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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46934/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché puramente assertivi della esistenza di vizi in punto di configurabilità del dolo che, in relazione al reato in esame, è generico e, dunque, si esaurisce nella consapevole violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio.

E', inoltre, manifestamente infondato il motivo secondo cui la durata dell'allontanamento, ai fini della configurabilità del reato di evasione, deve essere superiore a dodici ore, che non trova applicazione alla fattispecie, come quella in esame, in cui la condannata è stata ammesso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva ai sensi dell'art. 47-ter, ord. pen. (cfr. Sez. 4, n. 16182 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275579); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera réltrice [OSCURATO:PERSONA]/5fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché puramente assertivi della esistenza di vizi in punto di configurabilità del dolo che, in relazione al reato in esame, è generico e, dunque, si esaurisce nella consapevole violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio. E', inoltre, manifestamente infondato il motivo secondo cui la durata dell'allontanamento, ai fini della configurabilità del reato di evasione, deve essere superiore a dodici ore, che non trova applicazione alla fattispecie, come quella in esame, in cui la condannata è stata ammesso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva ai sensi dell'art. 47-ter, ord. pen. (cfr. Sez. 4, n. 16182 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275579); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera réltrice [OSCURATO:PERSONA]/5fe
Sentenza Cassazione n. 46934/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris