CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 febbraio 1965
Cassazione n. 31900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1970 avverso l'ordinanza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/dtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la revocazione del decreto emesso dal Tribunale di Roma il 19 giugno 2000, riformato con decreto emesso dalla Corte di appello di Roma il 6 luglio 2005, provvedimenti in forza dei quali risultava disposta la confisca di prevenzione di beni che erano stati ritenuti riconducibili al deceduto [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, raggiunto da giudizio di pericolosità sociale. Le istanti sostenevano che la confisca era divenuta illegittima per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano la confisca cli beni appartenenti a persone dedite ad attività delittuose - categoria ora prevista dall'art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - mantenendo ferma solo la disposizione che consente la confisca di beni appartenenti a persone che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose - categoria ora prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. Le istanti sostenevano, infatti, che la confisca della quale chiedevano la revoca risultava disposta, secondo il citato provvedimento emesso il 6 luglio 2005, dalla Corte di appello di Roma, sulla base di una ritenuta configurabilità, a carico del ‘s loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], della sola qualità di persona dedita ad attività delittuose, non di persona che vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose. 2. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 3 maggio 2021, rigettava l'istanza di revocazione, affermando che i provvedimenti ablativi - decreto del Tribunale di Roma del 19 giugno 2020 e decreto della Corte di appello di Roma del 6 luglio 2005 - avevano disposto la confisca in relazione alla seconda ipotesi, cioè ravvisando a carico del soggetto, cui i beni confiscati erano ritenuti riconducibili, la qualità di persona che viveva abitualmente con i proventi di attività delittuose. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsi per cassazione, con atto unitario volto ad ottenere l'annullamento del menzionato provvedimento del 3 maggio 2021. Si sostiene che il Tribunale di Roma sia incorso in violazione di legge nel rigettare la richiesta di revocazione, poiché non avrebbe tenuto conto che sussistevano gli estremi per la revoca della confisca, in virtù dell'assetto normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 e del fatto che il suddetto decreto emesso dalla Corte di appello di Roma il 6 luglio 2005, di riforma del precedente decreto emesso dal Tribunale di Roma il 19 giugno 2000, non aveva ravvisato a carico di [OSCURATO:PERSONA] la qualità di persona che vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose, ma solo quella di persona dedita ad attività delittuose. 4. Il difensore delle ricorrenti ha presentato atto di motivi aggiunti datato 12 ottobre 2021, con il quale illustra le proprie deduzioni insistendo nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Roma il 3 maggio 2021. 5. A seguito del deposito della requisitoria sopra richiamata del Procuratore generale presso questa Corte, il difensore delle ricorrenti ha presentato memoria di replica con la quale insiste ulteriormente nelle proprie deduzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del citato testo normativo (Sez. U, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282474 - 02). Dal principio è agevole ricavare che, in presenza di pericolosità generica che sia stata affermata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, cioè nei confronti di persona ritenuta dedita ad attività delittuose, sussistono gli estremi, a seguito della citata pronuncia della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, affinché il giudice del merito disponga la revoca della confisca, mentre detti estremi non sussistono, e la revoca non può essere disposta, nel caso in cui la pericolosità generica sia stata affermata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cioè nei confronti di persona di cui si ritenga che viva abitualmente con i proventi di attività delittuose. 1.2. Ciò posto in astratto, deve rilevarsi che la motivazione posta a corredo del menzionato provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 3 maggio 2021, • qui impugnato, non consente di stabilire che il giudice del merito abbia rispettato i principi di diritto che regolano la materia. Il provvedimento ora impugnato, infatti, non reca motivazione che possa convincere della sussistenza di ragioni in base alle quali - alla luce delle statuizioni e delle osservazioni contenute non solo nel decreto del Tribunale di Roma del 19 giugno 2020, ma anche nel decreto della Corte di appello di Roma del 6 luglio 2005 - debba concludersi che la pericolosità generica di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata affermata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cioè ritenendo a suo carico che egli vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose, e non ai sensi del solo art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cioè ritenendo che egli fosse persona dedita ad attività delittuose. A tale mancanza di idonea spiegazione non possono sopperire, perché logicamente insufficienti, le considerazioni richiamate nel provvedimento ora impugnato, secondo le quali nei precedenti provvedimenti venne ritenuta la provenienza illecita dei guadagni investiti da [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto dei beni poi confiscati. Deve considerarsi, in proposito, la differenza tra le valutazioni inerenti alla sfera oggettiva e riguardanti il rapporto fra determinati beni e la provenienza del denaro necessario per acquistarli, e le valutazioni zittinenti alla sfera soggettiva, circa la qualificazione di una persona come abitualmente vivente con i proventi di attività delittuose. 2. In tale situazione, il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 3 maggio 2021, ora impugnato, deve essere annullato, con rinvio allo stesso Tribunale che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati. Il giudice del rinvio sarà libero di riconoscere o negare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza di revocazione, ma dovrà rispettare i suddetti principi di diritto e rendere congrua motivazione. P.Q.m. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per