Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 26928/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12160/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Verbania [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, largo Trionfale 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura a marginedel ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana, sez. 13 n. 107/13/13, depositata in data 6 novembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] premette di essere socio unic o della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale assegnava al la stessa un immobile sito in Forte dei Marmi per l'importo di assegnazione di euro

1.372.000. La socia rassegnava le proprie dimissioni da liquidatore nell'Assemblea 12 f ebbraio 2007.

Il 26 f ebbraio di quell'anno v eniva notificato al nuovo liquidatore della S agi Costruzioni l’ 'apertura di una verifica fiscale.

In data 30 m arzo 2007, veniva notificato al liquidatore il processo verbale di constatazione e il 5 novembre del 2008 venivanotificato allo stesso e alla contribuente l'avviso con cui veniva accertato in maggior valore (rispetto al dichiarato di cui sopra)del bene assegnat o , sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del territorio, con conseguente rideterminazione del volume d'affari del reddito imponibile e del valore della produzione.

2. Avverso tale atto veniva proposto ricorso davanti alla CTP, la quale lo accoglieva dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7, l. 27 luglio 2000, n.212.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle entrate.

Con sentenza n. 107 del 2013 qui impugnata, la Commissione tributaria regionale della Toscana riteneva l'appello fondato.

La contribuente, pertanto, propone il presente ricorso affidandolo a cinque motivi.

Si è costituita l'Agenzia a mezzo di controricorso per resistere all'impugnazione.

In data 28 marzo 2019 la ricorrente presentava istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.lgs. 23 ottobre 2018, n. 119.

Con comunicazione del 30 novembre 2020, la contribuente faceva presente che l'Agenzia delle entrate aveva espresso diniego alla definizione agevolata, per avere essa preso a base della determinazione dell’importo di definizione, la somma derivante dal giudizio definito con la società e non quello proprio della controversia presente.

In data 4 maggio del 2020 avverso il provvedimento di diniego la contribuente ha proposto ricorso in unico grado dinanzi a questa Corte, ritualmente notificato all'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi.

L’Agenzia ha depositato sul punto apposito controricorso.

La ricorrente ha poi depositato ulteriore memoria datata 1° luglio 2022, per meglio precisare le difese all’esito dei controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo del ricorso la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 , l. 27 luglio 2000 , n. 212 , dell'art. 42 , d .

P .

R . 2 9 settembre 197 3, n . 600 e dell'art . 56 , d .P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , in relazione all'art . 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.

Lament a , infatti, la contribuente che la Commissione tributaria regionale abbia affermato che la sentenza di primo grado avesse erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse compiutamente motivato.

La pronuncia risulta viziata, ad avviso della contribuente, perché il giudice d'appello, riformando la sentenza di primo grado, riteneva legittimo l'avviso di accertamento in quanto sufficientemente motivato, violando così il disposto dell'art . 7 della legge 212 / 2000, in virtù della quale gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati.

La disposizione prevede, tra l'altro, che se la motivazione fa riferimento ad un atto non conosciuto, non ricevut o dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

La giurisprudenza della Corte h a più volte ribadito la necessità dell'allegazione all'atto notificato di quello richiamato o della sua riproduzione nel contenuto essenziale.

In particolare, secondo la Corte, è necessaria la riproduzione del contenuto essenziale, per consentire al contribuente di conoscere nel modo più compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, poste dall'ufficio finanziario a fondamento dell'atto impositivo.

Nella specie, la pronuncia impugnata violerebbe le norme e i principi s opra richiamati, laddove ritiene legittimo un avviso di accertamento a cui non è stato allegato il processo verbale di constatazione e i documenti allegati, espressamente e ripetutamente richiamat i in motivazione quale parte integrante dell'atto di accertamento.

In effetti, il processo verbale di constatazione era stato regolarmente notificato al solo liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nominato il 12 febbraio del 2007, per cui la ricorrente non ne ebbe conoscenza integrale e legale.

Né lo stesso avviso riporta il contenuto essenziale del pvc , pur facendovi continuo rinvio.

Ad avviso della contribuente, il fatto che, secondo la Commissione tributaria regionale,nell'avviso si indichi che si è tenuto conto della qualità di immobile di lusso, di valore di assegnazione coincidente con il prezzo di acquisto del terreno poi edificato e della stima di valore secondo l'andamento di mercato, non potrebbe consentire di ritenere l'avviso debitamente motivato.

Infatti, alla contribuente, sulla base dell'avviso, non è dato sapere e prendere posizione in merito ai motivi per i quali sia stato ritenuto l'immobile stesso di lusso, icriteri seguiti nella stima, i costi contabilizzati capitalizzati.

2. Con il secondo motivo, la contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 , cod . proc . civ , i n relazione all'art. 360, primo comma, num . 4, cod. proc. civ., e per omesso esame di un fatto decisivo della controversia, a i sensi dell'art. 360, primo comma, num . 5, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riteneva che dal verbale dell'Assemblea si ricavasse che la Beltrami era certamente al corrente dell'accertamento in corso e dei suoi termini, al punto che in esso si leggerebbe esplicitamente come per la verifica in corso, vi fosse la necessità di affidare la liquidazione a un professionista.

In realtà, osserva la ricorrente, dopo un primo accesso da parte della Guardia di finanza, la Beltrami aveva cessato di svolgere la funzione di liquidatore.

Tutti gli atti venivano successivamente notificati al solo liquidatore.

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per la controversia a i sensi dell'art . 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. , nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 7 , l. 212 / 2000 e de gli art t. 42 , d.

P .

R . n. 600 / 1973, 56 , d.P.R. n. 633 / 1972 e 36 , d.P.R. n. 602 /1 973, in relazione all'art . 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

Afferma infatti la Commissione tributaria regionale che, nella fattispecie, non sussisterebbe alcun difetto di legittimazione passiva, poiché l'accertamento è stato notificato alla contribuente in ragione della sua dedotta responsabilità, deriva nte dalla cessione dell'immobile da una società a socio unico, appunto [OSCURATO:PERSONA], al legale rappresentante della società s tessa .

Tuttavia, la contribuente esclude che nell'avviso i mpugnato sia dedotta la propria responsabilità ai sensi dell'art. 36 , d.

P .

R. n. 602 /1

973. Infatti, la norma viene citata solo a pagina sei dell'avviso, con riferimento a future misure cautelari che asseritamente verranno richieste dall'Agenzia.

Pertanto, risulterebbe evidente che l'Agenzia richiamava l a responsabilità in paro la con riferimento a una futura , eventuale iniziativa cautelare, non ancora posta in essere.

Dal momento che nell'avviso di accertamento nessun riferimento veniva fatto a detta pretesa responsabilità ex art . 36 cit., se non ai fini, come detto, dell'eventu ale richiesta di misura cautelare , l'esponente non poteva difendersi contro pretese forme di responsabilità,mai avanzate nei suoi confronti.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 36 , d.

P .

R . n. 602 /1 973 , ai sensi dell'art . 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art . 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

Infatti, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato, laddove ha rit enuto sussistere la responsabilità della ricorrente, ai sensi dell'art. 36 citato.

L ' art. 36 , i nfatti , n on potrebbe legittimare la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto la suddetta norma espressamente prevede un'ipotesi di responsabilità solidale, meramente sussidiaria , che interviene solo una volta che sia stata accertata la debenza dell'imposta da parte della società.

Tale responsabilità sussidiaria sorgerebbe solo laddove la s ocietà non fosse in grado di soddisfare il proprio debito, ovvero laddove l'escussione del responsabile principale n on risult asse fruttuosa, circostanza anche questa tutta da verificarsi.

Inoltre, la disposizione prevede una responsabilità sussidiaria del liquidatore e del socio assegnatario, laddove in fase di liquidazione la società non abbia onorato i propri obblighi impositivi ed abbia provveduto ad assegnare un bene ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari.

Ciò conferma l a stessa Agenzia, laddove a pagina 19 del proprio atto di appello afferma che, per dimostrare la pretesa violazione dell'art . 36 , è necessario dare la prova della volontà espressa del socio di sottrarre patrimonio destinabile al soddisfacimento dei debiti contratti della società,nel periodo di svolgimento della propria attività.

5. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, primo comma, num.5 cod. proc. civ.

La pronuncia d’appello ha stabilito che , quanto al merito della pretesa, in sede di ricorso introduttivo la contribuente non ha indicato alcun elemento concreto per contrastare le affermazioni dell'avviso, né argomenti specifici si rinvengono negli atti successivi,in particolare elementi idonei a mettere in discussione i dati oggettivi portati nell'avviso.

La ricorrente rileva anzitutto che, non conoscendo il processo verbale di constatazione e i suoi allegati, non poteva prendere posizione sul prezzo di mercato, sulla stima del bene in oggetto.

Essa s i è dunque necessariamente limitata a rilevare d i aver agito con la massima diligenza, avendo tenuto conto in particolaredei valori estimativi che hanno carattere di orientamento, di aver analizzato il fatto che le op erazioni di assegnazione non hanno generato movimentazioni finanziarie , né che vi era stato alcun intento di natura speculativa e che si è tenutoconto delle dimensioni dell'immobile, che è di lusso solo per l'effetto dell'applicazione dell'aliquota IVA e non per le specifiche caratteristiche.

In ogni caso, la contribuente faceva presente come con la legge “comunitaria” 7 luglio 2009, n. 88 , a vente valenza retroattiva,il terzo comma dell'art. 14 del d.P.R. n. 633 /19 72 , ch e precedentemente prevedeva che per la determinazione del valore normale si facesse riferimento, in quanto possibile , a lle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni e servizi e in mancanza alle mercuriali e listini della Camera di Commercio , alle tariffe professionali ecc., è stato modific ato nel senso che per la determinazione del valore normale, si fa rinvio ad appositi criteri che verranno st abiliti con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente, il valore normale cui l'Agenzia fa continuo riferimento, per sos tenere la fondatezza dei propri accertamenti, calcolato secondo i criteri ante riforma, non è più attendibile.

L'Agenzia su questa difesa nullaavrebbe dedotto.

6. In relazione ai motivi spiegati avverso il diniego di definizione agevolata, deduce la contribuente che l’Agenzia avrebbe violato l’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n.119, posto che sussisterebbero tutti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza, e a fronte di ciò l’Agenzia doveva solo controllare la definibilità della lite; la tempestività della domanda e il corretto ammontare degli importi versati.

Viceversa l’Agenzia, col proprio diniego, era entrata nel merito della solidarietà tributaria.

In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l’applicazione al caso di specie dell’estensione del giudicato disciplinata dall’art.1306 cod. civ., che richiederebbe, per l’operare della stessa, una manifestazione di volontà, nella specie da concretizzarsi a mezzo di una domanda da parte del coobbligato che intenda farla valere.

Orbene osserva la ricorrente che la stessa e la società, sono sempre stati considerati obbligati in solido per la somma di € 815.819,00, però ridotta ad € 451.831,84 dalla decisione CTR nei confronti della Sagi.

Per la giurisprudenza del S.C. la disposizione di cui all’art.1306, 2° comma, cod. civ., opera in favore del condebitore d’imposta e non trova ostacoli nell’inerzia di questi nei riguardi dell’accertamento (Cass. Sez.

U., 22/06/1991, n. 7053).

Dunque, la definitività dell’accertamento nei confronti del debitore rimasto inerte non precluderebbe al medesimo di avvalersi della sentenza favorevole, ottenuta dal condebitore più solerte.

Pertanto, non risulterebbe che, per avvalersi della estensione del giudicato, occorra formulare apposita domanda.

Ne deriverebbe che la Beltrami poteva beneficiare della sentenza passata in giudicato nei confronti della società Sagi, di cui era co-obbligata per quanto sopra chiarito, con la quale le imposte erano state appunto rideterminate nella minor somma di € 451.831,84.

7. Nel proprio controricorso avverso i suesposti motivi, l’Agenzia ribadisce che, affinché possa operare, l’estensione del giudicato richiede un’espressa domanda da parte del co-obbligato.

L’Agenzia espressamente non contesta la qualità di co - obbligato in capo alla socia ricorrente, ma ritiene l’insufficienza di tale qualità, occorrendo una specifica manifestazione di volontà espressa.

L’estensione del giudicato costituirebbe un diritto potestativo sostanziale, che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato a carico del co-obbligato (Cass. 1681/2000; da ultimo Cass. 05/12/2019, n. 31807).

Nella specie tale specifica manifestazione di volontà sarebbe mancata, non potendosi considerare tale la semplice indicazione nella domanda di definizione delle liti pendenti, di un valore della lite diverso da quello in contestazione, fatto pari a quello di altro giudizio del quale non è riportato alcun elemento identificativo.

Tantomeno varrebbe invocare la circolare n.6 del 1° aprile 2019, riferibile infatti all’ipotesi di domanda di condono, presentata da un co-obbligato, che estende gli effetti anche agli altri, mentre nella specie l’estensione attiene non alla domanda di condono ed ai relativi effetti, ma al giudicato.

8. L'espresso diniego alla definizione agevolata adottato dall'Agenzia delle entrate impone di esaminare con priorità il ricorsocon il quale la contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte tale provvedimento, risultando evidente che il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l'esame del ricorso proposto dall'Agenzia delleentrate.

Preliminarmente, va osservato che il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui «il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pendela controversia», atteso che la dizione legislativa è chiara nell'attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall'Amministrazione sulla domanda di definizione.

L'ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avversoil provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente, è stata infatti affermata da questa Corte già con la sentenza Cass. 12/07/2006, n. 15847 (con riguardo all ’art.16 dell a l. 2 dicembre 2002, n. 289 del 2002), sia dalla successiva Cass.26/11/2014, n. 25095, con riferimento al l’art.39, d.l. n. 98 del 2011, che prevede che l'impugnazione va da proposta «dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite» (in senso conforme, Cass. 30/11/2018, n. 31049; Cass. 3/05/2019, n. 11623).

Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in «stretto rapporto di pregiudizialità» rispetto a quella concernente l'atto impositivo.

Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. 27/01/2016, n. 1518, «Il condo no fiscale ....costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata» e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamenteprevalente su quest'ultimo.

8.1. I motivi che sorreggono il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione.

Premesso che l’Agenzia ha il potere di sindacare il valore della controversia, su cui infatti va calcolato l’importo al cui pagamento la disciplina in esame condiziona l’estinzione del giudizio, la questione attiene all’estensibilità del giudicato intervenuto nella controversia analoga, tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia, avente infatti ad oggetto il medesimo avviso di accertamento nel quale l’odierna contribuente era indicata qual co-obbligata.

In effetti, come si ricava tra l’altro dallo stesso provvedimento di diniego, la controversia con la Sagi si è definita attraverso il passaggio in giudicato della sentenza della CTR Toscana n. 2043/10/14, che rideterminava il valore del bene in € 2.164.216,60, e l’imposta in € 451.831,84, in luogo dell’importo di cui all’avviso, pari ad € 815.819,00.

Inoltre, espressamente nel controricorso l’Agenzia non contesta la qualità di co-obbligata in capo alla Beltrami, come del resto indicato pacificamente nell’avviso di accertamento.

Ritiene l’Agenzia che, fermo il principio di estensione del giudicato al co-obbligato di cui all’art.1306, secondo comma, cod. civ., l’effetto favorevole per l’odierna contribuente avrebbe richiesto una sua espressa manifestazione di volontà in tal senso.

L’art.1306, secondo comma, cod. civ., recita “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido (…) non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fond ata sopra ragioni personali al condebitore(…)”.

La norma, dunque, non prevede la necessità di una pretesa manifestazione espressa di volontà, ma semplicemente che la sentenza, o meglio il giudicato intervenuto fra condebitore e creditore, purché non fondato su ragioni personali, sia “opposta” al creditore stesso.

Superata in senso negativo la questione circa il presupposto della totale inerzia del condebitore quale condizione per l’estensione (ex plurimis Cass. 19/04/2013, n. 9577; conf.

Cass. n. 22885/200 5; Cass. n. 14696/2008; Cass. n. 14814/2011; Cass. n. 9577/2013; Cass. n.7255/1994), e pacifica l’applicabilità del principio dell’estensione del giudicato anche nel caso della solidarietà tributaria basata sull’unicità dell’atto impositivo (ex plurimis Cass.05/12/2019, n. 31807), ed altresì pacifico che la pronuncia che riduca la pretesa tributaria costituisce indubbiamente sentenza più favorevole ai sensi del citato art.1306 cod. civ. (cfr. ancora sent. ult. cit. in proposito pare significativo per la fattispecie il seguente passo motivazionale di Cass. 23/07/2019, n. 19786, secondo cui “ove i ricorsi dei condebitori in solidohanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento, anche parziale, di un atto, ovvero la espulsione dal mondo del diritto del medesimo, non può che valere erga omnes, sicchè ciò implica che se un condebitore impugna, ed un altro condebitore non impugna ovvero propone autonomamente ricorso, l'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è annullamento dell'u nico atto impositivo ed esso esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato”), il fatto che il condebitore, in sede di definizione agevolata avente ad oggetto controversia relativa all’unico atto impositivo, comune al giudizio definito con giudicato con altro condebitore, abbia indicato l’imposta ormai definita in quella sede, costituisce elemento inequivoco con cui lo stesso “oppone” all’ente impositore –cui la richiesta è rivolta – il giudicato così formatosi.

Non occorrono inaltri termini formole sacramentali o atti specifici, men che meno “istanze” o “domande” come ritenuto dall’Agenzia, ma solo la manifestazione inequivoca derivante dall’indicazione dell’imposta nella misura accertata per quell’atto impositivo con la sentenza passata in giudicato con l’altro condebitore.

Inequivocità ampiamente dimostrata dalla certezza con cui lo stesso atto di diniego individua la volontà della contribuente di avvalersi, indicando il valore surriferito, della determinazione dell’imposta operata dalla pronuncia passata in giudicato.

Laddove poi si rintraccia il riferimento in giurisprudenza alla manifestazione di volontà (non esplicita ma) espressa (cfr. Cass.15/02/2000, n. 1681), ciò è fatto per escludere l’operatività del meccanismo dell’estensione del giudicato ipso jure, ma palesemente non è questo il caso che ne occupa, dal momento che, come detto, la contribuente ha opposto il giudicato rivolgendo un’istanza contenente l’indicazione del valore ivi stabilito.

Peraltro, la pronuncia da ultimo citata stabilisce anche che “Si deve ribadire l'esistenza di un dovere dell'Amministrazione finanziaria all'uniformità dell'accertamento, quando lo stesso concerne lo stesso bene, come ritenuto nelle citate pronunce della Corte Costituzionale e di questa Corte. (…) È opportuno richiamare i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 2575/90.

Secondo tale decisione, l'estensione del giudicato al coobbligato solidale in materia tributaria trova giustificazione nel dovere di correttezza dell'amministrazione finanziaria di non profittare di situazioni contingenti favorevoli”.

9. Tali principi debbono però misurarsi con la particolarità della fattispecie, consistente come detto nell’opporre all’Agenzia il giudicato formatosi con il co-obbligato in solido, da parte del contribuente in sede di definizione agevolata.

La soluzione della questione richiede l’esame della natura della definizione condonistica della controversia fiscale, e la stessa trova la propria ratio di definizione della lite f iscale senza margini di scelta rispetto alle indicazioni discendenti dalla normativa agevolativa.

In particolare si è precisato che “Le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonomae libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo - se del caso - anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quantodovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario (tra le tante Cass. n.16034 del 2015).

Ciò si muove lungo i binari di fattispecie legali vincolate che fuoriescono dallo schema del libero scambio di consensi tra le parti” (Cass. Sez.

U. 27/01/2016, n.1518).

Orbene, per quanto qui di rilievo, la condizione cui è sottoposta la definizione agevolata prevista dal d.l. n.119/2018 è chiaramente indicata all’art.6: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

Ora è indiscutibile che il valore della presente controversi a, indipendentemente da quello dell’obbligazione tributaria così come determinato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza inerente la medesima obbligazione nei confronti della co-obbligata SAGI,è costituito, a mente dell’art.12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dall’importo originario della pretesa tributaria, per cui il calcolo della somma da versare per ottenere la definizione agevolata, non può che essere basato sulla pretesa originaria, oggetto appunto della controversia.

Poiché dunque erroneamente la contribuente ha calcolato l’importo per la definizione agevolata non sul valore della controversia, come prescritto dall’art.6 cit., ma su quello dell’obbligazione tributaria raggiunto a seguito del giudicato esterno, il diniego opposto risulta fondato ed occorre quindi procedere all’esame dei motivi di merito della controversia.

10. Il primo motivo risulta infondato.

In effetti, sebbene sia correttamente dedotto che gli atti impositivi debbano essere notificati unitamente a quelli cui gli stessi facciano riferimento e che non siano noti al contribuente, nella specie benché il processo verbale non sia stato notificato, deve rilevarsi come la contribuente fosse il socio unico, e che la stessa si fosse dimessa dall’incarico di liquidatore proprio in corso ed a causa (espressamente indicata nel verbale dell’assemblea, come risulta incontestato) dell’accertamento fiscale in corso, poi scaturito nell’impugnato avviso di accertamento.

Quest’ultimo poi risulta contenere il riferimento agli elementi su cui a sua volta era basato il processo verbale, effettivamente non notificato alla contribuente, con particolare riferimento agli elementi su cui si fondava lo stesso per rideterminare il valore dell’immobile.

11. Il secondo motivo risulta assorbito da quanto osservato a proposito del primo motivo, dal momento che si è accertato che la contribuente era a conoscenza degli atti necessari.

12. I motivi terzo e quarto, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Infatti la corresponsabilità per il pagamento delle imposte, di cui all’art.36, terzo comma, d.P.R. n. 602/73, in capo alla contribuente è innegabile, essendo essa all’epoca dell’assegnazione dell’unico effettivo bene della società, socio unico e liquidatore della stessa, dal che consegue la relativa legittimazione alla notifica dell’avviso e ancor prima la qualità di debitrice in capo alla stessa.

Va qui poi precisato che eventuali questioni sulla natura sussidiaria o meno della responsabilità configurata dalla disposizione in esame, riguardano non la fase dell’accertamento e la successiva controversia tributaria, ma semmai la fase della relativa riscossione.

13. Merita invece accoglimento il quinto motivo di ricorso.

In effetti non va confuso il fatto, già appurato, che nell’avviso di accertamento siano stati comunicati anche alla contribuente gli elementi essenziali su cui si basava la ripresa a tassazione, rispetto alla loro sufficienza nel merito a sorreggere la nuova valutazione del bene, in considerazione degli elementi dalla stessa offerti e sulla correttezza di quelli concretamente utilizzati dall’Ufficio.

Infatti,la contribuente , richiamando sul punto i fatti accertati dalla sentenza della CTP relativa all’analoga controversia con [OSCURATO:SOCIETA]., ed in particolare sulla base della consulenza tecnica ivi disposta, come nella sua “stima” l’Agenzia del territorio avesse errato la zona in cui l’immobile è collocato (deducendo trattarsi di immobile distante dal mare e collocato nei pressi dell’autostrada).

Inoltre, la stessa ha fatto presente le intervenute modifiche legislative in ordine ai criteri di determinazione del valore normale di cessione, non considerate dall’Agenzia nelle sue determinazioni che hanno portato all’avviso di accertamento, osservazioni già in parte accolte dal giudice di primo grado.

In relazione a tutto ciò deve osservarsi che la commissione d’appello nulla ha motivato sul punto, non prendendo in esame i surriferiti elementi, limitandosi a ritenere che la contribuente non avesse “speso” alcun concreto elemento per contrastare le affermazioni (id est la quantificazione) contenute nell’a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12160/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Verbania [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, largo Trionfale 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura a marginedel ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana, sez. 13 n. 107/13/13, depositata in data 6 novembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] premette di essere socio unic o della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale assegnava al la stessa un immobile sito in Forte dei Marmi per l'importo di assegnazione di euro 1.372.000. La socia rassegnava le proprie dimissioni da liquidatore nell'Assemblea 12 f ebbraio 2007. Il 26 f ebbraio di quell'anno v eniva notificato al nuovo liquidatore della S agi Costruzioni l’ 'apertura di una verifica fiscale. In data 30 m arzo 2007, veniva notificato al liquidatore il processo verbale di constatazione e il 5 novembre del 2008 venivanotificato allo stesso e alla contribuente l'avviso con cui veniva accertato in maggior valore (rispetto al dichiarato di cui sopra)del bene assegnat o , sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del territorio, con conseguente rideterminazione del volume d'affari del reddito imponibile e del valore della produzione. 2. Avverso tale atto veniva proposto ricorso davanti alla CTP, la quale lo accoglieva dichiarando la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7, l. 27 luglio 2000, n.212. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle entrate. Con sentenza n. 107 del 2013 qui impugnata, la Commissione tributaria regionale della Toscana riteneva l'appello fondato. La contribuente, pertanto, propone il presente ricorso affidandolo a cinque motivi. Si è costituita l'Agenzia a mezzo di controricorso per resistere all'impugnazione. In data 28 marzo 2019 la ricorrente presentava istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.lgs. 23 ottobre 2018, n. 119. Con comunicazione del 30 novembre 2020, la contribuente faceva presente che l'Agenzia delle entrate aveva espresso diniego alla definizione agevolata, per avere essa preso a base della determinazione dell’importo di definizione, la somma derivante dal giudizio definito con la società e non quello proprio della controversia presente. In data 4 maggio del 2020 avverso il provvedimento di diniego la contribuente ha proposto ricorso in unico grado dinanzi a questa Corte, ritualmente notificato all'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi. L’Agenzia ha depositato sul punto apposito controricorso. La ricorrente ha poi depositato ulteriore memoria datata 1° luglio 2022, per meglio precisare le difese all’esito dei controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo del ricorso la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 , l. 27 luglio 2000 , n. 212 , dell'art. 42 , d . P . R . 2 9 settembre 197 3, n . 600 e dell'art . 56 , d .P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , in relazione all'art . 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ. Lament a , infatti, la contribuente che la Commissione tributaria regionale abbia affermato che la sentenza di primo grado avesse erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse compiutamente motivato. La pronuncia risulta viziata, ad avviso della contribuente, perché il giudice d'appello, riformando la sentenza di primo grado, riteneva legittimo l'avviso di accertamento in quanto sufficientemente motivato, violando così il disposto dell'art . 7 della legge 212 / 2000, in virtù della quale gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati. La disposizione prevede, tra l'altro, che se la motivazione fa riferimento ad un atto non conosciuto, non ricevut o dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. La giurisprudenza della Corte h a più volte ribadito la necessità dell'allegazione all'atto notificato di quello richiamato o della sua riproduzione nel contenuto essenziale. In particolare, secondo la Corte, è necessaria la riproduzione del contenuto essenziale, per consentire al contribuente di conoscere nel modo più compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, poste dall'ufficio finanziario a fondamento dell'atto impositivo. Nella specie, la pronuncia impugnata violerebbe le norme e i principi s opra richiamati, laddove ritiene legittimo un avviso di accertamento a cui non è stato allegato il processo verbale di constatazione e i documenti allegati, espressamente e ripetutamente richiamat i in motivazione quale parte integrante dell'atto di accertamento. In effetti, il processo verbale di constatazione era stato regolarmente notificato al solo liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nominato il 12 febbraio del 2007, per cui la ricorrente non ne ebbe conoscenza integrale e legale. Né lo stesso avviso riporta il contenuto essenziale del pvc , pur facendovi continuo rinvio. Ad avviso della contribuente, il fatto che, secondo la Commissione tributaria regionale,nell'avviso si indichi che si è tenuto conto della qualità di immobile di lusso, di valore di assegnazione coincidente con il prezzo di acquisto del terreno poi edificato e della stima di valore secondo l'andamento di mercato, non potrebbe consentire di ritenere l'avviso debitamente motivato. Infatti, alla contribuente, sulla base dell'avviso, non è dato sapere e prendere posizione in merito ai motivi per i quali sia stato ritenuto l'immobile stesso di lusso, icriteri seguiti nella stima, i costi contabilizzati capitalizzati. 2. Con il secondo motivo, la contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 , cod . proc . civ , i n relazione all'art. 360, primo comma, num . 4, cod. proc. civ., e per omesso esame di un fatto decisivo della controversia, a i sensi dell'art. 360, primo comma, num . 5, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], infatti, riteneva che dal verbale dell'Assemblea si ricavasse che la Beltrami era certamente al corrente dell'accertamento in corso e dei suoi termini, al punto che in esso si leggerebbe esplicitamente come per la verifica in corso, vi fosse la necessità di affidare la liquidazione a un professionista. In realtà, osserva la ricorrente, dopo un primo accesso da parte della Guardia di finanza, la Beltrami aveva cessato di svolgere la funzione di liquidatore. Tutti gli atti venivano successivamente notificati al solo liquidatore. 3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per la controversia a i sensi dell'art . 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. , nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 7 , l. 212 / 2000 e de gli art t. 42 , d. P . R . n. 600 / 1973, 56 , d.P.R. n. 633 / 1972 e 36 , d.P.R. n. 602 /1 973, in relazione all'art . 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Afferma infatti la Commissione tributaria regionale che, nella fattispecie, non sussisterebbe alcun difetto di legittimazione passiva, poiché l'accertamento è stato notificato alla contribuente in ragione della sua dedotta responsabilità, deriva nte dalla cessione dell'immobile da una società a socio unico, appunto [OSCURATO:PERSONA], al legale rappresentante della società s tessa . Tuttavia, la contribuente esclude che nell'avviso i mpugnato sia dedotta la propria responsabilità ai sensi dell'art. 36 , d. P . R. n. 602 /1 973. Infatti, la norma viene citata solo a pagina sei dell'avviso, con riferimento a future misure cautelari che asseritamente verranno richieste dall'Agenzia. Pertanto, risulterebbe evidente che l'Agenzia richiamava l a responsabilità in paro la con riferimento a una futura , eventuale iniziativa cautelare, non ancora posta in essere. Dal momento che nell'avviso di accertamento nessun riferimento veniva fatto a detta pretesa responsabilità ex art . 36 cit., se non ai fini, come detto, dell'eventu ale richiesta di misura cautelare , l'esponente non poteva difendersi contro pretese forme di responsabilità,mai avanzate nei suoi confronti. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 36 , d. P . R . n. 602 /1 973 , ai sensi dell'art . 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art . 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Infatti, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato, laddove ha rit enuto sussistere la responsabilità della ricorrente, ai sensi dell'art. 36 citato. L ' art. 36 , i nfatti , n on potrebbe legittimare la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto la suddetta norma espressamente prevede un'ipotesi di responsabilità solidale, meramente sussidiaria , che interviene solo una volta che sia stata accertata la debenza dell'imposta da parte della società. Tale responsabilità sussidiaria sorgerebbe solo laddove la s ocietà non fosse in grado di soddisfare il proprio debito, ovvero laddove l'escussione del responsabile principale n on risult asse fruttuosa, circostanza anche questa tutta da verificarsi. Inoltre, la disposizione prevede una responsabilità sussidiaria del liquidatore e del socio assegnatario, laddove in fase di liquidazione la società non abbia onorato i propri obblighi impositivi ed abbia provveduto ad assegnare un bene ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari. Ciò conferma l a stessa Agenzia, laddove a pagina 19 del proprio atto di appello afferma che, per dimostrare la pretesa violazione dell'art . 36 , è necessario dare la prova della volontà espressa del socio di sottrarre patrimonio destinabile al soddisfacimento dei debiti contratti della società,nel periodo di svolgimento della propria attività. 5. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, primo comma, num.5 cod. proc. civ. La pronuncia d’appello ha stabilito che , quanto al merito della pretesa, in sede di ricorso introduttivo la contribuente non ha indicato alcun elemento concreto per contrastare le affermazioni dell'avviso, né argomenti specifici si rinvengono negli atti successivi,in particolare elementi idonei a mettere in discussione i dati oggettivi portati nell'avviso. La ricorrente rileva anzitutto che, non conoscendo il processo verbale di constatazione e i suoi allegati, non poteva prendere posizione sul prezzo di mercato, sulla stima del bene in oggetto. Essa s i è dunque necessariamente limitata a rilevare d i aver agito con la massima diligenza, avendo tenuto conto in particolaredei valori estimativi che hanno carattere di orientamento, di aver analizzato il fatto che le op erazioni di assegnazione non hanno generato movimentazioni finanziarie , né che vi era stato alcun intento di natura speculativa e che si è tenutoconto delle dimensioni dell'immobile, che è di lusso solo per l'effetto dell'applicazione dell'aliquota IVA e non per le specifiche caratteristiche. In ogni caso, la contribuente faceva presente come con la legge “comunitaria” 7 luglio 2009, n. 88 , a vente valenza retroattiva,il terzo comma dell'art. 14 del d.P.R. n. 633 /19 72 , ch e precedentemente prevedeva che per la determinazione del valore normale si facesse riferimento, in quanto possibile , a lle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni e servizi e in mancanza alle mercuriali e listini della Camera di Commercio , alle tariffe professionali ecc., è stato modific ato nel senso che per la determinazione del valore normale, si fa rinvio ad appositi criteri che verranno st abiliti con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze. Conseguentemente, il valore normale cui l'Agenzia fa continuo riferimento, per sos tenere la fondatezza dei propri accertamenti, calcolato secondo i criteri ante riforma, non è più attendibile. L'Agenzia su questa difesa nullaavrebbe dedotto. 6. In relazione ai motivi spiegati avverso il diniego di definizione agevolata, deduce la contribuente che l’Agenzia avrebbe violato l’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n.119, posto che sussisterebbero tutti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza, e a fronte di ciò l’Agenzia doveva solo controllare la definibilità della lite; la tempestività della domanda e il corretto ammontare degli importi versati. Viceversa l’Agenzia, col proprio diniego, era entrata nel merito della solidarietà tributaria. In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l’applicazione al caso di specie dell’estensione del giudicato disciplinata dall’art.1306 cod. civ., che richiederebbe, per l’operare della stessa, una manifestazione di volontà, nella specie da concretizzarsi a mezzo di una domanda da parte del coobbligato che intenda farla valere. Orbene osserva la ricorrente che la stessa e la società, sono sempre stati considerati obbligati in solido per la somma di € 815.819,00, però ridotta ad € 451.831,84 dalla decisione CTR nei confronti della Sagi. Per la giurisprudenza del S.C. la disposizione di cui all’art.1306, 2° comma, cod. civ., opera in favore del condebitore d’imposta e non trova ostacoli nell’inerzia di questi nei riguardi dell’accertamento (Cass. Sez. U., 22/06/1991, n. 7053). Dunque, la definitività dell’accertamento nei confronti del debitore rimasto inerte non precluderebbe al medesimo di avvalersi della sentenza favorevole, ottenuta dal condebitore più solerte. Pertanto, non risulterebbe che, per avvalersi della estensione del giudicato, occorra formulare apposita domanda. Ne deriverebbe che la Beltrami poteva beneficiare della sentenza passata in giudicato nei confronti della società Sagi, di cui era co-obbligata per quanto sopra chiarito, con la quale le imposte erano state appunto rideterminate nella minor somma di € 451.831,84. 7. Nel proprio controricorso avverso i suesposti motivi, l’Agenzia ribadisce che, affinché possa operare, l’estensione del giudicato richiede un’espressa domanda da parte del co-obbligato. L’Agenzia espressamente non contesta la qualità di co - obbligato in capo alla socia ricorrente, ma ritiene l’insufficienza di tale qualità, occorrendo una specifica manifestazione di volontà espressa. L’estensione del giudicato costituirebbe un diritto potestativo sostanziale, che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato a carico del co-obbligato (Cass. 1681/2000; da ultimo Cass. 05/12/2019, n. 31807). Nella specie tale specifica manifestazione di volontà sarebbe mancata, non potendosi considerare tale la semplice indicazione nella domanda di definizione delle liti pendenti, di un valore della lite diverso da quello in contestazione, fatto pari a quello di altro giudizio del quale non è riportato alcun elemento identificativo. Tantomeno varrebbe invocare la circolare n.6 del 1° aprile 2019, riferibile infatti all’ipotesi di domanda di condono, presentata da un co-obbligato, che estende gli effetti anche agli altri, mentre nella specie l’estensione attiene non alla domanda di condono ed ai relativi effetti, ma al giudicato. 8. L'espresso diniego alla definizione agevolata adottato dall'Agenzia delle entrate impone di esaminare con priorità il ricorsocon il quale la contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte tale provvedimento, risultando evidente che il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l'esame del ricorso proposto dall'Agenzia delleentrate. Preliminarmente, va osservato che il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui «il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pendela controversia», atteso che la dizione legislativa è chiara nell'attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall'Amministrazione sulla domanda di definizione. L'ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avversoil provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente, è stata infatti affermata da questa Corte già con la sentenza Cass. 12/07/2006, n. 15847 (con riguardo all ’art.16 dell a l. 2 dicembre 2002, n. 289 del 2002), sia dalla successiva Cass.26/11/2014, n. 25095, con riferimento al l’art.39, d.l. n. 98 del 2011, che prevede che l'impugnazione va da proposta «dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite» (in senso conforme, Cass. 30/11/2018, n. 31049; Cass. 3/05/2019, n. 11623). Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in «stretto rapporto di pregiudizialità» rispetto a quella concernente l'atto impositivo. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. 27/01/2016, n. 1518, «Il condo no fiscale ....costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata» e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamenteprevalente su quest'ultimo. 8.1. I motivi che sorreggono il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione. Premesso che l’Agenzia ha il potere di sindacare il valore della controversia, su cui infatti va calcolato l’importo al cui pagamento la disciplina in esame condiziona l’estinzione del giudizio, la questione attiene all’estensibilità del giudicato intervenuto nella controversia analoga, tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia, avente infatti ad oggetto il medesimo avviso di accertamento nel quale l’odierna contribuente era indicata qual co-obbligata. In effetti, come si ricava tra l’altro dallo stesso provvedimento di diniego, la controversia con la Sagi si è definita attraverso il passaggio in giudicato della sentenza della CTR Toscana n. 2043/10/14, che rideterminava il valore del bene in € 2.164.216,60, e l’imposta in € 451.831,84, in luogo dell’importo di cui all’avviso, pari ad € 815.819,00. Inoltre, espressamente nel controricorso l’Agenzia non contesta la qualità di co-obbligata in capo alla Beltrami, come del resto indicato pacificamente nell’avviso di accertamento. Ritiene l’Agenzia che, fermo il principio di estensione del giudicato al co-obbligato di cui all’art.1306, secondo comma, cod. civ., l’effetto favorevole per l’odierna contribuente avrebbe richiesto una sua espressa manifestazione di volontà in tal senso. L’art.1306, secondo comma, cod. civ., recita “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido (…) non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fond ata sopra ragioni personali al condebitore(…)”. La norma, dunque, non prevede la necessità di una pretesa manifestazione espressa di volontà, ma semplicemente che la sentenza, o meglio il giudicato intervenuto fra condebitore e creditore, purché non fondato su ragioni personali, sia “opposta” al creditore stesso. Superata in senso negativo la questione circa il presupposto della totale inerzia del condebitore quale condizione per l’estensione (ex plurimis Cass. 19/04/2013, n. 9577; conf. Cass. n. 22885/200 5; Cass. n. 14696/2008; Cass. n. 14814/2011; Cass. n. 9577/2013; Cass. n.7255/1994), e pacifica l’applicabilità del principio dell’estensione del giudicato anche nel caso della solidarietà tributaria basata sull’unicità dell’atto impositivo (ex plurimis Cass.05/12/2019, n. 31807), ed altresì pacifico che la pronuncia che riduca la pretesa tributaria costituisce indubbiamente sentenza più favorevole ai sensi del citato art.1306 cod. civ. (cfr. ancora sent. ult. cit. in proposito pare significativo per la fattispecie il seguente passo motivazionale di Cass. 23/07/2019, n. 19786, secondo cui “ove i ricorsi dei condebitori in solidohanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento, anche parziale, di un atto, ovvero la espulsione dal mondo del diritto del medesimo, non può che valere erga omnes, sicchè ciò implica che se un condebitore impugna, ed un altro condebitore non impugna ovvero propone autonomamente ricorso, l'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è annullamento dell'u nico atto impositivo ed esso esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato”), il fatto che il condebitore, in sede di definizione agevolata avente ad oggetto controversia relativa all’unico atto impositivo, comune al giudizio definito con giudicato con altro condebitore, abbia indicato l’imposta ormai definita in quella sede, costituisce elemento inequivoco con cui lo stesso “oppone” all’ente impositore –cui la richiesta è rivolta – il giudicato così formatosi. Non occorrono inaltri termini formole sacramentali o atti specifici, men che meno “istanze” o “domande” come ritenuto dall’Agenzia, ma solo la manifestazione inequivoca derivante dall’indicazione dell’imposta nella misura accertata per quell’atto impositivo con la sentenza passata in giudicato con l’altro condebitore. Inequivocità ampiamente dimostrata dalla certezza con cui lo stesso atto di diniego individua la volontà della contribuente di avvalersi, indicando il valore surriferito, della determinazione dell’imposta operata dalla pronuncia passata in giudicato. Laddove poi si rintraccia il riferimento in giurisprudenza alla manifestazione di volontà (non esplicita ma) espressa (cfr. Cass.15/02/2000, n. 1681), ciò è fatto per escludere l’operatività del meccanismo dell’estensione del giudicato ipso jure, ma palesemente non è questo il caso che ne occupa, dal momento che, come detto, la contribuente ha opposto il giudicato rivolgendo un’istanza contenente l’indicazione del valore ivi stabilito. Peraltro, la pronuncia da ultimo citata stabilisce anche che “Si deve ribadire l'esistenza di un dovere dell'Amministrazione finanziaria all'uniformità dell'accertamento, quando lo stesso concerne lo stesso bene, come ritenuto nelle citate pronunce della Corte Costituzionale e di questa Corte. (…) È opportuno richiamare i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 2575/90. Secondo tale decisione, l'estensione del giudicato al coobbligato solidale in materia tributaria trova giustificazione nel dovere di correttezza dell'amministrazione finanziaria di non profittare di situazioni contingenti favorevoli”. 9. Tali principi debbono però misurarsi con la particolarità della fattispecie, consistente come detto nell’opporre all’Agenzia il giudicato formatosi con il co-obbligato in solido, da parte del contribuente in sede di definizione agevolata. La soluzione della questione richiede l’esame della natura della definizione condonistica della controversia fiscale, e la stessa trova la propria ratio di definizione della lite f iscale senza margini di scelta rispetto alle indicazioni discendenti dalla normativa agevolativa. In particolare si è precisato che “Le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonomae libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo - se del caso - anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quantodovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario (tra le tante Cass. n.16034 del 2015). Ciò si muove lungo i binari di fattispecie legali vincolate che fuoriescono dallo schema del libero scambio di consensi tra le parti” (Cass. Sez. U. 27/01/2016, n.1518). Orbene, per quanto qui di rilievo, la condizione cui è sottoposta la definizione agevolata prevista dal d.l. n.119/2018 è chiaramente indicata all’art.6: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. Ora è indiscutibile che il valore della presente controversi a, indipendentemente da quello dell’obbligazione tributaria così come determinato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza inerente la medesima obbligazione nei confronti della co-obbligata SAGI,è costituito, a mente dell’art.12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dall’importo originario della pretesa tributaria, per cui il calcolo della somma da versare per ottenere la definizione agevolata, non può che essere basato sulla pretesa originaria, oggetto appunto della controversia. Poiché dunque erroneamente la contribuente ha calcolato l’importo per la definizione agevolata non sul valore della controversia, come prescritto dall’art.6 cit., ma su quello dell’obbligazione tributaria raggiunto a seguito del giudicato esterno, il diniego opposto risulta fondato ed occorre quindi procedere all’esame dei motivi di merito della controversia. 10. Il primo motivo risulta infondato. In effetti, sebbene sia correttamente dedotto che gli atti impositivi debbano essere notificati unitamente a quelli cui gli stessi facciano riferimento e che non siano noti al contribuente, nella specie benché il processo verbale non sia stato notificato, deve rilevarsi come la contribuente fosse il socio unico, e che la stessa si fosse dimessa dall’incarico di liquidatore proprio in corso ed a causa (espressamente indicata nel verbale dell’assemblea, come risulta incontestato) dell’accertamento fiscale in corso, poi scaturito nell’impugnato avviso di accertamento. Quest’ultimo poi risulta contenere il riferimento agli elementi su cui a sua volta era basato il processo verbale, effettivamente non notificato alla contribuente, con particolare riferimento agli elementi su cui si fondava lo stesso per rideterminare il valore dell’immobile. 11. Il secondo motivo risulta assorbito da quanto osservato a proposito del primo motivo, dal momento che si è accertato che la contribuente era a conoscenza degli atti necessari. 12. I motivi terzo e quarto, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Infatti la corresponsabilità per il pagamento delle imposte, di cui all’art.36, terzo comma, d.P.R. n. 602/73, in capo alla contribuente è innegabile, essendo essa all’epoca dell’assegnazione dell’unico effettivo bene della società, socio unico e liquidatore della stessa, dal che consegue la relativa legittimazione alla notifica dell’avviso e ancor prima la qualità di debitrice in capo alla stessa. Va qui poi precisato che eventuali questioni sulla natura sussidiaria o meno della responsabilità configurata dalla disposizione in esame, riguardano non la fase dell’accertamento e la successiva controversia tributaria, ma semmai la fase della relativa riscossione. 13. Merita invece accoglimento il quinto motivo di ricorso. In effetti non va confuso il fatto, già appurato, che nell’avviso di accertamento siano stati comunicati anche alla contribuente gli elementi essenziali su cui si basava la ripresa a tassazione, rispetto alla loro sufficienza nel merito a sorreggere la nuova valutazione del bene, in considerazione degli elementi dalla stessa offerti e sulla correttezza di quelli concretamente utilizzati dall’Ufficio. Infatti,la contribuente , richiamando sul punto i fatti accertati dalla sentenza della CTP relativa all’analoga controversia con [OSCURATO:SOCIETA]., ed in particolare sulla base della consulenza tecnica ivi disposta, come nella sua “stima” l’Agenzia del territorio avesse errato la zona in cui l’immobile è collocato (deducendo trattarsi di immobile distante dal mare e collocato nei pressi dell’autostrada). Inoltre, la stessa ha fatto presente le intervenute modifiche legislative in ordine ai criteri di determinazione del valore normale di cessione, non considerate dall’Agenzia nelle sue determinazioni che hanno portato all’avviso di accertamento, osservazioni già in parte accolte dal giudice di primo grado. In relazione a tutto ciò deve osservarsi che la commissione d’appello nulla ha motivato sul punto, non prendendo in esame i surriferiti elementi, limitandosi a ritenere che la contribuente non avesse “speso” alcun concreto elemento per contrastare le affermazioni (id est la quantificazione) contenute nell’a
Sentenza Cassazione n. 26928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris