, alla quale consegue !a condanna dei ricorrente ai pagamento des spese processuali e di quelle affrontate nei grado dalla difesa della parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1953 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia dei 26 settembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la reiezione de! ricorso sentito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della decisione impugnata e ha depositato nota spese per la rifusione di quelle del grado sentito il difensore del 'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamata alle conclusioni prospettate da! ricorso . t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune di Trevi, resa dal Tribunale di Spoleto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di peculato per essersi appropriato, nella sua qualità di coordinatore del [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile del Comune di Trevi, dell'importo di euro 10000 corrispondente ai fondi raccolti dal gruppo in collaborazione con l'AVIS, destinati alla popolazione terremotata di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009. 2.Impugna la difesa dell'imputato a adduce cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si ribadisce la nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, già prospettata alla Corte del merito, per l'omessa indicazione del luogo di comparizione sia del giudice competente per il giudizio in violazione dell'art 601, comma 3, denunziando, ai contempo, la manifesta illogicità della motivazione spesa in sentenza nel superare il rilievo. 2.2. Con il secondo motivo si contesta, anche sotto il versante del travisamento della prova e del vizio di motivazione, la ritenuta configurabilità del peculato ascritto al ricorrente. E ciò sia in relazione alla prova della consegna al Nocchi della somma di denaro raccolta in occasione della raccolta di fondi descritta dall'imputazione, fondata facendo leva su dichiarazioni di terzi non meglio precisati riportate dai testi Busciantella e Stocchi, utilizzate senza che mai siano state sentite le fonti dirette, del resto mai identificate; sia nel ritenere finanziata, organizzata e disciplinata dal Comune di Trevi l'attività di raccolta fondi realizzata dal gruppo volontari quando per contro le dichiarazioni testimoniali non solo non davano conto della detta raccolta ma rassegnavano comunque l'autonomia di tale gruppo e delle relative iniziative dal Comune al momento dei fatti. Del tutto illogicamente, del resto, siffatto aspetto sarebbe stato messo in evidenza dalla sentenza gravata e ciò malgrado risulterebbe comunque valorizzato nel sostenere la configurabilità del peculato, erroneamente ritenuta, anche sul piano soggettivo, devalutando quanto evidenziato dallo stesso imputato con !a dichiarazione scritta resa dallo stesso (in relazione alla sottrazione da parte di terzi delle somme allo stesso consegnate) e senza soffermarsi sull'effettivo riscontro della destinazione pubblicistica degli importi raccolti, che, sulla base della stessa giurisprudenza della cassazione evocata dai giudici del merito, dovrebbe trovare supporto in 1.'n vincolo in tal senso assunto in forza di una previsione legislativa o di un atto amministrativo, nel caso mancante alla data della condotta a giudizio. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e del disposto di cui all'art 323 bis cod. perì. nonché in relazione alla interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta ai sensi dell'ad 317 bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo di lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto al danno patito dalla parte civile, liquidato in favore del Comune di Trevi malgrado la addotta autonomia del gruppo Volontari dal detto ente alla data dei fatti. Si contrasta, inoltre, la liquidazione delle spese effettuata in favore della stessa parte in appello, attesa la sostanziale inconsistenza della relativa attività difensiva, definitasi esclusivamente nelle conclusioni prospettate in direzione della reiezione dell'appello. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso si evidenzia l'intervenuta prescrizione del fatto, la cui datazione, in assenza di altri elementi, andrebbe fatta risalire alla data immediatamente successiva all'evento sismico giustificativo della raccolta (7 aprile 2009). 2.6. Da ultimo, la difesa del ricorrente ha chiesto sospendersi l'immediata esecutività della condanna al risarcimento del danno contenuta nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso riposa su doglianze quantomeno infondate e merita in coerenza la reiezione. 2. Invertendo l'ordine dei motivi di ricorso, va subito affrontato e disatteso quello afferente alla rivendicata prescrizione del reato di peculato ascritto all'imputato, in ragione del rilievo logico pregiudiziale che assume il relativo tema. 3. Secondo l'assunto difensivo, la consumazione del peculato e la conseguente decorrenza del termine di prescrizione andrebbe fatta risalire all'epoca (anno 2009) della raccolta di fondi - operata dal gruppo di volontari coordinato dall'imputato- dei quali quest'ultimo si sarebbe appropriato. L'assunto è marcatamente errato. 3.1. Va rimarcato, in premessa, che l'imputazione riporta la consumazione del reato contestato alla data del settembre 2012, momento nel quale sarebbe stato accertato che i fondi in questione non furono riversati alla comunità terremotata di [OSCURATO:PERSONA], che ne era destinataria. A ben vedere, tuttavia, anche siffatto riferimento temporale è erroneo. La consumazione del reato di peculato, infatti, va fatta risalire al momento in cui, pacificamente, si è verificata la distrazione della res oggetto di appropriazione rispetto alla finalità pubblica che ne domina e connota il portato: non coincide, dunque, con la data di apprensione materiale del denaro oggetto di appropriazione, suggerita dalla difesa; né con quella di verifica ex post della distrazione della res dalla finalità pubblicistica che la informa. 3.2. Nel caso, in assenza di altri elementi idonei a rassegnare con certezza il momento effettivo della distrazione, ben può essere valorizzato il dato della consegna - solo virtuale- alla comunità interessata dell'assegno recante l'importo raccolto nell'occasione; consegna avvenuta in occasione della manifestazione intervenuta nel dicembre del 2011, cui non è poi pacificamente conseguita da parte dell'imputato la materiale dazione del relativo importo. Nel caso la consumazione del peculato — intesa nel senso della riscontrata interversione del possesso- è certamente successiva a tale momento; ma in assenza di una data precisa in cui si è concretizzata l'interversione, nell'interesse dell'imputato, si può coerentemente fare riferimento a tale momento, di certo antecedente la data, riportata nella contestazione, dell'avvenuto accertamento dell'onere inadempiuto da parte dell'imputato. 3.3. Ora, va evidenziato che la pena massima prevista per il peculato alla data della detta consumazione si attestava comunque in anni dieci di reclusione (sul punto, la novella del 2012, non ha inciso); il termine massimo di prescrizione (il 1° giugno 2024 perché quantificato in anni dodici e mesi sei in forza del combinato disposto di cui agii artt. 157, 160 e 161 cod. pen.) non risultava, dunque, decorso alla data della sentenza di appello né risulta maturate prima della odierna decisione di legittimità. 4. È manifestamente infondato il rilievo con il quale si ribadisce la rivendicata nullità dei decreto di citazione in appello. Come puntualmente messo in evidenza dalla Corte territoriale, il decreto in questione - che nella intestazione conteneva l'indicazione della relativa provenienza (dalla Corte di appello di Perugia) - riportava anche l'indicazione del luogo di trattazione del processo (aula di udienza della sezione penale del Palazzo di Giustizia, [OSCURATO:PERSONA], 2). La difesa lamenta che non risulterebbe indicata !a città di riferimento, ma il dato, all'evidenza, era immediatamente desumibile dalla intestazione dell'atto; rimarca, ancora, che dal decreto non sarebbe stato possibile comprendere quale fosse l'autorità giudiziaria chiamata a definire il processo, aspetto che tuttavia, a tacer d'altro, trovava una sua soluzione immediata nello stesso contenuto del gravame interposto dalla difesa (per l'appunto rivolto alla Corte perupina). Da qui l'assoluta inconsistenza dei ri!ievo, che non dà conto di effettivi elementi destinati ad incidere, negativamente, sul diritto di difesa dP11"rnputato, alla cui garanzia è funzionale la disciplina relativa alla "vocatio in ius" ch;,, si ritiene nel caso, n modo evidentemente inconferente, vio!ata 5. Non meritano censure le considerazioni spese dalla Corte del merito nel rintracciare i costituti materiali e soggettivi del peculato ascritto all'imputato. 5.1. Sul piano probatorio, giova subito evidenziare che la sentenza gravata, oltre a fare riferimento alle dichiarazioni testimoniali dei testi Buscianella e Stocchi quanto alla consegna al ricorrente dell'importo raccolto nell'occasione dai volontari (testi che effettivamente riferiscono dato richiamandosi a quanto loro comunicato da volontari non meglio precisati), dà anche (e soprattutto) decisivo e assorbente rilievo alla dichiarazione confessoria stesa per iscritto dal Nocchi, acquisita agli atti; dichiarazione, questa, nel corpo della quale i! ricorrente ebbe a confermare di avere ricevuto i fondi raccolti e di non averli mai riversati alla comunità beneficiata perché oggetto di un imprecisato furto dallo stesso patito. Il dato offerto da tale dichiarazione - che non risulta smentito da! ricorso, fonda più che adeguatamente la prova inerente alla consegna della somma a! Nocchi nonché quello del materiale mancato riversamento della stessa alla comunità che ne era destinataria. Contribuisce, dunque, in maniera assorbente a disvelare i costituti anche soggettivi del peculato in contestazione, rendendo indifferenti al fine le deduzioni difensive dirette contestare gli altri momenti probatori pure apprezzati dai giudici del merito; e regge anche alle critiche prospettate dal ricorso quanto alla rilevata inconsistenza logica delle ragioni giustificative indicate dal Nocchi in relazione alle asserite ragioni giustificative della mancata consegna ( rassegnate dalla detta dichiarazione confessoria), alla luce della integrale assenza di elementi utili a supportare l'addotto così come puntualmente evidenziato dalla sentenza gravata. Né, infine, può ritenersi in discussione l'aspetto in forza del quale eli importi in questione, indebitamente trattenuti dall'imputato, furono il frutto di una raccolta realizzata dal gruppo dei volontari della protezione civile del Comune di Trevi coordinato dall'imputato (ruolo mai contestato) con l'obiettivo di riversarne il portato alla comunità terremotata di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Paganica„ tutto nell'ottica tipica dell'attività resa dal gruppo di integrazione e ausilio ai compiti della Protezione civile. Aspetto in fatto, questo, confermato inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei testi Fabiani e Buscianelia, richiamate :n sentenza e non contrastate in parte qua dal ricorso. 6. Sono infondati i rilievi proposti dal ricorso volti a mettere in discussione la qualifica soggettiva dell'imputato quale presupposto fondante del possesso qualificato relativo alla res appresa. 6.1. Secondo la giurisprudenza di Questa Corte - espressamente richiamata dai giudici del merito quale indicazione di principio decisiva ne definire in termini di peculato i'av)r-opriazione ascritta a: Nocchi- "il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio". In coerenza è stato così evidenziato "che la condotta di appropriazione di somme di denaro, erogate all'associazione dalla [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile per il perseguimento delle finalità pubbliche dei sistema, integra il delitto di reculato (Sez. 6, n. 14171 del 29/01/2020, Rv. 278759; più di recente, Sez. 6, n. 18960 del 22 marzo 2022), sempre che i! trasferimento dei denaro da parte dei suddetto ente sia avvenuto con un vincolo di destinazione, risultante da espressa diposizione normativa o da una sua manifestazione di volontà, in virtù del quale la gestione del denaro, che conserva la sua natura di pecunia pubblica, comporta lo svolgimento di un servizio pubblico (Sez. 6, n. 51923 dei 09/11/2016, Rv. 268561). 6.2. Ora, se la prima delle dette indicazioni di principio, inerente alla qualifica soggettiva, si attaglia perfettamente, per quanto si dirà, alla situazione in fatto portata allo scrutinio della Corte; di contro, le residue valutazioni di massima, legate alla connotazione dei fondi oggetto di appropriazione e alla conseguente ragione che ne fondava !a disponibilità in capo ai soggetto qualificato, sulle quali si è concentrato lo sforzo difensivo prospettato dal ricorso, sono eccentriche alla odierna regiudicanda e si rivelano solo foriere di equivoci interpretativi. 6.3. Sotto il primo versante, va ribadito che nel pervenire alla dualifica soggettiva dell'imputato non è decisiva la natura pubblica dell'ente cui io stesso risulta organicamente inserito. In più occasioni, infatti, si è precisato, quale diretta conseguenza del criterio oggettivo funzionale adottato dai legislatore in esito alla novella apportata con !a legge n. 181 del 1992, che la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito e dalla natura pubblica dell'impiego svolto dai soggetto agente. Possono, dunque, rientrare nelle categorie qualificate d: cui agli artt. 357 e 358 cod. pen, anche soggetti inseriti nella struttura oroaniazativa di una società per azioni, quando l'attività della società sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finaiità pubbiiche, sia pure per il tramite di strumenti privatistici (da ultimo, Sei. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Beilinazzo, Rv.273781). Rileva, piuttosto, l'attività svolta daii'ente di riferimento e quella concretamente spiegata dai soggetto agente. E in questa ottica, proprio con gli arresti citati daHa Corte del merito e sopra indicati ., avuto riguardo ad enti coinvolti nel medesimo spazio di azione deirassociazione volontariato coordinata dal ricorrente, si è rimarcato che deve intendersi per "protezione civiie" l'insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamità. Si tratta di un sistema articolato e complesso fondato sulla previsione e prevenzione dei rischi, del soccorso alle popolazioni colpite, del contrasto e del superamento dell'emergenza e della mitigazione dei rischi con compiti, dall'evidente risvolto pubblicistico, che fanno capo a più amministrazioni pubbliche in un ambito complessivo del quale fanno parte, per l'appunto, anche le organizzazioni di volontariato, le quali uitime collaborano ad assicurare in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado sia di intervenire rapidamente in caso di emergenza, sia di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri, come previsto dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] della protezione civile In questa cornice diviene dunque immediatamente comprensibile l'affermazione secondo la quale i soggetti dotati di compiti gestori all'interno di dette organizzazioni, come non è controverso con riguardo all'odierno ricorrente, proprio in considerazione dell'attività che l'ente compie, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio allorquando gestiscono fondi correlati all'organizzazione di volontariato e alla relativa attività nell'ottica volta alla realizzazione di tali compiti di matrice pubblicistica. 6.4. Ciò premesso, è indifferente il fatto, rivendicato dalla difesa ; relativo alla autonomia del gruppo dei volontari in questione rispetto ai Comune di Trevi e alla contabilità di quest'ultimo nell'anno (2009) di realizzazione della raccolta che ha dato adito alla condotta appropriativa. Rileva, piuttosto, il dato, incontroverso, in forza dei quale il erupoo dei volontari coordinato dal ricorrente, anche in quel frangente temporale, dravitava nell'orbita del detto Comune integrandone gli spazi ricompresi nel campo di azione della protezione civile facenti capo alla detta amministrazione, tanto da venire sostenuto economicamente dal Comune stesso. 6.5. L'imputazione rivolta al ricorrente, tuttavia, nen copre fatti attinenti alla gestione di fondi di provenienza pubblica diretti a sostenere l'azione del gruppo di volontari. Diviene, dunque, inconferente i tema di discussione prospettato dalia difesa, sull'abbrivio della giurisprudenza di legittimità citata in precedenza, legato al "vincolo di destinazione" che deve gravare sulle somme erogate per -:,..ioportare l'azione di interesse collettivo svolta dal gruppo: nel caso !a colorazione pubblicistica della res oggetto di appropriazione trova conferma inequivioca nella causale dei fondi conseanati ai ricorrente e da questi non riversati alla comunità beneficiaria, ontologicamente correlata ai compiti di protezione civHe. Wr.)or dei gruppo di volontari coordinate dai ricorrente. Da qui la definitiva infondatezza delle critiche riservate dal ricorso ai giudizio di responsabilità. 7. La sentenza gravata, ancora, non merita censure in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta, con appezzamento di merito non manifestamente illogico e puntuale, non solo in ragione della rilevanza da assegnare al fatto ma anche in considerazione del complessivo contegno tenuto del ricorrente, anche successivo alla condotta a giudizio, coerentemente valorizzato in ragione della persistente inadempienza all'obbligo restitutorio. 8. Ad una stessa conclusione si perviene in relazione alla ritenuta non applicabilità delle attenuanti sancite dagli artt. 62, n. 4, e 323 bis cod. pen., escluse - con considerazioni che portano la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede- facendo coerentemente leva sulla consistenza della somma oggetto di appropriazione, letta alla luce della causale giustificatrice della stessa. 9. Quanto, infine, alla misura della pena irrogata, non particolarmente distante dai minimo edittale all'epoca vigente, la misura argomenta con la dovuta puntualità dando rilievo non solo all'importo oggetto di appropriazionea ma anche alla causale giustificativa della raccolta (alleviare le sofferenze e disagi di una comunità afflitta dalle conseguenze scaturite da un evento sismico), oarimenti supportando, in termini adeguati, la relativa scelta di merito, che rimane dunque insindacabile, travolgendo anche le ulteriori considerazioni spese con riguardo alle pene accessorie comminate. 10. Sono inammissibili, infine, perché quantomeno manifestamente infondate, le censure dirette a contestare la sentenza impugnata in rele7ione alle statuizioni rese in favore della parte civile. Va subito evidenziato che l'appello non conteneva rilievi diretti a mettere in discussione la legittimazione del Comune rispetto alla pretesa risarcitoria veicolata con la costituzione civile: si contestava !a pretesa sotto aitri versanti e il relativo profilo, dunque, non può essere prospettato per la prima volta in sede di legittimità. Quanto alle spese relative al grado di appello, va rilevato che dalla disamina degli atti emerge l'attività difensiva resa nell'interesse della parte C\file, tale da legittimare la relativa liquidazione e cosi smentire il contrario assunto prospettato dall'impugnazione. La richiesta di sospensione proposta dal ricorso ai sensi gell'art 612 cod. proc. pen. risulta superata e assorbita dal tenore della presente decisione, alla quale consegue !a condanna dei ricorrente ai pagamento des spese processuali e di quelle affrontate nei grado dalla difesa della parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamen
Sentenza Cassazione n. 43681/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris