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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 26052/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce vizio di motivazione quanto all'accertamento della responsabilità, è indeducibile perché pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, con argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] e stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce vizio di motivazione quanto all'accertamento della responsabilità, è indeducibile perché pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, con argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] e stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26052/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris