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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 luglio 2019

Cassazione n. 11566/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Cosmoed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Merulana, 105 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto s.p.a., ora incorporata in Banco di Desio e della Brianza s.p.a., rappresentat a e difes a da ll’A vv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat a presso il suo studio , in Roma ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]), via [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Perugia n. 407 /20 19 pubblicata il22.7.2019, non notificata. Oggetto: concessione abusiva di credito Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 . 3 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con atto di cita zione, ritualmente notificato, C asale Paola e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2011 emesso dal Tribunale di Spoleto, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, immediatamente, alla [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto SPA, la somma di € 234.170,64, oltre interessi e spese del procedimento, quale saldo passivo debitore maturato, alla data del 2.8.2011, sul conto corrente di corrispondenza n. 21475/5, sul quale era stata, altresì, regolata l'apertura di credito in conto corrente accesa in data25.10.2006, a rogito [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 15988, con garanzia ipotecaria. 2.─ A fondamento della propria opposizione gli attori in opposizione lamentavano, anzitutto, la carenza di idonea prova scritta ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, dolendosi dell'insufficienza, a tal fine, dell'estratto di cui all'art. 50 d.lgs. n. 385/1993. P remettevano che n ell'agosto 2006, con due separati contratti preliminari, avevano prome sso di acquistare ciascuno un'autonoma unità abitativa, parte di un complesso che la allora S.S. Immobiliare s.r.l. stava ristrutturando, al p rezzo di € 100.000,00 oltre IVA.Per ottenere le risorse necessarie a concludere gli acquisti, concordavano perciò con gli incaricati della [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto SpA, di cui la S.S. Immobiliare srl era cliente, le modalità di finanziamento. Ed, infatti, poiché gli immobili erano gravati da ipoteche iscritte a garanzia dei finanziamenti concessi proprio da [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto SpA ad S.S. Immobiliare s.r.l., la Banca avrebbe messo a disposizione dei ricorrenti, attraverso un'apertura di credito garantita da ipoteca di secondo grado su altra proprietà immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], una somma che, versata ad S.S. Immobiliare s.r.l., a titolo di caparra ed acconto sul corrispettivo, sarebbe stata sufficiente a liberare i predetti beni dall'ipoteca. Una volta liberati gli immobili, la Banca avrebbe concesso a Paola e [OSCURATO:PERSONA] un mutuo fondiario, garantito da una nuova ipoteca di primo grado sugli immobili appena acquistati, erogando la somma pari al 100% del prezzo di acquisto. Con l'importo di tale mutuo, Paola e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero così saldato il corrispettivo dell'acquisto ad S.S. Immobiliare s.r.l. ed estinto l'apertura di credito alla [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto SpA., rimborsando il mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento concordato. 3.− Come concordato, in data 31.10.2006 non appena la somma rinveniente dalla concessa apertura di credito era accreditata sul conto corrente, veniva girata alla S.S. Immobiliare s.r.l. per la riduzione del mutuo di S.S. Immobiliare s.r.l. concesso dall a [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto SpA. S.S. Immobiliare s.r.l. non perveniva , tuttavia,alla stipula degli atti definitivi di vendita, in quanto, a partire dal mese di aprile 2007 subiva le azioni dei propri creditori ed in data 2.4.2009 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Spoleto.Sciolta la promessa di vendita, sebbene i Sig.ri Casale chiedessero di essere ammessi in chirografo al passivo del fallimento, gli stessi non ricevevano alcun pagamento. 4.– Gli opponenti, quindi, ricostruite le operazioni finanziarie realizzate, nonché i rapporti con la S.S. Immobiliare SRL, deducevano l'illegittimità della pretesa creditoria, chiesta in via monitoria, in quanto asseritamente frutto di concessione abusiva del credito. Inoltre, lamentavano di aver subito una illegittima applicazione di alcune voci di costi non dovute e mai specificate dalla banca; chiedevano, infine, previo accertamento dell'illegittima condotta della [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto SPA, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno, da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa, da portare in compensazione con le eventuali somme dovute.Il Tribunale di Spoleto con sentenza n. 606/2016 rigettava l’opposizione. 5. ─ Gli attuali ricorrentiproponevano gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Perugiache, con la sentenza qui impugnata , ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) il semplice stato di insolvenza del finanziato (o, comunque, di grave crisi tendenzialmente irreversibile) debba ritenersi un elemento necessario, ma da solo non sufficiente, per riconoscere l’abusività del credito; b) tale situazione è sostanzialmente determinata dalla violazione della disciplina della sua corretta erogazione (ossia la violazione delle regole su merito creditizio); c)dagli esiti probatori è emersa una ricostruzione diversa da quella prospettata dagli appellanti per cui dai dipendenti della Banca non erano mai state fornite indicazioni in ordine alla solidità finanziaria della società finanziata e che l’operazione di finanziamento contestata c.d. ponte era ritenuta ”normale ed usuale nel sistema bancario”; d) lo spazio temporale intercorrente tra il finanziamento (2006) ai Casale e quelli di cui beneficiò la società , uno del 2004 e l’altro del 2006/2007. Lo spazio temporale non consente di affermare che le linee di credito siano state concesse dalla Banca nello stato di consapevolezza dello stato di insolvenza della società (dichiarata fallita nel 2009); e)le contestazioni sulla correttezza del calcolo del credito non erano fondate vista l’esibizione degli estratti dell’ultimo biennio, nonché la copia del contratto di apertura di credito in conto corrente; f)le considerazioni svolte consentivano di rigettare l’appello poiché il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le circostanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni svolte essendo sufficiente che, dopo averle valutate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella loro valutazione e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamenteincompatibili. 6. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato ricorso per cassazione con duemotivi ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto s.p.a.non ha svolto attività processuale. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deduc ono : 7. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'a rt.2043 c.c. e dei principi in materia di abusiva concessione del credito, anche conriferimento agli artt. 5 e 53 d.lgs. n.385/1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. Il motivo si fonda sull'eccepita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dei principi vigenti in materia di abusiva concessione del credito, non avendo la Corte d'Appello riconosciuto che la condotta illegittima della [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto ha integrato i presupposti dell'erogazione abusiva del credito e, per l'effetto, dichiarato illegittimo e revocato il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in considerazione della stessa illegittimità della condotta, non abbia condannato l'Istituto di credito resistente al risarcimento dei danni subiti dai sig.ri Casale. 7.1 ─ I ricorrenti deducono due diversi aspetti di concessione abusiva del credito: il primo per quanto erogato dalla Banca alla S.S. Immobiliare e il secondo per le operazioni di finanziamento stipulate direttamente con i medesimi ricorrenti. Questo secondo aspetto viene costruito sulla considerazione che una serie di violazioni delle norme in materia creditizia sarebbero elemento costitutivo della fattispecie dell’abusivo esercizio del credito. Le pretese violazioni riguarderebbero la concessione, ritenuta inadeguata, dell’apertura di credito per il pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto di immobile; assenza di valutazione sulla congruità e sicurezza dell’operazione dimostrata dal brevissimo lasso temporale fra la richiesta e l’erogazione; superamento del limite di finanziabilità dei mutui fondiari previsto dagli artt. 39 ss. TUB. Le prime due asserite violazioni vengono sostenute da una lunga digressione sulla nozione di esercizio abusivo del credito che si riferisce più alla concessione del credito all’Immobiliare che all’apertura di creditoconclusa con i ricorrenti , che , di norma viene conclusa con sollecitudine proprio per fronteggiare le esigenze di pagare un acconto nelle more del perfezionamento del mutuo; la censura, tra l’altro, non indica specificamente le norme bancarie asseritamente violate. La terza indicazione ipotizza la violazione degli artt. 38 TUB per l’erogazione di un mutuo fondiario oltre il limite dell’80%. Su tale aspetto sembra si possa innanzitutto precisare che il mutuo non è mai stato perfezionato ed in ogni caso questa Corte ha statuito che «in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere» (Cass., S.U., n. 33719/2022). 7.2− Questa Corte ha , anche di recente , individuato gli estremi fattuali per rinvenire la fattispecie di concessione abusiva del credito. La responsabilità che ne deriva si configura come una responsabilità legata all’affidamento che viene ingenerato nei creditori diversi dalla banca finanziatrice dalla concessione di un finanziamento o dal mantenimento dello stesso da parte di un soggetto deputato istituzionalmente alla verifica del merito creditizio. L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (Cass., n. 29840/2023; Cass., n. 18610/2021). Non integra, invero, un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi (Cass., n. 18610/2021). 7.3– Sulla asserita concessione abusiva del credito alla società la Corte di merito ha ribadito, in linea di principio,che l’abusività non è collegata esclusivamente al semplice stato di insolvenza, ma deve essere correlata alla violazione delle regole sul merito creditizio. In tale direzione la mera elencazione del susseguirsi dei finanziamenti alla S.S. Immobiliare o la tempestiva erogazione delle somme richieste dai ricorrenti con il c.d. ”prestito ponte” ovvero l’apertura di credito non sono elementi sufficienti. Né le presunte violazioni nell’esame del merito creditizio possono essere allegate come mere enunciazioni di principio, poichéi g iudici di merito hanno espletato «una ricostruzione fattuale e giuridica dei rapporti inter partes, puntigliosa e perfettamente coerente con i principi» (p.8 sentenza) statuiti su la tematica evidenziata. Né può essereadeguata la mera affermazione che «le circostanze fattuali - pacifiche ed incontestate nel corso dei giudizi di merito - hanno legittimato gli odierni ricorrenti ad agire per ottenere […] l’accertamento della illegittima condotta della Banca» (p.10 ricorso), poiché l’affermazione non corrisponde alla valutazione degli esiti istruttori operata nei due giudizi di merito. Il rilievo poi, riportato a p. 9 s. delle censure, sulla erroneità della motivazione della Corte (testualmente trascritta) omette di riportare la parte iniziale del ragionamento che si svolge per contrastare l’asserita affermazione degli appellanti sulleasserite informazioni ricevute dalla Banca sulla solidità della società, smentite dagli esiti istruttori: «Sempre in ordine alle asserite informazioni ricevute dagli appellanti circa la solidità finanziaria della S.S. Immobiliare […]» (p.9 sentenza). La censura, così, pretende di pervenire in questa sede ad una diversa valutazione degli esiti istruttori e non mira perciò solo a sollecitare il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022; Cass. n. 9021/2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023).8.─ Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art 2697 c.c. e dell’art. 50 d.lgs. n. 385/1993 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell'art. 50 d.lgs. n. 385/1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la Corte d'Appello erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova, gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto in quanto parte attrice in senso sostanziale, in ordine alla quantificazione dell'importo richiesto. 8.1 ─Il motivo è inammissibile perché non censura efficacemente la ratio decidendi. Si contesta che la Corte di merito abbia ritenuto adeguatamente provato il credito senza considerare che l’approvazione tacita degli estratti conto non preclude l’impugnabilità della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori. H a però motivato il decidente che la contestazione non era fondata perché la Banca aveva esibito gli estratti dai quali si poteva rilevare l’applicazione dei costicosì come definiti nel contratto di conto corrente e di apertura di credito, tutti allegati. Anche in questa sede i ricorrenti non formulano concrete obiezioni alle risultanze probatorie se non evidenziando la diversità della somma richiesta con il procedimento di ingiunzione e la somma inizialmente erogata nel 2006. Per tale aspetto la censura appare genericae non investe, perciò, in modo adeguato la ratio decidendi. 9. ─Per quanto esposto , il rico rso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricor
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