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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 36995/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17512/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –c.ricorrente/ric.incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]); -intimata- avverso la sentenza n. 403/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA; uditi gli avvocati; [OSCURATO:PERSONA] La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti.

La società [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., perché fosse affermato il di lei diritto di servitù di passaggio sui terreni descritti in citazione, acquistati dalla A.G.A. e da quest’ultima alienati all’attrice, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire il danno.

Il Tribunale, accolta la domanda di “confessoria servitutis”, condannò l’[OSCURATO:SOCIETA] all’arretramento delle opere fino ad assicurare la servitù per tutta la sua prevista ampiezza, nonché a rifondere le spese del giudizio.

La Corte d’appello di Genova rigettò l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA].

In sintesi, la Corte locale, esaminati i titoli e scrutinate le risultanze della prova orale, afferma che [OSCURATO:SOCIETA]., al tempo proprietaria dell’intiero compendio, aveva venduto ad [OSCURATO:SOCIETA] taluni mappali, fra i quali quelli che vengono qui in rilievo, con la costituzione di una servitù passiva di passaggio pedonale e carrabile per la larghezza di mt 7,5 ; mappali poi trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA].

Sul percorso della servitù, chiarisce la sentenza, vi erano solo i ruderi di un manufatto diruto (una parte di parete e sassi per terra) e, quindi, correttamente il Tribunale aveva affermato che il manufatto di cui era stata ordinata la rimozione era stato messo in opera dall’appellante in epoca successiva.

La produzione da parte dell’appellante di documenti concernenti un dedotto giudizio possessorio, oltre che tardiva (avrebbe potuto essere prodotta in primo grado), risulta irrilevante, in quanto non poteva avere refluenza nel giudizio petitorio.

Dai contratti era emerso che A.G.A. aveva prima venduto ad [OSCURATO:SOCIETA] i mappali gravati dalla servitù e poi quest’ultima aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA], costituendo la medesima servitù.

Dai contratti in parola si traeva che la servitù era stata costituita, nelle misure determinate, senza limitazione alcuna, e, in special modo, senza far salva la presenza di opere ostruenti o limitanti il passo, per contro [OSCURATO:SOCIETA], noncurante delle chiare pattuizioni contrattuali e dei diritti ed oneri conseguenti, ha edificato sull’area soggetta alla servitù di passo un manufatto in muratura che ha fortemente limitato non soltanto il passo, riducendone la larghezza da mt 7,50 a mt 3,73 (…) ma anche l’effettiva utilizzazione dell’area acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, in seno al quale sviluppa due ricorsi incidentali, di cui uno condizionato.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte.

La controcorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per la preliminarietà che la caratterizza occorre esaminare in primo luogo l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale ha dedotto che il ricorso era stato notificato a mezzo pec privo della sottoscrizione in originale del difensore.

L’eccezione è infondata stante che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo pec, privo di attestato di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non procura l’improcedibilità, ove il controricorrente non disconosca la conformità della copia informale all'originale (S.U. n. 8312, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 653597; conf., ex multis, Sez. 1, n. 3727/2021).

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 116, co. 1, cod. proc. civ., addebitando alla Corte locale di avere omesso di valutare le prove assunte in punto di accertamento della preesistenza dell’immobile insistente sui mappali oggetto di causa e, in particolare, le planimetrie e i rilievi aerofotogrammetrici. 2.

1. La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre, che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 n. 3, cod. proc. civ., per non avere ammesso la produzione delle pronunce rese all’esito del giudizio possessorio, nonostante si trattasse di documenti sopravvenuti che non avrebbero potuto essere prodotti in primo grado. 3.

1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità.

La doglianza non attinge la “ratio decidendi” secondo la quale, in ogni caso la vicenda possessoria non poteva interferire con quella petitoria.

Avverso la “ratio decidendi” di cui detto la ricorrente non ha, invero, mosso censura, essendosi limitata a contestare l’altra “ratio decidendi”; di conseguenza, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le “rationes decidendi”, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez.

L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158).

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1063 e segg. e 1362 e segg., per non avere indagato l’effettiva volontà negoziale delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e per non avere considerato che il possesso goduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non è mai stato interamente esercitato per l’ampiezza di 7,5 metri , siccome ben si ricavava dalle pronunce possessorie.

Inoltre, nel dubbio circa l’estensione del diritto avrebbe dovuto considerarsi congrua la larghezza di 3,73 m., che consentiva il transito di autoarticolati. 4.

1. Il motivo è manifestamente infondato.

La ricorrente invoca un diverso risultato della valutazione dei titoli esaminati dal giudice.

Nel resto, la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, “L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013)”.

Qui, la Corte d’appello non risulta essersi discostata dai canoni giuridici richiamati.

Quanto, poi, all’asserita violazione delle norme disciplinanti l’esercizio della servitù è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

La censura addebita alla sentenza impugnata incongruenza logica tra la parte motiva e quella dispositiva, avendo ordinato l’arretramento nonostante avesse accertato che nessun danno era derivato alla controparte. 5.

1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente invoca, piuttosto palesemente, un riesame della motivazione.

Si è già avuto modo di chiarire che affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum"(Sez. 3, n. 20112, 18/9/2009, Rv. 609353) o, assegnando alla nozione di pseudo-motivazione la massima estensione consentita, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6, n. 9105, 7/4/2017, Rv. 643793); per contro la decisione impugnata ha individuato in forma intellegibile le fondamenta del proprio opinamento, il quale, è bene soggiungere, non trova contrasto logico di alcun genere nell’avere, per un verso, escluso l’esistenza di danno risarcibile in favore della [OSCURATO:PERSONA] (evidentemente non provato) e, per altro verso, ordinato, in accoglimento della domanda di “confessoria servitutis”, il ripristino della larghezza del passo, siccome previsto dal titolo negoziale.

Senza contare, infine, che l’invocato riesame, sarebbe comunque precluso dalla presenza di “doppia conforme”; trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

7. La declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale, avente natura tardiva.

Invero, non controverso che la sentenza d’appello venne notificata il 5/5/2017, il controricorso contenente il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere notificato nei sessanta giorni successivi, invece risultaessere stato affidato alle cure dell’ufficiale giudiziario per la notifica il 5/9/2017.

Il ricorso incidentale condizionato, stante l’epilogo, non deve essere esaminato.

8. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso principale inammissibile e quello incidentale inefficace e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17512/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –c.ricorrente/ric.incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]); -intimata- avverso la sentenza n. 403/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA; uditi gli avvocati; [OSCURATO:PERSONA] La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti. La società [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., perché fosse affermato il di lei diritto di servitù di passaggio sui terreni descritti in citazione, acquistati dalla A.G.A. e da quest’ultima alienati all’attrice, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire il danno. Il Tribunale, accolta la domanda di “confessoria servitutis”, condannò l’[OSCURATO:SOCIETA] all’arretramento delle opere fino ad assicurare la servitù per tutta la sua prevista ampiezza, nonché a rifondere le spese del giudizio. La Corte d’appello di Genova rigettò l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. In sintesi, la Corte locale, esaminati i titoli e scrutinate le risultanze della prova orale, afferma che [OSCURATO:SOCIETA]., al tempo proprietaria dell’intiero compendio, aveva venduto ad [OSCURATO:SOCIETA] taluni mappali, fra i quali quelli che vengono qui in rilievo, con la costituzione di una servitù passiva di passaggio pedonale e carrabile per la larghezza di mt 7,5 ; mappali poi trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA]. Sul percorso della servitù, chiarisce la sentenza, vi erano solo i ruderi di un manufatto diruto (una parte di parete e sassi per terra) e, quindi, correttamente il Tribunale aveva affermato che il manufatto di cui era stata ordinata la rimozione era stato messo in opera dall’appellante in epoca successiva. La produzione da parte dell’appellante di documenti concernenti un dedotto giudizio possessorio, oltre che tardiva (avrebbe potuto essere prodotta in primo grado), risulta irrilevante, in quanto non poteva avere refluenza nel giudizio petitorio. Dai contratti era emerso che A.G.A. aveva prima venduto ad [OSCURATO:SOCIETA] i mappali gravati dalla servitù e poi quest’ultima aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA], costituendo la medesima servitù. Dai contratti in parola si traeva che la servitù era stata costituita, nelle misure determinate, senza limitazione alcuna, e, in special modo, senza far salva la presenza di opere ostruenti o limitanti il passo, per contro [OSCURATO:SOCIETA], noncurante delle chiare pattuizioni contrattuali e dei diritti ed oneri conseguenti, ha edificato sull’area soggetta alla servitù di passo un manufatto in muratura che ha fortemente limitato non soltanto il passo, riducendone la larghezza da mt 7,50 a mt 3,73 (…) ma anche l’effettiva utilizzazione dell’area acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, in seno al quale sviluppa due ricorsi incidentali, di cui uno condizionato. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. La controcorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la preliminarietà che la caratterizza occorre esaminare in primo luogo l’eccezione d’improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale ha dedotto che il ricorso era stato notificato a mezzo pec privo della sottoscrizione in originale del difensore. L’eccezione è infondata stante che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo pec, privo di attestato di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non procura l’improcedibilità, ove il controricorrente non disconosca la conformità della copia informale all'originale (S.U. n. 8312, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 653597; conf., ex multis, Sez. 1, n. 3727/2021). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 116, co. 1, cod. proc. civ., addebitando alla Corte locale di avere omesso di valutare le prove assunte in punto di accertamento della preesistenza dell’immobile insistente sui mappali oggetto di causa e, in particolare, le planimetrie e i rilievi aerofotogrammetrici. 2. 1. La doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre, che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 n. 3, cod. proc. civ., per non avere ammesso la produzione delle pronunce rese all’esito del giudizio possessorio, nonostante si trattasse di documenti sopravvenuti che non avrebbero potuto essere prodotti in primo grado. 3. 1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità. La doglianza non attinge la “ratio decidendi” secondo la quale, in ogni caso la vicenda possessoria non poteva interferire con quella petitoria. Avverso la “ratio decidendi” di cui detto la ricorrente non ha, invero, mosso censura, essendosi limitata a contestare l’altra “ratio decidendi”; di conseguenza, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le “rationes decidendi”, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158). 4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1063 e segg. e 1362 e segg., per non avere indagato l’effettiva volontà negoziale delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e per non avere considerato che il possesso goduto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non è mai stato interamente esercitato per l’ampiezza di 7,5 metri , siccome ben si ricavava dalle pronunce possessorie. Inoltre, nel dubbio circa l’estensione del diritto avrebbe dovuto considerarsi congrua la larghezza di 3,73 m., che consentiva il transito di autoarticolati. 4. 1. Il motivo è manifestamente infondato. La ricorrente invoca un diverso risultato della valutazione dei titoli esaminati dal giudice. Nel resto, la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, “L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili [il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo del n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ.], il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013)”. Qui, la Corte d’appello non risulta essersi discostata dai canoni giuridici richiamati. Quanto, poi, all’asserita violazione delle norme disciplinanti l’esercizio della servitù è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La censura addebita alla sentenza impugnata incongruenza logica tra la parte motiva e quella dispositiva, avendo ordinato l’arretramento nonostante avesse accertato che nessun danno era derivato alla controparte. 5. 1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente invoca, piuttosto palesemente, un riesame della motivazione. Si è già avuto modo di chiarire che affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum"(Sez. 3, n. 20112, 18/9/2009, Rv. 609353) o, assegnando alla nozione di pseudo-motivazione la massima estensione consentita, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6, n. 9105, 7/4/2017, Rv. 643793); per contro la decisione impugnata ha individuato in forma intellegibile le fondamenta del proprio opinamento, il quale, è bene soggiungere, non trova contrasto logico di alcun genere nell’avere, per un verso, escluso l’esistenza di danno risarcibile in favore della [OSCURATO:PERSONA] (evidentemente non provato) e, per altro verso, ordinato, in accoglimento della domanda di “confessoria servitutis”, il ripristino della larghezza del passo, siccome previsto dal titolo negoziale. Senza contare, infine, che l’invocato riesame, sarebbe comunque precluso dalla presenza di “doppia conforme”; trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 7. La declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale, avente natura tardiva. Invero, non controverso che la sentenza d’appello venne notificata il 5/5/2017, il controricorso contenente il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere notificato nei sessanta giorni successivi, invece risultaessere stato affidato alle cure dell’ufficiale giudiziario per la notifica il 5/9/2017. Il ricorso incidentale condizionato, stante l’epilogo, non deve essere esaminato. 8. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso principale inammissibile e quello incidentale inefficace e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 36995/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris