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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 38705/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uu0' Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di applicazione del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti legali applicazione del regime differenziato; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, avendo l'ordinanza dato contezza dei dati investigativi significativi del pericolo di contatti con la cosca di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uu0' Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di applicazione del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti legali applicazione del regime differenziato; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato, avendo l'ordinanza dato contezza dei dati investigativi significativi del pericolo di contatti con la cosca di riferimento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2022
Decreto Cassazione n. 38705/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris